Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie
Un servizio dei distretti sociali
Descrizione generale
- Foglio informativo Assistenza economica sociale / Reddito di cittadinanza - v. 1.1 - 3/2019 (vedi allegati)
Alle famiglie e alle persone singole bisognose può essere concesso un contributo per le spese d'affitto e le spese accessorie relative all'appartamento in cui vivono. L'ammontare dipende dalla situazione economica del nucleo familiare e dalle spese effettivamente sostenute, risultanti da regolare contratto e ritenute congrue dalla Giunta provinciale.
- Foglio informativo: contributo al canone di locazione e per le spese accessorie - Agg. 20.12.2018 (vedi allegati)
Contributo per spese accessorie per pensionati
Nell’ambito di questa prestazione è previsto un contributo per le spese accessorie, ai sensi dell’art. 20bis del D.P.P. 30/2000 nella sua vigente versione.
Si tratta di contributo maggiorato per le spese accessorie relative alla casa. È concesso alle persone anziane con pensione minima che hanno 65 o più anni, vivono da sole, entrate da pensioni che non superano l'importo annuale di 9.000,00 euro netti e non possiedono altro patrimonio di rilievo oltre all'abitazione o alla casa di proprietà.
Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.
Hanno altresì accesso alle
prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e
ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti
nel territorio nazionale:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.
Vedi allegati:
- Domanda prestazione di terzo livello
- Dichiarazione sostitutiva prestazione art. 20 DPP 30/2000 - agg. aprile 2020
- "Autocertificazione stato non autosufficienza"
- "Autocertificazione genitore singolo"
L'utilizzo di questo servizio è gratuito.
- Regolamento d'esecuzione relativo agli interventi di assitenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali: Decreto del Presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio: Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2
Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Domanda dal 2020 Assistenza economica sociale - terzo livello
Agg. 29.01.2020
- Modulistica
Dichiarazione sostitutiva prestazione art. 20 DPP 30 2000
Agg. aprile 2020
- Modulistica
Autocertificazione stato non autosufficienza
- Allegati
- Scarica l'allegato (pdf) [15 KB]
- Allegati
Autocertificazione genitore singolo
- Allegati
- Scarica l'allegato (pdf) [12 KB]
- Allegati
Foglio informativo: Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie
Situazione al 20.12.2018
Foglio informativo Assistenza economica sociale / Reddito di cittadinanza
v. 1.1 - 3/2019
(Ultimo aggiornamento del servizio: 18/12/2020)
Ente competente
Distretto sociale BOLZANO Don Bosco Europa – Sede EuropaVia Palermo 54, 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 1626500
E-mail: DistrettoEuropa@aziendasociale.bz.it
PEC: assb@legalmail.it
Scadenze
È possibile rivolgersi in qualsiasi momento al competente Distretto sociale - Servizio di assistenza economica per fare domanda.
Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.