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- Temi
Consiglio di istituto
14 componenti:
- sei rappresentanti degli insegnanti, di cui uno rappresenta gli insegnanti di seconda lingua;
- sei rappresentanti dei genitori
- tre rappresentanti dei genitori e
- tre rappresentanti degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado;
- il dirigente scolastico;
- il responsabile amministrativo (che rappresenta anche gli interessi del personale amministrativo della scuola);
Possono essere cooptate, con delibera del consiglio, al massimo due persone esterne che abbiano particolari competenze tecnico-professionali o che possano favorire i contatti col mondo del lavoro.
Il presidente viene eletto tra i genitori.
Nei consigli di istituto degli istituti comprensivi o pluricomprensivi deve essere garantita la rappresentanza di tutti i gradi di scuola presenti, così come in consigli di istituti che raggruppino diverse tipologie di scuole, ognuna di essedeve essere rappresentata.
Alle sedute del consiglio di istituto partecipano, a titolo consultivo, i presidenti dei comitati sia degli studenti che dei genitori, così come i rappresentanti della scuola nelle rispettive consulte provinciali.
A titolo consultivo possono partecipare alle riunioni anche specialisti che operano, sempre nel settore scolastico, in ambito socio-psico-pedagogico, medico e di orientamento.
Il consiglio di istituto dura in carica tre anni scolastici.
Compiti:
- delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (in questa occasione gli studenti minorenni non hanno diritto di voto);
- detta i criteri generali per l'elaborazione e l'attuazione del piano dell'offerta formativa e quindi approva il piano proposto dal collegio dei docenti;
- determina criteri e modalità per l'utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituzione scolastica;
- definisce, sentito il parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, l'orario delle attività didattiche, tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento e suddividendo l'attività scolasica su sei o cinque giorni di lezione;
- definisce il piano delle attività integrative ed extrascolastiche;
- fissa le direttive per il programma annuale del comitato dei genitori e degli studenti, e delibera, su suggerimento degli stessi e in base alle disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte da tali organi;
- approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del Presidente della giunta provinciale;
- determina i contributi a carico degli alunni.
Giunta esecutiva
Componenti (eletti dal consiglio di istituto):
- un docente;
- due genitori fino alle scuole secondarie di primo grado, ma nelle secondarioe di secondo grado uno solamente;
- nelle scuole superiori: uno studente;
- il dirigente scolastico (che è presidente della Giunta);
- il responsabile amministrativo.
Compiti:
- provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e impiego dei mezzi finanziari;
- prepara i lavori del consiglio di istituto e cura l'esecuzione delle delibere;
- può essere incaricato con delega del Consiglio di ulteriori compiti, che però non possono riguardare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Download
Legge Provinciale 18/10/1995, n. 20: "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche", in formato PDF .