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LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 1990, N. 17 (1)
Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche
Articolo 1
(Finalità)
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove e sviluppa le biblioteche
scolastiche, quali strutture atte a concorrere allo svolgimento dell
attività didattica e del processo educativo e formativo della persona.
(2) Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Provincia
finanzia le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosce
e finanzia le biblioteche interscolastiche, le biblioteche di grandi scuole
e i servizi bibliotecari di scuole consorziate e mette a disposizione
delle stesse il necessario personale.
(3) Le biblioteche di cui alla presente legge fanno parte del sistema
bibliotecario provinciale, ai sensi della normativa sulle biblioteche
pubbliche.
Articolo 2
(Biblioteche scolastiche)
(1) La biblioteca scolastica è il centro di informazione della
scuola, dispone di libri per insegnanti ed alunni, nonché del materiale
e delle attrezzature audio-visive della scuola organizzati in un unico
servizio. Le biblioteche di classe non vengono disciplinate dalla presente
legge e restano escluse dai relativi benefici.
(2) Su designazione del collegio dei docenti, il consiglio di circolo
o di istituto nomina per un triennio il direttore di biblioteca della
scuola e i suoi collaboratori.
(3) Il direttore di biblioteca adempie ai compiti previsti dall
articolo 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, (2)
in quanto non di competenza degli organi collegiali della scuola e compatibili
con le disposizioni sullo status giuridico dei direttori e degli insegnanti
delle scuole pubbliche. Spetta altresì al direttore di biblioteca,
secondo gli indirizzi del consiglio di circolo o di istituto, la promozione
e la cura di iniziative dirette a coinvolgere docenti ed alunni nell
uso della biblioteca, valorizzandone anche gli impieghi didattici.
(4) Gli assessori provinciali all istruzione, sentito il parere
del sovrintendente o degli intendenti scolastici competenti, individuano
le scuole nelle quali sussistono i presupposti di ordine organizzativo
e strutturale per l utilizzazione del personale insegnante soprannumerario
al quale possono essere affidati compiti connessi con il funzionamento
dei servizi di biblioteca. Tali insegnanti, qualora non vengano nominati
direttori ai sensi del comma 2, esplicano i propri compiti nel quadro
delle istruzioni impartite dal direttore di biblioteca.
(5) Su richiesta del direttore didattico o preside della
scuola interessata, la Giunta provinciale può autorizzare l
utilizzazione del personale docente di cui all articolo 113 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, (3)
nelle biblioteche scolastiche.
Articolo 3
(Biblioteche interscolastiche)
(1) La biblioteca interscolastica è una biblioteca unica e comune
a più scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica del
medesimo gruppo linguistico. Con deliberazione del consiglio di biblioteca
di cui all articolo 4, la biblioteca interscolastica può
assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite
convenzioni, la biblioteca interscolastica può altresì assumere
le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi
con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del
consiglio di biblioteca sono soggette all approvazione della Giunta
provinciale.
(2) Le scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica che aderiscono
alla biblioteca interscolastica, devono avere sede nello stesso edificio
oppure appartenere ad un medesimo complesso scolastico, comprendere almeno
venti classi e possedere i presupposti di ordine strutturale e funzionale
previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Qualora le
scuole interessate abbiano un numero complessivo di classi inferiore a
venti, trovano applicazione le disposizioni dell articolo 6.
(3) I competenti consigli di circolo o di istituto, sentito il rispettivo
collegio dei docenti, deliberano di mettere a disposizione della biblioteca
interscolastica anche proprio materiale ed attrezzature audiovisive.
(4) Il riconoscimento di biblioteca interscolastica viene disposto con
deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei consigli di circolo
o di istituto delle scuole interessate. La Giunta provinciale, sentite
le scuole interessate, individua la scuola alla quale è assegnato
il bibliotecario e/o il coadiutore di biblioteca di cui all art.
9.
Articolo 4
(Consiglio di biblioteca interscolastica)
(1) Presso ogni biblioteca interscolastica è istituito il consiglio
di biblioteca.
(2) Il consiglio di biblioteca interscolastica dura in carica tre anni
ed è composto da:
a) i direttori didattici e i presidi delle scuole interessate, quali membri
di diritto;
b) uno o due insegnanti di ciascuna scuola interessata, nominati dal rispettivo
collegio dei docenti.
(3) Il consiglio di biblioteca elegge, nel proprio seno, il direttore
della biblioteca e, per ciascuna scuola interessata, con esclusione di
quella alla quale appartiene il direttore, un vicedirettore di biblioteca.
