DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. (17G00078) 
(GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)
 
 Vigente al: 20-5-2017  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe  al  Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  e,  in
particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che
"entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui  al  comma  1  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni integrative e correttive nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 aprile 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze e della difesa; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 
  1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici". 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
              "Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.". 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce  al  Presidente
          della Repubblica, tra l'altro, il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/23/UE
          (Direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione  (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/24/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sugli
          appalti pubblici  e  che  abroga  la  direttiva  2004/18/CE
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n.  L
          94. 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/25/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulle
          procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei   settori
          dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali  e  che  abroga  la  direttiva  2004/17/CE   (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 3 e 8, della legge  28
          gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al  Governo  per  l'attuazione
          delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016, n. 23: 
                "3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma   1,
          corredati della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
          modificazioni, che dia conto della neutralita'  finanziaria
          dei medesimi ovvero dei nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi
          derivanti, sono adottati, su proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico, sentiti i Ministri degli affari esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
          e delle finanze e della  difesa,  previa  acquisizione  del
          parere del Consiglio di Stato e della Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  e   successive   modificazioni,   che   si
          pronunciano entro  venti  giorni  dalla  trasmissione.  Gli
          schemi  dei  decreti   legislativi   sono   contestualmente
          trasmessi  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano
          entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente
          i termini di cui al primo e al secondo periodo,  i  decreti
          legislativi possono essere adottati anche in  mancanza  dei
          pareri.  Ove  il  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          indichi  specificamente  talune   disposizioni   come   non
          conformi ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  alla
          presente legge, il Governo, con le proprie  osservazioni  e
          con eventuali  modificazioni,  ritrasmette  il  testo  alle
          Camere  per  il   parere   definitivo   delle   Commissioni
          parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni
          dall'assegnazione;  decorso  inutilmente  tale  termine  il
          decreto legislativo puo' essere comunque emanato. 
              (Omissis). 
              8. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
          procedura di cui al presente articolo." 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          S.O. n. 10/L, e' stato corretto  da  Comunicato  15  luglio
          2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  luglio  2016,
          n. 164. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive  2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti
          di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
                "Codice dei contratti pubblici." 
                               Art. 2 
 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le parole: "adottato dal regolamento  (CE)  n.  2195/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite  dalle  seguenti:
"di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)". 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 1 (Oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.  Il
          presente codice disciplina i  contratti  di  appalto  e  di
          concessione delle amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli
          enti aggiudicatori  aventi  ad  oggetto  l'acquisizione  di
          servizi, forniture, lavori  e  opere,  nonche'  i  concorsi
          pubblici di progettazione. 
              2. Le disposizioni del presente  codice  si  applicano,
          altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
                a) appalti di  lavori,  di  importo  superiore  ad  1
          milione  di  euro,  sovvenzionati  direttamente  in  misura
          superiore   al   50   per    cento    da    amministrazioni
          aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
          delle seguenti attivita': 
                  1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 
                  2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
          sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,   edifici
          scolastici e universitari e edifici  destinati  a  funzioni
          pubbliche; 
                b) appalti  di  servizi  di  importo  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in
          misura  superiore  al  50  per  cento  da   amministrazioni
          aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a  un
          appalto di lavori di cui alla lettera a). 
                c) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          lavori    pubblici    che    non    sono    amministrazioni
          aggiudicatrici; 
                d) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                e)  lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte   di
          soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
          altro titolo  abilitativo,  che  assumono  in  via  diretta
          l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo
          totale o parziale del contributo previsto per  il  rilascio
          del permesso, ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, e dell'articolo 28, comma 5,  della  legge  17  agosto
          1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in  regime
          di convenzione. L'amministrazione che rilascia il  permesso
          di costruire o altro  titolo  abilitativo,  puo'  prevedere
          che,  in  relazione  alla  realizzazione  delle  opere   di
          urbanizzazione, l'avente diritto  a  richiedere  il  titolo
          presenti all'amministrazione stessa, in sede  di  richiesta
          del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed
          economica delle opere da eseguire,  con  l'indicazione  del
          tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
          schema    del    relativo     contratto     di     appalto.
          L'amministrazione, sulla base del progetto di  fattibilita'
          tecnica ed economica, indice  una  gara  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 60  o  61.  Oggetto  del  contratto,
          previa acquisizione del  progetto  definitivo  in  sede  di
          offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione  di
          lavori. L'offerta relativa al prezzo  indica  distintamente
          il corrispettivo richiesto per la progettazione  esecutiva,
          per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza. 
              3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
          e), non si applicano gli  articoli  21  relativamente  alla
          programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In  relazione
          alla  fase  di  esecuzione  del  contratto   si   applicano
          esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.  Alle
          societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che
          non sono  organismi  di  diritto  pubblico,  che  hanno  ad
          oggetto della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o
          opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati
          ad  essere  collocati  sul  mercato  in  regime  di  libera
          concorrenza, si applica la disciplina  prevista  dai  Testi
          unici sui servizi pubblici locali  di  interesse  economico
          generale  e  in  materia  di  societa'   a   partecipazione
          pubblica. Alle medesime societa' e agli enti  aggiudicatori
          che   affidino   lavori,   servizi,   forniture,   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora  ai
          sensi dell'articolo  28  debbano  trovare  applicazione  le
          disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative
          al titolo VI, capo I, non  si  applicano  gli  articoli  21
          relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e
          113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto  si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
              4. Le amministrazioni aggiudicatrici che  concedono  le
          sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b),  assicurano
          il rispetto delle disposizioni del presente codice  qualora
          non aggiudichino esse stesse gli  appalti  sovvenzionati  o
          quando esse aggiudichino tali appalti in nome e  per  conto
          di altri enti. 
              5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al
          comma 2, lettere a) e b), deve  porre  come  condizione  il
          rispetto,  da  parte  del  soggetto   beneficiario,   delle
          disposizioni  del  presente  codice.  Fatto  salvo   quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni, il 50  per  cento  delle  stesse  puo'  essere
          erogato  solo  dopo  l'avvenuto  affidamento  dell'appalto,
          previa verifica,  da  parte  del  sovvenzionatore,  che  la
          procedura di affidamento si  e'  svolta  nel  rispetto  del
          presente codice. Il mancato rispetto  del  presente  codice
          costituisce causa di decadenza dal contributo. 
              6. Il presente codice si applica ai contratti  pubblici
          aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza,  ad
          eccezione dei contratti: 
                a) che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del
          decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
                b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre  2011,
          n. 208, non  si  applica  in  virtu'  dell'articolo  6  del
          medesimo decreto. 
              7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
          generali  per  disciplinare  le  procedure  di  scelta  del
          contraente  e  l'esecuzione  del  contratto  da   svolgersi
          all'estero, tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  del
          presente codice e  delle  procedure  applicate  dall'Unione
          europea  e  dalle  organizzazioni  internazionali  di   cui
          l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del  presente
          codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
          all'adozione delle direttive generali di  cui  al  presente
          comma, si applica l'articolo 216, comma 26. 
              8. I riferimenti  a  nomenclature  nel  contesto  degli
          appalti pubblici  e  nel  contesto  dell'aggiudicazione  di
          concessioni sono  effettuati  utilizzando  il  «Vocabolario
          comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera tttt).". 
                               Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  la  parola:  "ragionale"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"regionale". 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 2 (Competenze legislative  di  Stato,  regioni  e
          province autonome). -  1.  Le  disposizioni  contenute  nel
          presente  codice   sono   adottate   nell'esercizio   della
          competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di
          tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle
          altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. 
              2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie
          funzioni nelle materie di  competenza  regionale  ai  sensi
          dell'articolo 117 della Costituzione. 
              3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione
          secondo le disposizioni contenute  negli  statuti  e  nelle
          relative norme di attuazione.". 
                               Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera  oo),  sono  inserite  le  seguenti:  "oo-bis)
«lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale  o
specializzata, di importo piu' elevato fra le  categorie  costituenti
l'intervento e indicate nei documenti di gara; 
    oo-ter) «lavori  di  categoria  scorporabile»,  la  categoria  di
lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di  gara,
tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e  comunque  di
importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera
o  lavoro,  ovvero  di  importo  superiore  a  150.000  euro   ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;"; 
    oo-quater)  «manutenzione  ordinaria»,  fermo   restando   quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare  il
degrado dei  manufatti  e  delle  relative  pertinenze,  al  fine  di
conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le  componenti,  degli
impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido
funzionamento  e  di  sicurezza,  senza  che  da  cio'   derivi   una
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene  e
la sua funzionalita'. 
    oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere  e
le modifiche  necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per  adeguarne
le componenti, gli impianti  e  le  opere  connesse  all'uso  e  alle
prescrizioni vigenti e con la finalita'  di  rimediare  al  rilevante
degrado  dovuto  alla   perdita   di   caratteristiche   strutturali,
tecnologiche  e  impiantistiche,  anche  al  fine  di  migliorare  le
prestazioni,  le  caratteristiche  strutturali,  energetiche   e   di
efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene  e
la sua funzionalita';"; 
    b) alla lettera uu), dopo le parole:  "l'esecuzione  di  lavori",
sono inserite le  seguenti:  "ovvero  la  progettazione  esecutiva  e
l'esecuzione, ovvero la progettazione  definitiva,  la  progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori"; 
    c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra
nella presente lettera,  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "operatore
economico" e al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "in  condizioni
operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi
l'insussistenza di eventi non prevedibili"; 
    d) alla  lettera  eee),  dopo  le  parole:  "si  applicano"  sono
aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela  della  finanza
pubblica,"; 
    e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal  seguente:
";"; 
    f) la lettera  aaaaa),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "aaaaa)
«categorie  di  opere  specializzate»,  le  opere  e  i  lavori  che,
nell'ambito del processo  realizzativo,  necessitano  di  lavorazioni
caratterizzate    da    una    particolare     specializzazione     e
professionalita';"; 
    g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal  seguente:
";"; 
    h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti: 
      "ggggg-bis) «principio di unicita'  dell'invio»,  il  principio
secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola  volta  a  un  solo
sistema informativo, non puo' essere richiesto  da  altri  sistemi  o
banche  dati,  ma  e'  reso  disponibile  dal   sistema   informativo
ricevente.  Tale  principio   si   applica   ai   dati   relativi   a
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte
le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti  pubblici
soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in  tutto  o
in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente  codice  obblighi
di comunicazione a una banca dati; 
      ggggg-ter)  «unita'  progettuale»,  il  mantenimento,  nei  tre
livelli   di   sviluppo   della   progettazione,   delle   originarie
caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali  e  tecnologiche  del
progetto; 
      ggggg-quater)  «documento  di  fattibilita'  delle  alternative
progettuali», il documento in cui sono individuate ed  analizzate  le
possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui  si  da'  conto
della  valutazione  di  ciascuna  alternativa,   sotto   il   profilo
qualitativo, anche in termini ambientali, nonche'  sotto  il  profilo
tecnico ed economico; 
      ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di  beni  e
servizi», il documento che le amministrazioni  adottano  al  fine  di
individuare gli acquisti di  forniture  e  servizi  da  disporre  nel
biennio, necessari  al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
valutati dall'amministrazione preposta; 
      ggggg-sexies) «programma triennale  dei  lavori  pubblici»,  il
documento che le amministrazioni adottano al fine  di  individuare  i
lavori da avviare nel  triennio,  necessari  al  soddisfacimento  dei
fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; 
      ggggg-septies) «elenco  annuale  dei  lavori»,  l'elenco  degli
interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici  di
riferimento,  da  avviare  nel  corso  della  prima  annualita'   del
programma stesso; 
      ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi», l'elenco delle acquisizioni  di  forniture  e  dei  servizi
ricompresi nel programma biennale  di  riferimento,  da  avviare  nel
corso della prima annualita' del programma stesso; 
      ggggg-nonies) «quadro  esigenziale»,  il  documento  che  viene
redatto ed approvato dall'amministrazione in  fase  antecedente  alla
programmazione dell'intervento e che individua, sulla base  dei  dati
disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento
da realizzare gli obiettivi  generali  da  perseguire  attraverso  la
realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' posti
a  base  dell'intervento,  le  specifiche  esigenze   qualitative   e
quantitative   che   devono   essere   soddisfatte   attraverso    la
realizzazione dell'intervento,  anche  in  relazione  alla  specifica
tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; 
      ggggg-decies)  «capitolato  prestazionale»,  il  documento  che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche
per gli aspetti edilizi,  infrastrutturali  e  ambientali,  che  deve
assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro  esigenziale  in
termini di requisiti  e  prestazioni  che  l'opera  deve  soddisfare,
stabilendone  la  soglia  minima  di  qualita'  da  assicurare  nella
progettazione e realizzazione; 
      ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione
relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice  in
possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione  necessari
in relazione all'importo totale dei lavori affidati al  cottimista  e
non all'importo del  contratto,  che  puo'  risultare  inferiore  per
effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto  o  in  parte,  di
materiali,   di   apparecchiature   e   mezzi   d'opera   da    parte
dell'appaltatore.". 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a)     «amministrazioni      aggiudicatrici»,      le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti; 
                b)    «autorita'    governative     centrali»,     le
          amministrazioni aggiudicatrici che  figurano  nell'allegato
          III e i soggetti giuridici loro succeduti; 
                c)  «amministrazioni  aggiudicatrici   sub-centrali»,
          tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  non   sono
          autorita' governative centrali; 
                d)  «organismi  di   diritto   pubblico»,   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
                  1)  istituito   per   soddisfare   specificatamente
          esigenze  di  interesse  generale,  aventi  carattere   non
          industriale o commerciale; 
                  2) dotato di personalita' giuridica; 
                  3)  la  cui  attivita'  sia  finanziata   in   modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
                e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina  di
          cui alla: 
                  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
                    1.1.  sono   amministrazioni   aggiudicatrici   o
          imprese pubbliche che svolgono una delle attivita'  di  cui
          agli articoli da 115 a 121; 
                    1.2.    pur    non    essendo     amministrazioni
          aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
          attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115  a  121  e
          operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi  concessi
          loro dall'autorita' competente; 
                  2) parte III del  presente  codice,  gli  enti  che
          svolgono una delle attivita'  di  cui  all'allegato  II  ed
          aggiudicano una concessione per lo svolgimento  di  una  di
          tali attivita', quali: 
                    2.1 le  amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico  o
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 
                    2.2 le imprese pubbliche di cui alla  lettera  t)
          del presente comma; 
                    2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
          2.1 e 2.2, ma operanti sulla base  di  diritti  speciali  o
          esclusivi ai  fini  dell'esercizio  di  una  o  piu'  delle
          attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui  sono  stati
          conferiti  diritti  speciali  o  esclusivi   mediante   una
          procedura in cui sia stata assicurata adeguata  pubblicita'
          e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
          obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori»  ai  sensi
          del presente punto 2.3; 
                f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti
          IV e  V  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  alla
          lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla  lettera  e)
          nonche' i diversi soggetti pubblici o  privati  assegnatari
          dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; 
                g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati
          tenuti  all'osservanza  delle  disposizioni  del   presente
          codice; 
                h) « joint venture», l'associazione tra  due  o  piu'
          enti, finalizzata all'attuazione di un progetto  o  di  una
          serie  di  progetti  o  di  determinate  intese  di  natura
          commerciale o finanziaria; 
                i)  «centrale  di  committenza»,   un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore  che  forniscono
          attivita' di centralizzazione delle committenze e,  se  del
          caso, attivita' di committenza ausiliarie; 
                l) «attivita' di centralizzazione delle committenze»,
          le attivita' svolte su base permanente riguardanti: 
                  1) l'acquisizione di forniture o servizi  destinati
          a stazioni appaltanti; 
                  2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione  di
          accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati  a
          stazioni appaltanti; 
                m)  «attivita'   di   committenza   ausiliarie»,   le
          attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
          attivita'  di  committenza,  in  particolare  nelle   forme
          seguenti: 
                  1)  infrastrutture  tecniche  che  consentano  alle
          stazioni appaltanti di aggiudicare appalti  pubblici  o  di
          concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 
                  2)   consulenza   sullo   svolgimento    o    sulla
          progettazione delle procedure di appalto; 
                  3) preparazione delle procedure di appalto in  nome
          e per conto della stazione appaltante interessata; 
                  4) gestione delle procedure di appalto  in  nome  e
          per conto della stazione appaltante interessata; 
                n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza
          iscritte nell'elenco istituito ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89; 
                o)   «stazione   appaltante»,   le    amministrazioni
          aggiudicatrici  di   cui   alla   lettera   a)   gli   enti
          aggiudicatori  di  cui  alla   lettera   e),   i   soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli  altri  soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera g); 
                p)  «operatore  economico»,  una  persona  fisica   o
          giuridica, un ente  pubblico,  un  raggruppamento  di  tali
          persone o enti, compresa qualsiasi associazione  temporanea
          di imprese,  un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori  o
          opere,  la  fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di
          servizi; 
                q) «concessionario», un operatore  economico  cui  e'
          stata affidata o aggiudicata una concessione; 
                r) «promotore», un operatore economico che  partecipa
          ad un partenariato pubblico privato; 
                s) «prestatore di servizi in materia di appalti»,  un
          organismo pubblico o privato che offre servizi di  supporto
          sul mercato finalizzati a garantire  lo  svolgimento  delle
          attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui  alle
          lettere a), b), c), d) ed e); 
                t) «imprese pubbliche», le  imprese  sulle  quali  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
                  1)   detengono   la   maggioranza   del    capitale
          sottoscritto; 
                  2) controllano la maggioranza dei  voti  cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                  3) possono designare piu' della  meta'  dei  membri
          del  consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o   di
          vigilanza dell'impresa; 
                u)  «raggruppamento  temporaneo»,   un   insieme   di
          imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   di   servizi,
          costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
          partecipare alla procedura di affidamento di uno  specifico
          contratto pubblico, mediante  presentazione  di  una  unica
          offerta; 
                v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento,
          con o senza personalita' giuridica; 
                z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti
          annuali   siano   consolidati    con    quelli    dell'ente
          aggiudicatore a norma degli  articoli  25  e  seguenti  del
          decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,  e  successive
          modificazioni. Nel caso di  enti  cui  non  si  applica  il
          predetto decreto legislativo, per  «impresa  collegata»  si
          intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa: 
                  1) su cui l'ente  aggiudicatore  possa  esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza   dominante;
          oppure  che   possa   esercitare   un'influenza   dominante
          sull'ente aggiudicatore; 
                  2) che, come  l'ente  aggiudicatore,  sia  soggetta
          all'influenza dominante di un'altra impresa  in  virtu'  di
          rapporti  di  proprieta',  di  partecipazione   finanziaria
          ovvero di norme interne; 
                aa)  «microimprese,  piccole  e  medie  imprese»,  le
          imprese come definite nella Raccomandazione n.  2003/361/CE
          della Commissione del 6 maggio 2003. In  particolare,  sono
          medie imprese le imprese che hanno meno di 250  occupati  e
          un fatturato annuo non superiore  a  50  milioni  di  euro,
          oppure un totale di  bilancio  annuo  non  superiore  a  43
          milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che  hanno
          meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale
          di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;  sono
          micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
          fatturato annuo oppure un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiore a 2 milioni di euro; 
                bb)  «candidato»,  un  operatore  economico  che   ha
          sollecitato un invito o e' stato invitato a  partecipare  a
          una procedura ristretta, a una  procedura  competitiva  con
          negoziazione,  a  una  procedura  negoziata  senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
          o a un partenariato per l'innovazione o  ad  una  procedura
          per l'aggiudicazione di una concessione; 
                cc)  «offerente»,  l'operatore   economico   che   ha
          presentato un'offerta; 
                dd) «contratti» o «contratti pubblici»,  i  contratti
          di  appalto   o   di   concessione   aventi   per   oggetto
          l'acquisizione  di   servizi   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti; 
                ee) «contratti di  rilevanza  europea»,  i  contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto e' pari o  superiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo  35  e  che  non  rientrino  tra  i  contratti
          esclusi; 
                ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il
          cui  valore  stimato  al  netto  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 
                gg)  «settori  ordinari»,  i  settori  dei  contratti
          pubblici,  diversi  da  quelli  relativi  a  gas,   energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica,  come  disciplinati  dalla
          parte  II  del  presente  codice,   in   cui   operano   le
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                hh)  «settori  speciali»  i  settori  dei   contratti
          pubblici relativi a  gas,  energia  termica,  elettricita',
          acqua, trasporti, servizi  postali,  sfruttamento  di  area
          geografica, come disciplinati dalla parte II  del  presente
          codice; 
                ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno  o  piu'  operatori  economici,  aventi   per   oggetto
          l'esecuzione di lavori,  la  fornitura  di  prodotti  e  la
          prestazione di servizi; 
                ll)  «appalti  pubblici  di  lavori»,   i   contratti
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno o piu' operatori economici aventi per oggetto: 
                  1) l'esecuzione di  lavori  relativi  a  una  delle
          attivita' di cui all'allegato I; 
                  2) l'esecuzione, oppure la progettazione  esecutiva
          e l'esecuzione di un'opera; 
                  3)  la  realizzazione,  con  qualsiasi  mezzo,   di
          un'opera   corrispondente   alle    esigenze    specificate
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore che esercita  un'influenza  determinante  sul
          tipo o sulla progettazione dell'opera; 
                mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole  o
          cifre che puo' essere letto, riprodotto e  poi  comunicato,
          comprese le informazioni trasmesse e archiviate  con  mezzi
          elettronici; 
                nn) «lavori» di cui all'allegato I, le  attivita'  di
          costruzione,   demolizione,   recupero,    ristrutturazione
          urbanistica   ed    edilizia,    sostituzione,    restauro,
          manutenzione di opere; 
                oo) «lavori complessi»,  i  lavori  che  superano  la
          soglia di 15 milioni  di  euro  e  sono  caratterizzati  da
          particolare complessita' in relazione alla tipologia  delle
          opere, all'utilizzo di materiali e  componenti  innovativi,
          alla  esecuzione  in  luoghi  che  presentano   difficolta'
          logistiche   o   particolari   problematiche   geotecniche,
          idrauliche, geologiche e ambientali; 
              oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la  categoria
          di  lavori,  generale  o  specializzata,  di  importo  piu'
          elevato  fra  le  categorie  costituenti   l'intervento   e
          indicate nei documenti di gara; 
              oo-ter)  «lavori   di   categoria   scorporabile»,   la
          categoria di lavori, individuata dalla stazione  appaltante
          nei documenti di gara, tra  quelli  non  appartenenti  alla
          categoria prevalente e comunque di importo superiore al  10
          per cento dell'importo  complessivo  dell'opera  o  lavoro,
          ovvero  di  importo  superiore  a   150.000   euro   ovvero
          appartenenti alle categorie di cui all'articolo  89,  comma
          11; 
              oo-quater)  «manutenzione  ordinaria»,  fermo  restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n.  42,  le  opere  di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione  necessarie  per  eliminare  il  degrado   dei
          manufatti  e  delle  relative  pertinenze,   al   fine   di
          conservarne lo stato e la fruibilitadi tutte le componenti,
          degli impianti e  delle  opere  connesse,  mantenendole  in
          condizioni di valido funzionamento e  di  sicurezza,  senza
          che da cio' derivi  una  modificazione  della  consistenza,
          salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita'; 
              oo-quinquies)   «manutenzione   straordinaria»,   fermo
          restando quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche  necessarie
          per rinnovare e  sostituire  parti  anche  strutturali  dei
          manufatti e delle relative  pertinenze,  per  adeguarne  le
          componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
          prescrizioni vigenti e con la  finalita'  di  rimediare  al
          rilevante degrado dovuto alla  perdita  di  caratteristiche
          strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche  al  fine
          di   migliorare   le   prestazioni,   le    caratteristiche
          strutturali,  energetiche  e  di   efficienza   tipologica,
          nonche' per incrementare  il  valore  del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                pp) «opera», il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          difesa e di presidio ambientale, di presidio  agronomico  e
          forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; 
                qq) «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di
          appalto da  aggiudicare  anche  con  separata  ed  autonoma
          procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
          cui progettazione e realizzazione sia tale  da  assicurarne
          funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
          dalla realizzazione delle altre parti; 
                rr) «opere  pubbliche  incompiute»,  opere  pubbliche
          incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui  al  decreto
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
          2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  aprile
          2013, n. 96; 
                ss) «appalti pubblici di servizi»,  i  contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici, aventi per oggetto  la  prestazione  di  servizi
          diversi da quelli di cui alla lettera ll); 
                tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici  aventi  per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione
          finanziaria, la locazione o l'acquisto a  riscatto,  con  o
          senza opzione per l'acquisto, di prodotti.  Un  appalto  di
          forniture puo' includere, a titolo  accessorio,  lavori  di
          posa in opera e di installazione; 
                uu) «concessione di lavori», un  contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano  l'esecuzione  di  lavori
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori ad uno o  piu'  operatori  economici
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire le opere oggetto del  contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione delle opere; 
                vv) «concessione di servizi», un contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano a uno  o  piu'  operatori
          economici la fornitura e la  gestione  di  servizi  diversi
          dall'esecuzione  di  lavori  di  cui   alla   lettera   ll)
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire i servizi oggetto del contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione dei servizi; 
                zz)  «rischio  operativo»,  il  rischio  legato  alla
          gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda  o
          sul   lato   dell'offerta   o   di   entrambi,   trasferito
          all'operatore  economico.  Si  considera  che   l'operatore
          economico assuma il rischio operativo nel caso in  cui,  in
          condizioni  operative  normali,   per   tali   intendendosi
          l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
          il recupero  degli  investimenti  effettuati  o  dei  costi
          sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi  oggetto
          della  concessione.  La  parte   del   rischio   trasferita
          all'operatore   economico   deve   comportare   una   reale
          esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
          potenziale perdita stimata subita dall'operatore  economico
          non sia puramente nominale o trascurabile; 
                aaa) «rischio di costruzione», il rischio  legato  al
          ritardo nei  tempi  di  consegna,  al  non  rispetto  degli
          standard   di   progetto,   all'aumento   dei   costi,    a
          inconvenienti di  tipo  tecnico  nell'opera  e  al  mancato
          completamento dell'opera; 
                bbb) «rischio di disponibilita'», il  rischio  legato
          alla capacita', da parte del concessionario, di erogare  le
          prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume  che  per
          standard di qualita' previsti; 
                ccc) «rischio  di  domanda»,  il  rischio  legato  ai
          diversi   volumi   di   domanda   del   servizio   che   il
          concessionario deve soddisfare, ovvero  il  rischio  legato
          alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 
                ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese
          a   fornire   alle   stazioni   appaltanti,   nel   settore
          dell'architettura, dell'ingegneria, del  restauro  e  della
          tutela   dei   beni   culturali   e   archeologici,   della
          pianificazione urbanistica e  territoriale,  paesaggistica,
          naturalistica, geologica, del verde urbano e del  paesaggio
          forestale agronomico, nonche' nel settore  della  messa  in
          sicurezza e della mitigazione degli  impatti  idrogeologici
          ed idraulici e dell'elaborazione di dati,  un  piano  o  un
          progetto, selezionato da una  commissione  giudicatrice  in
          base a una gara, con o senza assegnazione di premi; 
                eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il
          contratto a titolo oneroso stipulato per  iscritto  con  il
          quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a  uno  o
          piu' operatori economici  per  un  periodo  determinato  in
          funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
          delle modalita' di finanziamento fissate, un  complesso  di
          attivita' consistenti nella realizzazione,  trasformazione,
          manutenzione e gestione operativa  di  un'opera  in  cambio
          della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
          o della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo
          dell'opera  stessa,  con  assunzione  di  rischio   secondo
          modalita'   individuate    nel    contratto,    da    parte
          dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'articolo 44, comma 1-bis,  del  decreto-legge
          31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si  applicano,  per  i
          soli profili di tutela della finanza pubblica, i  contenuti
          delle decisioni Eurostat; 
                fff)  «equilibrio  economico   e   finanziario»,   la
          contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  convenienza
          economica e  sostenibilita'  finanziaria.  Per  convenienza
          economica si intende la capacita' del  progetto  di  creare
          valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
          un  livello  di  redditivita'  adeguato  per  il   capitale
          investito; per sostenibilita'  finanziaria  si  intende  la
          capacita'  del  progetto  di  generare  flussi   di   cassa
          sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; 
                ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche  o  di
          pubblica utilita'»,  il  contratto  avente  ad  oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; 
                hhh)  «contratto  di  disponibilita'»,  il  contratto
          mediante il quale  sono  affidate,  a  rischio  e  a  spese
          dell'affidatario, la costruzione e la messa a  disposizione
          a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
          proprieta' privata destinata all'esercizio di  un  pubblico
          servizio, a fronte di  un  corrispettivo.  Si  intende  per
          messa a disposizione  l'onere  assunto  a  proprio  rischio
          dall'affidatario    di    assicurare    all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti; 
                iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra  una  o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori  economici,
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste; 
                lll) «diritto  esclusivo»,  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto  di
          riservare a un unico  operatore  economico  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                mmm)  «diritto  speciale»,  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i trattati avente  l'effetto  di
          riservare a due o piu' operatori economici  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                nnn) «profilo di committente», il sito informatico di
          una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti  e
          le  informazioni  previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato V; 
                ooo)  «documento  di   gara»,   qualsiasi   documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  le  stazioni
          appaltanti fanno riferimento per descrivere  o  determinare
          elementi dell'appalto o della procedura, compresi il  bando
          di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in  cui  sia
          utilizzato  come  mezzo  di  indizione  di  gara,  l'avviso
          periodico indicativo o  gli  avvisi  sull'esistenza  di  un
          sistema  di  qualificazione,  le  specifiche  tecniche,  il
          documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
          i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di
          candidati  e  offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi
          generalmente  applicabili   e   gli   eventuali   documenti
          complementari; 
                ppp) «documento di concessione», qualsiasi  documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  la  stazione
          appaltante fa riferimento per descrivere o determinare  gli
          elementi della concessione o della procedura,  compresi  il
          bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali,  le
          condizioni proposte per la concessione, i  formati  per  la
          presentazione  di  documenti  da  parte  di   candidati   e
          offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi  generalmente
          applicabili e gli eventuali documenti complementari; 
                qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
          un datore di lavoro il rispetto di determinati standard  di
          protezione  sociale  e  del  lavoro  come  condizione   per
          svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
          per  accedere  a   benefici   di   legge   e   agevolazioni
          finanziarie; 
                rrr)  «procedure  di  affidamento»  e  «affidamento»,
          l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
          progettazione mediante appalto; l'affidamento di  lavori  o
          servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi  di
          progettazione e di concorsi di idee; 
                sss) «procedure aperte», le procedure di  affidamento
          in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
          un'offerta; 
                ttt)   «procedure   ristrette»,   le   procedure   di
          affidamento  alle  quali  ogni  operatore  economico   puo'
          chiedere  di  partecipare  e  in  cui  possono   presentare
          un'offerta soltanto gli operatori economici invitati  dalle
          stazioni  appaltanti,  con  le  modalita'   stabilite   dal
          presente codice; 
                uuu)   «procedure   negoziate»,   le   procedure   di
          affidamento in cui le stazioni  appaltanti  consultano  gli
          operatori economici da loro scelti e negoziano  con  uno  o
          piu' di essi le condizioni dell'appalto; 
                vvv)  «dialogo   competitivo»,   una   procedura   di
          affidamento nella quale la  stazione  appaltante  avvia  un
          dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,  al  fine
          di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le  sue
          necessita' e  sulla  base  della  quale  o  delle  quali  i
          candidati  selezionati  sono  invitati  a   presentare   le
          offerte; qualsiasi operatore  economico  puo'  chiedere  di
          partecipare a tale procedura; 
                zzz) «sistema telematico», un sistema  costituito  da
          soluzioni   informatiche   e   di   telecomunicazione   che
          consentono  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui   al
          presente codice; 
                aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo
          di acquisizione interamente elettronico,  per  acquisti  di
          uso   corrente,   le   cui   caratteristiche   generalmente
          disponibili sul  mercato  soddisfano  le  esigenze  di  una
          stazione appaltante, aperto  per  tutta  la  sua  durata  a
          qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri  di
          selezione; 
                bbbb)  «mercato  elettronico»,   uno   strumento   di
          acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
          per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
          su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente
          interamente gestite per via telematica; 
                cccc)   «strumenti   di   acquisto»,   strumenti   di
          acquisizione che  non  richiedono  apertura  del  confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
                  1) le convenzioni quadro  di  cui  all'articolo  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate,  ai  sensi
          della normativa vigente, da Consip S.p.A.  e  dai  soggetti
          aggregatori; 
                  2) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza   quando   gli   appalti   specifici    vengono
          aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
          committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 
                dddd)  «strumenti  di  negoziazione»,  strumenti   di
          acquisizione  che   richiedono   apertura   del   confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
                  1) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza nel caso in cui gli appalti  specifici  vengono
          aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
                  2) il sistema dinamico di  acquisizione  realizzato
          da centrali di committenza; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
          committenza nel  caso  di  acquisti  effettuati  attraverso
          confronto concorrenziale; 
                  4) i sistemi realizzati da centrali di  committenza
          che comunque consentono lo svolgimento delle  procedure  ai
          sensi del presente codice; 
                eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti
          telematici di negoziazione», strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione gestiti mediante un sistema telematico; 
                ffff)  «asta  elettronica»,  un  processo  per   fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi modificati al  ribasso  o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento automatico; 
                gggg)  «amministrazione  diretta»,  le   acquisizioni
          effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e  mezzi
          propri  o  appositamente  acquistati  o  noleggiati  e  con
          personale proprio o eventualmente assunto per  l'occasione,
          sotto la direzione del responsabile del procedimento; 
                hhhh) «ciclo di vita», tutte le  fasi  consecutive  o
          interconnesse,  compresi  la  ricerca  e  lo  sviluppo   da
          realizzare,  la  produzione,  gli  scambi  e  le   relative
          condizioni,   il   trasporto,    l'utilizzazione    e    la
          manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o  della
          prestazione del servizio, dall'acquisizione  della  materia
          prima  o  dalla  generazione  delle   risorse   fino   allo
          smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
          all'utilizzazione; 
                iiii)    «etichettatura»,    qualsiasi     documento,
          certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
          prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
          soddisfano determinati requisiti; 
                llll) «requisiti per  l'etichettatura»,  i  requisiti
          che  devono  essere  soddisfatti  dai   lavori,   prodotti,
          servizi, processi o procedure allo  scopo  di  ottenere  la
          pertinente etichettatura; 
                mmmm) «fornitore di servizi  di  media»,  la  persona
          fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
          della scelta del  contenuto  audiovisivo  del  servizio  di
          media  audiovisivo  e  ne   determina   le   modalita'   di
          organizzazione; 
                nnnn) «innovazione»,  l'attuazione  di  un  prodotto,
          servizio o processo nuovo o  che  ha  subito  significativi
          miglioramenti  tra  cui  quelli  relativi  ai  processi  di
          produzione, di edificazione o di costruzione o  quelli  che
          riguardano  un  nuovo  metodo  di   commercializzazione   o
          organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
          del posto di lavoro o nelle relazioni esterne; 
                oooo) «programma», una  serie  di  immagini  animate,
          sonore  o  non,  che  costituiscono  un  singolo   elemento
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un fornitore di servizi di media la  cui  forma  e  il  cui
          contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto  della
          radiodiffusione  televisiva.  Sono  compresi  i   programmi
          radiofonici  e  i  materiali  ad  essi  associati.  Non  si
          considerano programmi le trasmissioni meramente  ripetitive
          o consistenti in immagini fisse; 
                pppp) «mezzo  elettronico»,  un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione,  compresa  la
          compressione numerica, e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici; 
                qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico  che   supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                rrrr)  «servizio  di  comunicazione  elettronica»,  i
          servizi  forniti,  di  norma   a   pagamento,   consistenti
          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
          segnali su reti di comunicazioni elettroniche,  compresi  i
          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione
          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare
          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono
          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo
          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
          servizi   della   societa'   dell'informazione    di    cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          9  aprile  2003,  n.  70,  non  consistenti  interamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione elettronica; 
                ssss)  «AAP»,  l'accordo   sugli   appalti   pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round; 
                tttt) «Vocabolario comune per gli appalti  pubblici»,
          CPV (Common Procurement  Vocabulary),  la  nomenclatura  di
          riferimento  per  gli   appalti   pubblici   adottata   dal
          regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo  la
          corrispondenza con le altre nomenclature esistenti; 
                uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina  i
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
                vvvv) «servizi di architettura e ingegneria  e  altri
          servizi  tecnici»,  i  servizi   riservati   ad   operatori
          economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
          dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; 
                zzzz) «categorie di opere  generali»  le  opere  e  i
          lavori caratterizzati  da  una  pluralita'  di  lavorazioni
          indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
          ogni sua parte; 
              aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i
          lavori  che,   nell'ambito   del   processo   realizzativo,
          necessitano   di   lavorazioni   caratterizzate   da    una
          particolare specializzazione e professionalita'; 
                bbbbb)  «opere  e   lavori   puntuali»   quelli   che
          interessano una limitata area di territorio; 
                ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che,  destinati
          al movimento di persone e  beni  materiali  e  immateriali,
          presentano   prevalente    sviluppo    unidimensionale    e
          interessano vaste estensioni di territorio; 
                ddddd) «appalto a  corpo»  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
          eseguita e come dedotta dal contratto; 
                eeeee) «appalto a misura»  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale viene determinato applicando  alle  unita'  di
          misura delle singole parti del  lavoro  eseguito  i  prezzi
          unitari dedotti in contratto; 
                fffff)  «aggregazione»,  accordo  fra  due   o   piu'
          amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per  la
          gestione comune di  alcune  o  di  tutte  le  attivita'  di
          programmazione,  di  progettazione,  di   affidamento,   di
          esecuzione e  di  controllo  per  l'acquisizione  di  beni,
          servizi o lavori; 
                ggggg) «lotto prestazionale», uno  specifico  oggetto
          di appalto da aggiudicare anche con  separata  ed  autonoma
          procedura, definito su  base  qualitativa,  in  conformita'
          alle varie  categorie  e  specializzazioni  presenti  o  in
          conformita' alle diverse fasi successive del progetto; 
              ggggg-bis)«  principio  di  unicita'  dell'invio»,   il
          principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
          volta a  un  solo  sistema  informativo,  non  puo'  essere
          richiesto da altri  sistemi  o  banche  dati,  ma  e'  reso
          disponibile  dal  sistema   informativo   ricevente.   Tale
          principio si applica ai dati relativi a  programmazione  di
          lavori, opere, servizi e  forniture,  nonche'  a  tutte  le
          procedure di affidamento e di  realizzazione  di  contratti
          pubblici soggette al presente codice, e a  quelle  da  esso
          escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano  imposti
          dal presente codice obblighi di comunicazione a  una  banca
          dati; 
              ggggg-ter) «unita' progettuale», il  mantenimento,  nei
          tre  livelli  di  sviluppo   della   progettazione,   delle
          originarie caratteristiche spaziali, estetiche,  funzionali
          e tecnologiche del progetto; 
              ggggg-quater)   «documento   di   fattibilita'    delle
          alternative  progettuali»,  il  documento   in   cui   sono
          individuate   ed   analizzate   le   possibili    soluzioni
          progettuali alternative  ed  in  cui  si  da'  conto  della
          valutazione  di  ciascuna  alternativa,  sotto  il  profilo
          qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto  il
          profilo tecnico ed economico; 
              ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti  di
          beni  e  servizi»,  il  documento  che  le  amministrazioni
          adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
          servizi   da   disporre   nel   biennio,    necessari    al
          soddisfacimento  dei   fabbisogni   rilevati   e   valutati
          dall'amministrazione preposta; 
              ggggg-sexies)   «programma   triennale    dei    lavori
          pubblici», il documento che le amministrazioni adottano  al
          fine di individuare  i  lavori  da  avviare  nel  triennio,
          necessari al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
          valutati dall'amministrazione preposta; 
              ggggg-septies) «elenco annuale  dei  lavori»,  l'elenco
          degli interventi ricompresi  nel  programma  triennale  dei
          lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso  della
          prima annualita' del programma stesso; 
              ggggg-octies) «elenco  annuale  delle  acquisizioni  di
          forniture  e  servizi»,  l'elenco  delle  acquisizioni   di
          forniture e dei servizi ricompresi nel  programma  biennale
          di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
          del programma stesso; 
              ggggg-nonies) «quadro esigenziale»,  il  documento  che
          viene redatto ed  approvato  dall'amministrazione  in  fase
          antecedente  alla  programmazione  dell'intervento  e   che
          individua, sulla base dei dati  disponibili,  in  relazione
          alla tipologia dell' opera o dell' intervento da realizzare
          gli  obiettivi  generali  da   perseguire   attraverso   la
          realizzazione   dell'intervento,   i    fabbisogni    della
          collettivita' posti a base dell'intervento,  le  specifiche
          esigenze  qualitative  e  quantitative  che  devono  essere
          soddisfatte attraverso  la  realizzazione  dell'intervento,
          anche in relazione alla specifica tipologia di utenza  alla
          quale gli interventi stessi sono destinati; 
              ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il  documento
          che indica, in dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e
          funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali
          e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita  e  che
          traduce il quadro esigenziale in  termini  di  requisiti  e
          prestazioni che l'opera deve  soddisfare,  stabilendone  la
          soglia minima di qualita' da assicurare nella progettazione
          e realizzazione; 
              ggggg-undecies)  «cottimo»,  l'affidamento  della  sola
          lavorazione  relativa  alla  categoria  subappaltabile   ad
          impresa subappaltatrice in possesso  dell'attestazione  dei
          requisiti  di   qualificazione   necessari   in   relazione
          all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e  non
          all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
          effetto dell'eventuale fornitura diretta,  in  tutto  o  in
          parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera  da
          parte dell'appaltatore.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245,  S.O.  n.
          239/L. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.  n.  28/L.
          Gli estremi del decreto legislativo sono stati corretti  da
          Comunicato 26  febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47. 
                               Art. 5 
 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dopo le parole: "lavori, servizi e forniture,"  sono  inserite
le seguenti: "dei contratti attivi,". 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti
          pubblici  esclusi).  -  1.  L'affidamento   dei   contratti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei
          contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito
          di applicazione oggettiva del presente codice, avviene  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          imparzialita',   parita'   di   trattamento,   trasparenza,
          proporzionalita',  pubblicita',  tutela  dell'ambiente   ed
          efficienza energetica.". 
                               Art. 6 
 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, dopo  le  parole:  "forme  di  partecipazione  di
capitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportano
controllo o potere di veto". 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 , come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 5 (Principi comuni in materia di  esclusione  per
          concessioni,  appalti  pubblici  e  accordi  tra   enti   e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico,  nei
          settori    ordinari    o    speciali,    aggiudicati     da
          un'amministrazione   aggiudicatrice   o    da    un    ente
          aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
          di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
          del  presente  codice  quando  sono  soddisfatte  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                a)   l'amministrazione   aggiudicatrice   o    l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; 
                b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
          giuridica controllata e' effettuata nello  svolgimento  dei
          compiti    ad    essa     affidati     dall'amministrazione
          aggiudicatrice controllante o da altre  persone  giuridiche
          controllate dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un
          ente aggiudicatore di cui trattasi; 
                c) nella persona  giuridica  controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
          quali non comportano controllo o potere di  veto,  previste
          dalla legislazione nazionale, in conformita' dei  trattati,
          che non esercitano un'influenza determinante sulla  persona
          giuridica controllata. 
              2.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore  esercita  su  una   persona   giuridica   un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
          sensi del  comma  1,  lettera  a),  qualora  essa  eserciti
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che sulle decisioni significative della  persona  giuridica
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
          aggiudicatore. 
              3. Il presente codice non si applica anche  quando  una
          persona giuridica  controllata  che  e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore,  aggiudica   un
          appalto o  una  concessione  alla  propria  amministrazione
          aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante  o  ad
          un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla   stessa
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore,  a
          condizione che nella persona  giuridica  alla  quale  viene
          aggiudicato  l'appalto   pubblico   non   vi   sia   alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o  potere  di  veto  prescritte  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
              4.  Un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente
          aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto  pubblico  o  una
          concessione senza  applicare  il  presente  codice  qualora
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
          controllo congiunto. 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
                a) gli organi  decisionali  della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
                b)  tali  amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
                c) la  persona  giuridica  controllata  non  persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
              6. Un accordo concluso esclusivamente tra  due  o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici non rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'accordo stabilisce o realizza  una  cooperazione
          tra  le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire  che  i
          servizi pubblici che essi  sono  tenuti  a  svolgere  siano
          prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi  che  essi
          hanno in comune; 
                b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione   e'   retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
                c)  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione. 
              7. Per determinare la percentuale  delle  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 6,  lettera  c),  si
          prende in considerazione il fatturato totale medio,  o  una
          idonea misura alternativa basata  sull'attivita',  quale  i
          costi sostenuti dalla persona giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  nei  settori  dei
          servizi, delle forniture  e  dei  lavori  per  i  tre  anni
          precedenti   l'aggiudicazione    dell'appalto    o    della
          concessione. 
              8. Se, a causa della data di costituzione o  di  inizio
          dell'attivita' della persona  giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a  causa  della
          riorganizzazione delle sue attivita',  il  fatturato  o  la
          misura alternativa basata sull'attivita',  quali  i  costi,
          non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e'  piu'
          pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
          a proiezioni dell'attivita', che la  misura  dell'attivita'
          e' credibile. 
              9. Nei casi in  cui  le  norme  vigenti  consentono  la
          costituzione di  societa'  miste  per  la  realizzazione  e
          gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione  e  la
          gestione di un servizio di interesse  generale,  la  scelta
          del  socio  privato  avviene  con  procedure  di   evidenza
          pubblica.". 
                               Art. 7 
 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole:  "agli  appalti  aggiudicati"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati". 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  14  (Appalti   e   concorsi   di   progettazione
          aggiudicati   o   organizzati   per   fini   diversi    dal
          perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio
          di un'attivita' in un Paese terzo). -  1.  Le  disposizioni
          del  presente  codice  non  si  applicano  agli  appalti  e
          concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per  scopi
          diversi dal  perseguimento  delle  attivita'  di  cui  agli
          articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali  attivita'
          in un Paese terzo, in circostanze  che  non  comportino  lo
          sfruttamento materiale di una rete o di un'area  geografica
          all'interno  dell'Unione  europea,   e   ai   concorsi   di
          progettazione organizzati a tali fini. 
              2. Gli enti aggiudicatori comunicano  alla  Commissione
          europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita'  che
          considerano escluse in virtu' del comma 1, nei  termini  da
          essa  indicati,  evidenziando  nella  comunicazione   quali
          informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 
              3. Le disposizioni del presente codice non si applicano
          comunque alle categorie di attivita' oggetto degli  appalti
          di cui al comma 1  considerati  esclusi  dalla  Commissione
          europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea.". 
                               Art. 8 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al  punto  1.1)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)". 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'articolo 17 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  17  (Esclusioni  specifiche  per  contratti   di
          appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del
          presente codice  non  si  applicano  agli  appalti  e  alle
          concessioni di servizi: 
                a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali
          che siano le relative modalita'  finanziarie,  di  terreni,
          fabbricati esistenti o altri beni  immobili  o  riguardanti
          diritti su tali beni; 
                b) aventi ad  oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la
          produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi
          di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati  da
          fornitori di servizi di media  audiovisivi  o  radiofonici,
          ovvero gli  appalti,  anche  nei  settori  speciali,  e  le
          concessioni concernenti  il  tempo  di  trasmissione  o  la
          fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di  servizi
          di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della  presente
          disposizione il termine «materiale associato ai  programmi»
          ha lo stesso significato di «programma»; 
                c)   concernenti   i   servizi   d'arbitrato   e   di
          conciliazione; 
                d) concernenti uno  qualsiasi  dei  seguenti  servizi
          legali: 
                  1) rappresentanza legale di un cliente da parte  di
          un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
          1982, n. 31, e successive modificazioni: 
                    1.1) in  un  arbitrato  o  in  una  conciliazione
          tenuti in uno Stato membro dell'Unione  europea,  un  Paese
          terzo o  dinanzi  a  un'istanza  arbitrale  o  conciliativa
          internazionale; 
                    1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a  organi
          giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno  Stato  membro
          dell'Unione europea o un Paese terzo  o  dinanzi  a  organi
          giurisdizionali o istituzioni internazionali; 
                  2) consulenza legale fornita in preparazione di uno
          dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora  vi  sia  un
          indizio  concreto  e  una  probabilita'  elevata   che   la
          questione su cui verte la consulenza  divenga  oggetto  del
          procedimento, sempre che la consulenza sia  fornita  da  un
          avvocato ai sensi dell'articolo 1 della  legge  9  febbraio
          1982, n. 31, e successive modificazioni; 
                  3) servizi di certificazione  e  autenticazione  di
          documenti che devono essere prestati da notai; 
                  4) servizi legali prestati da  fiduciari  o  tutori
          designati o altri  servizi  legali  i  cui  fornitori  sono
          designati da un organo giurisdizionale dello Stato  o  sono
          designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
          vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
                  5) altri servizi legali che  sono  connessi,  anche
          occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; 
                e)   concernenti    servizi    finanziari    relativi
          all'emissione,   all'acquisto,   alla    vendita    e    al
          trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari  ai
          sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  servizi   forniti   da   banche
          centrali e operazioni concluse  con  il  Fondo  europeo  di
          stabilita'  finanziaria  e   il   meccanismo   europeo   di
          stabilita'; 
                f) concernenti i prestiti, a  prescindere  dal  fatto
          che   siano   correlati   all'emissione,   alla    vendita,
          all'acquisto o  al  trasferimento  di  titoli  o  di  altri
          strumenti finanziari; 
                g) concernenti i contratti di lavoro; 
                h)  concernenti  servizi   di   difesa   civile,   di
          protezione  civile  e  di  prevenzione  contro  i  pericoli
          forniti da organizzazioni e  associazioni  senza  scopo  di
          lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
          75251100-1,   75251110-    4,    75251120-7,    75252000-7,
          75222000-8;  98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione   dei
          servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
                i) concernenti i servizi  di  trasporto  pubblico  di
          passeggeri per ferrovia o metropolitana; 
                l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,
          identificati con i  codici  CPV  79341400-0,  92111230-3  e
          92111240-6, se  aggiudicati  da  un  partito  politico  nel
          contesto  di  una  campagna  elettorale  per  gli   appalti
          relativi ai settori ordinari e alle concessioni.". 
                               Art. 9 
 
