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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° APRILE 1992, N.
15 (1)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 agosto 1990, n.
17, (2)
Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
(Biblioteche scolastiche come unità organizzative)
(1) La biblioteca scolastica costituisce un unità organizzativa,
anche se il patrimonio bibliotecario per insegnanti e quello per alunni
sia collocato in locali distinti.
(2) Le biblioteche dei singoli plessi di un circolo didattico costituiscono
un unità organizzativa, articolata in più sedi.
(3) Le biblioteche degli istituti di istruzione secondaria costituiscono
un unica unità organizzativa articolata in sedi staccate
o sezioni.
Articolo 2
(Requisiti minimi per le biblioteche scolastiche)
(1) La biblioteca scolastica deve possedere i seguenti requisiti minimi:
a) disporre di una gestione e di una catalogazione unica e centralizzata
e di un adeguato accesso alle dotazioni librarie e audiovisive della scuola,
con esclusione dei libri di testo, tali da costituire il centro di informazione,
di studio e di comunicazione della scuola stessa;
b) sostenere i compiti didattici e pedagogici della scuola, creando le
premesse per indirizzare gli alunni a fruire della biblioteca;
c) possedere un patrimonio minimo di dieci libri per alunno e insegnante,
costituito da opere di consultazione, opere di approfondimento e di integrazione
degli insegnamenti nelle singole materie di studio, libri di narrativa
e altri libri di lettura, e in relazione all ordine e alla grandezza
della scuola, possedere una raccolta di letteratura didattica, di riviste
e di audiovisivi;
d) rispettare i criteri della qualità e dell attualità
nella costituzione del proprio patrimonio.
(2) La biblioteca scolastica deve inoltre:
a) garantire un incremento mirato delle dotazioni librarie e audiovisive,
la loro presentazione e catalogazione secondo le esigenze degli utenti,
nonché iniziative di didattica bibliotecaria rivolta al suo utilizzo
nell ambito dell insegnamento;
b) applicare, nella classificazione, catalogazione e gestione del patrimonio
librario e audiovisivo i corrispondenti sistemi in uso nelle biblioteche
pubbliche della provincia, tenere almeno un catalogo alfabetico per autori
e, in relazione all ordine della scuola e alla grandezza della biblioteca,
adottare, per i patrimoni rilevanti, anche un catalogo sistematico, un
catalogo per soggetti e un catalogo per titoli. In caso di catalogazione
automatizzata, la stessa è effettuata almeno per autori, materie,
soggetti e titoli;
c) essere accessibile durante le ore di lezione e in orario extrascolastico
prestabilito;
d) essere sistemata, di norma, in un locale centrale, sufficientemente
spazioso e opportunamente arredato e tale da consentire lo svolgimento
di lavori individuali, di gruppo o di classi.
(3) Il patrimonio minimo di libri di cui al comma 1, lettera c), deve
essere posseduto dalle biblioteche scolastiche entro cinque anni dall
entrata in vigore del presente regolamento ovvero dall istituzione
della scuola stessa.
(4) Le scuole, ovvero i plessi scolastici, le cui biblioteche non soddisfano
i requisiti indicati nel presente articolo, non possono essere ricompresi
nel computo del numero minimo delle classi, ai sensi degli articoli 3,
5 e 7 della legge sulle biblioteche scolastiche.
TITOLO II
Norme relative alle biblioteche interscolastiche, biblioteche di grandi
scuole e alle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca
CAPO I
Biblioteche interscolastiche
Articolo 3
(Requisiti delle biblioteche interscolastiche)
(1) Più scuole con sede nel medesimo edificio o nel medesimo complesso
scolastico e comprendenti complessivamente almeno venti classi, possono
costituire una biblioteca interscolastica, purché risponda ai seguenti
requisiti d ordine funzionale e strutturale:
a) possedere un patrimonio minimo di dieci libri per alunno e insegnante
delle scuole interessate e comunque non essere inferiore a 5.000 libri;
b) garantire l attualità del patrimonio librario e audiovisivo
mediante nuove acquisizioni annue, pari, di norma, ad almeno il dieci
per cento del patrimonio minimo prescritto, ai sensi della lettera a);
c) gestire, secondo un unico sistema, i patrimoni librari e audiovisivi
delle scuole aderenti;
d) tenere un catalogo alfabetico per autori e, per i patrimoni rilevanti,
un catalogo sistematico, un catalogo per soggetti e un catalogo per titoli;
oppure, nel caso di catalogazione automatizzata, effettuare la stessa
per autori, materie, soggetti e titoli.
(2) La biblioteca interscolastica riunisce il patrimonio librario delle
singole scuole in un locale o in locali comuni, di ampiezza tale da consentire
ad almeno due classi di operare contemporaneamente.