(4) Il direttore esercita i compiti previsti dall articolo 2, comma
3, attua le deliberazioni del consiglio di biblioteca e, qualora non sia
stato assegnato il bibliotecario di cui all articolo 9, assume le
funzioni di consegnatario del patrimonio librario e del materiale e delle
attrezzature audiovisive in dotazione alla biblioteca interscolastica,
ai sensi della normativa provinciale.
(5) Il consiglio di biblioteca esercita i seguenti compiti:
a) adotta il regolamento di utenza e determina gli orari di apertura della
biblioteca;
b) coordina la scelta delle dotazioni;
c) esercita il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;
d) delibera iniziative per la promozione della lettura e delle attività
culturali conformi ai fini istituzionali;
e) prende iniziative atte a garantire un efficiente servizio bibliotecario;
f) definisce le modalità di utilizzazione, per compiti connessi
con il funzionamento della biblioteca, di altro personale docente e non
docente in servizio presso le scuole che aderiscono alla biblioteca interscolastica.
(6) Le funzioni di segretario del consiglio di biblioteca interscolastica
sono svolte dal personale di biblioteca di cui all articolo 9.
(7) Al direttore e ai vice direttori spettano le indennità previste
dall art. 7.
Articolo 5
(Biblioteche di grandi scuole)
(1) Presso ogni circolo didattico e istituto di istruzione secondaria
ed artistica con almeno venti classi, che ha i presupposti di ordine strutturale
e funzionale stabiliti con regolamento di esecuzione per la gestione di
una biblioteca adatta alle esigenze dell utenza, può essere
costituita una biblioteca di grande scuola.
(2) Con deliberazione del competente consiglio di circolo o d istituto,
la biblioteca di grande scuola può assumere le funzioni di biblioteca
pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca di grande
scuola può altresì assumere le funzioni di succursale di
una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche
locali. Le relative deliberazioni del consiglio di circolo o d istituto
sono soggette all approvazione della Giunta provinciale.
(3) Il riconoscimento di biblioteca di grande scuola è disposto
con deliberazione della Giunta provinciale.
Articolo 6
(Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca)
(1) Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria
ed artistica con stessa lingua di insegnamento, aventi un numero complessivo
di almeno ventiquattro classi, sulla base dei requisiti stabiliti con
regolamento di esecuzione in ordine ai presupposti strutturali e funzionali
e alla competenza territoriale, su conforme deliberazione assunta da ciascun
consiglio di circolo o di istituto interessato, possono consorziarsi per
la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Indipendentemente dal
numero delle classi i circoli didattici o gli istituti di istruzione secondaria
ed artistica possono consorziarsi anche con la locale biblioteca pubblica.
Con il regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale stabilisce altresì
priorità, limiti e modalità per la costituzione e il funzionamento
dei consorzi.
(2) Il riconoscimento delle scuole consorziate per la conduzione del servizio
di biblioteca è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.
La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate individua la scuola
presso la quale viene istituita la biblioteca centrale consorziata e alla
quale è assegnato il bibliotecario o il coadiutore di biblioteca.
Articolo 7
(Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alle biblioteche di grandi
scuole, ai servizi bibliotecari di scuole consorziate)
(1) Nell ambito dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi
elaborati dai consigli di circolo o di istituto, in attuazione dell
articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, integrato
dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59,
(4)
la Provincia assegna ai circoli didattici e agli istituti scolastici i
fondi necessari per l incremento delle dotazioni e per il funzionamento
delle biblioteche di cui alla presente legge, compresi quelli per il pagamento
ai direttori di biblioteca e ad eventuali collaboratori delle indennità
commisurate alle prestazioni che risultino aggiuntive in rapporto ai rispettivi
orari d obbligo.
(2) La Giunta provinciale stabilisce l entità e i criteri
di assegnazione dei fondi di cui al comma 1, sentito il parere della competente
commissione prevista dall articolo 15, comma 2, della legge provinciale
5 settembre 1975, n. 49, sostituito dallarticolo 6 della legge provinciale
12 dicembre 1978, n. 59.
(3) Le biblioteche di classe continuano ad essere finanziate in base alle
disposizioni previste dalla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49,
come modificato ed integrata dalle leggi provinciali 24 maggio 1976, n.
15 e 12 dicembre 1978, n. 59.
(4) La Giunta provinciale può inoltre erogare contributi per gli
interventi previsti dalla presente legge ad altri istituti scolastici,
purché autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale. I relativi contributi possono essere concessi a condizione che
la biblioteca di detti istituti corrisponda ai requisiti della presente
legge.