 
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo  18  aprile
                             2016, n. 50 
 
  1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, e' inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis (Altri appalti esclusi).  -  1.  Le  disposizioni  del
presente codice non si  applicano  agli  appalti  aventi  ad  oggetto
l'acquisto di prodotti  agricoli  e  alimentari  per  un  valore  non
superiore a 10.000  euro  annui  per  ciascuna  impresa,  da  imprese
agricole  singole  o  associate  situati   in   comuni   classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani  predisposto
dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  ovvero  ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno  1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  alla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del  18  giugno  1993,  nonche'  nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.". 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 10 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 18, comma  1,  lettera  b),  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  e),  n.
2.3". 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'articolo 18 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  18  (Esclusioni  specifiche  per  contratti   di
          concessioni). - 1. Le disposizioni del presente codice  non
          si applicano: 
                a) alle concessioni di  servizi  di  trasporto  aereo
          sulla  base  di  una  licenza  di  gestione  a  norma   del
          regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  o  alle  concessioni  di  servizi  di  trasporto
          pubblico di passeggeri ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          1370/2007; 
                b)  alle   concessioni   di   servizi   di   lotterie
          identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a  un
          operatore economico sulla base di un diritto esclusivo.  Ai
          fini  della  presente  lettera  il  concetto   di   diritto
          esclusivo  non  include  i   diritti   esclusivi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione
          di tale diritto esclusivo e'  soggetta  alla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
                c)   alle   concessioni   aggiudicate   dagli    enti
          aggiudicatori per l'esercizio delle loro  attivita'  in  un
          Paese  terzo,  in  circostanze  che   non   comportino   lo
          sfruttamento materiale di una rete o di un'area  geografica
          all'interno dell'Unione europea.". 
                               Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Programma  degli
acquisti e programmazione dei lavori pubblici"; 
    b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e,
per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme   che   disciplinano   la
programmazione economico-finanziaria degli enti"; 
    c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
"Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il  documento
di fattibilita' delle alternative progettuali,  di  cui  all'articolo
23, comma 5."; 
    d) al comma 8: 
      1)  all'alinea,  le  parole:  "sentita  la   Conferenza"   sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza"; 
      2) alla lettera e), la parola: "individuandole"  e'  sostituita
dalla seguente: "individuate"; 
    e)  dopo  il  comma  8,  e'  inserito  il  seguente:  "8-bis.  La
disciplina del presente articolo non si applica  alla  pianificazione
delle  attivita'  dei  soggetti  aggregatori  e  delle  centrali   di
committenza.". 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici). - 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          adottano il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
          approvati nel rispetto dei  documenti  programmatori  e  in
          coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
          norme     che      disciplinano      la      programmazione
          economico-finanziaria degli enti. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative  progettuali,  di  cui  all'articolo  23,
          comma 5. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
                a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e  dei
          relativi elenchi annuali; 
                b) i criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                c)  i  criteri  e  le  modalita'  per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
                d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei   lavori   nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                e) gli schemi tipo e le informazioni minime che  essi
          devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                f) le modalita' di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              8-bis. La  disciplina  del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.". 
                               Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "avviati dopo la data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice" sono sostituite dalle  seguenti:  "avviati  dopo  la
data di entrata in vigore del medesimo decreto"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con  il  medesimo
decreto  sono  altresi'  stabilite  le  modalita'   di   monitoraggio
sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita,  senza  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   una
commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici  in  corso  di  svolgimento  o  conclusi   e   di   proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla  base
dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita'  della
commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita'
o rimborsi di spese comunque denominati.". 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta l'articolo 22 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori
          di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le amministrazioni
          aggiudicatrici e gli  enti  aggiudicatori  pubblicano,  nel
          proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita'
          relativi  alle   grandi   opere   infrastrutturali   e   di
          architettura   di   rilevanza   sociale,   aventi   impatto
          sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del  territorio,
          nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
          dei  resoconti  degli  incontri  e  dei  dibattiti  con   i
          portatori di interesse. I contributi  e  i  resoconti  sono
          pubblicati, con  pari  evidenza,  unitamente  ai  documenti
          predisposti dall'amministrazione  e  relativi  agli  stessi
          lavori. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una
          commissione presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, con  il  compito  di  raccogliere  e  pubblicare
          informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento
          o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento
          del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
          Per la partecipazione alle attivita' della commissione  non
          sono dovuti compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
          rimborsi di spese comunque denominati. 
              3.   L'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  proponente  l'opera  soggetta  a   dibattito
          pubblico indice  e  cura  lo  svolgimento  della  procedura
          esclusivamente sulla base delle modalita'  individuate  dal
          decreto di cui al comma 2. 
              4. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte sono  valutate  in  sede  di  predisposizione  del
          progetto definitivo e sono discusse in sede  di  conferenza
          di  servizi  relativa  all'opera  sottoposta  al  dibattito
          pubblico.". 
                               Art. 13 
 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  f),  le  parole:   "l'efficientamento
energetico", sono sostituite dalle seguenti: "l'efficientamento ed il
recupero energetico  nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
dell'opera" e, in fine, il segno: ";", e'  sostituito  dal  seguente:
"."; 
    b) al comma 3, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato  il
contenuto minimo del quadro esigenziale  che  devono  predisporre  le
stazioni appaltanti."; 
    c) dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Con
ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  sentita  la
Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione  semplificata
degli interventi di manutenzione  ordinaria  fino  a  un  importo  di
2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalita' e  i  criteri  di
semplificazione in relazione agli interventi previsti."; 
    d) al comma 5: 
      1) dopo il primo periodo, sono inseriti i  seguenti:  "Ai  soli
fini delle attivita' di programmazione triennale dei lavori  pubblici
e dell'espletamento delle procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e  di  idee  di
cui  all'articolo  152,  il  progetto  di  fattibilita'  puo'  essere
articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri
casi, il progetto di fattibilita' e' sempre redatto in un'unica  fase
di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due  fasi,  nella  prima
fase il progettista, individua ed  analizza  le  possibili  soluzioni
progettuali alternative, ove esistenti, sulla base  dei  principi  di
cui  al  comma  1,  e  redige  il  documento  di  fattibilita'  delle
alternative progettuali secondo le modalita' indicate dal decreto  di
cui al comma 3."; 
      2) al secondo periodo, le parole: "Il progetto di  fattibilita'
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione
degli aspetti di cui al comma  1,  nonche'  schemi"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Nella  seconda  fase   di   elaborazione,   ovvero
nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il  progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto  dei  contenuti  del  documento  di
indirizzo alla progettazione e  secondo  le  modalita'  indicate  dal
decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e  gli  studi  necessari
per  la  definizione  degli  aspetti  di  cui  al  comma  1,  nonche'
elaborati"; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per le  opere
proposte in  variante  urbanistica  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e' redatto ai
sensi del comma 5."; 
    f) al comma 6, le  parole:  "e  geognostiche,",  sono  sostituite
dalle   seguenti:   ",   idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,
geotecniche, sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,"
dopo le parole: "misure di salvaguardia;", sono inserite le seguenti:
"deve, altresi', ricomprendere le  valutazioni  ovvero  le  eventuali
diagnosi energetiche  dell'opera  in  progetto,  con  riferimento  al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali  misure  per  la
produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto
sul  piano  economico-finanziario  dell'opera;"  e  dopo  le  parole:
"nonche' i limiti di spesa" sono inserite le seguenti:  ",  calcolati
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3,"; 
    g) al comma 7,  aggiungere,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
secondo quanto previsto al comma 16"; 
    h)  al  comma  11,  dopo  le   parole:   "oneri   inerenti   alla
progettazione" sono inserite le  seguenti:  ",  ivi  compresi  quelli
relativi al dibattito pubblico" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  "Ai  fini  dell'individuazione  dell'importo  stimato,   il
conteggio  deve  ricomprendere  tutti  i  servizi,  ivi  compresa  la
direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso  progettista
esterno."; 
    i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Per i contratti relativi a  lavori  il  costo  dei  prodotti,  delle
attrezzature e  delle  lavorazioni  e'  determinato  sulla  base  dei
prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari  cessano  di
avere validita'  il  31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono  essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo,
per i progetti a base di gara la  cui  approvazione  sia  intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte  delle  Regioni,  i
prezzari sono aggiornati, entro i  successivi  trenta  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti sentite  le  Regioni  interessate."  e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei contratti di  lavori
e servizi la stazione appaltante, al fine  di  determinare  l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i
costi della manodopera sulla base di  quanto  previsto  nel  presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso.". 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta l'articolo 23 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi).  -  1.
          La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
          secondo tre livelli di successivi approfondimenti  tecnici,
          in progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  progetto
          definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                a)   il   soddisfacimento   dei   fabbisogni    della
          collettivita'; 
                b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale  e
          di relazione nel contesto dell'opera; 
                c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
          e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il
          rispetto di quanto previsto dalla normativa in  materia  di
          tutela della salute e della sicurezza; 
                d) un limitato consumo del suolo; 
                e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici  e
          forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                f) il risparmio e l'efficientamento  ed  il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                g)   la   compatibilita'    con    le    preesistenze
          archeologiche; 
                h)   la   razionalizzazione   delle   attivita'    di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                i)  la  compatibilita'   geologica,   geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                l)  accessibilita'  e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
              2.  Per  la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24. 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di  entrata  in  vigore  di  detto  decreto,   si   applica
          l'articolo 216, comma 4. 
              3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
              4. La stazione appaltante, in rapporto  alla  specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
              5. Il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Ai soli  fini  delle  attivita'  di
          programmazione   triennale   dei    lavori    pubblici    e
          dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico  di
          cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e
          di  idee  di  cui  all'articolo   152,   il   progetto   di
          fattibilita' puo' essere articolato in due fasi  successive
          di elaborazione. In tutti gli altri casi,  il  progetto  di
          fattibilita'  e'  sempre  redatto  in  un'unica   fase   di
          elaborazione. Nel caso di elaborazione in due  fasi,  nella
          prima  fase  il  progettista  individua  ed   analizza   le
          possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
          sulla base dei principi di cui al  comma  1,  e  redige  il
          documento di fattibilita'  delle  alternative  progettuali,
          secondo le modalita' indicate dal decreto di cui  al  comma
          3. Nella seconda fase di  elaborazione,  ovvero  nell'unica
          fase, qualora non sia redatto in due fasi,  il  progettista
          incaricato  sviluppa,  nel  rispetto  dei   contenuti   del
          documento di indirizzo  alla  progettazione  e  secondo  le
          modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte  le
          indagini e gli studi necessari  per  la  definizione  degli
          aspetti di cui al comma 1, nonche'  elaborati  grafici  per
          l'individuazione   delle   caratteristiche    dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori da realizzare e le relative  stime  economiche,  ivi
          compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
          lotti  funzionali.  Il  progetto   di   fattibilita'   deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
              5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
              6. Il progetto di fattibilita' e'  redatto  sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche preventive dell'interesse archeologico, di  studi
          preliminari  sull'impatto  ambientale  e   evidenzia,   con
          apposito   adeguato   elaborato   cartografico,   le   aree
          impegnate, le relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le
          occorrenti  misure   di   salvaguardia;   deve,   altresi',
          ricomprendere le valutazioni ovvero le  eventuali  diagnosi
          energetiche dell'opera  in  progetto,  con  riferimento  al
          contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
          per la produzione  e  il  recupero  di  energia  anche  con
          riferimento  all'impatto  sul  piano  economico-finanziario
          dell'opera;    indica,    inoltre,    le    caratteristiche
          prestazionali, le specifiche  funzionali,  le  esigenze  di
          compensazioni e  di  mitigazione  dell'impatto  ambientale,
          nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo  le  modalita'
          indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura
          da realizzare ad un livello tale  da  consentire,  gia'  in
          sede  di  approvazione   del   progetto   medesimo,   salvo
          circostanze    imprevedibili,    l'individuazione     della
          localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura  nonche'
          delle opere  compensative  o  di  mitigazione  dell'impatto
          ambientale e sociale necessarie. 
              7. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
              8. Il progetto esecutivo,  redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
              9. In relazione alle caratteristiche  e  all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione. 
              10.  L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini   e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
              11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
          quelli relativi al dibattito pubblico, alla  direzione  dei
          lavori, alla vigilanza, ai  collaudi,  agli  studi  e  alle
          ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza  e
          di coordinamento, quando  previsti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   alle   prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
              12. Le  progettazioni  definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 
              13. Le stazioni appaltanti possono  richiedere  per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al  comma  1,  lettera  h).Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
              14.  La  progettazione  di  servizi  e   forniture   e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
              15. Per quanto attiene  agli  appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
              16. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.". 
                               Art. 14 
 
 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  "esecutiva  di  lavori,"  sono
inserite le seguenti: "al collaudo, al coordinamento della  sicurezza
della progettazione"; 
    b) al comma 7, primo  periodo,  le  parole:  "Gli  affidatari  di
incarichi di progettazione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1,  quarto  periodo,
gli affidatari di incarichi di progettazione  per  progetti  posti  a
base di gara"; 
    c) al comma  8,  secondo  periodo,  le  parole:  "possono  essere
utilizzati" sono sostituite dalle  seguenti:  "sono  utilizzati",  le
parole: ", ove motivatamente ritenuti adeguati" sono soppresse  e  le
parole: "importo dell'affidamento" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"importo da porre a base di gara dell'affidamento"; 
    d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le stazioni
appaltanti non possono subordinare  la  corresponsione  dei  compensi
relativi allo  svolgimento  della  progettazione  e  delle  attivita'
tecnico-amministrative   ad   essa   connesse   all'ottenimento   del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata  con
il soggetto affidatario sono previste le condizioni  e  le  modalita'
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto  previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e  successive
modificazioni. 
  8-ter. Nei contratti aventi ad  oggetto  servizi  di  ingegneria  e
architettura  la  stazione  appaltante  non  puo'   prevedere   quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,  ad  eccezione
dei contratti relativi ai beni  culturali,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 151.". 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'articolo 24 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  24  (Progettazione  interna   e   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   definitiva   ed
          esecutiva di lavori, al collaudo,  al  coordinamento  della
          sicurezza della progettazione, nonche' alla  direzione  dei
          lavori e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo
          alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente  alla   programmazione   dei   lavori
          pubblici sono espletate: 
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                b) dagli uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
          i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli  enti  di
          bonifica possono costituire; 
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
                d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
          definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
          all'articolo 46, comma 1. Fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'articolo  216,  comma
          5. 
              3. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   se   non
          conseguenti ai rapporti d'impiego. 
              4. Sono a carico delle stazioni appaltanti  le  polizze
          assicurative  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della
          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione
          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti
          stessi. 
              5.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da
          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai
          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente
          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di
          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle
          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,
          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri  per
          garantire la presenza di giovani professionisti,  in  forma
          singola  o  associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi
          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di
          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti
          tengono  conto  ai  fini  dell'  aggiudicazione.   All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati
          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui
          all'articolo 80 nonche' il possesso dei requisiti  e  delle
          capacita' di cui all'articolo 83, comma 1. 
              6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
          di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti  ad
          albi di ordini e collegi,  il  bando  di  gara  o  l'invito
          richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
          quella parte del servizio. Tale soggetto deve  possedere  i
          requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
          gara separatamente. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  59,
          comma 1, quarto periodo, gli  affidatari  di  incarichi  di
          progettazione per progetti posti a base di gara non possono
          essere affidatari degli  appalti  o  delle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  degli  eventuali  subappalti  o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione.  Ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del
          codice civile. I divieti di  cui  al  presente  comma  sono
          estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
          progettazione,  ai  suoi  collaboratori  nello  svolgimento
          dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
          di attivita' di  supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
          dipendenti.  Tali  divieti  non  si  applicano  laddove   i
          soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita
          nell'espletamento degli incarichi di progettazione  non  e'
          tale da determinare  un  vantaggio  che  possa  falsare  la
          concorrenza con gli altri operatori. 
              8. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
          proprio decreto, da emanare  entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          le  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati   al   livello
          qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di  cui  al
          presente articolo e all'articolo 31, comma  8.  I  predetti
          corrispettivi sono utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti,
          quale   criterio   o   base   di   riferimento   ai    fini
          dell'individuazione dell' importo da porre a base  di  gara
          dell'affidamento. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al presente  comma,  si  applica  l'articolo
          216, comma 6. 
              8-bis. Le stazioni appaltanti non  possono  subordinare
          la corresponsione dei compensi  relativi  allo  svolgimento
          della      progettazione      e       delle       attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata con il  soggetto  affidatario  sono  previste  le
          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e
          successive modificazioni. 
              8-ter. Nei  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  di
          ingegneria e architettura la stazione appaltante  non  puo'
          prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o
          di rimborso, ad eccezione dei contratti  relativi  ai  beni
          culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.". 
                               Art. 15 
 
 
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, primo periodo, la parola: "due" e' soppressa; 
    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31  dicembre
2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,
efficienza ed efficacia alla procedura di cui al  presente  articolo.
Con il medesimo decreto sono individuati  procedimenti  semplificati,
con  termini  certi,  che  garantiscano  la  tutela  del   patrimonio
archeologico  tenendo  conto  dell'interesse  pubblico  sotteso  alla
realizzazione dell'opera."; 
    c) il comma 15 e'  sostituito  dal  seguente:  "15.  Le  stazioni
appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti  produttivi,  opere  di
rilevante  impatto  per  il  territorio  o  di  avvio  di   attivita'
imprenditoriali   suscettibili   di   produrre    positivi    effetti
sull'economia  o  sull'occupazione,  gia'  inseriti   nel   programma
triennale di cui all'articolo 21, possono ricorrere alla procedura di
cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge
7 agosto 2015, n. 124, in  caso  di  ritenuta  eccessiva  durata  del
procedimento di cui  ai  commi  8  e  seguenti  o  quando  non  siano
rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.". 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'articolo 25 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.   25    (Verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
          28, comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  per
          le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della
          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
              2. Presso il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'articolo  216,  comma
          7. 
              3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
          trasmessi  e  delle  ulteriori  informazioni   disponibili,
          ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
          oggetto di progettazione,  puo'  richiedere  motivatamente,
          entro il termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  del
          progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio  di  cui  al
          comma 1, la sottoposizione dell'intervento  alla  procedura
          prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti  di  grandi
          opere infrastrutturali o a rete il termine della  richiesta
          per la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico e' stabilito in sessanta giorni. 
              4.  In  caso  di  incompletezza  della   documentazione
          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il
          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede
          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico
          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni
          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla
          presentazione delle stesse. 
              5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
          il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
          dei beni culturali e del paesaggio. 
              6. Ove il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,
          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla
          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli
          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio. 
              7. I commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui  all'articolo
          101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  per  i
          quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari  ivi
          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,
          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi
          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti
          dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori  e  cautelari
          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui
          all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
              8. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                a) esecuzione di carotaggi; 
                b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                c) saggi archeologici e, ove  necessario,  esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
              9.   La   procedura   si   conclude   in   un   termine
          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione
          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione
          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                a) contesti in cui lo scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                b) contesti che  non  evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                c) complessi la cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              10.  Per  l'esecuzione  dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'
          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              11. Nelle ipotesi di cui al comma  9,  lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il
          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13
          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
              12. La procedura di verifica preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 
              13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31
          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio
          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso
          alla realizzazione dell'opera. 
              14. Per gli interventi soggetti alla procedura  di  cui
          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un
          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per
          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione
          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni
          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al
          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e
          dell'entita' dei lavori da  eseguire,  anche  riducendo  le
          fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo  disciplina,
          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei
          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei
          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
              15.  Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti
          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il
          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali
          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o
          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di
          cui all'articolo 21, possono ricorrere  alla  procedura  di
          cui al regolamento adottato in attuazione  dell'articolo  4
          della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in  caso  di  ritenuta
          eccessiva durata del procedimento  di  cui  ai  commi  8  e
          seguenti o quando non siano rispettati  i  termini  fissati
          nell'accordo di cui al comma 14. 
              16. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.". 
                               Art. 16 
 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  La  stazione
appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati progettuali ai  documenti  di  cui  all'articolo  23,
nonche' la loro conformita' alla normativa vigente."; 
    b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei
casi in cui e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione,    la    verifica     della     progettazione     redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori"; 
    c) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
bando e la lettera di invito  per  l'affidamento  dei  lavori  devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto  a
base di gara."; 
    d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei casi  di
contratti aventi ad  oggetto  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di
ciascun livello di progettazione, all'attivita' di verifica.". 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'articolo 26 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 26 (Verifica preventiva della  progettazione).  -
          1.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  ai
          lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
          ai documenti  di  cui  all'articolo  23,  nonche'  la  loro
          conformita' alla normativa vigente. 
              2. La verifica  di  cui  al  comma  1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
          e' consentito l'affidamento congiunto di  progettazione  ed
          esecuzione,  la  verifica   della   progettazione   redatta
          dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,   i
          soggetti di cui al comma 6, prima  dell'approvazione  e  in
          contraddittorio   con   il   progettista,   verificano   la
          conformita'   del   progetto   esecutivo    o    definitivo
          rispettivamente, al progetto definitivo o  al  progetto  di
          fattibilita'.  Al  contraddittorio   partecipa   anche   il
          progettista autore del progetto posto a  base  della  gara,
          che si esprime in ordine a tale conformita'. 
              4. La verifica accerta in particolare: 
                a) la completezza della progettazione; 
                b) la coerenza e completezza del quadro economico  in
          tutti i suoi aspetti; 
                c)  l'appaltabilita'  della   soluzione   progettuale
          prescelta; 
                d) presupposti  per  la  durabilita'  dell'opera  nel
          tempo; 
                e) la minimizzazione dei rischi  di  introduzione  di
          varianti e di contenzioso; 
                f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro  i
          termini previsti; 
                g)   la   sicurezza   delle   maestranze   e    degli
          utilizzatori; 
                h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
                i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta. 
              5.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              6. L'attivita' di verifica e' effettuata  dai  seguenti
          soggetti: 
                a) per i lavori di importo pari o superiore  a  venti
          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai
          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                b) per i lavori di importo inferiore a venti  milioni
          di euro e fino alla soglia  di  cui  all'articolo  35,  dai
          soggetti di cui alla lettera a) e di cui  all'articolo  46,
          comma 1, che dispongano di un sistema interno di  controllo
          di qualita'; 
                c) per i lavori di importo inferiore alla  soglia  di
          cui all'articolo 35  e  fino  a  un  milione  di  euro,  la
          verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici  delle
          stazioni appaltanti ove il progetto sia  stato  redatto  da
          progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni   appaltanti
          dispongano di un sistema interno di controllo  di  qualita'
          ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
                d) per i lavori di importo inferiore a un milione  di
          euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico  del
          procedimento, anche  avvalendosi  della  struttura  di  cui
          all'articolo 31, comma 9. 
              7.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di   verifica   e'
          incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
          dell'attivita' di progettazione,  del  coordinamento  della
          sicurezza  della  stessa,  della  direzione  lavori  e  del
          collaudo. 
              8. La validazione del progetto posto a base di gara  e'
          l'atto formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La
          validazione   e'   sottoscritta   dal   responsabile    del
          procedimento  e  fa   preciso   riferimento   al   rapporto
          conclusivo del soggetto  preposto  alla  verifica  ed  alle
          eventuali controdeduzioni del progettista. Il  bando  e  la
          lettera di  invito  per  l'affidamento  dei  lavori  devono
          contenere  gli  estremi   dell'avvenuta   validazione   del
          progetto posto a base di gara. 
              8-bis. Nei casi  di  contratti  aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  il   progetto
          esecutivo   ed   eventualmente   il   progetto   definitivo
          presentati   dall'affidatario    sono    soggetti,    prima
          dell'approvazione  di  ciascun  livello  di  progettazione,
          all'attivita' di verifica.". 
                               Art. 17 
 