(3) La biblioteca interscolastica osserva durante il periodo di attività
scolastica un orario di apertura di almeno trenta ore settimanali, anche
fuori dell orario delle lezioni, con particolare riguardo alle esigenze
degli alunni pendolari; essa è aperta anche durante le ferie scolastiche.
Articolo 4
(Consiglio di biblioteca interscolastica)
(1) Il sovrintendente o l intendente scolastico nominano il consiglio
di biblioteca interscolastica.
(2) Le scuole fino a dieci classi sono rappresentate in seno al consiglio
di biblioteca interscolastica da un insegnante, mentre le scuole con più
di dieci classi e le scuole con più indirizzi di studio sono rappresentate
ciascuna da due insegnanti.
(3) Il consiglio di biblioteca interscolastica può cooptare ulteriori
membri, scelti fra il personale docente e non docente; tali membri partecipano
alle sedute con solo voto consultivo.
CAPO II
Biblioteche di grandi scuole
Articolo 5
(Definizione e organizzazione)
(1) Le biblioteche ubicate nei singoli plessi di un circolo didattico
ovvero le biblioteche di istituti di istruzione secondaria, che abbiano
complessivamente almeno venti classi, costituiscono una biblioteca di
grande scuola. Nel computo possono essere considerate soltanto le classi
dei plessi scolastici o delle sezioni e sedi staccate, presso le quali
funzionano biblioteche scolastiche, che soddisfano i requisiti minimi
indicati all articolo 2.
Articolo 6
(Requisiti delle biblioteche di grandi scuole)
(1) Una biblioteca di grande scuola deve soddisfare i medesimi requisiti
di ordine strutturale e funzionale previsti dai commi 1, lettere a, b,
c e d, 2 e 3 dell articolo 3.
CAPO III
Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca.
Articolo 7
(Requisiti strutturali e funzionali per la conduzione di un servizio bibliotecario
comune)
(1) Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria,
aventi un numero complessivo di almeno ventiquattro classi, possono consorziarsi
per la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Nel computo possono
essere considerate soltanto le classi dei plessi scolastici o delle sezioni
e sedi staccate, presso le quali funzionano biblioteche scolastiche, che
soddisfano i requisiti minimi indicati all articolo 2.
(2) Le scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca
devono inoltre soddisfare i requisiti di ordine strutturale e funzionale
previsti dai commi 1), lettere a, b, c e d, 2), e 3), dell articolo
3.
Articolo 8
(Requisiti in ordine alla competenza territoriale)
(1) Ai fini della costituzione di un consorzio per la conduzione del servizio
bibliotecario comune, i circoli didattici e gli istituti di istruzione
secondaria interessati devono avere la loro sede nello stesso territorio
comunale o nel territorio di comuni viciniori.
Articolo 9
(Consorzio fra scuole e biblioteche pubbliche locali)
(1) Ai fini del riconoscimento di consorzi fra scuole e biblioteche pubbliche
locali per la conduzione del servizio bibliotecario le scuole aderenti
al consorzio devono avere complessivamente almeno venti classi.
Articolo 10
(Priorità e limiti per la costituzione di consorzi)
(1) La costituzione di consorzi per la conduzione di servizi bibliotecari
comuni aviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i consorzi sono costituiti preferibilmente a livello locale e comunale;
b) è data, di norma, priorità ai consorzi fra scuole dello
stesso ordine rispetto a consorzi fra scuole di ordine diverso;
c) sono promossi, in via prioritaria, i consorzi fra biblioteche scolastiche
e biblioteche pubbliche locali, quando le stesse risultino fra loro combinate,
ai sensi dell articolo 21, comma 2), della legge provinciale 7 novembre
1983, n. 41; (3)
d) ai fini della promozione di strutture bibliotecarie efficienti, nella
costituzione di consorzi fra circoli didattici e istituti di istruzione
secondaria con biblioteche pubbliche locali, devono essere inoltre considerati
gli standards relativi ai locali e allarredamento delle biblioteche,
il patrimonio librario e audiovisivo, l orario di apertura e la
dotazione di personale delle rispettive biblioteche pubbliche locali.
(2) In presenza dei medesimi presupposti, è data priorità
al consorzio con biblioteche pubbliche locali, che dispongono di personale
regolarmente impiegato a tempo pieno nel servizio bibliotecario.
(3) Nei consorzi tra scuole e biblioteche pubbliche locali, il personale
ad esse assegnato per la conduzione del servizio bibliotecario comune
non può sostituire il personale addetto alle biblioteche pubbliche
locali.
Articolo 11
(Modalità per la costituzione di consorzi e per il loro funzionamento)
(1) I consigli di circolo o di istituto ed eventualmente i competenti
organi delle biblioteche pubbliche locali interessati deliberano la costituzione
del consorzio per la conduzione del servizio bibliotecario comune ed approvano
la convenzione per la gestione di tale servizio, sulla base di uno schema
tipo predisposto dalla Giunta provinciale.