Articolo 8
(Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche)
(1) Tenuto conto del numero degli alunni e delle classi, nonché
delle esigenze proprie delle diverse scuole interessate, sentito il parere
della competente commissione di cui all articolo 15, della legge
provinciale 5 settembre 1975, n. 49, (4)
come sostituito dall articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre
1978, n. 59, la Giunta provinciale stabilisce annualmente il fondo riservato
a ciascuna delle istituzioni scolastiche per le quali è prevista
la biblioteca interscolastica.
(2) Nei limiti dello stanziamento riservato a ciascuna istituzione scolastica,
i competenti organi collegiali delle scuole interessate deliberano la
scelta del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle
attrezzature audio-visive da acquistarsi, ai sensi dell articolo
14/bis, comma 3, della citata L.P. n. 49/1975,1 inserito all articolo
5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59.
(3) In esecuzione dell autorizzazione della Giunta provinciale all
effettuazione delle spese in amministrazione diretta, il bibliotecario,
se assegnato, o lo stesso direttore di biblioteca provvede agli acquisiti
del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature
audiovisive deliberati, ai sensi del comma 2, e coordinati dal consiglio
di biblioteca, e adotta i necessari provvedimenti per la liquidazione
delle relative spese.
(4) È fatta comunque salva la possibilità
di acquisti diretti ai sensi dell articolo 6 della legge provinciale
5 settembre 1975, n. 49, (5)
integrato dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978,
n. 59, da parte delle istituzioni scolastiche interessate, utilizzando
anche gli stanziamenti previsti dalla presente legge.
(5) In caso di scioglimento della biblioteca interscolastica, il relativo
patrimonio viene ripartito fra le istituzioni scolastiche interessate,
sulla base dei criteri di cui al comma 1 e tenuto conto del patrimonio
librario originariamente messo a disposizione dalle singole scuole.
Articoli 9 - 10 (6)
Disposizioni finali
Articolo 11
(1) Con deliberazione della Giunta provinciale può derogarsi dal
numero minimo delle classi contemplato dall articolo 3, comma 2,
dall articolo 5, comma 1, e dell articolo 6, comma 1, purché
ne sussista la convenienza economica o per ragioni di funzionalità.
Articolo 12
(1) Il riconoscimento dei vari tipi di biblioteca contemplati dalla presente
legge è revocato con deliberazione della Giunta provinciale, qualora
non sussistano i prescritti requisiti per la durata di due anni scolastici.
Articolo 13
(1) Nell ambito delle biblioteche di cui alla presente legge, continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dall articolo 24, comma 5,
della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.
Articolo 14
(1) Il materiale bibliografico ed eventualmente il materiale e le attrezzature
audiovisive esistenti presso le scuole interessate all atto dell
istituzione di una biblioteca interscolastica, vengono messi a disposizioni
di quest ultima sulla base di appositi elenchi descrittivi e registrati
nell inventario della biblioteca stessa.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti
dotati di personalità giuridica, i quali conservano in ogni caso
la proprietà del materiale messo a disposizione della biblioteca
interscolastica.
Articolo 15
(1) (2) (7)
(3) In prima applicazione della presente legge l incarico dirigenziale
relativo allufficio biblioteche e promozione della lettura è
conferito, entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente
legge e a titolo provvisorio, secondo le modalità di cui al comma
2 dell articolo 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11
, sostituito dal comma 2 dell articolo 2 della legge provinciale
28 novembre 1988, n. 52.
Articolo 16
(1) Per l adempimento delle funzioni di cui alla presente legge,
le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all
istruzione e alla cultura sono aumentate di una unità nella settima
qualifica funzionale e quelle del ruolo amministrativo di una unità
nella sesta qualifica funzionale e di una unità nella quarta qualifica
funzionale.
Articoli 17 - 18
O m i s s i s
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
(1)
pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, N. 38
(2) vedi L.P. n. 41/83
(3) Testo articolo 113 D.P.R. 417/74
Capo II
Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 113 (Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo
per motivi di salute)
(1) Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto
della preparazione culturale e professionale.
(2) La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal
ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
(3) Il personale interessato è collocato fuori ruolo per lintera
durata dellaccertata inidoneità.
(4) la legge provinciale 5 settembre 1975, n.
49 è stata sostituita dalla legge provinciale 18 ottobre 1994,
n. 20
(5) vedi nota 4
(6) abrogati dall art. 22 della L.P. 7 dicembre
1993, n. 25
(7) recano modifiche all allegato A della
L.P. 21 maggio 1981, n. 11
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