 
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  "alle  norme  dettate  dalla"  sono
sostituite dalla seguente: "alla"; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi  di
appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento  di  un
precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino  scaduti
i pareri, le autorizzazioni e  le  intese  acquisiti,  ma  non  siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di  regolamentazione
ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di  disciplina
urbanistica,  restano  confermati,  per  un  periodo   comunque   non
superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le  autorizzazioni
e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza  delle
variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto  di  specifica
valutazione e attestazione da  parte  del  RUP.  Restano  escluse  le
ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento  del  precedente
appalto siano dipesi  da  vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i
pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo."; 
    c) al comma 3: 
      1) dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:  "In  tale
fase, gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  a  rete  forniscono,
contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma  di  risoluzione
delle interferenze."; 
      2) al secondo periodo, dopo le  parole:  "localizzazione  o  al
tracciato" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  al  progetto  di
risoluzione delle interferenze"; 
    d) al comma 4, le parole:  ",  di  collaborare  con  il  soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti  le
interferenze  rilevate  e  di  dare  corso,  a  spese  del   soggetto
aggiudicatore alle attivita' progettuali di  propria  competenza.  La
violazione dell'obbligo  di  collaborazione"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e di elaborare, a spese  del  soggetto  aggiudicatore,  il
progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.  Il
soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di  congruita'
i costi  di  progettazione  per  la  risoluzione  delle  interferenze
indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi"; 
    e) al comma  5,  le  parole:  "rilevate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate"; 
    f) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
mancato  rispetto  del  suddetto  programma  di   risoluzione   delle
interferenze, che sia  stato  causa  di  ritardato  avvio  o  anomalo
andamento dei lavori, comporta  per  l'ente  gestore  responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.". 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'articolo 27 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  27  (Procedure  di  approvazione  dei   progetti
          relativi ai lavori). - 1. L'approvazione  dei  progetti  da
          parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali  che
          regolano  la  materia.  Si  applicano  le  disposizioni  in
          materia di conferenza di  servizi  dettate  dagli  articoli
          14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. 
              1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro,  alla
          revoca o all'annullamento di un precedente appalto,  basati
          su progetti per i quali  risultino  scaduti  i  pareri,  le
          autorizzazioni  e  le  intese  acquisiti,  ma   non   siano
          intervenute  variazioni  nel  progetto  e  in  materia   di
          regolamentazione ambientale,  paesaggistica  e  antisismica
          ne'  in  materia   di   disciplina   urbanistica,   restano
          confermati, per un periodo comunque non superiore a  cinque
          anni, i citati predetti  pareri,  le  autorizzazioni  e  le
          intese gia' resi dalle diverse  amministrazioni.  L'assenza
          delle variazioni  di  cui  al  primo  periodo  deve  essere
          oggetto di specifica valutazione e  attestazione  da  parte
          del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui  il  ritiro,  la
          revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
          da vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i  pareri,  le
          autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  sottoporre   al   procedimento   di
          approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
          dettaglio,  al  fine  di  ottenere  anche  le  approvazioni
          proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
          effettuate. La dichiarazione di pubblica  utilita'  di  cui
          agli articoli 12 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
          modificazioni,   puo'   essere   disposta   anche    quando
          l'autorita' espropriante approva a  tal  fine  il  progetto
          esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 
              3.  In  sede  di  conferenza   dei   servizi   di   cui
          all'articolo  14-bis  della  legge  n.  241  del  1990  sul
          progetto di fattibilita',  con  esclusione  dei  lavori  di
          manutenzione  ordinaria,  tutte  le  amministrazioni  e   i
          soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
          pubblici  a  rete  per   i   quali   possono   riscontrarsi
          interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
          sulla localizzazione  e  sul  tracciato  dell'opera,  anche
          presentando proposte  modificative,  nonche'  a  comunicare
          l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e  compensative
          dell'impatto. In tale fase, gli  enti  gestori  di  servizi
          pubblici a  rete  forniscono,  contestualmente  al  proprio
          parere,   il   cronoprogramma    di    risoluzione    delle
          interferenze.   Salvo   circostanze    imprevedibili,    le
          conclusioni  adottate  dalla  conferenza  in  merito   alla
          localizzazione o  al  tracciato,  nonche'  al  progetto  di
          risoluzione delle interferenze e alle opere  mitigatrici  e
          compensative, ferma restando la procedura per  il  dissenso
          di cui all'articolo  14-bis,  comma  3-bis  e  all'articolo
          14-quater, comma 3 della predetta legge n.  241  del  1990,
          non possono essere modificate in sede di  approvazione  dei
          successivi livelli progettuali, a meno del ritiro  e  della
          ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'. 
              4. In relazione al  procedimento  di  approvazione  del
          progetto di fattibilita'  di  cui  al  comma  3,  gli  enti
          gestori delle interferenze gia' note  o  prevedibili  hanno
          l'obbligo   di   verificare   e   segnalare   al   soggetto
          aggiudicatore la sussistenza di interferenze  non  rilevate
          con il  sedime  della  infrastruttura  o  dell'insediamento
          produttivo  e  di   elaborare,   a   spese   del   soggetto
          aggiudicatore,   il   progetto   di    risoluzione    delle
          interferenze   di   propria   competenza.    Il    soggetto
          aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
          i  costi  di  progettazione  per   la   risoluzione   delle
          interferenze indicate dall'ente gestore. La  violazione  di
          tali obblighi che sia stata  causa  di  ritardato  avvio  o
          anomalo andamento dei lavori comporta  per  l'ente  gestore
          responsabilita'  patrimoniale  per  i  danni   subiti   dal
          soggetto aggiudicatore. 
              5.  Il   progetto   definitivo   e'   corredato   dalla
          indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
          del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore  e,  in
          mancanza,  indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine  di
          sessanta giorni dal ricevimento del progetto,  nonche'  dal
          programma  degli  spostamenti  e   attraversamenti   e   di
          quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 
              6. Gli enti  gestori  di  reti  o  opere  destinate  al
          pubblico  servizio  devono  rispettare  il   programma   di
          risoluzione delle interferenze di cui al comma 5  approvato
          unitamente al progetto definitivo, anche  indipendentemente
          dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni   regolanti   la
          risoluzione delle  interferenze,  sempre  che  il  soggetto
          aggiudicatore si impegni a mettere a  disposizione  in  via
          anticipata le risorse occorrenti. Il mancato  rispetto  del
          suddetto programma di risoluzione delle  interferenze,  che
          sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento  dei
          lavori,  comporta  per   l'ente   gestore   responsabilita'
          patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 
              7.  Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti   che
          stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti  ai
          fini urbanistici ed espropriativi,  nonche'  l'applicazione
          della vigente  disciplina  in  materia  di  valutazione  di
          impatto ambientale.". 
                               Art. 18 
 
 
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono  sostituite
dalle seguenti: "del medesimo codice"; 
    b) al comma 7, le parole:  "forniture,  lavori  e  servizi  e  di
concessioni" sono sostituite dalle  seguenti:  "forniture,  lavori  e
servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole:  "articolo
167" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolo  35",  le  parole:
"all'articolo  35"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  medesimo
articolo 35"; 
    c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse; 
    d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono  soppresse
e alla lettera c), le parole: "il presente  codice"  sono  sostituite
dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano
gli appalti nei settori speciali"; 
    e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis.  Nel  caso
di contratti misti che contengono elementi di appalti  di  forniture,
lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il  contratto
misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del  presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'  il
valore stimato della parte del contratto che costituisce  un  appalto
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo  l'articolo  35,
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35."; 
    f) il comma 13 e' abrogato. 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 28 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  28  (Contratti  misti  di  appalto).  -   1.   I
          contratti, nei settori ordinari o nei settori  speciali,  o
          le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito,  ad
          oggetto due o piu' tipi di  prestazioni,  sono  aggiudicati
          secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto  che
          caratterizza  l'oggetto   principale   del   contratto   in
          questione. Nel caso di contratti misti, che  consistono  in
          parte in servizi ai sensi della parte II, titolo  VI,  capo
          II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti  misti
          comprendenti  in  parte  servizi  e  in  parte   forniture,
          l'oggetto principale  e'  determinato  in  base  al  valore
          stimato piu' elevato tra quelli dei  rispettivi  servizi  o
          forniture.  L'operatore   economico   che   concorre   alla
          procedura  di  affidamento  di  un  contratto  misto   deve
          possedere  i  requisiti  di  qualificazione   e   capacita'
          prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione  di
          lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. 
              2. Ai contratti  misti,  nei  settori  ordinari  e  nei
          settori  speciali,   aventi   per   oggetto   gli   appalti
          contemplati  nel  presente  codice  e   in   altri   regimi
          giuridici, si applicano i commi da 3 a 8. 
              3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6  e  7.
          Se le  diverse  parti  di  un  determinato  contratto  sono
          oggettivamente non separabili, si applica il comma 9. 
              4.  Se  una  parte  di  un  determinato  contratto   e'
          disciplinata   dall'articolo   346   del    Trattato    sul
          funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo
          15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 
              5. Nel caso di  contratti  aventi  ad  oggetto  appalti
          disciplinati dal presente codice nonche'  appalti  che  non
          rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo  codice,
          le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori
          possono scegliere di aggiudicare appalti  distinti  per  le
          parti distinte o di aggiudicare un  appalto  unico.  Se  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          scelgono di  aggiudicare  appalti  distinti  per  le  parti
          distinte, la decisione che determina quale regime giuridico
          si applica a ciascuno di tali appalti distinti e'  adottata
          in base alle caratteristiche della parte  distinta  di  cui
          trattasi. 
              6. Se le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico,  il
          presente  decreto  si  applica,   salvo   quanto   previsto
          all'articolo  160,  all'appalto  misto  che  ne  deriva,  a
          prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe  un
          diverso regime giuridico e dal regime  giuridico  cui  tali
          parti sarebbero state altrimenti soggette. 
              7. Nel caso di contratti misti che contengono  elementi
          di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei  settori
          ordinari  e  di  concessioni,   il   contratto   misto   e'
          aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
          codice che disciplinano gli appalti nei  settori  ordinari,
          purche' il valore stimato della  parte  del  contratto  che
          costituisce un appalto disciplinato da  tali  disposizioni,
          calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore  alla
          soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35. 
              8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti
          nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali,  le
          norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi  5,
          6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12. 
              9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente  non   separabili,   il   regime   giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
              10.  Nei  settori  speciali,  nel  caso  di   contratti
          destinati  a   contemplare   piu'   attivita',   gli   enti
          aggiudicatori  possono  scegliere  di  aggiudicare  appalti
          distinti per ogni attivita' distinta o  di  aggiudicare  un
          appalto  unico.  Se  gli  enti  aggiudicatori  scelgono  di
          aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il
          regime giuridico applicabile a  ciascuno  di  tali  appalti
          distinti  e'  adottata   in   base   alle   caratteristiche
          dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi
          da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti
          aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico,  si
          applicano i commi 11  e  12.  Tuttavia,  quando  una  delle
          attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  o   dal
          decreto legislativo 15 novembre 2011, n.  208,  si  applica
          l'articolo  160.  La  decisione  di  aggiudicare  un  unico
          appalto e di aggiudicare piu'  appalti  distinti  non  puo'
          essere  adottata,  tuttavia,  allo   scopo   di   escludere
          l'appalto o gli appalti  dall'ambito  di  applicazione  del
          presente codice. 
              11.  A  un  appalto  destinato  all'esercizio  di  piu'
          attivita'  si  applicano  le  disposizioni  relative   alla
          principale attivita' cui e' destinato. 
              12. Nel caso degli appalti per  cui  e'  oggettivamente
          impossibile   stabilire    a    quale    attivita'    siano
          principalmente destinati, le disposizioni applicabili  sono
          determinate come segue: 
                a) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  ordinari  e
          l'altra  dalle  disposizioni  relative   all'aggiudicazione
          degli appalti nei settori speciali; 
                b) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori speciali se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  speciali  e
          l'altra  dalle  disposizioni  relative   all'aggiudicazione
          delle concessioni; 
                c) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori speciali se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  speciali  e
          l'altra non e' soggetta ne'  a  tali  disposizioni,  ne'  a
          quelle  relative  all'aggiudicazione  degli   appalti   nei
          settori   ordinari    o    alle    disposizioni    relative
          all'aggiudicazione delle concessioni. 
              12-bis. Nel caso  di  contratti  misti  che  contengono
          elementi di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei
          settori speciali e di concessioni, il  contratto  misto  e'
          aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
          codice che disciplinano gli appalti nei  settori  speciali,
          purche' il valore stimato della  parte  del  contratto  che
          costituisce un appalto disciplinato da  tali  disposizioni,
          calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore  alla
          soglia pertinente di cui all'articolo 35. 
              13. (abrogato)". 
                               Art. 19 
 
 
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo le  parole:  "all'articolo  5,"  sono
inserite  le   seguenti:   "alla   composizione   della   commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti"; 
      2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  "articolo  120"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  comma  2-bis,"  e  le   parole:   "delle
valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "della verifica della documentazione  attestante  l'assenza
dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'   la
sussistenza dei requisiti"; 
      3) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Entro  il
medesimo termine di due giorni e'  dato  avviso  ai  candidati  e  ai
concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,    recante    il    Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli  altri  Stati
membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove  sono  disponibili  i  relativi
atti. Il termine per l'impugnativa di cui  al  citato  articolo  120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di  cui  al  secondo
periodo   sono   resi   in   concreto   disponibili,   corredati   di
motivazione."; 
      4) il terzo periodo e' soppresso; 
      5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti  parole:
"con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
33"; 
      6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data
di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti  a
cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui  sono  collegati
gli effetti giuridici della pubblicazione  decorrono  dalla  data  di
pubblicazione sul profilo del committente."; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i  contratti  e
gli  investimenti  pubblici  di  competenza  regionale  o   di   enti
territoriali,  le  stazioni  appaltanti  provvedono  all'assolvimento
degli obblighi informativi e di  pubblicita'  disposti  dal  presente
codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e  le  piattaforme
telematiche  di  e-procurement  ad  essi  interconnesse,   garantendo
l'interscambio  delle  informazioni  e  l'interoperabilita',  con  le
banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze  e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il  Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle  Province
autonome per i  sistemi  di  cui  ai  commi  2  e  4  condividono  un
protocollo generale per definire le regole di interoperabilita' e  le
modalita' di interscambio dei dati e degli  atti  tra  le  rispettive
banche dati, nel rispetto del principio  di  unicita'  del  luogo  di
pubblicazione e di unicita' dell'invio  delle  informazioni.  Per  le
opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti
condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte  informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di  contratti
e investimenti pubblici.". 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta l'articolo 29 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento di appalti pubblici  di  servizi,  forniture,
          lavori e opere, di concorsi pubblici di  progettazione,  di
          concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
          nell'ambito del settore pubblico  di  cui  all'articolo  5,
          alla  composizione  della  commissione  giudicatrice  e  ai
          curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
          ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero  secretati  ai   sensi
          dell'articolo 162, devono essere  pubblicati  e  aggiornati
          sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Al  fine  di
          consentire l'eventuale proposizione del  ricorso  ai  sensi
          dell'articolo 120, comma 2-bis,  del  codice  del  processo
          amministrativo, sono altresi'  pubblicati,  nei  successivi
          due giorni dalla data di adozione  dei  relativi  atti,  il
          provvedimento che determina le esclusioni  dalla  procedura
          di affidamento e le  ammissioni  all'esito  della  verifica
          della documentazione attestante  l'assenza  dei  motivi  di
          esclusione di cui all'articolo 80, nonche'  la  sussistenza
          dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
          Entro il medesimo termine di due giorni e' dato  avviso  ai
          candidati  e  ai  concorrenti,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 5-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,
          n.82, recante il  Codice  dell'amministrazione  digitale  o
          strumento  analogo  negli  altri  Stati  membri,  di  detto
          provvedimento,  indicando  l'ufficio  o   il   collegamento
          informatico ad accesso riservato dove  sono  disponibili  i
          relativi atti. Il  termine  per  l'impugnativa  di  cui  al
          citato articolo 120, comma 2-bis, decorre  dal  momento  in
          cui gli atti  di  cui  al  secondo  periodo  sono  resi  in
          concreto  disponibili,  corredati  di  motivazione.   Nella
          stessa sezione sono  pubblicati  anche  i  resoconti  della
          gestione finanziaria dei contratti al  termine  della  loro
          esecuzione  con   le   modalita'   previste   dal   decreto
          legislativo 14  marzo  2013,  n.33.  Gli  atti  di  cui  al
          presente comma recano, prima dell'intestazione o in  calce,
          la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti
          salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma  5,  i
          termini cui sono  collegati  gli  effetti  giuridici  della
          pubblicazione decorrono dalla  data  di  pubblicazione  sul
          profilo del committente. 
              2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 53, sono, altresi',  pubblicati  sul
          sito del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
          sulla piattaforma digitale istituita presso  l'ANAC,  anche
          tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma
          4,   e   le   piattaforme   regionali   di    e-procurement
          interconnesse tramite cooperazione applicativa. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti. 
              4. Per i  contratti  e  gli  investimenti  pubblici  di
          competenza regionale o di enti  territoriali,  le  stazioni
          appaltanti  provvedono  all'assolvimento   degli   obblighi
          informativi e di pubblicita' disposti dal presente  codice,
          tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
          telematiche  di  e-procurement   ad   essi   interconnesse,
          garantendo    l'interscambio    delle    informazioni     e
          l'interoperabilita', con  le  banche  dati  dell'ANAC,  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              4-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  per  i
          sistemi di cui ai commi 2 e  4  condividono  un  protocollo
          generale per definire le regole di interoperabilita'  e  le
          modalita' di interscambio dei dati  e  degli  atti  tra  le
          rispettive banche  dati,  nel  rispetto  del  principio  di
          unicita'  del  luogo  di  pubblicazione   e   di   unicita'
          dell'invio delle informazioni. Per le  opere  pubbliche  il
          protocollo  si  basa  su  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L'insieme dei  dati  e
          degli   atti   condivisi   nell'ambito    del    protocollo
          costituiscono fonte informativa prioritaria in  materia  di
          pianificazione e monitoraggio di contratti  e  investimenti
          pubblici.". 
                               Art. 20 
 
 
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole:  "nei  lavori"  sono  inserite  le
seguenti: ", servizi e forniture"; 
    b) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. In ogni  caso
sull'importo netto  progressivo  delle  prestazioni  e'  operata  una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica
di conformita', previo rilascio del documento  unico  di  regolarita'
contributiva.". 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'articolo 30 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e  l'esecuzione
          di  appalti  e   concessioni).   -   1.   L'affidamento   e
          l'esecuzione  di  appalti  di   opere,   lavori,   servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
              2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
          modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
          o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici  o,
          nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle   concessioni,
          compresa la stima del valore, taluni  lavori,  forniture  o
          servizi. 
              3.   Nell'esecuzione   di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
              4.  Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi   e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
              5. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              5-bis. In  ogni  caso  sull'importo  netto  progressivo
          delle prestazioni e' operata una ritenuta  dello  0,50  per
          cento; le ritenute possono essere  svincolate  soltanto  in
          sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione  da  parte
          della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di
          verifica di  conformita',  previo  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva. 
              6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni
          dovute al personale di cui  al  comma  5,  il  responsabile
          unico del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
          inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a  provvedervi
          entro i successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata
          contestata formalmente e motivatamente la fondatezza  della
          richiesta entro il termine  sopra  assegnato,  la  stazione
          appaltante paga anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai
          lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
          importo dalle somme dovute  all'affidatario  del  contratto
          ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
          nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi
          dell'articolo 105. 
              7. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le  microimprese,  le  piccole  e  le
          medie imprese. 
              8. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice  e  negli  atti   attuativi,   alle   procedure   di
          affidamento  e  alle  altre  attivita'  amministrative   in
          materia di contratti pubblici si applicano le  disposizioni
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla  stipula  del
          contratto  e  alla  fase  di  esecuzione  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile." 
                               Art. 21 
 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo,  le  parole:  "nominano,  nel  primo  atto
relativo ad ogni singolo intervento" sono sostituite dalle  seguenti:
"individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi
di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di  avvio  relativo
ad  ogni  singolo  intervento  per  le  esigenze   non   incluse   in
programmazione"; 
      2) al terzo periodo, le parole: "e' nominato." sono  sostituite
dalle seguenti: "e' nominato; la  sostituzione  del  RUP  individuato
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma  1,  non  comporta
modifiche alla stessa."; 
    b) al comma 5, al primo periodo, le parole:  "con  proprio  atto"
sono sostituite dalle seguenti: "con proprie linee  guida",  dopo  le
parole:  "specifici  del  RUP,"  sono  inserite  le  seguenti:   "sui
presupposti e sulle modalita' di nomina," e  il  secondo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "Con  le  medesime   linee   guida   sono
determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia  dei  lavori,
servizi e forniture per  i  quali  il  RUP  puo'  coincidere  con  il
progettista,  con  il  direttore  dei  lavori  o  con  il   direttore
dell'esecuzione."; 
    c) al comma 8, primo periodo,  dopo  le  parole:  "direzione  dei
lavori," sono inserite le  seguenti:  "direzione  dell'esecuzione"  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a)"; 
    d) al comma 12, dopo  le  parole:  "direttore  dei  lavori"  sono
inserite le seguenti: "o del direttore dell'esecuzione". 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'articolo 31 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile   del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni). -  1.  Per
          ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
          una  concessione  le   stazioni   appaltanti   individuano,
          nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi  di
          cui all'articolo 21, comma 1,  ovvero  nell'atto  di  avvio
          relativo ad ogni singolo intervento  per  le  esigenze  non
          incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico   del
          procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
          progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.    Le
          stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  e
          di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
          ciascuno  dei   detti   acquisti,   un   responsabile   del
          procedimento  che  assume  specificamente,  in  ordine   al
          singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
          articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  il  RUP
          e' nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile
          dell'unita'  organizzativa,  che  deve  essere  di  livello
          apicale, tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all'unita'
          medesima, dotati del necessario  livello  di  inquadramento
          giuridico  in  relazione  alla  struttura  della   pubblica
          amministrazione e di competenze professionali  adeguate  in
          relazione ai compiti per cui e' nominato;  la  sostituzione
          del   RUP   individuato   nella   programmazione   di   cui
          all'articolo 21,  comma  1,  non  comporta  modifiche  alla
          stessa. Laddove  sia  accertata  la  carenza  nell'organico
          della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
          gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
          unico del procedimento e' obbligatorio e  non  puo'  essere
          rifiutato. 
              2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
          con cui si indice la gara per l'affidamento  del  contratto
          di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle  procedure  in
          cui non vi sia bando o avviso con cui si  indice  la  gara,
          nell'invito a presentare un'offerta. 
              3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          svolge  tutti  i  compiti  relativi   alle   procedure   di
          programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione
          previste   dal   presente    codice,    che    non    siano
          specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
              4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da  altre
          disposizioni del codice, in particolare, il RUP: 
                a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
          fine della  predisposizione  del  programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
          preinformazione; 
                b)  cura,  in  ciascuna  fase  di  attuazione   degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
                c) cura il corretto  e  razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
                d)  segnala   eventuali   disfunzioni,   impedimenti,
          ritardi nell'attuazione degli interventi; 
                e)  accerta  la  libera  disponibilita'  di  aree   e
          immobili necessari; 
                f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
          e  le  informazioni  relativi  alle  principali   fasi   di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza e sorveglia  la  efficiente  gestione  economica
          dell'intervento; 
                g)  propone  all'amministrazione  aggiudicatrice   la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
                h) propone l'indizione o, ove competente,  indice  la
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 
                i) verifica e vigila sul rispetto delle  prescrizioni
          contrattuali nelle concessioni. 
              5. L'ANAC con proprie linee guida,  da  adottare  entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  codice,
          definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui  compiti
          specifici del RUP, sui presupposti  e  sulle  modalita'  di
          nomina,    nonche'    sugli    ulteriori    requisiti    di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  le
          medesime linee guida sono determinati, altresi',  l'importo
          massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture  per
          i quali il RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il
          direttore dei lavori o con  il  direttore  dell'esecuzione.
          Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo  216,
          comma 8. 
              6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria  e
          all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
          presente tale  figura  professionale,  le  competenze  sono
          attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
          lavoro da realizzare. 
              7. Nel caso di appalti di particolare  complessita'  in
          relazione all'opera da realizzare ovvero alla  specificita'
          della   fornitura   o   del   servizio,   che    richiedano
          necessariamente   valutazioni   e   competenze    altamente
          specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
          propone alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi
          incarichi a supporto dell'intera procedura o  di  parte  di
          essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 
              8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento  della
          sicurezza in fase di progettazione, direzione  dei  lavori,
          direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in
          fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi  che
          la stazione appaltante ritenga  indispensabili  a  supporto
          dell'attivita' del  responsabile  unico  del  procedimento,
          vengono conferiti secondo le procedure di cui  al  presente
          codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
          40.000 euro, possono essere affidati  in  via  diretta,  ai
          sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).  L'affidatario
          non puo' avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per
          indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,
          rilievi, misurazioni e picchettazioni,  predisposizione  di
          elaborati specialistici  e  di  dettaglio,  con  esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
          la responsabilita' esclusiva del progettista. 
              9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare  la
          qualita'  della  progettazione   e   della   programmazione
          complessiva,  puo',  nell'ambito  della  propria  autonomia
          organizzativa e nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
          vigente  normativa,  istituire  una  struttura  stabile   a
          supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
          della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la
          medesima   finalita',    nell'ambito    della    formazione
          obbligatoria, organizza attivita' formativa  specifica  per
          tutti i dipendenti che hanno i requisiti  di  inquadramento
          idonei al  conferimento  dell'incarico  di  RUP,  anche  in
          materia di metodi e strumenti elettronici  specifici  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
              10. Le  stazioni  appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del presente  decreto
          alla cui osservanza sono tenute. 
              11.  Nel  caso  in  cui   l'organico   della   stazione
          appaltante presenti carenze accertate o  in  esso  non  sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del RUP,  secondo  quanto  attestato  dal  dirigente
          competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
          possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal
          presente  codice,  ai   soggetti   aventi   le   specifiche
          competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
          amministrativo, organizzativo e legale, dotati di  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei  rischi  professionali
          come  previsto  dall'articolo  24,  comma  4,   assicurando
          comunque il rispetto  dei  principi  di  pubblicita'  e  di
          trasparenza.  Resta  fermo  il  divieto  di   frazionamento
          artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle  alle
          disposizioni  del  presente  codice.  Agli  affidatari  dei
          servizi di supporto di cui al presente comma  si  applicano
          le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
          comma   7,   comprensive   di   eventuali   incarichi    di
          progettazione. 
              12. Il soggetto responsabile dell'unita'  organizzativa
          competente   in   relazione    all'intervento,    individua
          preventivamente le  modalita'  organizzative  e  gestionali
          attraverso le quali garantire  il  controllo  effettivo  da
          parte  della  stazione  appaltante  sull'esecuzione   delle
          prestazioni, programmando accessi diretti  del  RUP  o  del
          direttore dei lavori o del  direttore  dell'esecuzione  sul
          luogo dell'esecuzione stessa, nonche'  verifiche,  anche  a
          sorpresa, sull'effettiva ottemperanza  a  tutte  le  misure
          mitigative e compensative,  alle  prescrizioni  in  materia
          ambientale,     paesaggistica,      storico-architettonica,
          archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
          enti  e  dagli  organismi  competenti.  Il   documento   di
          programmazione, corredato  dalla  successiva  relazione  su
          quanto  effettivamente  effettuato,  costituisce  obiettivo
          strategico  nell'ambito   del   piano   della   performance
          organizzativa dei soggetti interessati  e  conseguentemente
          se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
          risultato.  La  valutazione  di   suddetta   attivita'   di
          controllo da parte dei competenti organismi di  valutazione
          incide anche sulla corresponsione degli  incentivi  di  cui
          all'articolo 113. 
              13.  E'  vietata,  negli  appalti  pubblici  di  lavori
          aggiudicati con la formula del contraente generale e  nelle
          altre    formule    di    partenariato    pubblico-privato,
          l'attribuzione  dei  compiti  di  responsabile  unico   del
          procedimento,  responsabile  dei  lavori,   direttore   dei
          lavori, di collaudatore allo stesso contraente  generale  o
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 
              14. Le centrali di committenza  e  le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.". 
                               Art. 22 
 
 
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  "Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  la  stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina  a
contrarre, o atto equivalente, che contenga,  in  modo  semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di
carattere   generale,   nonche'    il    possesso    dei    requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti."; 
    b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: "mercato elettronico"
sono inserite le seguenti: "nei limiti di cui all'articolo 3, lettera
bbbb)"; 
    c) dopo  il  comma  14,  e'  aggiunto  il  seguente:  "14-bis.  I
capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati  nel  bando  o
nell'invito, fanno parte integrante del contratto.". 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta l'articolo 32 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
          procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
          nel rispetto degli atti di  programmazione  delle  stazioni
          appaltanti previsti  dal  presente  codice  o  dalle  norme
          vigenti. 
              2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei
          contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  conformita'
          ai  propri  ordinamenti,   decretano   o   determinano   di
          contrarre,  individuando  gli   elementi   essenziali   del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici  e  delle  offerte.  Nella   procedura   di   cui
          all'articolo  36,  comma  2,  lettera   a),   la   stazione
          appaltante puo' procedere ad  affidamento  diretto  tramite
          determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
          modo semplificato, l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,
          il fornitore, le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
              3.La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene
          mediante uno dei sistemi e secondo i criteri  previsti  dal
          presente codice. 
              4. Ciascun concorrente  non  puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
              5.  La  stazione  appaltante,  previa  verifica   della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
          1, provvede all'aggiudicazione. 
              6.  L'aggiudicazione  non  equivale   ad   accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8. 
              7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo  la  verifica
          del possesso dei prescritti requisiti. 
              8. Divenuta efficace l'aggiudicazione,  e  fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto o  di  concessione  ha  luogo  entro  i  successivi
          sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
          nell'invito ad offrire, ovvero  l'ipotesi  di  differimento
          espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.   Se   la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
              9. Il contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
              10. il termine dilatorio di  cui  al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                a) se, a seguito di pubblicazione di bando  o  avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
          di cui all'articolo  54,  nel  caso  di  appalti  specifici
          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
          all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
          il mercato elettronico nei limiti di  cui  all'articolo  3,
          lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
          dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 
              11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
          contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
          stipulato, dal  momento  della  notificazione  dell'istanza
          cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
          giorni, a condizione  che  entro  tale  termine  intervenga
          almeno il provvedimento  cautelare  di  primo  grado  o  la
          pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
          in caso  di  decisione  del  merito  all'udienza  cautelare
          ovvero  fino  alla  pronuncia  di  detti  provvedimenti  se
          successiva.  L'effetto   sospensivo   sulla   stipula   del
          contratto cessa quando, in  sede  di  esame  della  domanda
          cautelare, il giudice si  dichiara  incompetente  ai  sensi
          dell'articolo  15,  comma  4,  del  codice   del   processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
              12.  Il  contratto  e'   sottoposto   alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
              13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio  solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di urgenza, la stazione appaltante ne  chieda  l'esecuzione
          anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 
              14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',  con
          atto pubblico notarile informatico,  ovvero,  in  modalita'
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa   a   cura
          dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
          scrittura privata; in caso di  procedura  negoziata  ovvero
          per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000  euro
          mediante  corrispondenza  secondo   l'uso   del   commercio
          consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche
          tramite posta elettronica certificata o strumenti  analoghi
          negli altri Stati membri. 
              14-bis. I capitolati e il computo  estimativo  metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto.". 
                               Art. 23 
 
 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "fornitura di derrate alimentari,"
e' inserita la seguente: "anche"; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  I  criteri
ambientali minimi  definiti  dal  decreto  di  cui  al  comma  1,  in
particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione  anche
ai fini della stesura dei documenti di gara  per  l'applicazione  del
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'articolo 95, comma  6.  Nel  caso  di  contratti  relativi  alle
categorie di appalto riferite agli  interventi  di  ristrutturazione,
inclusi quelli comportanti demolizione  e  ricostruzione,  i  criteri
ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti  in  considerazione,
per quanto possibile, in funzione della  tipologia  di  intervento  e
della  localizzazione  delle  opere  da  realizzare,  sulla  base  di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare."; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui ai
commi 1 e 2 si applica per  gli  affidamenti  di  qualunque  importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi
e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi  adottati  nell'ambito
del citato Piano d'azione.". 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta l'articolo 34 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  34  (Criteri  di  sostenibilita'  energetica   e
          ambientale). - 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono  al
          conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore   della   pubblica    amministrazione    attraverso
          l'inserimento, nella documentazione progettuale e di  gara,
          almeno  delle  specifiche   tecniche   e   delle   clausole
          contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
          adottati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  conformemente,  in
          riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei  settori
          della  ristorazione  collettiva  e  fornitura  di   derrate
          alimentari,  anche   a   quanto   specificamente   previsto
          all'articolo 144. 
              2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto  di
          cui al comma 1, in particolare i  criteri  premianti,  sono
          tenuti in considerazione anche ai fini  della  stesura  dei
          documenti  di  gara   per   l'applicazione   del   criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  ai  sensi
          dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di  contratti  relativi
          alle categorie  di  appalto  riferite  agli  interventi  di
          ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione  e
          ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al  comma
          1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile,  in
          funzione   della   tipologia   di   intervento   e    della
          localizzazione delle opere da  realizzare,  sulla  base  di
          adeguati criteri definiti  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica  per  gli
          affidamenti  di  qualunque  importo,   relativamente   alle
          categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
          oggetto dei criteri ambientali minimi adottati  nell'ambito
          del citato Piano d'azione.". 
                               Art. 24 
 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai  fini
dell'applicazione  del  presente  codice,  le  soglie  di   rilevanza
comunitaria sono:"; 
    b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Nei  settori
speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:"; 
    c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore  stimato
dell'appalto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Sul  valore   del
contratto di appalto". 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'articolo 35 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi   puo'   dare   luogo   ad   appalti    aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  e'  computato  il
          valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee   puo'   dare   luogo   ad   appalti   aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  nell'applicazione
          delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato  il  valore
          complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.   L'erogazione
          dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
          lavori. La  predetta  garanzia  e'  rilasciata  da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
          dell'anticipazione da parte delle stazioni  appaltanti.  Il
          beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di
          restituzione, se l'esecuzione dei lavori non  procede,  per
          ritardi a lui imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.
          Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
          decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.". 
                               Art. 25 
 
 
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "di  cui  all'articolo  30,  comma  1,
nonche' del rispetto del  principio  di  rotazione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42,  nonche'
del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "Le
stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le  disposizioni  di
cui all'articolo 50."; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato"  sono
sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici"; 
      2) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "ove  esistenti,"  sono
inserite le seguenti: "di almeno  dieci  operatori  economici  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture"; 
      3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata  di  cui
all'articolo  63"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "procedura
negoziata" e le  parole:  "dieci  operatori"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quindici operatori"; 
      4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,  comma  4,  lettera
a),"; 
    c) al comma 3, le  parole:  "di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione
di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per  gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35,  si  applicano  le
previsioni di cui al comma 2"; 
    d) al comma 4, dopo le parole:  "inferiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma  1,  lettera  a),
calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,"; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui  la
stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure  negoziate  di
cui   al   comma   2,   la    verifica    dei    requisiti    avviene
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere
le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni  appaltanti  devono
verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali, se richiesti nella lettera di invito"; 
    f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi; 
    g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei  mercati
elettronici di cui  al  comma  6,  per  gli  affidamenti  di  importo
inferiore a 40.000 euro,  la  verifica  sull'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui  all'articolo  80  e'  effettuata  su  un  campione
significativo in fase di ammissione e  di  permanenza,  dal  soggetto
responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta  ferma  la
verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."; 
    h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle
predette linee guida sono  anche  indicate  specifiche  modalita'  di
rotazione degli inviti e degli  affidamenti  e  di  attuazione  delle
verifiche sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione
appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle
offerte anomale.". 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'articolo 36 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
          l'esecuzione di lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34,
          e 42 nonche' del rispetto del principio di rotazione  degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti possono altresi' applicare  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 50. 
              2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  37  e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo   le   seguenti
          modalita': 
                a) per affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000
          euro, mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori in amministrazione diretta; 
                b) per affidamenti di  importo  pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
          mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove
          esistenti,  di  almeno  dieci  operatori  economici  per  i
          lavori, e, per i servizi e le forniture  di  almeno  cinque
          operatori economici individuati sulla base di  indagini  di
          mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici,  nel
          rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
          possono essere eseguiti anche in  amministrazione  diretta,
          fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i  quali
          si  applica  comunque   la   procedura   negoziata   previa
          consultazione di cui al periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati  della   procedura   di   affidamento,   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
          euro e inferiore a 1.000.000 di  euro,  mediante  procedura
          negoziata con consultazione di  almeno  quindici  operatori
          economici, ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
          di euro mediante ricorso alle  procedure  ordinarie,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera
          a). 
              3.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e), del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a  quelli  di  cui  all'articolo  35,  si
          applicano le previsioni di cui al comma 2. 
              4. Nel caso di  opere  di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera a), calcolato secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 35,  comma  9,  funzionali  all'intervento  di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'articolo 16, comma  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              5. Nel caso in cui la stazione appaltante  abbia  fatto
          ricorso alle procedure negoziate di  cui  al  comma  2,  la
          verifica  dei  requisiti  avviene  sull'aggiudicatario.  La
          stazione appaltante puo', comunque, estendere le  verifiche
          agli altri  partecipanti.  Le  stazioni  appaltanti  devono
          verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari
          e tecnico professionali,  se  richiesti  nella  lettera  di
          invito. 
              6.  Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma  6,  per
          gli affidamenti di importo  inferiore  a  40.000  euro,  la
          verifica sull'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 80 e' effettuata su un campione  significativo
          in  fase  di  ammissione  e  di  permanenza,  dal  soggetto
          responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.  Resta
          ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5. 
              7. L'ANAC con proprie linee guida,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare
          le stazioni  appaltanti  e  migliorare  la  qualita'  delle
          procedure di cui al presente articolo,  delle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nelle predette linee guida  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la
          stazione appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di
          esclusione delle  offerte  anomale.  Fino  all'adozione  di
          dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9. 
              8. Le  imprese  pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza. 
              9. In caso di ricorso  alle  procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'articolo  73,  comma  4,  con  gli
          effetti previsti dal comma 5,  del  citato  articolo.  Fino
          alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli  effetti
          giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
          per i  contratti  relativi  a  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
          a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla  Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica   italiana,   serie   speciale
          relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
          avvisi e i bandi per  i  contratti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a cinquecentomila  euro  sono  pubblicati
          nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.". 
                               Art. 26 
 