(2) La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità della
cooperazione e del coordinamento per quanto attiene all incremento,
all inventariazione, alla schedatura e alla preparazione del patrimonio
librario e audiovisivo, nonché le modalità del servizio
di prestito, di consulenza e di collaborazione nell attuazione di
iniziative e manifestazioni per la promozione della lettura.
TITOLO III
Norme relative ai direttori di biblioteca e al personale amministrativo
delle biblioteche scolastiche.
CAPO I
Direttori di biblioteca e loro collaboratori.
Articolo 12
(Direttore della biblioteca scolastica)
(1) Il direttore di biblioteca scolastica deve essere in possesso della
qualifica prevista all articolo 24, commi 6 e 7, della legge provinciale
7 novembre 1983, n. 41, (4)
la quale deve comunque essere acquisita entro un anno dalla nomina.
(2) Il direttore di biblioteca scolastica può essere coadiuvato
nelle sue funzioni da un comitato nominato dal collegio dei docenti.
Articolo 13
(Indennità ai direttori di biblioteca e ai loro collaboratori)
(1) I consigli di circolo o di istituto o i consigli di biblioteca, stabiliscono
l orario settimanale di servizio del direttore di biblioteca e dei
suoi collaboratori, atto a garantire il funzionamento delle biblioteche
scolastiche, delle biblioteche interscolastiche, delle biblioteche di
grandi scuole e dei servizi bibliotecari consorziati.
(2) Ogni scuola può nominare un collaboratore del direttore di
biblioteca per ogni gruppo intero o frazione di dieci classi della scuola
stessa.
(3) Qualora l incarico conferito al direttore di biblioteca e ai
collaboratori comporti un orario di servizio che risulti aggiuntivo rispetto
a quello d obbligo, al direttore e ai collaboratori sono corrisposte
le seguenti indennità ragguagliate al compenso per lavoro straordinario:
a) al direttore di biblioteca, in servizio presso scuole di istruzione
secondaria di primo e secondo grado, possono essere liquidate, solo per
le ore prestate in eccedenza alle diciotto ore settimanali, un massimo
di ulteriori sei ore settimanali, per complessive 240 ore annue;
b) a ciascun collaboratore del direttore di biblioteca, in servizio presso
scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado possono essere
liquidate, solo per le ore prestate in eccedenza alle diciotto ore settimanali,
un massimo di ulteriori quattro ore settimanali, per complessive 160 ore
annue;
c) al direttore di biblioteca e a ciascun collaboratore, in servizio presso
scuole di istruzione primaria, possono essere liquidate, solo per le ore
prestate in eccedenza alle ventiquattro ore settimanali, un massimo di
ulteriori tre ore settimanali, per complessive 120 ore annue.
(4) L entità oraria delle indennità spettanti al direttore
e ai suoi collaboratori è calcolata sulla base dei parametri contemplati
dall articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417.
CAPO II
Personale amministrativo delle biblioteche scolastiche.
Articolo 14
(Criteri per l assegnazione del personale di biblioteca)
(1) Tenuto conto della specifica funzione delle biblioteche, del numero
delle classi e della consistenza del patrimonio librario alle biblioteche
interscolastiche, alle biblioteche di grandi scuole e ai servizi bibliotecari
di scuole consorziate è assegnato il seguente personale amministrativo:
a) un coadiutore di biblioteca alle biblioteche di grandi scuole dei circoli
didattici;
b) un bibliotecario alle biblioteche di grandi scuole di istituti di istruzione
secondaria, alle biblioteche interscolastiche e scuole consorziate per
la conduzione del servizio di biblioteca con meno di trenta classi, non
aperti alla collettività e con un patrimonio librario inferiore
a 8000 libri, nonché alle biblioteche di grandi scuole, comprese
quelle di circoli didattici, aperte alla collettività;
c) un bibliotecario e un coadiutore di biblioteca alle biblioteche interscolastiche
e scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca con
almeno trenta classi ed un patrimonio di almeno 8000 libri, nonché
alle medesime biblioteche, indipendentemente dal numero delle classi,
se aperte alla collettività e dotate di un patrimonio di almeno
8000 libri.
TITOLO IV
Norma finale
Articolo 15
(1) Cessano di trovare applicazione le disposizioni concernenti i requisiti
fondamentali delle biblioteche scolastiche, previsti nel regolamento di
esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, approvato con
decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17.
(1)
pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, N. 20
(2) vedi L.P. n. 17/90
(3) vedi L.P. n. 41/83
(4) vedi L.P. n. 41/83
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