 
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dai soggetti aggregatori"; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui  all'articolo  38"
sono inserite le seguenti: "nonche' gli altri soggetti e organismi di
cui all'articolo 38, comma 1"; 
      2) all'ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai  sensi
del" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al"; 
    c) al comma 4, lettera c), dopo le  parole:  "costituita  presso"
sono inserite le seguenti:  "le  province,  le  citta'  metropolitane
ovvero"; 
    d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole:  "le  attribuzioni"
sono  inserite   le   seguenti:   "delle   province,   delle   citta'
metropolitane e"; 
    e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
gli altri soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera g)". 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta l'articolo 37 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  37  (Aggregazioni   e   centralizzazione   delle
          committenze). - 1. Le stazioni appaltanti,  fermi  restando
          gli obblighi di utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  contenimento  della   spesa,
          possono    procedere    direttamente    e     autonomamente
          all'acquisizione  di  forniture  e   servizi   di   importo
          inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore  a
          150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di  ordini
          a valere su strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
          dalle centrali di committenza e dai  soggetti  aggregatori.
          Per effettuare procedure di importo superiore  alle  soglie
          indicate al  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti
          devono essere in possesso della  necessaria  qualificazione
          ai sensi dell'articolo 38. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 1, per  gli  acquisti
          di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
          inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,  nonche'  per
          gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
          superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione  di  euro,
          le  stazioni  appaltanti  in  possesso   della   necessaria
          qualificazione di cui all'articolo  38  nonche'  gli  altri
          soggetti e  organismi  di  cui  all'articolo  38,  comma  1
          procedono  mediante  utilizzo  autonomo   degli   strumenti
          telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
          centrali di committenza qualificate  secondo  la  normativa
          vigente. In caso  di  indisponibilita'  di  tali  strumenti
          anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
          stazioni  appaltanti  operano  ai  sensi  del  comma  3   o
          procedono mediante lo svolgimento di procedure  di  cui  al
          presente codice. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso   della
          necessaria qualificazione di cui all'articolo 38  procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori  ricorrendo
          a una centrale di committenza ovvero mediante  aggregazione
          con una o piu' stazioni  appaltanti  aventi  la  necessaria
          qualifica. 
              4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
          di provincia, fermo restando quanto previsto al comma  1  e
          al primo periodo del comma 2,  procede  secondo  una  delle
          seguenti modalita': 
                a) ricorrendo a  una  centrale  di  committenza  o  a
          soggetti aggregatori qualificati; 
                b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
          come  centrali  di  committenza,  ovvero   associandosi   o
          consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
          previste dall'ordinamento. 
                c)  ricorrendo   alla   stazione   unica   appaltante
          costituita presso le  provincie,  le  citta'  metropolitane
          ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
          2014, n. 56. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, garantendo la tutela dei  diritti  delle  minoranze
          linguistiche, sono individuati gli ambiti  territoriali  di
          riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
          in  forma  di  aggregazione  di  comuni  non  capoluogo  di
          provincia. In  caso  di  concessione  di  servizi  pubblici
          locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
          competenza  della  centrale  di  committenza  coincide  con
          l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato  ai
          sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in  ogni
          caso  le  attribuzioni  delle   provincie,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al primo periodo si  applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1  a  5,
          le stazioni appaltanti possono acquisire lavori,  forniture
          o servizi mediante impiego di una centrale  di  committenza
          qualificata ai sensi dell'articolo 38. 
              7. Le centrali di committenza possono: 
                a)  aggiudicare  appalti,  stipulare  ed  eseguire  i
          contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori; 
                b) stipulare accordi  quadro  ai  quali  le  stazioni
          appaltanti    qualificate     possono     ricorrere     per
          l'aggiudicazione dei propri appalti; 
                c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
          elettronici. 
              8.  Le  centrali  di  committenza  qualificate  possono
          svolgere attivita' di committenza ausiliarie in  favore  di
          altre centrali di committenza o per  una  o  piu'  stazioni
          appaltanti in  relazione  ai  requisiti  di  qualificazione
          posseduti  e  agli  ambiti  territoriali   di   riferimento
          individuati dal decreto di cui al comma 5. 
              9. La stazione appaltante, nell'ambito delle  procedure
          gestite dalla centrale di committenza di cui fa  parte,  e'
          responsabile  del  rispetto  del  presente  codice  per  le
          attivita' ad essa direttamente imputabili. La  centrale  di
          committenza  che   svolge   esclusivamente   attivita'   di
          centralizzazione delle procedure di affidamento  per  conto
          di   altre   amministrazioni    aggiudicatrici    o    enti
          aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle  disposizioni  di
          cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile. 
              10. Due o piu'  stazioni  appaltanti  che  decidono  di
          eseguire congiuntamente appalti e concessioni  specifici  e
          che  sono  in  possesso,   anche   cumulativamente,   delle
          necessarie   qualificazioni   in   rapporto    al    valore
          dell'appalto o  della  concessione,  sono  responsabili  in
          solido  dell'adempimento  degli  obblighi   derivanti   dal
          presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
          ad individuare un unico responsabile  del  procedimento  in
          comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
          il quale  hanno  convenuto  la  forma  di  aggregazione  in
          centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
          centrale di committenza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 31. 
              11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
          congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per  conto
          delle   stazioni   appaltanti   interessate,   esse    sono
          congiuntamente responsabili solo per  le  parti  effettuate
          congiuntamente.    Ciascuna    stazione    appaltante    e'
          responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti  dal
          presente codice unicamente per quanto riguarda le parti  da
          essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 
              12. Fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  degli
          strumenti di acquisto  e  di  negoziazione  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della
          spesa, nell'individuazione della centrale  di  committenza,
          anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
          stazioni appaltanti procedono sulla base del  principio  di
          buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
          motivazione. 
              13. Le stazioni appaltanti  possono  ricorrere  ad  una
          centrale di  committenza  ubicata  in  altro  Stato  membro
          dell'Unione   europea   solo   per    le    attivita'    di
          centralizzazione delle committenze svolte  nella  forma  di
          acquisizione  centralizzata  di  forniture  e/o  servizi  a
          stazioni  appaltanti;  la   fornitura   di   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
          di committenza ubicata in altro Stato membro e'  effettuata
          conformemente  alle  disposizioni  nazionali  dello   Stato
          membro in cui e' ubicata la centrale di committenza. 
              14.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
          dagli  articoli  da  115  a  121  e  gli   altri   soggetti
          aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).". 
                               Art. 27 
 
 
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  4,  alla  lettera  a),  al  numero  4),  la  parola:
"triennio" e' sostituita dalla seguente:  "quinquennio"  e,  dopo  il
numero 5), sono aggiunti i seguenti: 
    "5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano  gli
archivi detenuti o gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla
stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 
    5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli
1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di
procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti e costituzione del Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
dall'articolo 29, comma 3;". 
    b)  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Le
amministrazioni la cui organizzazione  prevede  articolazioni,  anche
territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma
4 in capo alle medesime strutture e ne danno  comunicazione  all'ANAC
per la qualificazione."; 
    c) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
gli altri soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera g)". 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta l'articolo 38 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 38 (Qualificazione delle  stazioni  appaltanti  e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 37 in  materia  di  aggregazione  e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto agli ambiti di attivita', ai bacini  territoriali,
          alla tipologia e complessita' del  contratto  e  per  fasce
          d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di  cui  al
          primo periodo, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per  le
          opere  pubbliche,  Consip  S.p.a.,  Invitalia   -   Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori  regionali
          di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, sentite l'ANAC  e  la  Conferenza  Unificata,  sono
          definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione
          all'elenco di cui al comma 1, in applicazione  dei  criteri
          di qualita', efficienza e professionalizzazione,  tra  cui,
          per le centrali di committenza, il carattere di  stabilita'
          delle attivita'  e  il  relativo  ambito  territoriale.  Il
          decreto definisce,  inoltre,  le  modalita'  attuative  del
          sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale
          aggiornamento e revoca, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
              3. La qualificazione ha ad oggetto il  complesso  delle
          attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di
          un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                a) capacita' di programmazione e progettazione; 
                b) capacita' di affidamento; 
                c) capacita' di verifica sull'esecuzione e  controllo
          dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e  la  messa
          in opera. 
              4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
          base dei seguenti parametri: 
                a) requisiti di base, quali: 
                  1) strutture organizzative  stabili  deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                  2)  presenza  nella  struttura   organizzativa   di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                  3)  sistema  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                  4)  numero  di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                  5) rispetto dei tempi previsti per i  pagamenti  di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
              5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei
          dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture
          che   alimentano   gli   archivi   detenuti    o    gestiti
          dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita'  ai
          sensi dell'articolo 213, comma 9; 
              5-ter) per i  lavori,  adempimento  a  quanto  previsto
          dagli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del  Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
          dall'articolo 29, comma 3; 
                b) requisiti premianti, quali: 
                  1)  valutazione  positiva   dell'ANAC   in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                  2) presenza di sistemi di gestione  della  qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                  3) disponibilita' di tecnologie  telematiche  nella
          gestione di procedure di gara; 
                  4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                  5)  applicazione  di  criteri   di   sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
              4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
          articolazioni,   anche    territoriali,    verificano    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
              5. La qualificazione conseguita opera per la durata  di
          cinque anni e puo' essere rivista a  seguito  di  verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
              6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema
          di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai  commi
          da 1 a 5,  ed  assegna  alle  stazioni  appaltanti  e  alle
          centrali di committenza, anche per le attivita' ausiliarie,
          un  termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei  requisiti
          necessari  alla   qualificazione.   Stabilisce,   altresi',
          modalita'   diversificate   che   tengano    conto    delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
              7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
              8. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              9. Una quota parte  delle  risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo  213,  comma  14,  attribuite  alla   stazione
          appaltante con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'
          destinata  dall'amministrazione   di   appartenenza   della
          stazione appaltante premiata al fondo per la  remunerazione
          del risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti
          alle unita' organizzative competenti per i procedimenti  di
          cui al  presente  codice.  La  valutazione  positiva  della
          stazione    appaltante    viene    comunicata     dall'ANAC
          all'amministrazione   di   appartenenza   della    stazione
          appaltante perche' ne tenga comunque conto  ai  fini  della
          valutazione della performance  organizzativa  e  gestionale
          dei dipendenti interessati. 
              10.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera g).". 
                               Art. 28 
 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto  di
porre  a  carico  dei   concorrenti,   nonche'   dell'aggiudicatario,
eventuali costi connessi  alla  gestione  delle  piattaforme  di  cui
all'articolo 58.". 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta l'articolo 41 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure  di
          gara svolte da centrali di committenza). - 1. Entro un anno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentita la Conferenza unificata,  previa  consultazione  di
          Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono  individuate
          le misure di revisione ed efficientamento  delle  procedure
          di appalto, degli accordi quadro, delle  convenzioni  e  in
          genere delle procedure utilizzabili da Consip, dai soggetti
          aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate  a
          migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i
          costi e i tempi di  espletamento  delle  gare,  promuovendo
          anche un sistema di reti di committenza volto a determinare
          un piu' ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di  tipo
          telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese,
          piccole e medie imprese, nel  rispetto  delle  disposizioni
          stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione
          europea. 
              2. L'individuazione delle misure di cui al comma  1  e'
          effettuata,    tenendo    conto    delle    finalita'    di
          razionalizzazione   della   spesa    pubblica    perseguite
          attraverso   l'attivita'   di   Consip   e   dei   soggetti
          aggregatori,   sulla    base    dei    seguenti    criteri:
          standardizzazione  di  soluzioni  di  acquisto   in   forma
          aggregata in  grado  di  rispondere  all'esigenza  pubblica
          nella misura piu' ampia possibile,  lasciando  a  soluzioni
          specifiche il soddisfacimento  di  esigenze  peculiari  non
          standardizzabili;  aumento  progressivo  del  ricorso  agli
          strumenti   telematici,   anche   attraverso    forme    di
          collaborazione  tra  soggetti   aggregatori;   monitoraggio
          dell'effettivo  avanzamento  delle  fasi  delle  procedure,
          anche  in  relazione  a  forme   di   coordinamento   della
          programmazione  tra  soggetti  aggregatori;  riduzione  dei
          costi di  partecipazione  degli  operatori  economici  alle
          procedure. 
              2-bis.  E'  fatto  divieto  di  porre  a   carico   dei
          concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario,  eventuali  costi
          connessi   alla   gestione   delle   piattaforme   di   cui
          all'articolo 58. 
              3. Entro 30 giorni dall'adozione dei  provvedimenti  di
          revisione, i soggetti di cui al comma  1  trasmettono  alla
          Cabina di regia di cui  all'articolo  212  e  all'ANAC  una
          relazione sull'attivita' di revisione svolta  evidenziando,
          anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle
          gare e agli affidamenti di  tipo  telematico,  nonche'  gli
          accorgimenti    adottati    per    garantire    l'effettiva
          partecipazione  delle  micro  imprese,  piccole   e   medie
          imprese.". 
                               Art. 29 
 
 
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 44, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia  e
delle finanze". 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta l'articolo 44 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Agenzia   per
          l'Italia Digitale  (AGID)  nonche'  dell'Autorita'  garante
          della privacy per i profili di competenza, sono definite le
          modalita' di digitalizzazione delle procedure  di  tutti  i
          contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
          interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
          Sono, altresi', definite le migliori  pratiche  riguardanti
          metodologie  organizzative  e  di  lavoro,  metodologie  di
          programmazione    e    pianificazione,    riferite    anche
          all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro  raccolta,
          gestione   ed   elaborazione,    soluzioni    informatiche,
          telematiche e tecnologiche di supporto.". 
                               Art. 30 
 
 
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 46, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  alla  lettera  a),  la  parola:  "raggruppamenti"  e'
sostituita dalle seguenti: "i raggruppamenti". 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta l'articolo 46 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
          connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
          dei servizi di ingegneria ed architettura. 
              2. Ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
          di capitali.". 
                               Art. 31 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I  consorzi  di  cui  agli
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al  fine
della  qualificazione,  possono  utilizzare  sia   i   requisiti   di
qualificazione  maturati  in  proprio,  sia  quelli  posseduti  dalle
singole  imprese  consorziate  designate   per   l'esecuzione   delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole  imprese
consorziate non designate per  l'esecuzione  del  contratto.  Con  le
linee  guida  dell'ANAC  di  cui  all'articolo  84,  comma  2,   sono
stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per  l'imputazione
delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati  che
eseguono le prestazioni.". 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta l'articolo 47 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei  consorzi
          alle gare).  -  1.  I  requisiti  di  idoneita'  tecnica  e
          finanziaria per l'ammissione alle procedure di  affidamento
          dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)  e
          c), devono essere posseduti e comprovati dagli  stessi  con
          le modalita' previste dal presente codice,  salvo  che  per
          quelli relativi alla disponibilita'  delle  attrezzature  e
          dei mezzi d'opera, nonche' all'organico  medio  annuo,  che
          sono  computati  cumulativamente  in  capo   al   consorzio
          ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate. 
              2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera
          c),  e  46,  comma   1,   lettera   f),   al   fine   della
          qualificazione,  possono  utilizzare  sia  i  requisiti  di
          qualificazione maturati in proprio,  sia  quelli  posseduti
          dalle   singole   imprese   consorziate    designate    per
          l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante  avvalimento,
          quelli delle singole imprese consorziate non designate  per
          l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di
          cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della
          qualificazione,   i   criteri   per   l'imputazione   delle
          prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli  consorziati
          che eseguono le prestazioni.". 
                               Art. 32 
 
 
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "lavori non appartenenti alla categoria
prevalente e cosi' definiti nel bando di gara" sono sostituite  dalle
seguenti: "i lavori come definiti all'articolo 3,  comma  1,  lettera
oo-ter"; 
    b) al comma 4, dopo le parole:  "Nel  caso  di"  e'  inserita  la
seguente: "lavori," e dopo la parola: "specificate" sono inserite  le
seguenti: "le categorie di lavori o"; 
    c)  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  "7-bis.   E'
consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o
per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di  cui  all'articolo  45,
comma 2, lettere b) e  c),  designare  ai  fini  dell'esecuzione  dei
lavori o  dei  servizi,  un'impresa  consorziata  diversa  da  quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non
sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di  un  requisito
di partecipazione in capo all'impresa consorziata."; 
    d) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "sia  durante  la  procedura  di  gara  sia  successivamente
all'aggiudicazione "; 
    e) al comma 17, dopo le parole: "fallimento del medesimo  ovvero"
sono  inserite  le  seguenti:  "in  caso  di  perdita,  in  corso  di
esecuzione, dei requisiti  di  cui  all'articolo  80,  ovvero"  e  le
parole: "puo' recedere dal contratto" sono sostituite dalle seguenti:
"deve recedere dal contratto"; 
    f) al comma 18, dopo le parole: "fallimento del medesimo  ovvero"
sono  inserite  le  seguenti:  "in  caso  di  perdita,  in  corso  di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero"; 
    g)  al  comma  19,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "imprese
raggruppate"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche   qualora   il
raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,"; 
    h) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti: 
  "19-bis. Le previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti  di  cui  all'articolo
45, comma 2, lettere b), c) ed e). 
  19-ter. Le  previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
verifichino in fase di gara.". 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta l'articolo 48 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di operatori economici). -  1.  Nel  caso  di  lavori,  per
          raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende  una
          riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno
          di essi realizza i lavori della categoria  prevalente;  per
          lavori scorporabili si intendono  i  lavori  come  definiti
          all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno
          dei mandanti; per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si
          intende una riunione di operatori economici  finalizzata  a
          realizzare i lavori della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
          economici in cui il mandatario  esegue  le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi ordinari di operatori economici  sono  ammessi  se
          gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
          imprenditori  consorziati,  abbiano  i  requisiti  di   cui
          all'articolo 84. 
              4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta
          devono essere specificate le categorie di lavori o le parti
          del servizio o della fornitura  che  saranno  eseguite  dai
          singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
              5. L'offerta degli operatori  economici  raggruppati  o
          dei consorziati determina la loro responsabilita'  solidale
          nei  confronti  della  stazione  appaltante,  nonche'   nei
          confronti del  subappaltatore  e  dei  fornitori.  Per  gli
          assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di  servizi  e
          forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la
          responsabilita'   e'    limitata    all'esecuzione    delle
          prestazioni di rispettiva  competenza,  ferma  restando  la
          responsabilita' solidale del mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale, i  requisiti  di  cui  all'articolo  84,
          sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I consorzi di cui all'articolo  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di
          offerta, per quali consorziati  il  consorzio  concorre;  a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo
          353 del codice penale. 
              7-bis.  E'  consentito,  per  le  ragioni  indicate  ai
          successivi  commi  17,  18  e  19  o  per  fatti   o   atti
          sopravvenuti, ai soggetti di  cui  all'art.  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  designare  ai  fini  dell'esecuzione  dei
          lavori o dei servizi,  un'impresa  consorziata  diversa  da
          quella indicata in  sede  di  gara,  a  condizione  che  la
          modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in  tale
          sede la mancanza di un requisito di partecipazione in  capo
          all'impresa consorziata. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed
          e), anche se non ancora costituiti. In tal  caso  l'offerta
          deve essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici
          che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione  sia
          durante  la   procedura   di   gara   sia   successivamente
          all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18,
          e' vietata qualsiasi modificazione  alla  composizione  dei
          raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari   di
          concorrenti  rispetto  a  quella  risultante   dall'impegno
          presentato in sede di offerta. 
              10. L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  9
          comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o  la  nullita'
          del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
          in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,
          concomitanti o successivi  alle  procedure  di  affidamento
          relative al medesimo appalto. 
              11. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              12.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
              13. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante.   In   caso   di   inadempimento   dell'impresa
          mandataria, e' ammessa, con il  consenso  delle  parti,  la
          revoca del mandato collettivo speciale di cui al  comma  12
          al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
          diretto   nei   confronti   delle   altre    imprese    del
          raggruppamento. 
              14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
          applicazione, in quanto  compatibili,  alla  partecipazione
          alle procedure di affidamento  delle  aggregazioni  tra  le
          imprese aderenti al contratto di rete, di cui  all'articolo
          45, comma 2, lettera f); queste ultime,  nel  caso  in  cui
          abbiano tutti i requisiti  del  consorzio  stabile  di  cui
          all'articolo  45,  comma  2,  lettera  c),  sono  ad   esso
          equiparate ai fini della qualificazione SOA. 
              15. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              16. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110,  comma  5,
          in caso di fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale  o  di  liquidazione  del  mandatario   ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
          dei requisiti di  cui  all'articolo  80,  ovvero  nei  casi
          previsti dalla normativa antimafia, la stazione  appaltante
          puo' proseguire il rapporto di appalto con altro  operatore
          economico che sia costituito mandatario nei  modi  previsti
          dal  presente  codice  purche'   abbia   i   requisiti   di
          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture
          ancora da eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la
          stazione appaltante deve recedere dal contratto. 
              18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110,  comma  5,
          in caso di fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
          dei requisiti di  cui  all'articolo  80,  ovvero  nei  casi
          previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove  non
          indichi altro operatore economico subentrante  che  sia  in
          possesso dei prescritti requisiti di idoneita',  e'  tenuto
          alla  esecuzione,  direttamente  o  a  mezzo  degli   altri
          mandanti,   purche'   questi   abbiano   i   requisiti   di
          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture
          ancora da eseguire. 
              19. E'  ammesso  il  recesso  di  una  o  piu'  imprese
          raggruppate, anche qualora il raggruppamento si  riduca  ad
          un   unico   soggetto,    esclusivamente    per    esigenze
          organizzative del raggruppamento e sempre  che  le  imprese
          rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
          lavori o servizi o forniture ancora da  eseguire.  In  ogni
          caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non  e'
          ammessa  se  finalizzata  ad  eludere  la  mancanza  di  un
          requisito di partecipazione alla gara. 
              19-bis. Le previsioni di cui  ai  commi  17,  18  e  19
          trovano applicazione anche con riferimento ai  soggetti  di
          cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 
              19-ter. Le previsioni di cui  ai  commi  17,  18  e  19
          trovano applicazione anche laddove le modifiche  soggettive
          ivi contemplate si verifichino in fase di gara.". 
                               Art. 33 
 
 
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono  sostituite
dalla seguente: "inseriscono". 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta l'articolo 50 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 50 (Clausole sociali del bando di  gara  e  degli
          avvisi).  -  1.  Per  gli  affidamenti  dei  contratti   di
          concessione e di appalto di lavori  e  servizi  diversi  da
          quelli  aventi  natura   intellettuale,   con   particolare
          riguardo a quelli relativi a contratti ad  alta  intensita'
          di manodopera, i bandi di gara, gli  avvisi  e  gli  inviti
          inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
          specifiche  clausole  sociali   volte   a   promuovere   la
          stabilita'   occupazionale   del    personale    impiegato,
          prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
          contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81.  I  servizi  ad
          alta intensita' di manodopera  sono  quelli  nei  quali  il
          costo della manodopera e'  pari  almeno  al  50  per  cento
          dell'importo totale del contratto.". 
                               Art. 34 
 
 
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano"  sono
sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano"; 
    b) al  comma  12,  le  parole:  "si  applica  il  comma  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 5 e 7". 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta l'articolo 52 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). -  1.
          Nei settori ordinari  e  nei  settori  speciali,  tutte  le
          comunicazioni e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  al
          presente  codice  sono  eseguiti   utilizzando   mezzi   di
          comunicazione  elettronici  in   conformita'   con   quanto
          disposto dal presente comma e dai commi da 2 a  9,  nonche'
          dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  Gli  strumenti  e  i
          dispositivi  da   utilizzare   per   comunicare   per   via
          elettronica, nonche' le relative caratteristiche  tecniche,
          hanno  carattere  non  discriminatorio,  sono   comunemente
          disponibili e compatibili con i prodotti  TIC  generalmente
          in uso e non limitano l'accesso degli  operatori  economici
          alla procedura di aggiudicazione.  In  deroga  al  primo  e
          secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono  obbligate
          a  richiedere  mezzi  di  comunicazione  elettronici  nella
          procedura  di  presentazione  dell'offerta   esclusivamente
          nelle seguenti ipotesi: 
                a) a causa della natura  specialistica  dell'appalto,
          l'uso di mezzi di comunicazione  elettronici  richiederebbe
          specifici strumenti, dispositivi o formati di file che  non
          sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
          comunemente disponibili; 
                b) i programmi in grado di gestire i formati di file,
          adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati  che  non
          possono essere gestiti mediante altri  programmi  aperti  o
          generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di
          proprieta'  esclusiva  e  non  possono   essere   messi   a
          disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
          da parte della stazione appaltante; 
                c) l'utilizzo di mezzi di  comunicazione  elettronici
          richiede  attrezzature  specializzate   per   ufficio   non
          comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; 
                d) i documenti di gara richiedono la presentazione di
          un modello fisico o in scala ridotta che  non  puo'  essere
          trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; 
                e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai  mezzi
          elettronici e' necessario a causa di una  violazione  della
          sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per
          la protezione di  informazioni  di  natura  particolarmente
          sensibile che richiedono un  livello  talmente  elevato  di
          protezione da  non  poter  essere  adeguatamente  garantito
          mediante l'uso degli strumenti  e  dispositivi  elettronici
          che  sono  generalmente  a  disposizione  degli   operatori
          economici o che possono essere messi  loro  a  disposizione
          mediante modalita' alternative  di  accesso  ai  sensi  del
          comma 6. 
              2. Nei  casi  in  cui  non  sono  utilizzati  mezzi  di
          comunicazione elettronici ai sensi del  terzo  periodo  del
          comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro  idoneo
          supporto ovvero mediante una loro combinazione. 
              3. Le  stazioni  appaltanti  indicano  nella  relazione
          unica i motivi per cui  l'uso  di  mezzi  di  comunicazione
          diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto  necessario
          in applicazione del comma 1, terzo periodo. 
              4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione  orale
          puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse
          da quelle relative agli elementi essenziali della procedura
          di appalto, purche' il contenuto della comunicazione  orale
          sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli  elementi
          essenziali della procedura di appalto includono i documenti
          di gara, le richieste di  partecipazione,  le  conferme  di
          interesse e le offerte. In  particolare,  le  comunicazioni
          orali    con    offerenti    che    potrebbero     incidere
          significativamente sul contenuto  e  la  valutazione  delle
          offerte sono documentate in misura sufficiente e con  mezzi
          adeguati. 
              5.  In   tutte   le   comunicazioni,   gli   scambi   e
          l'archiviazione di  informazioni,  le  stazioni  appaltanti
          garantiscono che l'integrita' dei dati  e  la  riservatezza
          delle offerte  e  delle  domande  di  partecipazione  siano
          mantenute. Esse esaminano  il  contenuto  delle  offerte  e
          delle domande di partecipazione soltanto dopo  la  scadenza
          del termine stabilito per la loro presentazione. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  possono,  se  necessario,
          richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che  in  genere
          non sono disponibili, ma, in tale caso,  offrono  modalita'
          alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
          di accesso quelle che: 
                a)  offrono  gratuitamente   un   accesso   completo,
          illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
          dispositivi  a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione
          dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla  data  di
          invio  dell'invito  a  confermare   interesse.   Il   testo
          dell'avviso o dell'invito  a  confermare  interesse  indica
          l'indirizzo Internet  presso  il  quale  tali  strumenti  e
          dispositivi sono accessibili; 
                b)  assicurano  che  gli  offerenti,  che  non  hanno
          accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o  non
          hanno  la  possibilita'  di  ottenerli  entro   i   termini
          pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
          accesso non  sia  attribuibile  all'offerente  interessato,
          possano accedere  alla  procedura  di  appalto  utilizzando
          credenziali temporanee elettroniche  per  un'autenticazione
          provvisoria fornite gratuitamente online; 
                c) offrono un canale alternativo per la presentazione
          elettronica delle offerte. 
              7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  imporre  agli  operatori  economici
          condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
          delle  informazioni  che  i   predetti   soggetti   rendono
          disponibili durante tutta la procedura di appalto. 
              8. Oltre ai requisiti  di  cui  all'allegato  XI,  agli
          strumenti e ai dispositivi di trasmissione e  di  ricezione
          elettronica delle offerte e di ricezione elettronica  delle
          domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: 
                a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione  dei
          soggetti interessati le informazioni sulle  specifiche  per
          la presentazione di offerte e domande di partecipazione per
          via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; 
                b) le stazioni appaltanti specificano il  livello  di
          sicurezza  richiesto   per   i   mezzi   di   comunicazione
          elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
          d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
          ai rischi connessi; 
                c) qualora  ritengano  che  il  livello  dei  rischi,
          valutato ai sensi della  lettera  b),  sia  tale  che  sono
          necessarie firme elettroniche avanzate, come  definite  nel
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  stazioni  appaltanti
          accettano le  firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato, considerando se  tali  certificati
          siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
          presente in un elenco di  fiducia  di  cui  alla  decisione
          della  Commissione  2009/767/CE,   create   con   o   senza
          dispositivo per la  creazione  di  una  firma  sicura  alle
          seguenti condizioni: 
                  1) le stazioni appaltanti stabiliscono  il  formato
          della firma elettronica avanzata  sulla  base  dei  formati
          stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  attuano  le  misure
          necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
          diverso formato di firma elettronica, la firma  elettronica
          o  il   supporto   del   documento   elettronico   contiene
          informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti.  Le
          possibilita'  di   convalida   consentono   alla   stazione
          appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in  modo
          comprensibile per i non madrelingua, le firme  elettroniche
          ricevute come firme  elettroniche  avanzate  basate  su  un
          certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
          coordinamento  della  Cabina  di   regia,   comunicano   le
          informazioni relative al fornitore di servizi di  convalida
          alla Commissione europea che le pubblica su internet; 
                  2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un
          certificato  qualificato  in  un  elenco  di  fiducia,   le
          stazioni appaltanti non applicano ulteriori  requisiti  che
          potrebbero ostacolare l'uso di tali firme  da  parte  degli
          offerenti. 
              9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una
          procedura  di  appalto  che  sono  firmati   dall'autorita'
          competente o da un altro ente  responsabile  del  rilascio,
          l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo'  stabilire
          il formato della firma elettronica avanzata in  conformita'
          ai requisiti previsti dalle  regole  tecniche  adottate  in
          attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si  dotano
          delle misure  necessarie  per  trattare  tecnicamente  tale
          formato includendo le informazioni necessarie ai  fini  del
          trattamento della firma nei documenti  in  questione.  Tali
          documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
          del  documento  elettronico   possibilita'   di   convalida
          esistenti  che   consentono   di   convalidare   le   firme
          elettroniche ricevute on  line,  gratuitamente  e  in  modo
          comprensibile per i non madre lingua. 
              10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso
          dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente
          codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu'
          dei  seguenti  mezzi  di   comunicazione   per   tutte   le
          comunicazioni e gli scambi di informazioni: 
                a) mezzi elettronici; 
                b) posta; 
                c)  comunicazione  orale,   anche   telefonica,   per
          comunicazioni diverse  da  quelle  aventi  ad  oggetto  gli
          elementi essenziali di una procedura di  aggiudicazione  di
          una concessione e purche' il contenuto della  comunicazione
          orale  sia  sufficientemente  documentato  su  un  supporto
          durevole; 
                d) la consegna a mano  comprovata  da  un  avviso  di
          ricevimento. 
              11.  Nei  casi  di  cui  al  comma  10,  il  mezzo   di
          comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile  e
          non discriminatorio e non  deve  limitare  l'accesso  degli
          operatori economici alla procedura di aggiudicazione  della
          concessione. Gli strumenti e i  dispositivi  da  utilizzare
          per comunicare per via  elettronica,  nonche'  le  relative
          caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili  con
          i  prodotti  della  tecnologia  dell'informazione  e  della
          comunicazione comunemente in uso. 
              12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.". 
                               Art. 35 
 
 
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo  le  parole:  "direttore  dei  lavori"  sono
inserite le seguenti: ", del direttore dell'esecuzione". 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta l'articolo 53 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1. Salvo
          quanto  espressamente  previsto  nel  presente  codice,  il
          diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento
          e di esecuzione dei contratti  pubblici,  ivi  comprese  le
          candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di
          accesso agli atti del processo  di  asta  elettronica  puo'
          essere   esercitato   mediante    l'interrogazione    delle
          registrazioni di  sistema  informatico  che  contengono  la
          documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
          tramite l'invio ovvero la messa  a  disposizione  di  copia
          autentica degli atti. 
              2. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  secretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di
          accesso e' differito: 
                a) nelle procedure aperte,  in  relazione  all'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
          scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
                b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
          informali, in relazione all'elenco dei soggetti  che  hanno
          fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il  loro
          interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che  sono
          stati  invitati  a  presentare  offerte  e  all'elenco  dei
          soggetti che hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza
          del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
          soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,  e'
          consentito l'accesso  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno
          fatto richiesta di invito o che hanno manifestato  il  loro
          interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte  delle
          stazioni  appaltanti,  dei  nominativi  dei  candidati   da
          invitare; 
                c)    in     relazione     alle     offerte,     fino
          all'aggiudicazione; 
                d) in relazione al  procedimento  di  verifica  della
          anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
              3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla  scadenza  dei
          termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi
          o resi in qualsiasi altro modo noti. 
              4. L'inosservanza dei  commi  2  e  3  per  i  pubblici
          ufficiali o per gli incaricati di pubblici  servizi  rileva
          ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 
              5. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  secretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede speciali misure  di  sicurezza,  sono  esclusi  il
          diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di  divulgazione   in
          relazione: 
                a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta
          o  a  giustificazione  della  medesima  che  costituiscano,
          secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,
          segreti tecnici o commerciali; 
                b) ai pareri legali  acquisiti  dai  soggetti  tenuti
          all'applicazione del presente codice, per la  soluzione  di
          liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
                c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori,
          del direttore dell'esecuzione  e  dell'organo  di  collaudo
          sulle domande e sulle riserve del  soggetto  esecutore  del
          contratto; 
                d)  alle  soluzioni  tecniche  e  ai  programmi   per
          elaboratore utilizzati  dalla  stazione  appaltante  o  dal
          gestore del sistema informatico per le  aste  elettroniche,
          ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 
              6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5,  lettera
          a), e' consentito l'accesso al concorrente  ai  fini  della
          difesa in giudizio dei propri interessi in  relazione  alla
          procedura di affidamento del contratto.". 
                               Art. 36 
 
 
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 56, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  le  parole:  "effettuano  valutazione  completa"  sono
sostituite dalle seguenti: "effettuano una valutazione completa". 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta  l'art.  56  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  56  (Aste  elettroniche).  -  1.   Le   stazioni
          appaltanti possono ricorrere  ad  aste  elettroniche  nelle
          quali  vengono  presentati  nuovi  prezzi,  modificati   al
          ribasso o nuovi valori riguardanti  taluni  elementi  delle
          offerte. A tal fine,  le  stazioni  appaltanti  strutturano
          l'asta come un processo elettronico  per  fasi  successive,
          che interviene dopo una prima  valutazione  completa  delle
          offerte e  consente  di  classificarle  sulla  base  di  un
          trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di  lavori
          che hanno per oggetto prestazioni  intellettuali,  come  la
          progettazione   di   lavori,   che   non   possono   essere
          classificati in base ad un trattamento automatico, non sono
          oggetto di aste elettroniche. 
              2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive  con
          negoziazione  o  nelle  procedure  negoziate  precedute  da
          un'indizione  di  gara,  le  stazioni  appaltanti   possono
          stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia  preceduta
          da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di
          gara, in particolare le specifiche  tecniche,  puo'  essere
          fissato in maniera precisa. Alle  stesse  condizioni,  esse
          possono ricorrere all'asta elettronica in  occasione  della
          riapertura del confronto competitivo fra  le  parti  di  un
          accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere  b)
          e c), e comma 6, e dell'indizione di gare  per  appalti  da
          aggiudicare   nell'ambito   del   sistema    dinamico    di
          acquisizione di cui all'articolo 55. 
              3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di  uno
          dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: 
                a) esclusivamente i prezzi,  quando  l'appalto  viene
          aggiudicato sulla sola base del prezzo; 
                b)  il  prezzo  o  i  nuovi  valori  degli   elementi
          dell'offerta  indicati  nei  documenti  di   gara,   quando
          l'appalto e' aggiudicato sulla base  del  miglior  rapporto
          qualita'/prezzo o costo/efficacia. 
              4.  Le  stazioni  appaltanti  indicano  il  ricorso  ad
          un'asta elettronica nel  bando  di  gara  o  nell'invito  a
          confermare l'interesse, nonche', per  i  settori  speciali,
          nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione  di
          gara si usa un  avviso  sull'esistenza  di  un  sistema  di
          qualificazione. I documenti di gara comprendono  almeno  le
          informazioni di cui all'allegato XII. 
              5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
          appaltanti  effettuano  una  valutazione   completa   delle
          offerte  conformemente  al  criterio  o   ai   criteri   di
          aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. 
              6. Nei  settori  ordinari,  un'offerta  e'  considerata
          ammissibile se e' stata presentata da un offerente che  non
          e' stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa  i
          criteri di selezione  di  cui  all'articolo  83  e  la  cui
          offerta e' conforme alle specifiche tecniche  senza  essere
          irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi  dei
          commi 8, 9 e 10. 
              7. Nei  settori  speciali,  un'offerta  e'  considerata
          ammissibile se e' stata presentata da un offerente che  non
          e' stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo
          136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi
          articoli 135 e 136  e  la  cui  offerta  e'  conforme  alle
          specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile
          ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. 
              8. Sono  considerate  irregolari  le  offerte  che  non
          rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute  in
          ritardo,  in  relazione  alle  quali  vi  sono   prove   di
          corruzione, concussione o abuso di ufficio  o  accordo  tra
          operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che  la
          stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 
              9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate
          da  offerenti  che   non   possiedono   la   qualificazione
          necessaria e le offerte  il  cui  prezzo  supera  l'importo
          posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito  e
          documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
              10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se  non  presenta
          alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente
          incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a
          rispondere alle esigenze della  stazione  appaltante  e  ai
          requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di
          partecipazione non  e'  ritenuta  adeguata  se  l'operatore
          economico interessato deve o puo' essere escluso  ai  sensi
          dell'articolo 80, o dell'articolo 135 o dell'articolo  136,
          o  non  soddisfa   i   criteri   di   selezione   stabiliti
          dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  dell'articolo
          83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135  o
          136. 
              11. Tutti gli offerenti che  hanno  presentato  offerte
          ammissibili  sono   invitati   simultaneamente,   per   via
          elettronica,    a    partecipare    all'asta    elettronica
          utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le
          modalita' di connessione conformi alle istruzioni contenute
          nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi
          successive e non ha inizio prima di due  giorni  lavorativi
          successivi alla data di invio degli inviti. 
              12.  L'invito  e'   corredato   del   risultato   della
          valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente
          alla ponderazione di cui all'articolo  95,  commi  8  e  9.
          L'invito  precisa,  altresi',  la  formula  matematica  che
          determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni
          automatiche in funzione dei  nuovi  prezzi  e/o  dei  nuovi
          valori  presentati.  Salvo  il  caso   in   cui   l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla  base
          del solo prezzo, tale formula integra  la  ponderazione  di
          tutti  i  criteri  stabiliti  per   determinare   l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata  nel  bando
          di gara o in altri  documenti  di  gara.  A  tal  fine,  le
          eventuali forcelle devono essere  precedentemente  espresse
          con  un  valore  determinato.  Qualora  siano   autorizzate
          varianti, per ciascuna variante  deve  essere  fornita  una
          formula separata. 
              13. Nel corso di ogni fase  dell'asta  elettronica,  le
          stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a  tutti  gli
          offerenti almeno le informazioni  che  consentono  loro  di
          conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le
          stazioni appaltanti possono, purche' previsto nei documenti
          di gara, comunicare altre  informazioni  riguardanti  altri
          prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere  noto
          in qualsiasi momento il numero di  partecipanti  alla  fase
          specifica dell'asta. In nessun caso, possono  rendere  nota
          l'identita' degli offerenti durante  lo  svolgimento  delle
          fasi dell'asta elettronica. 
              14. Le stazioni appaltanti dichiarano  conclusa  l'asta
          elettronica secondo una o piu' delle seguenti modalita': 
                a) alla data e all'ora preventivamente indicate; 
                b) quando non ricevono  piu'  nuovi  prezzi  o  nuovi
          valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi,  a
          condizione che abbiano preventivamente indicato il  termine
          che rispetteranno a  partire  dalla  ricezione  dell'ultima
          presentazione   prima   di   dichiarare   conclusa   l'asta
          elettronica; 
                c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente
          indicato e' stato raggiunto. 
              15. Se  le  stazioni  appaltanti  intendono  dichiarare
          conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14,  lettera
          c), eventualmente in combinazione con le modalita'  di  cui
          alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a  partecipare
          all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 
              16. Dopo aver dichiarata conclusa  l'asta  elettronica,
          le stazioni appaltanti aggiudicano  l'appalto  in  funzione
          dei risultati dell'asta elettronica.". 
                               Art. 37 
 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) il comma 6 e' abrogato. 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta  l'art.  58  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  58  (Procedure  svolte  attraverso   piattaforme
          telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
          vigente in materia di  documento  informatico  e  di  firma
          digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei  principi  di
          trasparenza, semplificazione ed efficacia delle  procedure,
          le  stazioni  appaltanti  ricorrono  a  procedure  di  gara
          interamente gestite con  sistemi  telematici  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui al  presente  codice.  L'utilizzo
          dei sistemi telematici non  deve  alterare  la  parita'  di
          accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
          concorrenza  o  modificare  l'oggetto  dell'appalto,   come
          definito dai documenti di gara. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  possono   stabilire   che
          l'aggiudicazione di una procedura interamente  gestita  con
          sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
          offerta  ovvero   attraverso   un'asta   elettronica   alle
          condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56. 
              3. (abrogato). 
              4. Il sistema telematico crea  ed  attribuisce  in  via
          automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
          procedura un  codice  identificativo  personale  attraverso
          l'attribuzione di user ID e password e di  eventuali  altri
          codici individuali necessari per  operare  all'interno  del
          sistema. 
              5.  Al  momento  della  ricezione  delle  offerte,   la
          stazione appaltante trasmette in via elettronica a  ciascun
          concorrente   la   notifica   del   corretto    recepimento
          dell'offerta stessa. 
              6. (abrogato). 
              7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il  sistema
          telematico produce in automatico la graduatoria. 
              8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi
          telematici possono essere  adottate  anche  ai  fini  della
          stipula delle convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
          l'accessibilita'    delle    persone    con    disabilita',
          conformemente agli standard europei. 
              10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro
          il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire
          il colloquio e la  condivisione  dei  dati  tra  i  sistemi
          telematici di acquisto e di negoziazione.". 
                               Art. 38 
 
 
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono  inserite
le seguenti: "e oggetto del contratto"; 
    b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi
ai lavori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fatto  salvo  quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto
periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  locazione
finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma
4-bis."; 
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere  all'affidamento
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla  base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei  casi
in cui  l'elemento  tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto
dell'appalto   sia   nettamente   prevalente   rispetto   all'importo
complessivo dei lavori. 
    1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui  al  comma  1-bis  deve
essere  motivato  nella  determina  a   contrarre.   Tale   determina
chiarisce, altresi', in modo puntuale la  rilevanza  dei  presupposti
tecnici  ed  oggettivi  che  consentono  il  ricorso  all'affidamento
congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione."; 
    d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e
con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)"; 
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al  fine  di
evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b),  la
procedura competitiva  con  negoziazione  o  il  dialogo  competitivo
devono  riprodurre  nella   sostanza   le   condizioni   contrattuali
originarie."; 
    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono
considerate irregolari le offerte: 
      a) che non rispettano i documenti di gara; 
      b) che sono state  ricevute  in  ritardo  rispetto  ai  termini
indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; 
      c)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha    giudicato
anormalmente basse; 
    g) al comma 4, espungere le lettere a), e c)  e  conseguentemente
le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b)  e
c)"; 
    h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione
alla natura dell'opera,  i  contratti  per  l'esecuzione  dei  lavori
pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo  e  in
parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo  offerto  rimane
fisso e non puo' variare in aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la
qualita' e  la  quantita'  effettiva  dei  lavori  eseguiti.  Per  le
prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in  aumento  o
in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei  lavori  eseguiti.
Per le prestazioni a misura il contratto fissa i  prezzi  invariabili
per l'unita' di misura.". 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta  l'art.  59  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e   oggetto   del
          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,
          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o
          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di
          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il
          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i
          presupposti  previsti  dall'articolo   65,   la   procedura
          competitiva  con  negoziazione  e  il  dialogo  competitivo
          quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2  e  la
          procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando
          di  gara   quando   sussistono   i   presupposti   previsti
          dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma
          1-bis,  gli  appalti  relativi  ai  lavori  sono  affidati,
          ponendo a base  di  gara  il  progetto  esecutivo,  il  cui
          contenuto,  come  definito  dall'articolo  23,   comma   8,
          garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai  requisiti   di
          qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi
          previsti. E' vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della  progettazione  e  dell'esecuzione   di   lavori   ad
          esclusione dei casi di affidamento a  contraente  generale,
          finanza   di   progetto,   affidamento   in    concessione,
          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
          locazione finanziaria nonche' delle opere di urbanizzazione
          a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e).  Si
          applica l'articolo 216, comma 4-bis. 
              1-bis.  Le  stazioni   appaltanti   possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo dei lavori. 
              1-ter. Il ricorso agli  affidamenti  di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): 
              a)  per  l'aggiudicazione  di  contratti   di   lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
              1)  le  esigenze  dell'amministrazione   aggiudicatrice
          perseguite con l'appalto  non  possono  essere  soddisfatte
          senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 
              2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
              3)  l'appalto  non  puo'   essere   aggiudicato   senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi; 
              4) le specifiche tecniche non possono essere  stabilite
          con     sufficiente     precisione     dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII; 
              b)  per  l'aggiudicazione  di  contratti   di   lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto. 
              2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
          cui al comma 2, lettera b), la  procedura  competitiva  con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  83,
          comma 9, sono considerate irregolari le offerte: 
              a) che non rispettano i documenti di gara; 
              b) che sono  state  ricevute  in  ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara; 
              c) che l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  giudicato
          anormalmente basse. 
              4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
              a) in relazione alle quali la commissione  giudicatrice
          ritenga  sussistenti  gli  estremi  per  informativa   alla
          Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
          collusivi; 
              b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
              c)   il   cui    prezzo    supera    l'importo    posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto. 
              5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
          a norma dell'articolo 71. Nel caso  in  cui  l'appalto  sia
          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 75. 
              5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
          per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
          o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per  le
          prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane  fisso  e  non
          puo' variare  in  aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la
          qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.  Per
          le prestazioni a misura il prezzo convenuto  puo'  variare,
          in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
          dei  lavori  eseguiti.  Per  le  prestazioni  a  misura  il
          contratto  fissa  i  prezzi  invariabili  per  l'unita'  di
          misura.". 
                               Art. 39 
 
 
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.  Le  amministrazioni
aggiudicatrici possono ulteriormente  ridurre  di  cinque  giorni  il
termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione  di  offerte  per
via elettronica.". 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta  l'art.  60  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 60  (Procedura  aperta).  -  1.  Nelle  procedure
          aperte,  qualsiasi  operatore  economico  interessato  puo'
          presentare un'offerta in risposta a un avviso di  indizione
          di gara. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          e' di trentacinque giorni dalla data  di  trasmissione  del
          bando  di  gara.  Le  offerte   sono   accompagnate   dalle
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          per la selezione qualitativa. 
              2. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
                b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              2-bis.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
          termine non inferiore a quindici giorni a  decorrere  dalla
          data di invio del bando di gara se, per ragioni di  urgenza
          debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
          termini minimi stabiliti al  comma  1  non  possono  essere
          rispettati.". 
                               Art. 40 
 
 
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti:
"B o C"; 
    b) al comma 4, e' inserito, in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
termini di cui al presente  comma  sono  ridotti  nei  casi  previsti
dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6."; 
    c) al comma 5, dopo le  parole:  "I  termini"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui al presente comma". 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta  l'art.  62  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). - 1.
          Nelle  procedure  competitive  con  negoziazione  qualsiasi
          operatore  economico  puo'  presentare   una   domanda   di
          partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
          contenente le informazioni di cui all'allegato  XIV,  parte
          I, lettere  B  o  C,  fornendo  le  informazioni  richieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   per   la   selezione
          qualitativa. 
              2.   Nei   documenti   di   gara   le   amministrazioni
          aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto  fornendo
          una  descrizione  delle  loro  esigenze,   illustrando   le
          caratteristiche richieste per le forniture, i  lavori  o  i
          servizi  da   appaltare,   specificando   i   criteri   per
          l'aggiudicazione dell'appalto  e  indicano  altresi'  quali
          elementi della descrizione definiscono i  requisiti  minimi
          che tutti gli offerenti devono soddisfare. 
              3.    Le    informazioni    fornite    devono    essere
          sufficientemente  precise  per  permettere  agli  operatori
          economici di individuare la natura e l'ambito  dell'appalto
          e decidere se partecipare alla procedura. 
              4. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o,  se  e'  utilizzato  come
          mezzo   di   indizione   di   una   gara   un   avviso   di
          preinformazione,   dalla   data   d'invio   dell'invito   a
          confermare interesse. I termini di cui  al  presente  comma
          sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
          e 6. 
              5. Il termine minimo per  la  ricezione  delle  offerte
          iniziali e' di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
          dell'invito. I  termini  di  cui  al  presente  comma  sono
          ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 
              6.    Solo    gli    operatori    economici    invitati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite, possono  presentare
          un'offerta  iniziale  che  costituisce  la  base   per   la
          successiva negoziazione. Le amministrazioni  aggiudicatrici
          possono limitare il numero di candidati idonei da  invitare
          a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 
              7.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma   8,    le
          amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli  operatori
          economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
          essi presentate, tranne le offerte finali di cui  al  comma
          12, per migliorarne il contenuto. I requisiti  minimi  e  i
          criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 
              8.   Le    amministrazioni    aggiudicatrici    possono
          aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
          negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito  a
          confermare interesse. 
              9. Nel  corso  delle  negoziazioni  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono la parita' di  trattamento  fra
          tutti  gli  offerenti.   A   tal   fine,   non   forniscono
          informazioni   che   possano   avvantaggiare    determinati
          offerenti rispetto ad altri. Esse  informano  per  iscritto
          tutti gli offerenti le cui offerte non sono  state  escluse
          ai sensi del comma  11,  delle  modifiche  alle  specifiche
          tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
          stabiliscono  i  requisiti  minimi.  A  seguito   di   tali
          modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono  agli
          offerenti   un   tempo   sufficiente   per   modificare   e
          ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 
              10. Le amministrazioni aggiudicatrici,  nei  limiti  di
          quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
          altri partecipanti informazioni  riservate  comunicate  dal
          candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
          senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo  non  assume
          la forma di una deroga generale, ma si  considera  riferito
          alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
          indicate. 
              11. Le procedure competitive con  negoziazione  possono
          svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di
          offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
          specificati nel bando di  gara,  nell'invito  a  confermare
          interesse o in altro documento di gara. Nel bando di  gara,
          nell'invito a confermare interesse o in altro documento  di
          gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si  avvale
          di tale facolta'. 
              12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici  intendono
          concludere  le  negoziazioni,  esse  informano  gli   altri
          offerenti e stabiliscono un termine entro il quale  possono
          essere  presentate  offerte  nuove   o   modificate.   Esse
          verificano  che  le  offerte  finali  siano   conformi   ai
          requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano  le
          offerte finali in  base  ai  criteri  di  aggiudicazione  e
          aggiudicano l'appalto ai sensi  degli  articoli  95,  96  e
          97.". 
                               Art. 41 
 
 
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "o, se come mezzo di  indizione  di
gara e' usato un avviso di preinformazione  o  periodico  indicativo,
dell'invito a confermare interesse" sono sostituite  dalle  seguenti:
"o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara e' usato
un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
a confermare interesse". 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta  l'art.  64  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 64 (Dialogo competitivo). - 1.  Il  provvedimento
          con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo
          deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti  sono
          richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99  e
          139 sulla  sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  il
          ricorso allo stesso. L'appalto  e'  aggiudicato  unicamente
          sulla  base  del  criterio  dell'offerta  con  il   miglior
          rapporto  qualita'/prezzo  conformemente  all'articolo  95,
          comma 6. 
              2.  Nel   dialogo   competitivo   qualsiasi   operatore
          economico puo' chiedere di partecipare  in  risposta  a  un
          bando di gara,  o  ad  un  avviso  di  indizione  di  gara,
          fornendo   le   informazioni   richieste   dalla   stazione
          appaltante, per la selezione qualitativa. 
              3. Il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali,  se
          come  mezzo  di  indizione  di  gara  e'  usato  un  avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito
          a confermare interesse. Soltanto  gli  operatori  economici
          invitati  dalle  stazioni  appaltanti   in   seguito   alla
          valutazione delle informazioni fornite possono  partecipare
          al dialogo. Le  stazioni  appaltanti  possono  limitare  il
          numero di candidati idonei da invitare a  partecipare  alla
          procedura in conformita' all'articolo 91. 
              4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara  o
          nell'avviso di indizione di  gara  le  loro  esigenze  e  i
          requisiti richiesti e  li  definiscono  nel  bando  stesso,
          nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 
              5. Le stazioni appaltanti avviano  con  i  partecipanti
          selezionati un  dialogo  finalizzato  all'individuazione  e
          alla definizione dei mezzi  piu'  idonei  a  soddisfare  le
          proprie  necessita'.  Nella  fase   del   dialogo   possono
          discutere con i partecipanti selezionati tutti gli  aspetti
          dell'appalto. 
              6.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti. A tal fine, non forniscono  informazioni  che
          possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto  ad
          altri. 
              7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti
          non possono rivelare agli altri partecipanti  le  soluzioni
          proposte o altre informazioni riservate  comunicate  da  un
          candidato o da un offerente partecipante al dialogo,  senza
          l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma
          di una  deroga  generale  ma  si  considera  riferito  alla
          comunicazione  di  informazioni  specifiche   espressamente
          indicate. 
              8. I dialoghi competitivi  possono  svolgersi  in  fasi
          successive in modo da ridurre il  numero  di  soluzioni  da
          discutere durante la fase del dialogo applicando i  criteri
          di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara,  nell'avviso
          di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando
          di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel  documento
          descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno
          tale opzione. 
              9. La stazione appaltante prosegue il  dialogo  finche'
          non e' in grado di individuare la soluzione o le  soluzioni
          che possano soddisfare le sue necessita'. 
              10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo  e  averne
          informato i partecipanti rimanenti, le stazioni  appaltanti
          invitano ciascuno a presentare le loro  offerte  finali  in
          base  alla  soluzione  o  alle   soluzioni   presentate   e
          specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono
          tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l'esecuzione
          del progetto. Su richiesta  della  stazione  appaltante  le
          offerte possono essere chiarite, precisate e  perfezionate.
          Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i  perfezionamenti
          o  i  complementi  delle  informazioni  non  possono  avere
          l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
          o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, qualora le  variazioni  rischino  di
          falsare   la   concorrenza   o   di   avere   un    effetto
          discriminatorio. 
              11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara, nell'avviso di indizione di gara o  nel  documento
          descrittivo   e   applicano,    altresi',    le    seguenti
          disposizioni: 
                a) i  documenti  alla  base  delle  offerte  ricevute
          possono essere  integrati  da  quanto  emerso  nel  dialogo
          competitivo; 
                b) su richiesta  della  stazione  appaltante  possono
          essere condotte negoziazioni con  l'offerente  che  risulta
          aver  presentato  l'offerta   con   il   miglior   rapporto
          qualita'/prezzo  al  fine   di   confermare   gli   impegni
          finanziari   o   altri   termini   contenuti   nell'offerta
          attraverso il completamento dei termini del contratto. 
              12. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 11 si applicano  qualora  da  cio'  non  consegua  la
          modifica sostanziale di elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti
          nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara  o  nel
          documento descrittivo, ovvero che non si rischi di  falsare
          la concorrenza o creare discriminazioni. 
              13. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          pagamenti per i partecipanti al dialogo. 
                               Art. 42 
 
 
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 66, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono  sostituite  dalle
seguenti: "da esse programmati". 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta  l'art.  66  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato).  -  1.
          Prima  dell'avvio  di  una   procedura   di   appalto,   le
          amministrazioni     aggiudicatrici     possono     svolgere
          consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e
          per lo svolgimento della relativa procedura e per informare
          gli operatori economici degli appalti da esse programmati e
          dei requisiti relativi a questi ultimi. 
              2.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   1,   le
          amministrazioni    aggiudicatrici     possono     acquisire
          consulenze, relazioni o  altra  documentazione  tecnica  da
          parte di esperti, di partecipanti al mercato  nel  rispetto
          delle disposizioni stabilite  nel  presente  codice,  o  da
          parte di autorita' indipendenti. Tale  documentazione  puo'
          essere utilizzata nella pianificazione e nello  svolgimento
          della procedura di appalto,  a  condizione  che  non  abbia
          l'effetto di falsare la  concorrenza  e  non  comporti  una
          violazione  dei  principi  di  non  discriminazione  e   di
          trasparenza.". 
                               Art. 43 
 
 
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 70, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  non
superiore a ventiquattro mesi". 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta  l'art.  70  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 70 (Avvisi di preinformazione). - 1. Le  stazioni
          appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          l'intenzione di  bandire  per  l'anno  successivo  appalti,
          pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante
          le informazioni di cui all'allegato XIV, parte  I,  lettera
          B, sezione B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul
          proprio profilo di committente. Per gli appalti di  importo
          pari o  superiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,
          l'avviso  di  preinformazione  e'  pubblicato  dall'Ufficio
          delle pubblicazioni dell'Unione europea  o  dalla  stazione
          appaltante  sul  proprio   profilo   di   committente.   In
          quest'ultimo  caso  le  stazioni  appaltanti   inviano   al
          suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul  proprio
          profilo di committente, come indicato nel citato  allegato.
          L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato  XIV,
          parte I, lettera A. 
              2.  Per  le  procedure   ristrette   e   le   procedure
          competitive   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione
          come indizione di gara a norma dell'articolo 59,  comma  5,
          purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
                a) si riferisce specificatamente alle  forniture,  ai
          lavori o ai servizi che  saranno  oggetto  dell'appalto  da
          aggiudicare; 
                b) indica che l'appalto  sara'  aggiudicato  mediante
          una procedura ristretta o  una  procedura  competitiva  con
          negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso  di
          indizione  di  gara  e  invita  gli   operatori   economici
          interessati a manifestare il proprio interesse; 
                c)  contiene,  oltre   alle   informazioni   di   cui
          all'allegato XIV, parte  I,  lettera  B,  sezione  B.1,  le
          informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2; 
                d) e' stato inviato alla pubblicazione  non  meno  di
          trentacinque giorni e non oltre  dodici  mesi  prima  della
          data di invio dell'invito a  confermare  interesse  di  cui
          all'articolo 75, comma 1. 
              3. L'avviso di cui al comma 2  puo'  essere  pubblicato
          sul   profilo   di    committente    quale    pubblicazione
          supplementare a livello nazionale,  a  norma  dell'articolo
          73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione  puo'
          durare al massimo dodici mesi dalla  data  di  trasmissione
          dell'avviso per la pubblicazione.  Tuttavia,  nel  caso  di
          appalti  pubblici  per  servizi  sociali  e  altri  servizi
          specifici, l'avviso di preinformazione di cui  all'articolo
          142, comma 1, lettera b),  puo'  coprire  un  periodo  piu'
          lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.". 
                               Art. 44 
 
 
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50,  le  parole:  "allegato  XII"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"allegato XIV". 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta  l'art.  72  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 72 (Redazione e modalita'  di  pubblicazione  dei
          bandi e degli avvisi). - 1. Gli avvisi e  i  bandi  di  cui
          agli articoli 70,  71  e  98,  contenenti  le  informazioni
          indicate nell'allegato  XIV,  nel  formato  di  modelli  di
          formulari,  compresi  i  modelli  di   formulari   per   le
          rettifiche, sono  redatti  e  trasmessi  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione europea  per  via  elettronica  e
          pubblicati conformemente all'allegato V. 
              2. Gli avvisi  e  i  bandi  di  cui  al  comma  1  sono
          pubblicati entro cinque  giorni  dalla  loro  trasmissione,
          salve le disposizioni sulla  loro  pubblicazione  da  parte
          dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 
              3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per  esteso  in
          una  o  piu'  delle  lingue  ufficiali  delle   istituzioni
          dell'Unione scelte  dalle  stazioni  appaltanti;  il  testo
          pubblicato in tali  lingue  e'  l'unico  facente  fede.  Le
          stazioni appaltanti italiane scelgono la  lingua  italiana,
          fatte salve le norme vigenti nella  Provincia  autonoma  di
          Bolzano  in  materia  di  bilinguismo.  Una  sintesi  degli
          elementi importanti di ciascun  avviso  o  bando,  indicati
          dalle stazioni appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e  non  discriminazione,  e'  pubblicata  nelle
          altre lingue ufficiali. 
              4. L'Ufficio delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea
          garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi
          di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e  3,  e
          degli avvisi di  indizione  di  gara  che  istituiscono  un
          sistema dinamico di acquisizione, di cui  all'articolo  55,
          comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati: 
                a) nel caso di avvisi di preinformazione, per  dodici
          mesi o fino al ricevimento di un avviso  di  aggiudicazione
          di cui all'articolo 98 che  indichi  che  nei  dodici  mesi
          coperti  dall'avviso  di  indizione  di  gara   non   sara'
          aggiudicato nessun altro appalto.  Tuttavia,  nel  caso  di
          appalti  pubblici  per  servizi  sociali  e  altri  servizi
          specifici, l'avviso di preinformazione di cui  all'articolo
          142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino
          alla   scadenza   del   periodo   di   validita'   indicato
          inizialmente  o  fino  alla  ricezione  di  un  avviso   di
          aggiudicazione come previsto  dall'articolo  98,  indicante
          che non saranno aggiudicati ulteriori appalti  nel  periodo
          coperto dall'indizione di gara; 
                b) nel caso  di  avvisi  di  indizione  di  gara  che
          istituiscono un sistema dinamico di  acquisizione,  per  il
          periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
              5. La conferma  della  ricezione  dell'avviso  e  della
          pubblicazione  dell'informazione  trasmessa,  con  menzione
          della data della  pubblicazione  rilasciata  alla  stazione
          appaltante  dall'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
          europea vale come prova della pubblicazione. 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare
          avvisi relativi ad appalti pubblici che non  sono  soggetti
          all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente  codice,
          a condizione che essi  siano  trasmessi  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni  dell'Unione  europea  per  via   elettronica
          secondo il modello e le modalita' di trasmissione precisate
          al comma 1.". 
                               Art. 45 
 
 
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente"  sono  aggiunte
le seguenti: "e del candidato"; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) ad  ogni
candidato  escluso,  i  motivi  del  rigetto  della  sua  domanda  di
partecipazione;"; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) al comma 5, lettera b), dopo le  parole:  "l'esclusione"  sono
inserite le seguenti: "ai candidati e"; 
    d) al comma  6,  le  parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 5". 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta  l'art.  76  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  76   (Informazione   dei   candidati   e   degli
          offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle
          specifiche  modalita'  di   pubblicazione   stabilite   dal
          presente   codice,   informano   tempestivamente    ciascun
          candidato e  ciascun  offerente  delle  decisioni  adottate
          riguardo   alla   conclusione   di   un   accordo   quadro,
          all'aggiudicazione di un appalto  o  all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi
          dell'eventuale  decisione  di  non  concludere  un  accordo
          quadro o di non aggiudicare un  appalto  per  il  quale  e'
          stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non
          attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
              2. Su richiesta scritta dell'offerente e del  candidato
          interessato,  l'amministrazione   aggiudicatrice   comunica
          immediatamente  e  comunque  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione della richiesta: 
                a) ad ogni offerente escluso, i  motivi  del  rigetto
          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui  all'articolo
          68,  commi  7  e  8,  i  motivi  della  decisione  di   non
          equivalenza o della decisione  secondo  cui  i  lavori,  le
          forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni  o
          ai requisiti funzionali; 
              a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del  rigetto
          della sua domanda di partecipazione; 
                b) ad ogni offerente che abbia presentato  un'offerta
          ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi
          dell'offerta selezionata e il nome  dell'offerente  cui  e'
          stato aggiudicato  l'appalto  o  delle  parti  dell'accordo
          quadro; 
                c) ad ogni offerente che abbia presentato  un'offerta
          ammessa in gara e valutata, lo  svolgimento  e  l'andamento
          delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. 
              3. (abrogato). 
              4. Le amministrazioni aggiudicatrici non  divulgano  le
          informazioni  relative  all'aggiudicazione  degli  appalti,
          alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se
          la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
          contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i  legittimi
          interessi commerciali di  operatori  economici  pubblici  o
          privati  o  dell'operatore  economico  selezionato,  oppure
          possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 
              5.  Le   stazioni   appaltanti   comunicano   d'ufficio
          immediatamente e comunque entro un termine non superiore  a
          cinque giorni: 
                a)    l'aggiudicazione,    all'aggiudicatario,     al
          concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a   tutti   i
          candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in  gara,
          a coloro la cui candidatura o offerta siano  state  escluse
          se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o  sono
          in termini per presentare impugnazione,  nonche'  a  coloro
          che hanno impugnato il bando o la  lettera  di  invito,  se
          tali impugnazioni non siano state  respinte  con  pronuncia
          giurisdizionale definitiva; 
                b)  l'esclusione  ai  candidati  e   agli   offerenti
          esclusi; 
                c) la decisione di non aggiudicare un appalto  ovvero
          di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; 
                d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
          l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla  lettera  a)  del
          presente comma. 
              6. Le comunicazioni  di  cui  al  comma  5  sono  fatte
          mediante posta elettronica certificata o strumento  analogo
          negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al  comma
          5, lettere a) e  b),  indicano  la  data  di  scadenza  del
          termine dilatorio per la stipulazione del contratto.". 
                               Art. 46 
 
 
Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Commissione
giudicatrice"; 
    b) al comma 1 le parole:  "individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo" sono soppresse; 
    c) al comma 3: 
      1)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:   "affidamento   di
contratti",  sono  inserite  le  seguenti:  "per  i  servizi   e   le
forniture"; dopo le  parole:  "all'articolo  35",  sono  inserite  le
seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro";
dopo la parola: "nominare", e' inserita la seguente : "alcuni" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escluso il Presidente"; 
      2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:
"In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture  di
elevato contenuto scientifico tecnologico  o  innovativo,  effettuati
nell'ambito di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  l'ANAC,  previa
richiesta e confronto con la stazione appaltante  sulla  specificita'
dei  profili,  puo'  selezionare  i  componenti   delle   commissioni
giudicatrici anche tra gli esperti  interni  alla  medesima  stazione
appaltante."; 
    d) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
nomina del RUP a membro delle commissioni di  gara  e'  valutata  con
riferimento alla singola procedura."; 
    e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Le
stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico,  accertano
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a  componente  della
commissione giudicatrice di cui ai  commi  4,  5  e  6  del  presente
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
e all'articolo 42  del  presente  codice.  La  sussistenza  di  cause
ostative o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati  devono
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante  all'ANAC
ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo  e  della
comunicazione di un nuovo esperto."; 
    f) il comma 12 e' abrogato. 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta  l'art.  77  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  77  (Commissione  giudicatrice).  -   1.   Nelle
          procedure di aggiudicazione di contratti di  appalti  o  di
          concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
          criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  la
          valutazione delle offerte dal punto  di  vista  tecnico  ed
          economico e'  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,
          composta da esperti nello specifico settore  cui  afferisce
          l'oggetto del contratto. 
              2. La commissione e' costituita da un numero dispari di
          commissari,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla
          stazione  appaltante  e  puo'  lavorare  a   distanza   con
          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza
          delle comunicazioni. 
              3. I commissari sono scelti fra  gli  esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78  e,
          nel caso di procedure di aggiudicazione  svolte  da  Consip
          S.p.a, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui  all'articolo  9  del  decreto
          legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, per i lavori di  importo  inferiore  a  un
          milione di euro o per quelli che non presentano particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme   telematiche   di   negoziazione   ai    sensi
          dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i
          servizi e le forniture  di  elevato  contenuto  scientifico
          tecnologico  o  innovativo,   effettuati   nell'ambito   di
          attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e
          confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei
          profili, puo' selezionare i  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici anche tra gli esperti  interni  alla  medesima
          stazione appaltante. 
              4. I commissari non  devono  aver  svolto  ne'  possono
          svolgere  alcun'altra  funzione  o   incarico   tecnico   o
          amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui
          affidamento si tratta. La nomina del  RUP  a  membro  delle
          commissioni  di  gara  e'  valutata  con  riferimento  alla
          singola procedura. 
              5. Coloro che, nel  biennio  antecedente  all'indizione
          della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto  cariche
          di pubblico amministratore,  non  possono  essere  nominati
          commissari giudicatori relativamente ai contratti  affidati
          dalle Amministrazioni presso le quali hanno  esercitato  le
          proprie funzioni d'istituto. 
              6. Si applicano ai  commissari  e  ai  segretari  delle
          commissioni l'articolo 35-bis del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice  di  procedura
          civile, nonche' l'articolo 42  del  presente  codice.  Sono
          altresi' esclusi da  successivi  incarichi  di  commissario
          coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle   commissioni
          giudicatrici, abbiano concorso,  con  dolo  o  colpa  grave
          accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
              7. La nomina dei commissari  e  la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
              8. Il  Presidente  della  commissione  giudicatrice  e'
          individuato dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari
          sorteggiati. 
              9.  Al  momento  dell'accettazione   dell'incarico,   i
          commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          l'inesistenza  delle  cause  di   incompatibilita'   e   di
          astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le   stazioni
          appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
          l'insussistenza  delle  cause  ostative   alla   nomina   a
          componente della commissione giudicatrice di cui  ai  commi
          4, 5 e 6 del presente  articolo,  all'articolo  35-bis  del
          decreto legislativo n.165 del 2001 e  all'articolo  42  del
          presente codice. La sussistenza  di  cause  ostative  o  la
          dichiarazione  di  incompatibilita'  dei  candidati  devono
          essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
          all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione  dell'esperto
          dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 
              10. Le spese relative alla  commissione  sono  inserite
          nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme   a
          disposizione della stazione  appaltante.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
          compenso massimo per i commissari.  I  dipendenti  pubblici
          sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi  non  spetta
          alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 
              11. In caso di rinnovo  del  procedimento  di  gara,  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
          cui  l'annullamento  sia  derivato  da   un   vizio   nella
          composizione della commissione. 
              12. (abrogato). 
              13. Il presente articolo non si applica alle  procedure
          di aggiudicazione di contratti  di  appalto  o  concessioni
          effettuate  dagli  enti   aggiudicatori   che   non   siano
          amministrazioni aggiudicatrici quando  svolgono  una  delle
          attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.". 
                               Art. 47 
 
 
Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al secondo periodo, le  parole:  "in  un  apposito
atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida"; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee
guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita'  di
funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo,  di  norma,
sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la  valutazione  delle
offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.". 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta  l'art.  78  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  78  (Albo  dei  componenti   delle   commissioni
          giudicatrici). - 1. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  lo
          gestisce e lo  aggiorna  secondo  criteri  individuati  con
          apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio  dei
          componenti delle commissioni giudicatrici  nelle  procedure
          di   affidamento   dei   contratti   pubblici.   Ai    fini
          dell'iscrizione nel suddetto albo, i  soggetti  interessati
          devono essere in possesso di requisiti di compatibilita'  e
          moralita',   nonche'    di    comprovata    competenza    e
          professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce
          il  contratto,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   che
          l'Autorita' definisce con apposite linee  guida,  valutando
          la possibilita' di articolare  l'Albo  per  aree  tematiche
          omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  codice.  Fino  all'adozione
          della disciplina in  materia  di  iscrizione  all'Albo,  si
          applica l'articolo 216, comma 12. 
              1-bis. Con le linee guida  di  cui  al  comma  1  sono,
          altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento  delle
          commissioni  giudicatrici,  prevedendo,  di  norma,  sedute
          pubbliche, nonche'  sedute  riservate  per  la  valutazione
          delle offerte tecniche e per  altri  eventuali  adempimenti
          specifici.". 
                               Art. 48 
 
 
Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
dopo il comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Nel  caso  di
presentazione  delle  offerte  attraverso  mezzi   di   comunicazione
elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante  ai  sensi
dell'articolo  52,  ivi  incluse  le   piattaforme   telematiche   di
negoziazione, qualora si verifichi  un  mancato  funzionamento  o  un
malfunzionamento  di  tali  mezzi  tale  da  impedire   la   corretta
presentazione  delle  offerte,  la  stazione  appaltante   adotta   i
necessari provvedimenti al fine di assicurare  la  regolarita'  della
procedura nel rispetto dei principi di  cui  all'articolo  30,  anche
disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle  offerte
per  il  periodo  di  tempo  necessario  a  ripristinare  il  normale
funzionamento dei mezzi e la proroga  dello  stesso  per  una  durata
proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento.  Nei  casi  di
sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante
assicura  che,  fino  alla  scadenza  del  termine  prorogato,  venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia  consentito  agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla  ed
eventualmente sostituirla. La pubblicita'  di  tale  proroga  avviene
attraverso la tempestiva  pubblicazione  di  apposito  avviso  presso
l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti  di  gara,  ai
sensi dell'articolo  74,  comma  1,  nonche'  attraverso  ogni  altro
strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso,
la stazione appaltante, qualora si  verificano  malfunzionamenti,  ne
da' comunicazione all'AGID ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo
32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale.". 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta  l'art.  79  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 79 (Fissazione di termini). - 1.  Nel  fissare  i
          termini per la ricezione delle domande di partecipazione  e
          delle offerte, le  amministrazioni  aggiudicatrici  tengono
          conto in particolare della complessita' dell'appalto e  del
          tempo necessario per preparare le offerte,  fatti  salvi  i
          termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61,  62,  64  e
          65. 
              2. Quando le offerte possono essere formulate  soltanto
          a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
          posto dei documenti di gara e relativi allegati, i  termini
          per la  ricezione  delle  offerte,  comunque  superiori  ai
          termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61,  62,  64  e
          65, sono stabiliti in  modo  che  gli  operatori  economici
          interessati  possano  prendere  conoscenza  di   tutte   le
          informazioni necessarie per presentare le offerte. 
              3. Le stazioni appaltanti prorogano i  termini  per  la
          ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
          interessati  possano  prendere  conoscenza  di   tutte   le
          informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei
          casi seguenti: 
                a)  se,  per  qualunque   motivo,   le   informazioni
          supplementari significative ai fini della  preparazione  di
          offerte  adeguate,  seppur   richieste   in   tempo   utile
          dall'operatore economico, non sono fornite  al  piu'  tardi
          sei giorni prima del termine  stabilito  per  la  ricezione
          delle offerte. In caso di  procedura  accelerata  ai  sensi
          degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di
          quattro giorni; 
                b) se  sono  effettuate  modifiche  significative  ai
          documenti di gara. 
              4. La durata  della  proroga  di  cui  al  comma  3  e'
          proporzionale all'importanza  delle  informazioni  o  delle
          modifiche. 
              5. Se le  informazioni  supplementari  non  sono  state
          richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della
          preparazione di  offerte  adeguate  e'  insignificante,  le
          amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a  prorogare
          le scadenze. 
              5-bis.  Nel  caso  di   presentazione   delle   offerte
          attraverso  mezzi  di  comunicazione  elettronici  messi  a
          disposizione   dalla   stazione   appaltante    ai    sensi
          dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
          negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento
          o un malfunzionamento di tali mezzi  tale  da  impedire  la
          corretta   presentazione   delle   offerte,   la   stazione
          appaltante adotta i  necessari  provvedimenti  al  fine  di
          assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto  dei
          principi  di  cui  all'articolo  30,  anche  disponendo  la
          sospensione del termine per la ricezione delle offerte  per
          il periodo di tempo necessario a  ripristinare  il  normale
          funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso  per  una
          durata   proporzionale   alla    gravita'    del    mancato
          funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui  al
          primo periodo, la stazione appaltante  assicura  che,  fino
          alla scadenza del termine  prorogato,  venga  mantenuta  la
          segretezza delle offerte  inviate  e  sia  consentito  agli
          operatori economici che hanno  gia'  inviato  l'offerta  di
          ritirarla ed eventualmente sostituirla. La  pubblicita'  di
          tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione
          di apposito avviso presso l'indirizzo  Internet  dove  sono
          accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74,
          comma 1, nonche' attraverso ogni  altro  strumento  che  la
          stazione appaltante ritenga opportuno.  In  ogni  caso,  la
          stazione     appaltante,     qualora     si      verificano
          malfunzionamenti, ne da'  comunicazione  all'AGID  ai  fini
          dell'applicazione   dell'articolo   32-bis   del    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.82,   recante    codice
          dell'amministrazione digitale.". 
                               Art. 49 
 
 
Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
"b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e  2622
del codice civile;" e alla lettera g), il segno:  ";"  e'  sostituito
dal seguente: "."; 
    b) al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  "la  sussistenza"
sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3,"; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: "L'esclusione di cui  al
comma 1" sono sostituite dalle  seguenti:  "L'esclusione  di  cui  ai
commi 1 e 2", dopo  le  parole:  "o  il  decreto"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero la misura interdittiva" e, dopo le parole:  "legale
rappresentanza," sono inserite le seguenti: "ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri"; 
    d) al comma 4, quarto periodo, le parole: "di cui all'articolo  8
del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e  dopo  le  parole:
"Gazzetta Ufficiale n. 125 del  1°  giugno  2015"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  ovvero  delle  certificazioni  rilasciate  dagli  enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello  sportello
unico previdenziale"; 
    e) al comma 5: 
      1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
      "f-bis) l'operatore economico che presenti nella  procedura  di
gara in corso e negli  affidamenti  di  subappalti  documentazione  o
dichiarazioni non veritiere; 
      f-ter)   l'operatore   economico   iscritto   nel    casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC  per  aver  presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara  e
negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino
a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;"; 
      2) alla lettera i), dopo la parola:  "ovvero"  e'  inserita  la
seguente: "non"; 
    f) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  a
tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo,  nei
casi di cui ai commi 4 e  5  ove  non  sia  intervenuta  sentenza  di
condanna". 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta  l'art.  80  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del
          codice  di  procedura  penale,  anche  riferita  a  un  suo
          subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,  comma  6,
          per uno dei seguenti reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416, 416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'articolo 291-quater del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'articolo  2  della  decisione
          quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
              b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
          2621 e 2622 del codice civile; 
                c) frode ai sensi dell'articolo 1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui agli articoli  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste  dall'articolo  67  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159,  con  riferimento  rispettivamente
          alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa'  con  meno  di
          quattro soci, se si tratta di  altro  tipo  di  societa'  o
          consorzio. In ogni caso l'esclusione e il  divieto  operano
          anche nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica
          nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
          gara, qualora l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata
          completa  ed   effettiva   dissociazione   della   condotta
          penalmente sanzionata; l'esclusione non va  disposta  e  il
          divieto  non  si  applica  quando   il   reato   e'   stato
          depenalizzato   ovvero    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui  all'articolo  105,
          comma 6, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  si  trovi  in  stato   di
          fallimento,   di   liquidazione   coatta,   di   concordato
          preventivo, salvo il caso  di  concordato  con  continuita'
          aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un  procedimento
          per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 110; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita'  o  affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:   le
          significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente
          contratto di appalto o di concessione che ne hanno  causato
          la risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,
          ovvero confermata all'esito di un  giudizio,  ovvero  hanno
          dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno  o  ad
          altre sanzioni; il tentativo di  influenzare  indebitamente
          il processo decisionale  della  stazione  appaltante  o  di
          ottenere  informazioni  riservate  ai   fini   di   proprio
          vantaggio; il fornire, anche per  negligenza,  informazioni
          false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
          sull'esclusione, la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero
          l'omettere le informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
          svolgimento della procedura di selezione; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo
          67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  o
          ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con
          la  pubblica  amministrazione,  compresi  i   provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
              f-bis)  l'operatore  economico   che   presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
              f-ter) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai  sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che  si
          trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al   comma   1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa  la
          durata  della  pena   accessoria   della   incapacita'   di
          contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
          intervenuta riabilitazione, tale durata e'  pari  a  cinque
          anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
          e in tale caso e' pari alla durata della pena principale  e
          a tre anni, decorrenti  dalla  data  del  suo  accertamento
          definitivo, nei casi di cui ai commi 4  e  5  ove  non  sia
          intervenuta sentenza di condanna. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.". 
                               Art. 50 
 
 
Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
al comma 1, dopo le parole: "per  la  partecipazione  alle  procedure
disciplinate dal presente codice" sono inserite le seguenti:  "e  per
il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei
suddetti requisiti,". 
          Note all'art. 50: 
              - Si riporta  l'art.  81  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dagli articoli 85 e 88,  la  documentazione
          comprovante  il  possesso  dei   requisiti   di   carattere
          generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario,
          per  la  partecipazione  alle  procedure  disciplinate  dal
          presente codice e per il controllo in  fase  di  esecuzione
          del contratto della permanenza dei suddetti  requisiti,  e'
          acquisita   esclusivamente   attraverso   la   Banca   dati
          centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti,  denominata  Banca  dati  nazionale   degli
          operatori economici. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'ANAC e  l'AGID,  sono  indicati  i  dati  concernenti  la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in  relazione  ai
          quali e'  obbligatoria  l'inclusione  della  documentazione
          nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali
          e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i
          termini  e   le   regole   tecniche   per   l'acquisizione,
          l'aggiornamento e la consultazione dei predetti  dati.  Con
          il medesimo decreto  si  provvede  alla  definizione  delle
          modalita' relative alla progressiva  informatizzazione  dei
          documenti   necessari   a   comprovare   i   requisiti   di
          partecipazione e l'assenza di cause di esclusione,  nonche'
          alla definizione dei criteri  e  delle  modalita'  relative
          all'accesso      e      al      funzionamento       nonche'
          all'interoperabilita' tra le diverse banche dati  coinvolte
          nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  accordo
          con  ANAC,  definisce  le  modalita'  di   subentro   nelle
          convenzioni  stipulate  dall'ANAC,  tali  da  non   rendere
          pregiudizio  all'attivita'  di  gestione  dati   attribuite
          all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto di cui al  presente  comma,  si  applica
          l'articolo 216, comma 13. 
              3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
          il  rifiuto,  ovvero  l'omessa  effettuazione   di   quanto
          necessario a  garantire  l'interoperabilita'  delle  banche
          dati, secondo le modalita' individuate con  il  decreto  di
          cui al comma 2, da parte del  soggetto  responsabile  delle
          stesse   all'interno   dell'amministrazione   o   organismo
          pubblico coinvolti nel procedimento. A  tal  fine,  l'ANAC,
          debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, effettua le dovute  segnalazioni  all'organo
          di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. 
              4. Gli esiti dell'accertamento dei  requisiti  generali
          di   qualificazione,    costantemente    aggiornati,    con
          riferimento  al  medesimo  partecipante  nei   termini   di
          efficacia di ciascun documento, possono  essere  utilizzati
          anche per gare diverse.". 
                               Art. 51 
 
 
Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
al comma 1, le parole: "regolamento (CE) n. 765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "Regolamento
(CE) n. 765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  oppure
autorizzato,  per  l'applicazione  della  normativa  comunitaria   di
armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento,
a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso  regolamento  (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio.  Nei  casi  non
coperti da normativa comunitaria di armonizzazione,  si  impiegano  i
rapporti  e  certificati  rilasciati  dagli  organismi  eventualmente
indicati nelle disposizioni nazionali di settore.". 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta  l'art.  82  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 82 (Rapporti di  prova,  certificazione  e  altri
          mezzi di prova). -  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono esigere che  gli  operatori  economici  presentino,
          come mezzi di  prova  di  conformita'  ai  requisiti  o  ai
          criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri  di
          aggiudicazione o alle  condizioni  relative  all'esecuzione
          dell'appalto, una  relazione  di  prova  o  un  certificato
          rilasciati   da   un   organismo   di   valutazione   della
          conformita'.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    che
          richiedono la presentazione di  certificati  rilasciati  da
          uno specifico organismo di  valutazione  della  conformita'
          accettano anche i certificati rilasciati  da  organismi  di
          valutazione della  conformita'  equivalenti.  Ai  fini  del
          presente  comma,  per  «organismo  di   valutazione   della
          conformita'» si intende un organismo che effettua attivita'
          di valutazione della conformita', comprese taratura, prove,
          ispezione  e  certificazione,  accreditato  a   norma   del
          Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  oppure  autorizzato,  per  l'applicazione  della
          normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri
          non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5,
          paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da
          normativa comunitaria di  armonizzazione,  si  impiegano  i
          rapporti   e   certificati   rilasciati   dagli   organismi
          eventualmente  indicati  nelle  disposizioni  nazionali  di
          settore. 
              2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  accettano  altri
          mezzi di prova appropriati, diversi da  quelli  di  cui  al
          comma  1,  ivi  compresa  una  documentazione  tecnica  del
          fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva
          accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui  al
          comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini  richiesti,
          purche' il mancato accesso non sia imputabile all'operatore
          economico interessato  e  purche'  questi  dimostri  che  i
          lavori, le forniture o  i  servizi  prestati  soddisfano  i
          requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche  tecniche,
          i  criteri  di  aggiudicazione  o  le  condizioni  relative
          all'esecuzione dell'appalto. 
              3. Le informazioni relative alle prove e  ai  documenti
          presentati a norma del presente articolo e  degli  articoli
          68, comma 8, e 69 sono messe  a  disposizione  degli  altri
          Stati membri, su  richiesta,  dalla  Cabina  di  regia.  Lo
          scambio delle informazioni  e'  finalizzato  a  un'efficace
          cooperazione  reciproca,  ed  avviene  nel  rispetto  delle
          regole europee e nazionali in  materia  di  protezione  dei
          dati personali.". 
                               Art. 52 
 
 
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC  adottate"  sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC"; 
    b) al comma 5, primo periodo, dopo  le  parole:  "valore  stimato
dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione  al
periodo di riferimento dello stesso,"; 
    c) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e
g), nel bando sono indicate le eventuali misure  in  cui  gli  stessi
requisiti   devono   essere   posseduti   dai   singoli   concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere  i  requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."; 
    d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di  cui
al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza
e di  ogni  altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e  del
documento  di  gara  unico  europeo  di  cui  all'articolo  85,   con
esclusione di quelle afferenti all'offerta  economica  e  all'offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al  concorrente  un  termine,
non superiore  a  dieci  giorni,  perche'  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. In  caso  di  inutile  decorso  del
termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso  dalla  gara.
Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze  della
documentazione che non consentono l'individuazione  del  contenuto  o
del soggetto responsabile della stessa."; 
    e) al comma 10: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "E'  istituito
presso l'ANAC, che ne cura la gestione,  il  sistema  del  rating  di
impresa e  delle  relative  premialita',  per  il  quale  l'Autorita'
rilascia  apposita  certificazione  agli  operatori   economici,   su
richiesta."; 
      2) al secondo periodo le parole: "la capacita' strutturale e di
affidabilita'" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'"; 
      3) al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di  entrata
in vigore del presente codice" sono sostituite dalle  seguenti:  "tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"; 
      4) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  linee
guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi'  un  sistema
amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e
premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive  e
corruttive da parte  delle  imprese  titolari  di  appalti  pubblici,
comprese le  imprese  subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di
materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico  regime
sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia."; 
      5) il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  "I  requisiti
reputazionali alla base del rating di  impresa  di  cui  al  presente
comma tengono conto, in  particolare,  dei  precedenti  comportamenti
dell'impresa,  con  riferimento  al  mancato  utilizzo  del  soccorso
istruttorio,  all'applicazione  delle  disposizioni  sulla   denuncia
obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto
dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e  dell'incidenza
e degli esiti del contenzioso sia  in  sede  di  partecipazione  alle
procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto."; 
      6) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il calcolo
del  rating  di  impresa  si  tiene  conto  del  comportamento  degli
operatori economici tenuto nelle  procedure  di  affidamento  avviate
dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente   disposizione.   L'ANAC
attribuisce  elementi   premiali   agli   operatori   economici   per
comportamenti  anteriori  all'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di
impresa.". 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta  l'art.  83  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
          - 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 
                a) i requisiti di idoneita' professionale; 
                b) la capacita' economica e finanziaria; 
                c) le capacita' tecniche e professionali. 
              2. I requisiti e le capacita' di cui al  comma  1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per  i  lavori,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare
          su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  codice,  previo   parere   delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel
          rispetto dei principi di cui al presente articolo  e  anche
          al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e
          delle   piccole   e   medie   imprese,   il   sistema    di
          qualificazione, i casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i
          requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti  dal
          concorrente,  anche  in  riferimento  ai  consorzi  di  cui
          all'articolo 45,  lettere  b)  e  c)  e  la  documentazione
          richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso  di
          cui all'allegato XVII. Fino  all'adozione  di  dette  linee
          guida, si applica l'articolo 216, comma 14. 
              3. Ai fini della sussistenza dei requisiti  di  cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione. 
              4. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  ai  fini
          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel  bando  di  gara,
          possono richiedere: 
                a) che gli operatori economici abbiano  un  fatturato
          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
          settore di attivita' oggetto dell'appalto; 
                b)   che   gli   operatori    economici    forniscano
          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino
          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; 
                c) un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa
          contro i rischi professionali. 
              5. Il fatturato minimo annuo  richiesto  ai  sensi  del
          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio
          del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione  al
          periodo di riferimento dello stesso, salvo  in  circostanze
          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici
          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di
          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un
          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti
          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni
          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che
          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a
          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano
          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se
          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere
          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il
          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del
          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno
          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti
          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del
          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore
          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare
          nell'ambito di tale sistema. 
              6. Per gli  appalti  di  servizi  e  forniture  ,per  i
          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le
          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per
          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire
          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle
          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di
          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o
          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori
          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire
          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e
          commerciali. 
              7. Fermo restando il sistema di qualificazione  di  cui
          all'articolo 84 nonche' quanto previsto in materia di prova
          documentale preliminare dall'articolo 85, la  dimostrazione
          dei requisiti di cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c)  e'
          fornita,  a  seconda  della  natura,  della   quantita'   o
          dell'importanza e dell'uso delle forniture o  dei  servizi,
          utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86,  commi
          4 e 5. 
              8. Le stazioni appaltanti  indicano  le  condizioni  di
          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come
          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei
          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a
          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e
          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,
          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'
          effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo
          45, comma 2, lettere d),  e),  f)  e  g),  nel  bando  sono
          indicate le eventuali misure in cui  gli  stessi  requisiti
          devono   essere   posseduti   dai    singoli    concorrenti
          partecipanti. La mandataria in ogni caso deve  possedere  i
          requisiti   ed   eseguire   le   prestazioni   in    misura
          maggioritaria. I bandi e le lettere di invito  non  possono
          contenere  ulteriori  prescrizioni  a  pena  di  esclusione
          rispetto a quelle previste dal presente codice e  da  altre
          disposizioni di  legge  vigenti.  Dette  prescrizioni  sono
          comunque nulle. 
              9. Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della
          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di
          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In
          particolare, in caso di mancanza, incompletezza e  di  ogni
          altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi   e   del
          documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
          esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e
          all'offerta tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  al
          concorrente un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,
          perche'  siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
          dichiarazioni necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i
          soggetti che le devono rendere. In caso di inutile  decorso
          del termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso
          dalla  gara.  Costituiscono  irregolarita'  essenziali  non
          sanabili le carenze della documentazione che non consentono
          l'individuazione del contenuto o del soggetto  responsabile
          della stessa. 
              10. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne   cura   la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          premialita', per il  quale  l'Autorita'  rilascia  apposita
          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il
          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali
          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,
          oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di  accertamenti
          definitivi  che  esprimono  l'affidabilita'   dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di  rilascio
          della  relativa  certificazione,   mediante   linee   guida
          adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione.  Le  linee  guida  di  cui  al
          precedente  periodo  istituiscono   altresi'   un   sistema
          amministrativo, regolato sotto la direzione  dell'ANAC,  di
          penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria  delle
          richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle  imprese
          titolari  di  appalti   pubblici,   comprese   le   imprese
          subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
          e  servizi,  prevedendo  altresi'  uno   specifico   regime
          sanzionatorio nei casi di  omessa  o  tardiva  denuncia.  I
          requisiti reputazionali alla base del rating di impresa  di
          cui al presente comma tengono conto,  in  particolare,  dei
          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al
          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
          estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e
          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione
          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene
          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto
          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce
          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per
          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il
          rilascio del rating di impresa.". 
                               Art. 53 
 
 
Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "con le linee  guida"  sono  sostituite
dalle seguenti: "con il decreto"; 
    b) al comma 4: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"che costituisce presupposto ai fini della qualificazione"; 
      2) alla lettera b),  al  primo  periodo,  dopo  le  parole  "il
possesso  dei  requisiti  di  capacita'  economica  e  finanziaria  e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83;" sono inserite  le
seguenti: "il periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo
al decennio antecedente la data di sottoscrizione del  contratto  con
la SOA per il conseguimento della qualificazione;"; 
    c) dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Gli
organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i  casi
in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.  L'ANAC,  se
accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore  economico,  tenendo
conto della gravita' del fatto e della sua rilevanza nel procedimento
di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti
di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 , comma 5, lettera  g),  per
un periodo massimo di due anni. Alla  scadenza  stabilita  dall'ANAC,
l'iscrizione perde efficacia ed e' immediatamente cancellata."; 
    d) al comma 7, lettera a), ultimo  periodo,  la  parola:  "2"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "due"  e  le  parole:   "nel   triennio
antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei migliori cinque dei
dieci anni antecedenti"; 
    e) al comma 8, le  parole:  "organismi  di  certificazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "organismi di attestazione"; 
    f) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano  la
funzione di  direttore  tecnico  presso  un  esecutore  di  contratti
pubblici e in possesso alla medesima data di  una  esperienza  almeno
quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146, comma  4,
del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.". 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta  l'art.  84  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  84  (Sistema  unico  di   qualificazione   degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma  12  e  dall'articolo  90,  comma  8,  i
          soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
          importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro,  provano  il
          possesso   dei   requisiti   di   qualificazione   di   cui
          all'articolo  83,  mediante  attestazione  da  parte  degli
          appositi   organismi   di   diritto   privato   autorizzati
          dall'ANAC. 
              2. L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma
          2, individua, altresi', livelli standard  di  qualita'  dei
          controlli che le societa' organismi di  attestazione  (SOA)
          devono effettuare, con particolare riferimento a quelli  di
          natura   non   meramente   documentale.   L'attivita'    di
          monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
          standard di qualita'  comporta  l'esercizio  di  poteri  di
          diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione  o  la
          decadenza dall'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          da parte dell'ANAC. 
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
              4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
                a)  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione   di   cui
          all'articolo 80 che costituisce presupposto ai  fini  della
          qualificazione; 
                b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
          finanziaria   e   tecniche   e    professionali    indicati
          all'articolo 83; il periodo di attivita'  documentabile  e'
          quello  relativo  al  decennio  antecedente  la   data   di
          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il
          conseguimento  della  qualificazione;   tra   i   requisiti
          tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati
          alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
          Gli   organismi   di   attestazione   acquisiscono    detti
          certificati   unicamente   dall'Osservatorio,   cui    sono
          trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; 
                c)  il  possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di
          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da
          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della
          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17000; 
                d)  il  possesso  di  certificazione  del  rating  di
          impresa, rilasciata dall'ANAC ai  sensi  dell'articolo  83,
          comma 10. 
              4-bis. Gli  organismi  di  cui  al  comma  1  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.
          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore
          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della
          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne
          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini
          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
          di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5,  lettera
          g), per un periodo  massimo  di  due  anni.  Alla  scadenza
          stabilita dall'ANAC, l'iscrizione  perde  efficacia  ed  e'
          immediatamente cancellata. 
              5. Il sistema unico di qualificazione  degli  esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
              6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
          fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
          qualsiasi  documento  ritenuto  necessario.  I  poteri   di
          vigilanza e di controllo sono esercitati anche su  motivata
          e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
          una  stazione  appaltante.  Le  stazioni  appaltanti  hanno
          l'obbligo  di  effettuare  controlli,  almeno  a  campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita'  stabilite  nelle  linee   guida.   I   controlli
          effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
          positivo di valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
          premialita' di cui all'articolo 38. 
              7.  Per  gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'articolo 83, la  stazione  appaltante  puo'  richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
                a)      alla      verifica      della       capacita'
          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce
          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,
          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti
          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche
          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in
          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa
          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
          antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
                b) alla verifica della  capacita'  professionale  per
          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
              8.  Le  linee  guida  di  cui  al   presente   articolo
          disciplinano i casi e le  modalita'  di  sospensione  o  di
          annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
          autorizzazioni degli organismi di  attestazione.  Le  linee
          guida   disciplinano,   altresi',   i   criteri   per    la
          determinazione   dei   corrispettivi   dell'attivita'    di
          qualificazione, in rapporto all'importo complessivo  ed  al
          numero delle categorie  generali  o  specializzate  cui  si
          richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche  alla
          necessaria riduzione  degli  stessi  in  caso  di  consorzi
          stabili nonche' per le microimprese e le  piccole  e  medie
          imprese. 
              9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
          dei  controlli  sull'attivita'  di  attestazione  posta  in
          essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico  sul
          proprio sito  il  criterio  e  il  numero  di  controlli  a
          campione  da  effettuare  annualmente  sulle   attestazioni
          rilasciate dalle SOA. 
              10. La violazione delle disposizioni delle linee  guida
          e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma
          13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non  e'
          ammesso il pagamento in  misura  ridotta.  L'importo  della
          sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
          sulla base dei  criteri  generali  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
          criteri di proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'
          della fattispecie. Nei casi piu' gravi,  in  aggiunta  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
              11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita' strutturale indicati nelle linee guida. 
              12. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
              12-bis. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore
          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in
          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno
          quinquennale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 146,
          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
          tali funzioni. 
                               Art. 54 
 
 
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: "le informazione" sono sostituite dalle
seguenti: "le informazioni"; 
    b) al comma 5, le parole: "nonche' all'impresa che  la  segue  in
graduatoria," sono soppresse. 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta  l'art.  85  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 85 (Documento di gara unico  europeo).  -  1.  Al
          momento della presentazione delle domande di partecipazione
          o  delle  offerte,  le  stazioni  appaltanti  accettano  il
          documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE),   redatto   in
          conformita'  al  modello  di   formulario   approvato   con
          regolamento dalla Commissione europea. II DGUE  e'  fornito
          esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
          2018, e consiste in  un'autodichiarazione  aggiornata  come
          prova   documentale   preliminare   in   sostituzione   dei
          certificati rilasciati da autorita' pubbliche  o  terzi  in
          cui si  conferma  che  l'operatore  economico  soddisfa  le
          seguenti condizioni: 
              a)  non  si  trova  in  una  delle  situazioni  di  cui
          all'articolo 80; 
              b) soddisfa i criteri di  selezione  definiti  a  norma
          dell'articolo 83; 
              c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi  fissati  a
          norma dell'articolo 91. 
              2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
          richieste dalla stazione appaltante e  le  informazioni  di
          cui al comma 1 relative  agli  eventuali  soggetti  di  cui
          l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo  89,
          indica l'autorita' pubblica o  il  terzo  responsabile  del
          rilascio  dei  documenti  complementari   e   include   una
          dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico  e'
          in grado, su richiesta e senza  indugio,  di  fornire  tali
          documenti. 
              3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i  documenti
          complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
          all'articolo 81, il DGUE riporta altresi'  le  informazioni
          richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se  del
          caso, la necessaria dichiarazione di consenso. 
              4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
          utilizzato in una procedura  d'appalto  precedente  purche'
          confermino che le informazioni ivi  contenute  sono  ancore
          valide. 
              5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli
          offerenti e ai candidati, in qualsiasi  momento  nel  corso
          della  procedura,   di   presentare   tutti   i   documenti
          complementari  o  parte  di  essi,   qualora   questo   sia
          necessario per assicurare  il  corretto  svolgimento  della
          procedura.  Prima  dell'aggiudicazione   dell'appalto,   la
          stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
          aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
          accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
          3  o  comma  4,  lettera  a),   di   presentare   documenti
          complementari aggiornati conformemente all'articolo  86  e,
          se del caso, all'articolo 87. La stazione  appaltante  puo'
          invitare gli operatori economici a integrare i  certificati
          richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 
              6. In deroga al comma 5, agli operatori  economici  non
          e' richiesto di presentare documenti complementari o  altre
          prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
          dati  di  cui  all'articolo  81  o  qualora   la   stazione
          appaltante,  avendo  aggiudicato   l'appalto   o   concluso
          l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti. 
              7. Ai fini del  comma  5,  le  banche  dati  contenente
          informazioni pertinenti sugli operatori economici,  possono
          essere  consultate,   alle   medesime   condizioni,   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati  membri,  con
          le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo
          81, comma 2. 
              8. Per il tramite della cabina  di  regia  e'  messo  a
          disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
          banche  dati  contenenti  informazioni   pertinenti   sugli
          operatori economici che  possono  essere  consultate  dalle
          stazioni  appaltanti  di  altri   Stati   membri   e   sono
          comunicate,  su  richiesta,  agli  altri  Stati  membri  le
          informazioni relative alle banche dati di cui  al  presente
          articolo.". 
                               Art. 55 
 
 
Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera b), le  parole:  "rilasciato  dagli"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "acquisito  d'ufficio  dalle   stazioni
appaltanti presso gli"; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. L'esecuzione dei lavori e' documentata dal  certificato  di
esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC
con le linee guida di cui all'articolo 83, comma  2.  L'attribuzione,
nel  certificato  di  esecuzione  dei  lavori,  delle  categorie   di
qualificazione, relative ai lavori  eseguiti,  viene  effettuata  con
riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o  nell'avviso
o  nella  lettera  di  invito.  Qualora  il  responsabile  unico  del
procedimento  riporti  nel  certificato  di  esecuzione  dei   lavori
categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel  bando  di
gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le
sanzioni  previste  dall'articolo  213,  comma  13,   nel   caso   di
comunicazioni non veritiere.". 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta  l'art.  86  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 86 (Mezzi di prova). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono chiedere i  certificati,  le  dichiarazioni  e  gli
          altri  mezzi  di  prova  di  cui  al  presente  articolo  e
          all'allegato XVII, come prova  dell'assenza  di  motivi  di
          esclusione di  cui  all'articolo  80  e  del  rispetto  dei
          criteri di selezione di cui all'articolo  83.  Le  stazioni
          appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli  di
          cui al presente articolo, all'allegato XVII e  all'articolo
          87. Gli operatori economici possono avvalersi di  qualsiasi
          mezzo idoneo documentale per provare che  essi  disporranno
          delle risorse necessarie. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti   accettano   i   seguenti
          documenti come prova sufficiente della  non  applicabilita'
          all'operatore economico dei motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 80: 
                a) per quanto riguarda i commi 1 , 2  e  3  di  detto
          articolo, il certificato del casellario  giudiziario  o  in
          sua mancanza, un  documento  equivalente  rilasciato  dalla
          competente autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  dello
          Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da  cui
          risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; 
                b) per quanto riguarda il comma 4 di detto  articolo,
          tramite   apposita    certificazione    rilasciata    dalla
          amministrazione fiscale competente e,  con  riferimento  ai
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   tramite   il
          Documento Unico della  Regolarita'  Contributiva  acquisito
          d'ufficio dalle stazioni  appaltanti  presso  gli  Istituti
          previdenziali  ai  sensi  della  normativa  vigente  ovvero
          tramite analoga certificazione rilasciata  dalle  autorita'
          competenti di altri Stati. 
              3.  Se  del  caso,  uno  Stato  membro   fornisce   una
          dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
          i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati  o  che
          questi  non  menzionano  tutti  i   casi   previsti,   tali
          dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione  mediante
          il registro online dei certificati (e-Certis). 
              4. Di norma,  la  prova  della  capacita'  economica  e
          finanziaria dell'operatore economico  puo'  essere  fornita
          mediante uno o piu' mezzi di prova  indicati  nell'allegato
          XVII, parte  I.  L'operatore  economico,  che  per  fondati
          motivi non e' in grado di presentare le  referenze  chieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   puo'   provare   la
          propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante  un
          qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
          appaltante. 
              5. Le  capacita'  tecniche  degli  operatori  economici
          possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova  di
          cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della  natura,
          della quantita' o dell'importanza e  dell'uso  dei  lavori,
          delle forniture o dei servizi. 
              5-bis.  L'esecuzione  dei  lavori  e'  documentata  dal
          certificato di esecuzione dei  lavori  redatto  secondo  lo
          schema predisposto dall'ANAC con  le  linee  guida  di  cui
          all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione,  nel  certificato
          di   esecuzione   dei   lavori,    delle    categorie    di
          qualificazione,  relative   ai   lavori   eseguiti,   viene
          effettuata con riferimento  alle  categorie  richieste  nel
          bando di gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito.
          Qualora il responsabile unico del procedimento riporti  nel
          certificato  di  esecuzione   dei   lavori   categorie   di
          qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara
          o nell'avviso o nella lettera di invito,  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso  di
          comunicazioni non veritiere. 
              6. Per il tramite della cabina di regia  sono  messe  a
          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le
          informazioni riguardanti i motivi  di  esclusione  elencati
          all'articolo 80, l'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'
          professionale, la capacita'  finanziaria  e  tecnica  degli
          offerenti  di  cui  all'articolo  83,   nonche'   eventuali
          informazioni relative ai mezzi di prova di cui al  presente
          articolo.". 
                               Art. 56 
 
 
Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo  periodo,  le  parole:  "nonche'  il  possesso  dei
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e
le parole: "anche di partecipanti" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"anche partecipanti"; 
      2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A  tal  fine,  il
contratto  di  avvalimento  contiene,  a   pena   di   nullita',   la
specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe   a
disposizione dall'impresa ausiliaria."; 
    b) al comma 9,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", pena la risoluzione del contratto di appalto"; 
    c) al comma 11: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:   ",   oltre   ai   lavori
prevalenti,", sono soppresse; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "loro  esecuzione"   sono
sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai  fini  dell'ottenimento
dell'attestazione  di   qualificazione   degli   esecutori   di   cui
all'articolo 84". 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta  l'art.  89  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 89 (Avvalimento).  -  1.  L'operatore  economico,
          singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per  un
          determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta  relativa
          al  possesso  dei   requisiti   di   carattere   economico,
          finanziario, tecnico e professionale  di  cui  all'articolo
          83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare  ad
          una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione  dei
          requisiti  di  cui  all'articolo  80,   avvalendosi   delle
          capacita'  di  altri  soggetti,   anche   partecipanti   al
          raggruppamento, a prescindere dalla  natura  giuridica  dei
          suoi legami  con  questi  ultimi.  Per  quanto  riguarda  i
          criteri relativi all'indicazione dei  titoli  di  studio  e
          professionali di cui all'allegato XVII, parte  II,  lettera
          f),  o  alle  esperienze  professionali   pertinenti,   gli
          operatori  economici  possono  tuttavia   avvalersi   delle
          capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi  eseguono
          direttamente i lavori o i servizi per  cui  tali  capacita'
          sono richieste. L'operatore economico che  vuole  avvalersi
          delle   capacita'   di   altri   soggetti   allega,   oltre
          all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
          dichiarazione  sottoscritta  dalla  stessa  attestante   il
          possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
          cui all'articolo 80,  nonche'  il  possesso  dei  requisiti
          tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
          economico dimostra alla stazione appaltante  che  disporra'
          dei  mezzi  necessari   mediante   presentazione   di   una
          dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con  cui
          quest'ultima si obbliga verso il  concorrente  e  verso  la
          stazione appaltante a mettere a disposizione per  tutta  la
          durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente
          il concorrente. Nel caso di  dichiarazioni  mendaci,  ferma
          restando l'applicazione dell'articolo  80,  comma  12,  nei
          confronti  dei  sottoscrittori,  la   stazione   appaltante
          esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
          allega,  altresi',  alla  domanda  di   partecipazione   in
          originale o copia autentica  il  contratto  in  virtu'  del
          quale l'impresa ausiliaria si  obbliga  nei  confronti  del
          concorrente  a  fornire  i  requisiti   e   a   mettere   a
          disposizione le risorse  necessarie  per  tutta  la  durata
          dell'appalto. A  tal  fine,  il  contratto  di  avvalimento
          contiene,  a  pena  di  nullita',  la  specificazione   dei
          requisiti forniti e  delle  risorse  messe  a  disposizione
          dall'impresa ausiliaria. 
              2. Nei settori  speciali,  se  le  norme  e  i  criteri
          oggettivi per l'esclusione e la selezione  degli  operatori
          economici  che  richiedono  di  essere  qualificati  in  un
          sistema di  qualificazione  comportano  requisiti  relativi
          alle  capacita'  economiche  e  finanziarie  dell'operatore
          economico o alle sue capacita'  tecniche  e  professionali,
          questi puo' avvalersi, se necessario,  della  capacita'  di
          altri soggetti, indipendentemente  dalla  natura  giuridica
          dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal  comma
          1, periodi secondo  e  terzo,  da  intendersi  quest'ultimo
          riferito all'ambito temporale di validita' del  sistema  di
          qualificazione. 
              3. La stazione appaltante verifica, conformemente  agli
          articoli 85, 86 e 88, se i  soggetti  della  cui  capacita'
          l'operatore  economico  intende  avvalersi,  soddisfano   i
          pertinenti criteri di selezione o se sussistono  motivi  di
          esclusione  ai  sensi   dell'articolo   80.   Essa   impone
          all'operatore economico di sostituire i  soggetti  che  non
          soddisfano un pertinente criterio  di  selezione  o  per  i
          quali sussistono  motivi  obbligatori  di  esclusione.  Nel
          bando di gara possono essere altresi' indicati  i  casi  in
          cui l'operatore economico deve sostituire un  soggetto  per
          il quale sussistono motivi non obbligatori  di  esclusione,
          purche' si tratti di requisiti tecnici. 
              4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi
          e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di
          un appalto di fornitura,  le  stazioni  appaltanti  possono
          prevedere  nei  documenti  di  gara  che   taluni   compiti
          essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o,  nel
          caso di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
          operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
              5.  Il  concorrente   e   l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia
          a carico del concorrente si applicano anche  nei  confronti
          del   soggetto   ausiliario,   in   ragione    dell'importo
          dell'appalto posto a base di gara. 
              6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie.
          L'ausiliario non  puo'  avvalersi  a  sua  volta  di  altro
          soggetto. 
              7. In relazione a ciascuna gara non  e'  consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
              8. Il contratto e' in ogni caso  eseguito  dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
              9. In  relazione  a  ciascun  affidamento  la  stazione
          appaltante  esegue  in  corso  d'esecuzione  le   verifiche
          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e
          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte
          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle
          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine
          il responsabile unico del  procedimento  accerta  in  corso
          d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
          direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
          ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in
          adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di
          avvalimento, pena la risoluzione del contratto di  appalto.
          Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe  le  parti  del
          contratto  di   avvalimento   le   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  52  e  quelle  inerenti  all'esecuzione   dei
          lavori.  La  stazione  appaltante  trasmette  all'Autorita'
          tutte le dichiarazioni di avvalimento,  indicando  altresi'
          l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
          prescritta pubblicita'. 
              10. L'avvalimento non  e'  ammesso  per  soddisfare  il
          requisito dell'iscrizione all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali di cui all'articolo 212 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152. 
              11. Non e' ammesso l'avvalimento  qualora  nell'oggetto
          dell'appalto o della concessione di lavori rientrino  opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto tecnologico o di rilevante complessita'  tecnica,
          quali strutture, impianti e opere speciali. E'  considerato
          rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
          al primo periodo, che il valore dell'opera superi il  dieci
          per cento dell'importo totale dei lavori. Con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente codice, sentito il Consiglio superiore dei  lavori
          pubblici, e'  definito  l'elenco  delle  opere  di  cui  al
          presente comma, nonche'  i  requisiti  di  specializzazione
          richiesti per la qualificazione  ai  fini  dell'ottenimento
          dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di  cui
          all'articolo  84,   che   possono   essere   periodicamente
          revisionati. Fino alla data di entrata in vigore  di  detto
          decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.". 
                               Art. 57 
 
 
Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 90, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "devono risultare" e' inserita
la seguente: "conformi". 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta  l'art.  90  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 90  (Elenchi  ufficiali  di  operatori  economici
          riconosciuti  e  certificazioni).  -   1.   Gli   operatori
          economici iscritti in elenchi  ufficiali  di  imprenditori,
          fornitori o prestatori di servizi o che siano  in  possesso
          di una certificazione rilasciata da  organismi  accreditati
          per tali certificazioni ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  di  cui
          all'allegato  XIII   possono   presentare   alla   stazione
          appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o
          il certificato rilasciato dall'organismo di  certificazione
          competente. Tali  certificati  indicano  le  referenze  che
          consentono l'iscrizione negli  elenchi  o  di  ottenere  il
          rilascio   della   certificazione   nonche'   la   relativa
          classificazione. 
              2. Le amministrazioni o gli  enti  che  gestiscono  gli
          elenchi e gli organismi di certificazione di cui  al  comma
          1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano  alla
          Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro
          tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice  ovvero
          dall'istituzione  di  nuovi  elenchi  o  albi  o  di  nuovi
          organismi   di   certificazione   e   provvedono   altresi'
          all'aggiornamento dei dati comunicati.  Nei  trenta  giorni
          successivi al loro ricevimento la Cabina di regia  cura  la
          trasmissione di tali dati alla Commissione europea  e  agli
          altri Stati membri. 
              3. Per gli operatori  economici  facenti  parte  di  un
          raggruppamento che dispongono di  mezzi  forniti  da  altre
          societa' del raggruppamento, l'iscrizione negli  elenchi  o
          il certificato indicano specificamente i mezzi  di  cui  si
          avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni
          contrattuali. 
              4. L'iscrizione di un operatore economico in un  elenco
          ufficiale o il  possesso  del  certificato  rilasciato  dal
          competente   organismo   di   certificazione    costituisce
          presunzione d'idoneita' ai fini dei requisiti di  selezione
          qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato. 
              5. I  dati  risultanti  dall'iscrizione  negli  elenchi
          ufficiali o dalla certificazione,  per  i  quali  opera  la
          presunzione di idoneita' di cui al comma 4, possono  essere
          contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica
          dei requisiti degli operatori economici da parte di chi  vi
          abbia interesse.  Per  quanto  riguarda  il  pagamento  dei
          contributi assistenziali e  previdenziali  e  il  pagamento
          delle imposte  e  tasse,  per  ogni  appalto,  puo'  essere
          richiesta un'attestazione supplementare ad  ogni  operatore
          economico. 
              6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e  5  del
          presente articolo solo agli operatori  economici  stabiliti
          sul territorio nazionale. 
              7. I requisiti della prova per i criteri  di  selezione
          qualitativa  previsti   dall'elenco   ufficiale   o   dalla
          certificazione devono risultare conformi all'articolo 86 e,
          ove applicabile, all'articolo 87. Gli  operatori  economici
          possono chiedere in qualsiasi momento  l'iscrizione  in  un
          elenco ufficiale o il rilascio del certificato.  Essi  sono
          informati entro un termine ragionevole,  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
          successive       modificazioni,       della       decisione
          dell'amministrazione  o  ente   che   redige   l'elenco   o
          dell'organismo di certificazione competente. 
              8.   L'iscrizione   in   elenchi   ufficiali    o    la
          certificazione non possono essere  imposte  agli  operatori
          economici  degli  altri  Stati  membri   in   vista   della
          partecipazione  ad  un  pubblico   appalto.   Le   stazioni
          appaltanti  riconoscono  i   certificati   equivalenti   di
          organismi stabiliti in altri Stati membri.  Esse  accettano
          altresi' altri mezzi di prova equivalenti. 
              9. Sono messe a disposizione degli altri  Stati  membri
          che ne  facciano  richiesta  le  informazioni  relative  ai
          documenti presentati dagli operatori economici per  provare
          il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione  negli
          elenchi ufficiali  di  cui  al  comma  1  ovvero,  per  gli
          operatori  di  altri  Stati  membri,  il  possesso  di  una
          certificazione equivalente. 
              10. Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul
          profilo  di  committente  e  sul   casellario   informatico
          dell'ANAC.". 
                               Art. 58 
 
 
Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "proporzionalita'" e' inserito
il seguente segno di interpunzione: ",". 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta  l'art.  91  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 91 (Riduzione del numero di candidati  altrimenti
          qualificati  da  invitare  a  partecipare).  -   1.   Nelle
          procedure  ristrette,  nelle  procedure   competitive   con
          negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo  e  di
          partenariato per  l'innovazione,  le  stazioni  appaltanti,
          quando  lo  richieda  la  difficolta'  o  la   complessita'
          dell'opera,  della  fornitura  o  del   servizio,   possono
          limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di
          selezione  e  che  possono  essere  invitati  a  presentare
          un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purche'
          sia assicurato il numero minimo, di  cui  al  comma  2,  di
          candidati qualificati. 
              2. Quando si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni
          appaltanti indicano nel  bando  di  gara  o  nell'invito  a
          confermare   interesse   i   criteri   oggettivi   e    non
          discriminatori, secondo il principio  di  proporzionalita',
          che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che
          intendono invitare,  e,  ove  lo  ritengano  opportuno  per
          motivate esigenze di buon  andamento,  il  numero  massimo.
          Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non
          puo' essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva
          con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo  e
          nel partenariato per  l'innovazione  il  numero  minimo  di
          candidati non puo' essere inferiore a tre. In ogni caso  il
          numero di candidati invitati  deve  essere  sufficiente  ad
          assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti
          invitano un numero  di  candidati  pari  almeno  al  numero
          minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che  soddisfano
          i criteri di selezione e i livelli minimi di  capacita'  di
          cui all'articolo 83  e'  inferiore  al  numero  minimo,  la
          stazione appaltante puo' proseguire la procedura  invitando
          i candidati  in  possesso  delle  capacita'  richieste.  La
          stazione  appaltante  non  puo'  includere   nella   stessa
          procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto
          di partecipare o candidati che  non  abbiano  le  capacita'
          richieste.". 
                               Art. 59 
 
 
Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Nei
casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e'  facolta'  della
stazione appaltante non richiedere le garanzie  di  cui  al  presente
articolo."; 
    b) al comma 2, le parole: "La cauzione puo' essere costituita,  a
scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Fermo  restando  il  limite  all'utilizzo  del   contante   di   cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, la cauzione puo' essere costituita, a scelta  dell'offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari" ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Si applica il  comma  8  e,  quanto  allo
svincolo, il comma 9."; 
    c) al comma 3, le parole: "1° settembre"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1 settembre"; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La  garanzia  copre
la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione  dovuta
ad  ogni  fatto  riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione   di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e'
svincolata  automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione   del
contratto."; 
    e) al comma 7: 
      1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Si  applica
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella  di  cui  al
primo periodo, anche nei  confronti  delle  microimprese,  piccole  e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o  consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole  e  medie
imprese."; 
      2) al quarto periodo, dopo le parole: "e' ridotto  del  15  per
cento"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche  cumulabile  con  la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto
periodo, le parole:  "rating  di  legalita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "rating di legalita' e rating di impresa" ed  e'  inserito,
in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni,  la
riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo  che  risulta
dalla riduzione precedente."; 
    f) al comma 8, e' inserito, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
presente comma non si applica  alle  microimprese,  piccole  e  medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."; 
    g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le  garanzie
fideiussorie  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo   di   cui
all'articolo 103, comma 9.". 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta  l'art.  93  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  93  (Garanzie   per   la   partecipazione   alla
          procedura). - 1. L'offerta e'  corredata  da  una  garanzia
          fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari  al  2
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
          proporzionato e  adeguato  alla  natura  delle  prestazioni
          oggetto del  contratto  e  al  grado  di  rischio  ad  esso
          connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
          l'importo  della  cauzione  sino  all'1  per  cento  ovvero
          incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
          gara  realizzate  in  forma  aggregata   da   centrali   di
          committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel  bando
          o nell'invito nella misura massima  del  2  per  cento  del
          prezzo base. In caso di  partecipazione  alla  gara  di  un
          raggruppamento   temporaneo   di   imprese,   la   garanzia
          fideiussoria  deve  riguardare   tutte   le   imprese   del
          raggruppamento medesimo. Nei casi di cui  all'articolo  36,
          comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione  appaltante
          non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 
              2. Fermo restando il limite all'utilizzo  del  contante
          di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
          novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere  costituita,
          a scelta dell'offerente,  in  contanti,  con  bonifico,  in
          assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
          dallo Stato al corso del giorno del  deposito,  presso  una
          sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende
          autorizzate,    a    titolo    di    pegno     a     favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma  8
          e, quanto allo svincolo, il comma 9. 
              3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta
          dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono  in  via
          esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie  e
          che sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una
          societa'   di   revisione   iscritta   nell'albo   previsto
          dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58 e che abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'
          richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo
          1957,   secondo   comma,   del   codice   civile,   nonche'
          l'operativita'  della  garanzia  medesima  entro   quindici
          giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
          appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  efficacia   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su
          richiesta  della  stazione  appaltante  nel   corso   della
          procedura, per la durata indicata nel bando,  nel  caso  in
          cui  al  momento  della  sua  scadenza   non   sia   ancora
          intervenuta l'aggiudicazione. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto  dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni   fatto
          riconducibile    all'affidatario    o    all'adozione    di
          informazione antimafia interdittiva emessa ai  sensi  degli
          articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n.159; la garanzia e' svincolata automaticamente al momento
          della sottoscrizione del contratto. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo, e' ridotto del 50  per  cento  per  gli  operatori
          economici  ai  quali   venga   rilasciata,   da   organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Si  applica  la
          riduzione del 50 per cento, non cumulabile  con  quella  di
          cui  al  primo   periodo,   anche   nei   confronti   delle
          microimprese, piccole e medie imprese e dei  raggruppamenti
          di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole  e  medie  imprese.
          Nei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture,
          l'importo della garanzia e del  suo  eventuale  rinnovo  e'
          ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
          di cui al primo periodo, per  gli  operatori  economici  in
          possesso  di  registrazione  al  sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.
          1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          novembre 2009, o del 20 per  cento  per  gli  operatori  in
          possesso di certificazione ambientale ai sensi della  norma
          UNI  ENISO  14001.  Nei  contratti  relativi  a  servizi  o
          forniture, l'importo della garanzia  e  del  suo  eventuale
          rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche  cumulabile  con
          la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per  gli
          operatori economici in possesso, in  relazione  ai  beni  o
          servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
          dei beni  e  servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del
          marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
          UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009.   Nei
          contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
          della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
          15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di  cui  ai
          periodi primo, secondo, terzo e quarto  per  gli  operatori
          economici che sviluppano un inventario di  gas  ad  effetto
          serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
          climatica (carbon footprint) di  prodotto  ai  sensi  della
          norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni  di  cui
          al presente comma, l'operatore economico segnala,  in  sede
          di  offerta,  il  possesso  dei  relativi  requisiti  e  lo
          documenta nei modi  prescritti  dalle  norme  vigenti.  Nei
          contratti di servizi e forniture, l'importo della  garanzia
          e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del  30  per  cento,
          non  cumulabile  con  le  riduzioni  di  cui   ai   periodi
          precedenti, per gli operatori  economici  in  possesso  del
          rating  di  legalita'  e  rating   di   impresa   o   della
          attestazione  del  modello  organizzativo,  ai  sensi   del
          decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione  social
          accountability 8000, o di  certificazione  del  sistema  di
          gestione a  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei
          lavoratori,  o  di  certificazione  OHSAS   18001,   o   di
          certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il  sistema
          di gestione dell'energia o UNI  CEI  11352  riguardante  la
          certificazione di operativita' in qualita' di  ESC  (Energy
          Service Company)  per  l'offerta  qualitativa  dei  servizi
          energetici e per gli operatori economici in possesso  della
          certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
          della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle
          riduzioni, la riduzione successiva  deve  essere  calcolata
          sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore,  anche  diverso
          da quello che ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a
          rilasciare la garanzia fideiussoria  per  l'esecuzione  del
          contratto,  di  cui  agli  articoli  103  e  104,   qualora
          l'offerente risultasse affidatario. Il presente  comma  non
          si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e  ai
          raggruppamenti temporanei o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
              8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere  conformi
          allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di efficacia della garanzia. 
              10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
          servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
          del piano di sicurezza e  coordinamento  e  ai  compiti  di
          supporto  alle  attivita'  del   responsabile   unico   del
          procedimento. 
                               Art. 60 
 
 
Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo  36,  comma  2,
lettera a)"; 
      2) alla lettera b), le parole: "superiore a 40.000  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 40.000 euro"; 
    b) al comma 4: 
      1) la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i
lavori di importo pari  o  inferiore  a  2.000.000  di  euro,  quando
l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla  base
del  progetto  esecutivo;  in  tali  ipotesi,  qualora  la   stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa  ha  l'obbligo
di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;"; 
      2) alla lettera c),  le  parole:  "di  importo  inferiore  alla
soglia di cui all'articolo 35," sono sostituite dalle  seguenti:  "di
importo fino a 40.000 euro, nonche' per i servizi e le  forniture  di
importo pari o superiore a 40.000 euro e  sino  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35 solo se"; 
    c) al comma 6, alle lettere c) e d), e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente segno: ";"; 
    d) al comma  8,  la  parola:  "prevedendo"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "anche prevedendo"; 
    e) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  "10.  Nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle  disposizioni  in
materia di salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  ad  esclusione
delle  forniture  senza  posa  in  opera,  dei  servizi   di   natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). Le stazioni  appaltanti,  relativamente  ai  costi  della
manodopera,  prima  dell'aggiudicazione  procedono  a  verificare  il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."; 
    f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  "10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare  l'effettiva
individuazione del miglior rapporto  qualita'/prezzo,  valorizza  gli
elementi  qualitativi  dell'offerta  e  individua  criteri  tali   da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.
A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per  il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento."; 
    g) al comma 13, primo periodo, dopo la parola:  "legalita'"  sono
inserite le seguenti: "e di  impresa"  e  al  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti
da filiera corta o a chilometro zero"; 
    h) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole:  "e  sono
collegate" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ".  Le  varianti  sono
comunque collegate"; 
    i) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. In caso  di
appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma  3,  le  stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio  per  l'offerta  di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo  a
base d'asta.". 
          Note all'art. 60: 
              - Si riporta  l'art.  95  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto). - 1.
          I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla  stazione
          appaltante un potere  di  scelta  illimitata  dell'offerta.
          Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una   concorrenza
          effettiva e sono accompagnati da specifiche che  consentono
          l'efficace  verifica  delle  informazioni   fornite   dagli
          offerenti al fine di valutare il grado  di  soddisfacimento
          dei criteri di aggiudicazione delle  offerte.  Le  stazioni
          appaltanti verificano l'accuratezza  delle  informazioni  e
          delle prove fornite dagli offerenti. 
              2.   Fatte   salve   le    disposizioni    legislative,
          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di
          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi
          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei
          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di
          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli
          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e
          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione
          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,
          conformemente all'articolo 96. 
              3.  Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti  all'articolo  50,  comma  1,  fatti   salvi   gli
          affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 
                b) i contratti relativi all'affidamento  dei  servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
              4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 
              a) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  36,
          comma 2, lettera  d),  per  i  lavori  di  importo  pari  o
          inferiore a 2.000.000 di  euro,  quando  l'affidamento  dei
          lavori avviene con  procedure  ordinarie,  sulla  base  del
          progetto esecutivo; in tali ipotesi,  qualora  la  stazione
          appaltante applichi l'esclusione automatica, la  stessa  ha
          l'obbligo di ricorrere alle procedure di  cui  all'articolo
          97, commi 2 e 8; 
                b) per i servizi e le forniture  con  caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato; 
                c) per i servizi e le forniture  di  importo  fino  a
          40.000 euro, nonche'  per  i  servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000 euro e sino  alla  soglia
          di cui all'articolo 35 solo se  caratterizzati  da  elevata
          ripetitivita',  fatta  eccezione  per  quelli  di  notevole
          contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 
              5.    Le    stazioni    appaltanti    che    dispongono
          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata
          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
              6. I  documenti  di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
                a)  la  qualita',  che  comprende   pregio   tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
                b) il possesso di un marchio  di  qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
                c) il costo di  utilizzazione  e  manutenzione  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
                d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto
          serra  associate  alle  attivita'  dell'azienda   calcolate
          secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione  n.
          2013/179/UE della Commissione del 9 aprile  2013,  relativa
          all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare  le
          prestazioni ambientali nel corso  del  ciclo  di  vita  dei
          prodotti e delle organizzazioni; 
                e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del
          personale effettivamente utilizzato  nell'appalto,  qualora
          la  qualita'   del   personale   incaricato   possa   avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
                f) il servizio successivo alla vendita  e  assistenza
          tecnica; 
                g)  le  condizioni  di  consegna  quali  la  data  di
          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna
          o di esecuzione. 
              7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di  cui
          alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere  la
          forma di un prezzo o costo fisso sulla base del  quale  gli
          operatori economici competeranno solo  in  base  a  criteri
          qualitativi. 
              8. I documenti di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa
          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una
          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve
          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 
              9.  Le  stazioni  appaltanti,   quando   ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali
          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro
          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
              10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare  i
          propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri   aziendali
          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura
          intellettuale e degli affidamenti  ai  sensi  dell'articolo
          36,  comma  2,  lettera   a).   Le   stazioni   appaltanti,
          relativamente   ai   costi    della    manodopera,    prima
          dell'aggiudicazione procedono a verificare il  rispetto  di
          quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 
              10-bis. La stazione appaltante, al fine  di  assicurare
          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi
          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un
          confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.  A
          tal  fine,  la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto
          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  30
          per cento. 
              11.  I  criteri  di  aggiudicazione  sono   considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,
          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto
          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo
          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico
          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori
          non sono parte del loro contenuto sostanziale. 
              12. Le stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non
          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o nella lettera di invito. 
              13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione  europea
          e  con  i  principi  di   parita'   di   trattamento,   non
          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,
          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,
          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di
          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,
          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova
          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio
          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente
          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a
          chilometro zero. 
              14. Per quanto concerne i  criteri  di  aggiudicazione,
          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                a)  le  stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o
          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli
          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse
          se autorizzano o richiedono le varianti ;  in  mancanza  di
          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le
          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni   appaltanti   che   autorizzano   o
          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in
          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo
          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa
          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di
          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle
          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle
          offerte conformi che non sono varianti 
                c) solo  le  varianti  che  rispondono  ai  requisiti
          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
          prese in considerazione; 
                d) nelle procedure di  aggiudicazione  degli  appalti
          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,
          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto
          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un
          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di
          servizi. 
              14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il  criterio
          di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non  possono
          attribuire  alcun  punteggio   per   l'offerta   di   opere
          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto
          esecutivo a base d'asta. 
              15.  Ogni   variazione   che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
          esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo  di
          medie  nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
          soglia di anomalia delle offerte. 
                               Art. 61 
 
 
Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 96, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 le  parole:  "presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "presente codice". 
          Note all'art. 61: 
              - Si riporta  l'art.  96  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 96 (Costi del ciclo di vita). - 1.  I  costi  del
          ciclo di vita comprendono, in quanto  pertinenti,  tutti  i
          seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di
          un prodotto, di un servizio o di un lavoro: 
                a)     costi      sostenuti      dall'amministrazione
          aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 
                  1) costi relativi all'acquisizione; 
                  2) costi connessi all'utilizzo,  quali  consumo  di
          energia e altre risorse; 
                  3) costi di manutenzione; 
                  4) costi relativi al fine vita,  come  i  costi  di
          raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 
                b) costi imputati a esternalita' ambientali legate ai
          prodotti, servizi o lavori nel corso  del  ciclo  di  vita,
          purche' il loro valore monetario possa essere determinato e
          verificato. Tali costi  possono  includere  i  costi  delle
          emissioni di gas  a  effetto  serra  e  di  altre  sostanze
          inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione dei
          cambiamenti climatici. 
              2. Quando valutano i costi utilizzando  un  sistema  di
          costi del ciclo di vita, le  stazioni  appaltanti  indicano
          nei documenti di gara  i  dati  che  gli  offerenti  devono
          fornire e il metodo che la stazione appaltante  impieghera'
          al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base
          di tali dati. Per la valutazione dei  costi  imputati  alle
          esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le
          seguenti condizioni: 
                a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e
          non discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto  per
          un'applicazione ripetuta o continua,  lo  stesso  non  deve
          favorire ne' svantaggiare  indebitamente  taluni  operatori
          economici; 
                b) essere accessibile a tutte le parti interessate; 
                c) i dati richiesti devono poter essere  forniti  con
          ragionevole  sforzo  da  operatori  economici   normalmente
          diligenti, compresi gli operatori economici di altri  Stati
          membri, di paesi terzi parti dell'AAP o  di  altri  accordi
          internazionali  che  l'Unione  e'  tenuta  a  rispettare  o
          ratificati dall'Italia. 
              3.  L'allegato  XVIII  al  presente   codice   contiene
          l'elenco  degli  atti  legislativi   dell'Unione   e,   ove
          necessario, degli atti  delegati  attuativi  che  approvano
          metodi comuni per la valutazione del costo,  del  ciclo  di
          vita.". 
                               Art. 62 
 
 
Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea,  dopo  le  parole:  "anomalia  determinata,"  il
segno: "," e' sostituito dal seguente: ";" e la parola:  "procedendo"
e' sostituita dalle seguenti: "il RUP o la  commissione  giudicatrice
procedono"; 
      2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "venti per cento"; 
      3)  alla  lettera  b),  le  parole:  "dieci  per  cento"   sono
sostituite dalle seguenti: "venti  per  cento  rispettivamente  delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor  ribasso  arrotondato
all'unita' superiore"; 
      4)  alla  lettera  c),  le  parole:  "venti  per  cento"   sono
sostituite dalle seguenti: "quindici per cento"; 
      5) la lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "d)  media
aritmetica dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse
incrementata del dieci per cento"; 
      6) alla lettera e), le  parole  da:  "coefficiente  sorteggiato
dalla commissione giudicatrice" fino alla  fine  della  lettera  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "coefficiente   sorteggiato    dalla
commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione,  dal  RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;  0,7;  0,8;
0,9."; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.  Il  calcolo
di cui al comma 2 e' effettuato ove il numero delle  offerte  ammesse
sia pari o superiore a cinque."; 
    c) al comma 5,  alla  lettera  c),  le  parole:  "comma  9"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 10". 
          Note all'art. 62: 
              - Si riporta  l'art.  97  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
              2. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del
          prezzo piu' basso la congruita' delle offerte e'  valutata,
          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
          una soglia di anomalia determinata; al fine di non  rendere
          predeterminabili dai candidati i parametri  di  riferimento
          per il calcolo  della  soglia,  il  RUP  o  la  commissione
          giudicatrice procedono al sorteggio, in sede  di  gara,  di
          uno dei seguenti metodi: 
                a) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, con esclusione  del  venti  per  cento,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle
          offerte di maggior ribasso e di quelle  di  minor  ribasso,
          incrementata dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi
          percentuali che superano la predetta media; 
                b) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, con  esclusione  del  venti  per  cento
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso arrotondato  all'unita'  superiore,
          tenuto conto che se la prima cifra dopo la  virgola,  della
          somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi  e'  pari
          ovvero uguale a zero  la  media  resta  invariata;  qualora
          invece la prima cifra dopo  la  virgola,  della  somma  dei
          ribassi offerti dai  concorrenti  ammessi  e'  dispari,  la
          media viene decrementata percentualmente di un valore  pari
          a tale cifra; 
                c) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; 
              d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
          offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 
                e) media aritmetica dei ribassi percentuali di  tutte
          le offerte ammesse, con esclusione  del  dieci  per  cento,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle
          offerte di maggior ribasso e di quelle  di  minor  ribasso,
          incrementata dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi
          percentuali che superano la  predetta  media,  moltiplicato
          per   un   coefficiente   sorteggiato   dalla   commissione
          giudicatrice o, in mancanza  della  commissione,  dal  RUP,
          all'atto del suo insediamento tra i seguenti  valori:  0,6;
          0,7; 0,8; 0,9. 
              3. Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. 
              3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 e'  effettuato  ove
          il numero delle offerte ammesse  sia  pari  o  superiore  a
          cinque. 
              4. Le  spiegazioni  di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                a)  l'economia  del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                b) le soluzioni tecniche prescelte  o  le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                c) l'originalita' dei lavori, delle forniture  o  dei
          servizi proposti dall'offerente. 
              5.  La  stazione  appaltante  richiede  per   iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo  30,
          comma 3. 
                b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
                c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
          di cui all'articolo 95, comma  10  rispetto  all'entita'  e
          alle  caratteristiche  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                d) il costo del  personale  e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'articolo 23, comma 16. 
              6. Non sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
              7.  La  stazione   appaltante   qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato  interno  ai  sensi  dell'articolo  107  TFUE.   La
          stazione appaltante esclude un'offerta in tali  circostanze
          e informa la Commissione europea. 
              8. Per lavori, servizi e forniture, quando il  criterio
          di  aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo  piu'  basso  e
          comunque  per  importi  inferiori  alle   soglie   di   cui
          all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere  nel
          bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte  che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal
          caso non si applicano  i  commi  4,  5  e  6.  Comunque  la
          facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
          quando il numero  delle  offerte  ammesse  e'  inferiore  a
          dieci. 
              9. La Cabina di  regia  di  cui  all'articolo  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.". 
                               Art. 63 
 
 
Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 98, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  le  parole:  "dall'aggiudicazione  dell'appalto"  sono
sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto". 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta  l'art.  98  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 98 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati).  -
          1.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno   aggiudicato   un
          contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano  un
          avviso  secondo  le  modalita'  di  pubblicazione  di   cui
          all'articolo  72,  conforme  all'allegato  XIV,  Parte   I,
          lettera  D,  relativo  ai  risultati  della  procedura   di
          aggiudicazione, entro trenta giorni dalla  conclusione  del
          contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
              2. Se la gara e' stata indetta mediante  un  avviso  di
          preinformazione e se  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha
          deciso che non aggiudichera' ulteriori appalti nel  periodo
          coperto  dall'avviso  di   preinformazione,   l'avviso   di
          aggiudicazione   contiene   un'indicazione   specifica   al
          riguardo. 
              3.  Nel  caso  di  accordi  quadro  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 54,  le  stazioni  appaltanti  sono  esentate
          dall'obbligo di  inviare  un  avviso  sui  risultati  della
          procedura di aggiudicazione di ciascun  appalto  basato  su
          tale accordo e raggruppano gli avvisi sui  risultati  della
          procedura d'appalto per gli  appalti  fondati  sull'accordo
          quadro su base trimestrale. In tal caso, esse  inviano  gli
          avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine  di  ogni
          trimestre. 
              4. Le stazioni  appaltanti  inviano  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente  a  quanto
          previsto dall'articolo 72, un avviso di  aggiudicazione  di
          appalto entro trenta  giorni  dall'aggiudicazione  di  ogni
          appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse
          possono   tuttavia   raggruppare   gli   avvisi   su   base
          trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al
          piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
              5. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  53,
          talune     informazioni     relative     all'aggiudicazione
          dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
          non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          un particolare operatore  economico,  pubblico  o  privato,
          oppure possa arrecare pregiudizio  alla  concorrenza  leale
          tra operatori economici.". 
                               Art. 64 
 
 
Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 99, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole:  "alla  Commissione  europea,  o,  quando  ne
facciano richiesta, alle autorita', agli organismi o  alle  strutture
competenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "alla   Commissione
europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture  competenti,
quando tale relazione e' richiesta". 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta  l'art.  99  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  99  (Relazioni   uniche   sulle   procedure   di
          aggiudicazione degli appalti). - 1.  Per  ogni  appalto  od
          ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie
          di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta  sia  istituito  un
          sistema dinamico di acquisizione,  la  stazione  appaltante
          redige  una  relazione  contenente   almeno   le   seguenti
          informazioni: 
                a) il nome e l'indirizzo della  stazione  appaltante,
          l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo  quadro  o
          del sistema dinamico di acquisizione; 
                b)  se  del  caso,  i   risultati   della   selezione
          qualitativa e/o della riduzione dei numeri  a  norma  degli
          articoli 91 e 92, ossia: 
                  1)  i  nomi  dei  candidati   o   degli   offerenti
          selezionati e i motivi della selezione; 
                  2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e
          i motivi dell'esclusione; 
                c) i  motivi  del  rigetto  delle  offerte  giudicate
          anormalmente basse; 
                d) il nome dell'aggiudicatario  e  le  ragioni  della
          scelta della sua offerta, nonche', se  e'  nota,  la  parte
          dell'appalto o  dell'accordo  quadro  che  l'aggiudicatario
          intende subappaltare a terzi; e, se noti al  momento  della
          redazione,  i  nomi  degli  eventuali  subappaltatori   del
          contraente principale; 
                e) per le procedure competitive con negoziazione e  i
          dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59
          che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; 
                f) per quanto riguarda le procedure  negoziate  senza
          previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di
          cui all'articolo 63  che  giustificano  l'utilizzazione  di
          tali procedure; 
                g)   eventualmente,   le   ragioni   per   le   quali
          l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   deciso   di   non
          aggiudicare un appalto,  concludere  un  accordo  quadro  o
          istituire un sistema dinamico di acquisizione; 
                h) eventualmente, le ragioni  per  le  quali  per  la
          presentazione delle  offerte  sono  stati  usati  mezzi  di
          comunicazione diversi dai mezzi elettronici; 
                i)   eventualmente,   i   conflitti   di    interesse
          individuati e le misure successivamente adottate. 
              2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta  per
          gli appalti basati su accordi quadro conclusi con  un  solo
          operatore economico e  aggiudicati  entro  i  limiti  delle
          condizioni fissate  nell'accordo  quadro,  o  se  l'accordo
          quadro  contiene  tutti  i  termini  che  disciplinano   la
          prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture  in
          questione nonche' le condizioni oggettive  per  determinare
          quale degli operatori economici parti  dell'accordo  quadro
          effettuera' tale prestazione. 
              3.  Qualora  l'avviso  di  aggiudicazione  dell'appalto
          stilato a norma dell'articolo 98 o dell'articolo 142, comma
          3, contiene  le  informazioni  richieste  al  comma  1,  le
          stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso. 
              4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di
          tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal
          fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno.
          Garantiscono  la  conservazione   di   una   documentazione
          sufficiente a giustificare decisioni adottate in  tutte  le
          fasi della procedura di appalto,  quali  la  documentazione
          relativa alle comunicazioni con gli operatori  economici  e
          le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti  di
          gara,  il  dialogo  o  la  negoziazione  se  previsti,   la
          selezione    e    l'aggiudicazione     dell'appalto.     La
          documentazione e'  conservata  per  almeno  cinque  anni  a
          partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto,  ovvero,
          in caso di pendenza di una controversia, fino al  passaggio
          in giudicato della relativa sentenza. 
              5. La relazione  o  i  suoi  principali  elementi  sono
          comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per
          la successiva comunicazione alla Commissione europea,  alle
          autorita', agli  organismi  o  alle  strutture  competenti,
          quando tale relazione e' richiesta.". 
                               Art. 65 
 
 
Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera d), le parole:  "svolge,  qualora  sia  in
possesso dei requisiti previsti,  le  funzioni  di  coordinatore  per
l'esecuzione  dei  lavori  previsti  dalla  vigente  normativa  sulla
sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "svolgere, qualora sia  in
possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  sulla
sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori"; 
    b) dopo il comma 6,  e'  aggiunto  il  seguente:  "6-bis.  Per  i
servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con
il decreto di cui  all'articolo  111,  comma  1,  primo  periodo,  la
stazione appaltante, su indicazione  del  direttore  dell'esecuzione,
puo' nominare un assistente del  direttore  dell'esecuzione,  con  le
funzioni indicate dal medesimo decreto.". 
          Note all'art. 65: 
              - Si riporta l'art.  101  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti). - 1. La
          esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
          forniture,  e'   diretta   dal   responsabile   unico   del
          procedimento, che controlla i  livelli  di  qualita'  delle
          prestazioni. Il responsabile unico del procedimento,  nella
          fase   dell'esecuzione,    si    avvale    del    direttore
          dell'esecuzione del contratto o del direttore  dei  lavori,
          del coordinatore  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza
          durante l'esecuzione previsto  dal  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore  ovvero  della
          commissione di collaudo, del verificatore della conformita'
          e  accerta  il  corretto  ed  effettivo  svolgimento  delle
          funzioni ad ognuno affidate. 
              2. Per il coordinamento, la direzione ed  il  controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione  dei  contratti  pubblici
          relativi a  lavori,  le  stazioni  appaltanti  individuano,
          prima dell'avvio  delle  procedure  per  l'affidamento,  su
          proposta  del  responsabile  unico  del  procedimento,   un
          direttore  dei  lavori  che  puo'  essere  coadiuvato,   in
          relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o  piu'
          direttori operativi e da ispettori di cantiere. 
              3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di  direzione
          lavori, ove costituito, e' preposto al  controllo  tecnico,
          contabile e amministrativo dell'esecuzione  dell'intervento
          affinche' i lavori siano eseguiti a  regola  d'arte  ed  in
          conformita' al progetto e al contratto.  Il  direttore  dei
          lavori ha la  responsabilita'  del  coordinamento  e  della
          supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione
          dei  lavori,  ed  interloquisce  in   via   esclusiva   con
          l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
          contratto.  Il  direttore  dei  lavori  ha   la   specifica
          responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
          anche  del  controllo  quantitativo  e  qualitativo   degli
          accertamenti ufficiali delle caratteristiche  meccaniche  e
          in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche  per  le
          costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori  fanno  carico
          tutte le attivita' ed i compiti allo  stesso  espressamente
          demandati dal codice nonche': 
                a)  verificare  periodicamente  il  possesso   e   la
          regolarita' da parte dell'esecutore  e  del  subappaltatore
          della  documentazione  prevista  dalle  leggi  vigenti   in
          materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
                b) curare  la  costante  verifica  di  validita'  del
          programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei  manuali
          di manutenzione, modificandone e aggiornandone i  contenuti
          a lavori ultimati; 
                c) provvedere alla segnalazione al  responsabile  del
          procedimento, dell'inosservanza, da  parte  dell'esecutore,
          dell'articolo 105; 
                d) svolgere, qualora sia in  possesso  dei  requisiti
          richiesti  dalla  normativa  vigente  sulla  sicurezza,  le
          funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei  lavori.  Nel
          caso in  cui  il  direttore  dei  lavori  non  svolga  tali
          funzioni le stazioni appaltanti prevedono  la  presenza  di
          almeno un direttore operativo, in  possesso  dei  requisiti
          previsti dalla normativa, a cui affidarle. 
              4. Gli assistenti con funzioni di  direttori  operativi
          collaborano con il  direttore  dei  lavori  nel  verificare
          chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
          siano  eseguite  regolarmente   e   nell'osservanza   delle
          clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita'
          direttamente  al  direttore  dei   lavori.   Ai   direttori
          operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
          fra gli altri, i seguenti compiti: 
                a)  verificare  che  l'esecutore  svolga   tutte   le
          pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli  delle
          strutture; 
                b)   programmare   e    coordinare    le    attivita'
          dell'ispettore dei lavori; 
                c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale
          e particolareggiato dei lavori e segnalare  tempestivamente
          al direttore dei lavori le eventuali  difformita'  rispetto
          alle  previsioni  contrattuali   proponendo   i   necessari
          interventi correttivi; 
                d)    assistere    il    direttore     dei     lavori
          nell'identificare gli  interventi  necessari  ad  eliminare
          difetti progettuali o esecutivi; 
                e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
          negativamente sulla qualita' dei  lavori  e  proponendo  al
          direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; 
                f) assistere i collaudatori  nell'espletamento  delle
          operazioni di collaudo; 
                g) esaminare e approvare il programma delle prove  di
          collaudo e messa in servizio degli impianti; 
                h) direzione di lavorazioni specialistiche. 
              5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
          collaborano con il direttore dei lavori nella  sorveglianza
          dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite  nel
          capitolato speciale di appalto. La posizione  di  ispettore
          e' ricoperta da  una  sola  persona  che  esercita  la  sua
          attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo
          pieno durante il  periodo  di  svolgimento  di  lavori  che
          richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di
          collaudo e delle eventuali  manutenzioni.  Essi  rispondono
          della loro attivita' direttamente al direttore dei  lavori.
          Agli ispettori possono essere  affidati  fra  gli  altri  i
          seguenti compiti: 
                a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle
          forniture di materiali per assicurare  che  siano  conformi
          alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo
          di qualita' del fornitore; 
                b) la verifica, prima della messa  in  opera,  che  i
          materiali,  le  apparecchiature  e  gli  impianti   abbiano
          superato le fasi di collaudo prescritte  dal  controllo  di
          qualita' o dalle normative  vigenti  o  dalle  prescrizioni
          contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 
                c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori; 
                d) il controllo sulla regolare esecuzione dei  lavori
          con  riguardo  ai  disegni  ed  alle  specifiche   tecniche
          contrattuali; 
                e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
                f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle  prove
          di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 
                g)  la  predisposizione  degli   atti   contabili   e
          l'esecuzione   delle   misurazioni   quando   siano   stati
          incaricati dal direttore dei lavori; 
                h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 
              6. Per le funzioni del  coordinatore  per  l'esecuzione
          dei lavori si applica l'articolo 92  comma  1  del  decreto
          legislativo n. 81 del 2008. 
              6-bis. Per i servizi  e  le  forniture  di  particolare
          importanza,  da  individuarsi  con  il   decreto   di   cui
          all'articolo 111,  comma  1,  primo  periodo,  la  stazione
          appaltante, su indicazione del  direttore  dell'esecuzione,
          puo' nominare un assistente del direttore  dell'esecuzione,
          con le funzioni indicate dal medesimo decreto.". 
                               Art. 66 
 
 
Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la  parola  "Collaudo"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e verifica di conformita'"; 
    b)  al  comma  1,  le  parole:  "direttore  dell'esecuzione   del
contratto" sono sostituite dalle seguenti: "direttore dei lavori  per
i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e
forniture"; 
    c) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole: "delle previsioni  contrattuali
e  delle  pattuizioni  concordate  in  sede   di   aggiudicazione   o
affidamento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delle  previsioni  e
delle pattuizioni contrattuali"; 
      2) il secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Per  i
contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro
e inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35  il  certificato  di
collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto  di  cui  al
comma  8,  puo'  essere  sostituito  dal  certificato   di   regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei  lavori.  Per  i
lavori di importo pari  o  inferiore  a  1  milione  di  euro  e  per
forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di   cui
all'articolo  35,  e'  sempre  facolta'  della  stazione   appaltante
sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione rilasciato  per
i lavori dal direttore dei lavori  e  per  forniture  e  servizi  dal
responsabile unico del procedimento. Nei  casi  di  cui  al  presente
comma il certificato di regolare esecuzione e' emesso non  oltre  tre
mesi  dalla  data  di  ultimazione  delle  prestazioni  oggetto   del
contratto."; 
    d) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il  collaudo
finale" sono inserite le seguenti: "o la  verifica  di  conformita'",
dopo le  parole:  "dall'ultimazione  dei  lavori"  sono  inserite  le
seguenti: "o delle prestazioni", dopo le  parole:  "dell'opera"  sono
inserite le seguenti: "o delle prestazioni" e,  al  secondo  periodo,
dopo le  parole:  "Il  certificato  di  collaudo"  sono  inserite  le
seguenti: "o il certificato di verifica di conformita'"; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) al comma 5, dopo le  parole:  "dell'opera"  sono  inserite  le
seguenti: "o delle prestazioni"; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per  effettuare  le
attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici  di  cui
al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti
con qualificazione rapportata alla  tipologia  e  caratteristica  del
contratto, in possesso  dei  requisiti  di  moralita',  competenza  e
professionalita', iscritti  all'albo  dei  collaudatori  nazionale  o
regionale di  pertinenza  come  previsto  al  comma  8  del  presente
articolo. Il  compenso  spettante  per  l'attivita'  di  collaudo  e'
contenuto, per i dipendenti della  stazione  appaltante,  nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per  i  dipendenti  di
altre  amministrazioni  pubbliche  e'  determinato  ai  sensi   della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della  stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle  altre  amministrazioni,  e'
individuato il collaudatore delle  strutture  per  la  redazione  del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della  stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
appaltanti  individuano  i  componenti  con  le  procedure   di   cui
all'articolo 31, comma 8."; 
    h) al comma 7: 
      1) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "ruoli  della  pubblica
amministrazione" aggiungere le  seguenti:  "in  servizio,  ovvero"  e
sostituire le parole: "e' stata svolta" con le seguenti:  "e'  svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta  per  quelli  in
quiescenza,"; 
      2) dopo la lettera d),  e'  aggiunta  la  seguente:  "d-bis)  a
coloro che hanno partecipato alla procedura di gara."; 
    i) al comma 8,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di  regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma  2.  Nel  medesimo  decreto
sono  altresi'  disciplinate  le  modalita'   e   le   procedure   di
predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello  nazionale  e
regionale, nonche' i  criteri  di  iscrizione  secondo  requisiti  di
moralita', competenza e professionalita'.". 
          Note all'art. 66: 
              - Si riporta l'art.  102  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
          responsabile unico del procedimento controlla  l'esecuzione
          del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per  i
          lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto  per  i
          servizi e forniture. 
              2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per  i
          lavori e a verifica di conformita' per i servizi e  per  le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'articolo 35 il certificato di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
              3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
          avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei  lavori
          o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
          comma 8, di particolare  complessita'  dell'opera  o  delle
          prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine  puo'
          essere elevato sino ad un anno. Il certificato di  collaudo
          o il certificato di verifica di  conformita'  ha  carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dalla sua emissione. Decorso tale termine, il  collaudo  si
          intende tacitamente approvato ancorche' l'atto  formale  di
          approvazione non sia stato  emesso  entro  due  mesi  dalla
          scadenza del medesimo termine. 
              4. (abrogato). 
              5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera o delle  prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,
          purche' denunciati dalla stazione appaltante prima  che  il
          certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
              6.   Per   effettuare   le   attivita'   di    collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113,  mentre  per  i
          dipendenti   di   altre   amministrazioni   pubbliche    e'
          determinato  ai  sensi  della  normativa  applicabile  alle
          stazioni appaltanti e nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della
          stazione appaltante ovvero tra  i  dipendenti  delle  altre
          amministrazioni,  e'  individuato  il  collaudatore   delle
          strutture  per  la  redazione  del  collaudo  statico.  Per
          accertata carenza nell'organico della stazione  appaltante,
          ovvero di  altre  amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
          appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
          all'articolo 31, comma 8. 
              7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo  e
          di verifica di conformita': 
                a)   ai   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici  di
          importo  pari  o  superiore  alle   soglie   di   rilevanza
          comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli  in  quiescenza
          nella regione/regioni ove e' stata  svolta  l'attivita'  di
          servizio; 
                b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
          amministrazione  in  servizio,  ovvero  in  trattamento  di
          quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
          superiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
          all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
          per i dipendenti in servizio, ovvero e'  stata  svolta  per
          quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
                c) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto
          rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
          economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione  del
          contratto; 
                d) a coloro che hanno, comunque,  svolto  o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare. 
              d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
          gara. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti su proposta del Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e  definite  le
          modalita' tecniche di svolgimento del collaudo,  nonche'  i
          casi in cui il certificato di  collaudo  dei  lavori  e  il
          certificato  di  verifica  di  conformita'  possono  essere
          sostituiti   dal   certificato   di   regolare   esecuzione
          rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di  entrata
          in vigore di detto  decreto,  si  applica  l'articolo  216,
          comma 16, anche con riferimento al certificato di  regolare
          esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.  Nel  medesimo
          decreto  sono  altresi'  disciplinate  le  modalita'  e  le
          procedure di predisposizione degli albi  dei  collaudatori,
          di livello nazionale e  regionale,  nonche'  i  criteri  di
          iscrizione secondo requisiti  di  moralita',  competenza  e
          professionalita'. 
              9. Al termine del lavoro sono redatti: 
                a) per i beni del patrimonio culturale un  consuntivo
          scientifico predisposto dal direttore  dei  lavori  o,  nel
          caso di interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici
          decorate di beni architettonici e a materiali  storicizzati
          di  beni  immobili  di  interesse   storico   artistico   o
          archeologico, da restauratori di beni culturali,  ai  sensi
          dalla normativa vigente, quale  ultima  fase  del  processo
          della conoscenza e del restauro e  quale  premessa  per  il
          futuro programma di intervento sul bene;  i  costi  per  la
          elaborazione del consuntivo scientifico sono  previsti  nel
          quadro economico dell'intervento; 
                b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
                c)  una  relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.". 
                               Art. 67 
 
 
Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "per   il
completamento dei lavori" sono inserite le  seguenti:  ",  servizi  o
forniture"; 
    b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:  "previsione  del
pagamento"    sono    inserite    le    seguenti:    "dell'indennizzo
contrattualmente dovuto"; 
    c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi
allo schema tipo  approvato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente
codice sono conformi agli schemi tipo approvati"; 
    d) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "per gli  appalti"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 2,  lettera
a), nonche' per gli appalti". 
          Note all'art. 67: 
              - Si riporta l'art.  103  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 103 (Garanzie definitive). - 1. L'appaltatore per
          la  sottoscrizione  del  contratto  deve   costituire   una
          garanzia, denominata "garanzia  definitiva"  a  sua  scelta
          sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita'  di
          cui all'articolo 93, commi 2 e 3,  pari  al  10  per  cento
          dell'importo contrattuale e tale obbligazione  e'  indicata
          negli atti e documenti a base di affidamento di lavori,  di
          servizi e di forniture.  Nel  caso  di  procedure  di  gara
          realizzate in forma aggregata da centrali  di  committenza,
          l'importo della garanzia e' indicato nella  misura  massima
          del 10 per cento  dell'importo  contrattuale.  Al  fine  di
          salvaguardare l'interesse  pubblico  alla  conclusione  del
          contratto nei termini e nei modi  programmati  in  caso  di
          aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento  la
          garanzia  da  costituire  e'  aumentata  di   tanti   punti
          percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10  per  cento.
          Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,  l'aumento
          e' di due punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
          superiore al venti per cento. La  cauzione  e'  prestata  a
          garanzia dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del
          contratto  e   del   risarcimento   dei   danni   derivanti
          dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
          nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in  piu'
          all'esecutore rispetto alle risultanze  della  liquidazione
          finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior  danno
          verso l'appaltatore. La garanzia  cessa  di  avere  effetto
          solo alla data di emissione  del  certificato  di  collaudo
          provvisorio o del certificato di  regolare  esecuzione.  La
          stazione   appaltante   puo'   richiedere    al    soggetto
          aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove  questa
          sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in   caso   di
          inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere  sui
          ratei  di  prezzo  da  corrispondere  all'esecutore.   Alla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
          riduzioni  previste  dall'articolo  93,  comma  7,  per  la
          garanzia provvisoria; 
              2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto  di  valersi
          della cauzione, nei limiti dell'importo massimo  garantito,
          per   l'eventuale   maggiore   spesa   sostenuta   per   il
          completamento dei lavori, servizi o forniture nel  caso  di
          risoluzione del contratto disposta in danno  dell'esecutore
          e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere
          al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall'esecutore  per   le
          inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme   e
          prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi  e  dei
          regolamenti  sulla   tutela,   protezione,   assicurazione,
          assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  comunque
          presenti in cantiere o nei luoghi dove  viene  prestato  il
          servizio  nei  casi  di  appalti  di  servizi  Le  stazioni
          appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al
          pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario  per
          le inadempienze derivanti dalla  inosservanza  di  norme  e
          prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi  e  dei
          regolamenti  sulla   tutela,   protezione,   assicurazione,
          assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori   addetti
          all'esecuzione dell'appalto. 
              3. La mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al
          comma  1  determina   la   decadenza   dell'affidamento   e
          l'acquisizione della  cauzione  provvisoria  presentata  in
          sede di offerta da parte  della  stazione  appaltante,  che
          aggiudica l'appalto o la  concessione  al  concorrente  che
          segue nella graduatoria. 
              4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta
          dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui
          all'articolo  93,  comma  3.  La  garanzia  deve  prevedere
          espressamente la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
          escussione   del   debitore   principale,    la    rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,  del
          codice  civile,  nonche'  l'operativita'   della   garanzia
          medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice   richiesta
          scritta della stazione appaltante. 
              5. La garanzia di cui al comma  1  e'  progressivamente
          svincolata a misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel
          limite massimo  dell'80  per  cento  dell'iniziale  importo
          garantito. L'ammontare residuo  della  cauzione  definitiva
          deve permanere fino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione, o comunque fino a dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
          Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di  nulla  osta
          del committente, con la sola  condizione  della  preventiva
          consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore  o
          del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
          di analogo documento, in originale o  in  copia  autentica,
          attestanti  l'avvenuta  esecuzione.  Tale  automatismo   si
          applica anche agli appalti di  forniture  e  servizi.  Sono
          nulle le pattuizioni contrarie  o  in  deroga.  Il  mancato
          svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati  di
          avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce
          inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
          quale la garanzia e' prestata. 
              6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla
          costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
          bancaria o assicurativa  pari  all'importo  della  medesima
          rata di saldo maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale
          applicato per il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
          emissione del certificato di collaudo o della  verifica  di
          conformita' nel caso di appalti di servizi  o  forniture  e
          l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
              7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a  costituire  e
          consegnare alla stazione  appaltante  almeno  dieci  giorni
          prima della  consegna  dei  lavori  anche  una  polizza  di
          assicurazione che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni
          appaltanti a causa del danneggiamento o  della  distruzione
          totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
          verificatisi nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  Nei
          documenti e negli atti a base di gara o di  affidamento  e'
          stabilito l'importo  della  somma  da  assicurare  che,  di
          norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora
          non  sussistano  motivate   particolari   circostanze   che
          impongano un importo da assicurare  superiore.  La  polizza
          del presente comma deve assicurare la  stazione  appaltante
          contro la responsabilita' civile per danni causati a  terzi
          nel corso dell'esecuzione dei lavori il  cui  massimale  e'
          pari al cinque per cento  della  somma  assicurata  per  le
          opere, con un minimo di  500.000  euro  ed  un  massimo  di
          5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre  dalla
          data di consegna dei lavori e cessa alla data di  emissione
          del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
          di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
          data di ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo
          certificato. Qualora sia previsto un periodo  di  garanzia,
          la polizza assicurativa e' sostituita da  una  polizza  che
          tenga indenni le stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi
          connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o  agli
          interventi   per   la   loro   eventuale   sostituzione   o
          rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle  somme
          dovute a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte
          dell'esecutore non comporta  l'inefficacia  della  garanzia
          nei confronti della stazione appaltante. 
              8. Per i lavori di importo superiore  al  doppio  della
          soglia di cui all'articolo 35, il  titolare  del  contratto
          per la liquidazione della rata  di  saldo  e'  obbligato  a
          stipulare, con  decorrenza  dalla  data  di  emissione  del
          certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di
          regolare esecuzione o comunque decorsi  dodici  mesi  dalla
          data di ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo
          certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
          dei rischi di rovina totale o parziale  dell'opera,  ovvero
          dei rischi  derivanti  da  gravi  difetti  costruttivi.  La
          polizza  deve  contenere  la   previsione   del   pagamento
          dell'indennizzo  contrattualmente  dovuto  in  favore   del
          committente  non  appena  questi  lo  richieda,  anche   in
          pendenza dell'accertamento della  responsabilita'  e  senza
          che  occorrano  consensi  ed  autorizzazioni  di  qualunque
          specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
          deve  essere  inferiore  al  venti  per  cento  del  valore
          dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento,  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  avuto  riguardo
          alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e'  altresi'
          obbligato a stipulare, per i  lavori  di  cui  al  presente
          comma una polizza di  assicurazione  della  responsabilita'
          civile per danni cagionati a terzi,  con  decorrenza  dalla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione e per la  durata  di
          dieci anni e con un indennizzo pari  al  5  per  cento  del
          valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000  euro
          ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
              9. Le garanzie fideiussorie e le  polizze  assicurative
          previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
          approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e previamente  concordato  con  le  banche  e  le
          assicurazioni o loro rappresentanze. 
              10. In caso di raggruppamenti  temporanei  le  garanzie
          fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
          mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per  conto
          di tutti i concorrenti ferma  restando  la  responsabilita'
          solidale tra le imprese. 
              11. E' facolta' dell'amministrazione in casi  specifici
          non  richiedere  una  garanzia  per  gli  appalti  di   cui
          all'articolo 36, comma  2,  lettera  a),  nonche'  per  gli
          appalti da eseguirsi da operatori economici  di  comprovata
          solidita' nonche' per le forniture di beni che per la  loro
          natura, o per l'uso speciale cui  sono  destinati,  debbano
          essere  acquistati  nel  luogo  di  produzione  o   forniti
          direttamente  dai  produttori   o   di   prodotti   d'arte,
          macchinari, strumenti e lavori di  precisione  l'esecuzione
          dei quali deve essere affidata a  operatori  specializzati.
          L'esonero dalla  prestazione  della  garanzia  deve  essere
          adeguatamente   motivato   ed   e'   subordinato   ad    un
          miglioramento del prezzo di aggiudicazione.". 
                               Art. 68 
 
 
Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  "di  sola  esecuzione"
sono soppresse; 
    b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: "."; 
    c) al comma  7,  le  parole:  "La  garanzia  per  la  risoluzione
prevede" sono sostituite dalle  seguenti:  "Le  garanzie  di  cui  al
presente articolo prevedono"; 
    d) comma 10, primo periodo, le  parole:  "senza  determinare  tra
essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione  appaltante
o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione  dovranno
procedere  pro-quota  nei  confronti  dei   singoli   garanti"   sono
soppresse. 
          Note all'art. 68: 
              - Si riporta l'art.  104  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 104  (Garanzie  per  l'esecuzione  di  lavori  di
          particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a  contraente
          generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal  bando
          o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a  base
          d'asta  superiore  a  100  milioni  di  euro,  il  soggetto
          aggiudicatario  presenta  sotto  forma  di  cauzione  o  di
          fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93
          comma  3,  in  luogo  della  garanzia  definitiva  di   cui
          all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le
          obbligazioni del contratto e  del  risarcimento  dei  danni
          derivanti dall'eventuale inadempimento  delle  obbligazioni
          stesse, denominata "garanzia di  buon  adempimento"  e  una
          garanzia di conclusione dell'opera nei casi di  risoluzione
          del contratto previsti dal codice  civile  e  dal  presente
          codice, denominata "garanzia per la risoluzione". 
              2. Nel caso di  affidamento  dei  lavori  ad  un  nuovo
          soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie  previste
          al comma 1. 
              3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le
          modalita' di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed  e'  pari
          al cinque per cento fisso  dell'importo  contrattuale  come
          risultante  dall'aggiudicazione  senza  applicazione  degli
          incrementi per ribassi di cui all'articolo 103  comma  1  e
          permane fino alla data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione, o comunque fino a dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
              4. La garanzia fideiussoria  "per  la  risoluzione"  di
          natura  accessoria,  opera  nei  casi  di  risoluzione  del
          contratto previsti dal codice civile e dal presente  codice
          ed  e'  di  importo  pari  al  10  per  cento  dell'importo
          contrattuale, fermo  restando  che,  qualora  l'importo  in
          valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di  euro,  la
          garanzia si intende comunque  limitata  a  100  milioni  di
          euro. 
              5. La garanzia "per la risoluzione" copre,  nei  limiti
          dei danni effettivamente subiti, i costi per  le  procedure
          di riaffidamento da parte della stazione appaltante  o  del
          soggetto aggiudicatore  e  l'eventuale  maggior  costo  tra
          l'importo   contrattuale   risultante   dall'aggiudicazione
          originaria  dei  lavori  e   l'importo   contrattuale   del
          riaffidamento dei lavori stessi, a  cui  sono  sommati  gli
          importi dei pagamenti gia' effettuati o  da  effettuare  in
          base agli stati d'avanzamento dei lavori. 
              6. La garanzia  "per  la  risoluzione"  e'  efficace  a
          partire dal perfezionamento del contratto e fino alla  data
          di emissione del certificato  di  ultimazione  dei  lavori,
          allorche'  cessa  automaticamente.  La  garanzia  "per   la
          risoluzione" cessa automaticamente oltre  che  per  la  sua
          escussione ai sensi del comma 1,  anche  decorsi  tre  mesi
          dalla data del riaffidamento dei lavori. 
              7. Le garanzie di cui al  presente  articolo  prevedono
          espressamente la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
          escussione  del   debitore   principale   e   la   rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma  del
          codice civile. 
              8. Nel caso di escussione il  pagamento  e'  effettuato
          entro trenta giorni, a  semplice  richiesta  scritta  della
          stazione appaltante o del  soggetto  aggiudicatore  recante
          l'indicazione del titolo per cui la stazione  appaltante  o
          il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione. 
              9 Gli schemi di polizza-tipo  concernenti  le  garanzie
          fideiussorie di cui  al  comma  1,  sono  adottati  con  le
          modalita' di cui all'articolo 103, comma 9. 
              10. Le garanzie di cui  al  presente  articolo  e  agli
          articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il  contraente
          e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o  il
          soggetto    aggiudicatore    per    l'eventuale    indebito
          arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da
          piu' garanti.  I  garanti  designano  un  mandatario  o  un
          delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o  il
          soggetto aggiudicatore.". 
                               Art. 69 
 
 
Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "di  norma"  sono
soppresse e al secondo periodo, dopo le parole: "a pena di  nullita'"
sono  inserite  le  seguenti:  ",   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d)"; 
    b) al comma 2: 
      1)  il   secondo   periodo,   e'   sostituito   dal   seguente:
"Costituisce, comunque,  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad
oggetto attivita'  ovunque  espletate  che  richiedono  l'impiego  di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo  delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e  qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia  superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare."; 
      2) il quarto periodo e' soppresso; 
    c) al comma 3, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:
"c-bis) le prestazioni rese in  favore  dei  soggetti  affidatari  in
forza  di  contratti  continuativi  di  cooperazione,  servizio   e/o
fornitura  sottoscritti  in  epoca  anteriore  alla  indizione  della
procedura finalizzata alla aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi
contratti  sono  depositati  alla   stazione   appaltante   prima   o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto."; 
    d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  I  soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice  possono  affidare
in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture  compresi
nel  contratto,  previa  autorizzazione  della  stazione   appaltante
purche': 
      a) l'affidatario del  subappalto  non  abbia  partecipato  alla
procedura per l'affidamento dell'appalto; 
      b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
      c) all'atto dell'offerta siano stati indicati  i  lavori  o  le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di  servizi  e
forniture che si intende subappaltare; 
      d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai  subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80."; 
      e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6.  E'  obbligatoria
l'indicazione della terna  di  subappaltatori  in  sede  di  offerta,
qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano  di  importo
pari  o  superiore  alle   soglie   di   cui   all'articolo   35   o,
indipendentemente  dall'importo  a  base  di  gara,   riguardino   le
attivita' maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge  6  novembre
2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione  omogenea  prevista  nel  bando  di
gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede,
per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le  modalita'
e le tempistiche per la verifica delle condizioni  di  esclusione  di
cui all'articolo 80 prima della stipula  del  contratto  stesso,  per
l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei  mezzi  di  prova
richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di  esclusione  per
gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo
80."; 
      f) al comma 11,  le  parole:  "inoltra  le  richieste  e  delle
contestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inoltra le  richieste
e le contestazioni". 
      g) al  comma  20  le  parole:  "nonche'  alle  associazioni  in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire  direttamente
le prestazioni assunte in appalto" sono soppresse ed e' aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:  "Ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni  del  presente  articolo  e'   consentita,   in   deroga
all'articolo  48,   comma   9,   primo   periodo,   la   costituzione
dell'associazione in partecipazione quando l'associante  non  intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto". 
          Note all'art. 69: 
              - Si riporta l'art.  105  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti  affidatari  dei
          contratti di cui al presente codice eseguono in proprio  le
          opere o i lavori, i  servizi,  le  forniture  compresi  nel
          contratto. Il contratto non puo' essere ceduto  a  pena  di
          nullita', fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  106,
          comma 1, lettera d). E' ammesso il  subappalto  secondo  le
          disposizioni del presente articolo. 
              2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con   il   quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   5,
          l'eventuale subappalto non puo' superare la  quota  del  30
          per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
          servizi o forniture. L'affidatario comunica  alla  stazione
          appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti
          i sub-contratti che  non  sono  subappalti,  stipulati  per
          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,
          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla
          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto
          obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione   integrativa
          qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e
          l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonche'  siano
          variati i requisiti di cui al comma 7. 
              3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
          loro  specificita',  non  si  configurano  come   attivita'
          affidate in subappalto: 
                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi, per le  quali  occorre  effettuare  comunicazione
          alla stazione appaltante; 
                b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici; 
                c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a
          20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
          comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
          nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  ufficiale
          della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,
          nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
              c-bis) le  prestazioni  rese  in  favore  dei  soggetti
          affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di
          cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca
          anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla
          aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono
          depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
          alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
              4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
          lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,
          previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 
              a) l'affidatario del subappalto non  abbia  partecipato
          alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
              b) il subappaltatore  sia  qualificato  nella  relativa
          categoria; 
              c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i  lavori
          o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
          di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
              d)  il  concorrente  dimostri  l'assenza  in  capo   ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
          80. 
              5. Per le opere di cui all'articolo  89,  comma  11,  e
          fermi  restando  i  limiti  previsti  dal  medesimo  comma,
          l'eventuale subappalto non  puo'  superare  il  trenta  per
          cento dell'importo delle opere e  non  puo'  essere,  senza
          ragioni obiettive, suddiviso. 
              6.  E'  obbligatoria  l'indicazione  della   terna   di
          subappaltatori in sede di offerta, qualora gli  appalti  di
          lavori,  servizi  e  forniture  siano  di  importo  pari  o
          superiore  alle  soglie   di   cui   all'articolo   35   o,
          indipendentemente dall'importo a base di  gara,  riguardino
          le   attivita'   maggiormente   esposte   a   rischio    di
          infiltrazione  mafiosa,  come  individuate  al   comma   53
          dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,  n.  190.  Nel
          caso  di  appalti  aventi  ad  oggetto  piu'  tipologie  di
          prestazioni, la terna di  subappaltatori  va  indicata  con
          riferimento a ciascuna tipologia  di  prestazione  omogenea
          prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara
          la stazione appaltante prevede, per gli  appalti  sotto  le
          soglie  di  cui  all'articolo  35:  le   modalita'   e   le
          tempistiche per la verifica delle condizioni di  esclusione
          di cui all'articolo 80 prima della  stipula  del  contratto
          stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione
          dei mezzi di prova richiesti, per  la  dimostrazione  delle
          circostanze di esclusione per gravi illeciti  professionali
          come previsti dal comma 13 dell'articolo 80. 
              7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto
          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore   attestante   l'assenza    in    capo    ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
          80.   Il   contratto   di   subappalto,   corredato   della
          documentazione   tecnica,    amministrativa    e    grafica
          direttamente derivata dagli atti  del  contratto  affidato,
          indica puntualmente l'ambito operativo del  subappalto  sia
          in termini prestazionali che economici. 
              8. Il contraente  principale  e'  responsabile  in  via
          esclusiva  nei   confronti   della   stazione   appaltante.
          L'aggiudicatario  e'  responsabile   in   solido   con   il
          subappaltatore in relazione  agli  obblighi  retributivi  e
          contributivi,  ai  sensi  dell'articolo  29   del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
          al comma 13, lettere a) e  c),  l'appaltatore  e'  liberato
          dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo. 
              9. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,
          assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano
          di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
          rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
          appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo
          all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
              10. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore
          o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti
          e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva
          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,  commi
          5 e 6. 
              11. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste
          di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del
          procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla
          direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari
          accertamenti. 
              12.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire   i
          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
          abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
          cui all'articolo 80. 
              13. La stazione appaltante corrisponde direttamente  al
          subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi  ed
          al fornitore di beni o  lavori,  l'importo  dovuto  per  le
          prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
                a) quando il subappaltatore o il  cottimista  e'  una
          microimpresa o piccola impresa; 
                b)   in    caso    di    inadempimento    da    parte
          dell'appaltatore; 
                c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
          contratto lo consente. 
              14. L'affidatario deve praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
          e  prestazionali  previsti  nel   contratto   di   appalto.
          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici. 
              16. Al fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
          specifico contratto collettivo applicato. 
              17. I piani di sicurezza di cui al decreto  legislativo
          del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle
          autorita' competenti preposte alle verifiche  ispettive  di
          controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
          coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti   nel
          cantiere, al fine di rendere gli  specifici  piani  redatti
          dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e  coerenti
          con il piano presentato dall'affidatario.  Nell'ipotesi  di
          raggruppamento temporaneo o  di  consorzio,  detto  obbligo
          incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere  e'
          responsabile del rispetto del piano da parte  di  tutte  le
          imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
              18. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni
          dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati
          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
          l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o
          cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo
          delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
          euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
          parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
              19.  L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              20. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          e' consentita, in deroga all'articolo 48,  comma  9,  primo
          periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
              21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di  Trento  e  Bolzano,
          sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
          attuazione  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria
          vigente e dei  principi  dell'ordinamento  comunitario,  di
          disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  diretto   dei
          subappaltatori. 
              22. Le stazioni  appaltanti  rilasciano  i  certificati
          necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui
          all'articolo 83, comma  1,  e  all'articolo  84,  comma  4,
          lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore
          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
          alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.". 
                               Art. 70 
 
 
Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: "per  contratto,
anche" sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a  norma
del presente codice, se il valore della modifica e' al  di  sotto  di
entrambi i seguenti valori: 
    a) le soglie fissate all'articolo 35; 
    b) il 10 per cento  del  valore  iniziale  del  contratto  per  i
contratti di  servizi  e  forniture  sia  nei  settori  ordinari  che
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per
i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia
la modifica non puo' alterare la natura complessiva del  contratto  o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il  valore
e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da
errori o da omissioni nel progetto  esecutivo,  che  pregiudicano  in
tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,
essa e' consentita solo nei limiti quantitativi di  cui  al  presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni."; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  i
contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale."; 
    d) al comma 14, al primo periodo,  dopo  le  parole:  "servizi  e
forniture" sono inserite le seguenti: ", nonche'  quelle  di  importo
inferiore  o  pari  al  10  per  cento  dell'importo  originario  del
contratto relative a contratti  di  importo  pari  o  superiore  alla
soglia comunitaria,". 
          Note all'art. 70: 
              - Si riporta l'art.  106  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  da
          parte del contraente originale che si sono resi necessari e
          non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
          del contraente produca entrambi i seguenti  effetti,  fatto
          salvo quanto previsto dal  comma  7  per  gli  appalti  nei
          settori ordinari: 
                  1) risulti impraticabile  per  motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice  o
          l'ente aggiudicatore notevoli disguidi  o  una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                c)  ove   siano   soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                  1) la necessita'  di  modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                  2) la modifica non altera la  natura  generale  del
          contratto; 
                d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                  2) all'aggiudicatario iniziale succede,  per  causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                  3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
          o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma   gli   obblighi   del
          contraente    principale    nei    confronti    dei    suoi
          subappaltatori; 
                e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  del
          comma 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
              2. I contratti  possono  parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
              a) le soglie fissate all'articolo 35; 
              b) il 10 per cento del valore  iniziale  del  contratto
          per i contratti di servizi  e  forniture  sia  nei  settori
          ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del  valore
          iniziale del contratto per i contratti di  lavori  sia  nei
          settori ordinari che speciali.  Tuttavia  la  modifica  non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
              3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui  ai  commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
              4. Una modifica di un contratto o di un accordo  quadro
          durante il  periodo  della  sua  efficacia  e'  considerata
          sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
          considerevolmente gli  elementi  essenziali  del  contratto
          originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
          1 e 2, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o
          piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
                a) la modifica introduce condizioni che,  se  fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                d) se un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
              6. Una nuova  procedura  d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
              7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),  per  i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
              8.  La  stazione  appaltante   comunica   all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
              9.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali. 
              11. La durata  del  contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione  si  renda  necessario   una   aumento   o   una
          diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              13. Si applicano le disposizioni di cui alla  legge  21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.". 
                               Art. 71 
 
 
Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "per esigenze di finanza pubblica" sono
sostituite dalle seguenti:  "per  esigenze  sopravvenute  di  finanza
pubblica,  disposta   con   atto   motivato   delle   amministrazioni
competenti"; 
    b) al comma 6, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e
secondo criteri individuati nel  decreto  di  cui  all'articolo  111,
comma 1". 
          Note all'art. 71: 
              - Si riporta l'art.  107  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i  casi  in  cui
          ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via
          temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola
          d'arte, e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della
          stipulazione del contratto, il direttore  dei  lavori  puo'
          disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,
          compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore  o
          di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
          con  l'indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato
          l'interruzione  dei  lavori,   nonche'   dello   stato   di
          avanzamento dei  lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione
          rimane interrotta e delle cautele adottate  affinche'  alla
          ripresa le stesse possano  essere  continuate  ed  ultimate
          senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
          e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento  della
          sospensione. Il verbale e' inoltrato  al  responsabile  del
          procedimento entro  cinque  giorni  dalla  data  della  sua
          redazione. 
              2. La sospensione puo', altresi', essere  disposta  dal
          RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse,  tra
          cui   l'interruzione   di   finanziamenti   per    esigenze
          sopravvenute  di  finanza  pubblica,  disposta   con   atto
          motivato  delle  amministrazioni  competenti.  Qualora   la
          sospensione, o le sospensioni, durino  per  un  periodo  di
          tempo superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva
          prevista per l'esecuzione dei  lavori  stessi,  o  comunque
          quando superino  sei  mesi  complessivi,  l'esecutore  puo'
          chiedere la risoluzione del contratto senza indennita';  se
          la stazione appaltante si oppone,  l'esecutore  ha  diritto
          alla   rifusione   dei   maggiori   oneri   derivanti   dal
          prolungamento della sospensione oltre i  termini  suddetti.
          Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi. 
              3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente
          necessario. Cessate le  cause  della  sospensione,  il  RUP
          dispone  la  ripresa  dell'esecuzione  e  indica  il  nuovo
          termine contrattuale. 
              4.  Ove  successivamente  alla  consegna   dei   lavori
          insorgano, per cause imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
          circostanze  che  impediscano  parzialmente   il   regolare
          svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a  proseguire
          le parti di lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla
          sospensione parziale dei  lavori  non  eseguibili,  dandone
          atto in apposito verbale. Le  contestazioni  dell'esecutore
          in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a  pena
          di decadenza nei verbali di sospensione e  di  ripresa  dei
          lavori,  salvo  che   per   le   sospensioni   inizialmente
          legittime, per le quali  e'  sufficiente  l'iscrizione  nel
          verbale di ripresa  dei  lavori;  qualora  l'esecutore  non
          intervenga  alla  firma  dei  verbali  o  si   rifiuti   di
          sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
          contabilita'. Quando la sospensione supera  il  quarto  del
          tempo  contrattuale   complessivo   il   responsabile   del
          procedimento da' avviso all'ANAC.  In  caso  di  mancata  o
          tardiva   comunicazione   l'ANAC   irroga   una    sanzione
          amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
          tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 
              5. L'esecutore che per cause a lui non  imputabili  non
          sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato  puo'
          richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto  alla
          scadenza del termine contrattuale.  In  ogni  caso  la  sua
          concessione   non   pregiudica    i    diritti    spettanti
          all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della  maggiore
          durata a fatto della stazione appaltante.  Sull'istanza  di
          proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
          direttore  dei  lavori,  entro  trenta   giorni   dal   suo
          ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
          stabilito dagli atti contrattuali,  decorrente  dalla  data
          del  verbale  di  consegna  ovvero,  in  caso  di  consegna
          parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
          dei lavori, appena avvenuta, e'  comunicata  dall'esecutore
          per iscritto al direttore  dei  lavori,  il  quale  procede
          subito alle necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.
          L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del  contratto
          ne' ad alcuna indennita' qualora i  lavori,  per  qualsiasi
          causa non imputabile alla stazione  appaltante,  non  siano
          ultimati  nel  termine  contrattuale  e  qualunque  sia  il
          maggior tempo impiegato. 
              6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
          disposte dalla stazione appaltante  per  cause  diverse  da
          quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo'  chiedere
          il risarcimento dei danni subiti, quantificato  sulla  base
          di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice  civile  e
          secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
          111, comma 1. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, ai contratti relativi  a  servizi  e
          forniture.". 
                               Art. 72 
 
 
Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d),  le  parole:  ",  o  di  una  sentenza
passata  in  giudicato  per  violazione  del  presente  codice"  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi
di cui al comma 1 non si applicano i termini  previsti  dall'articolo
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241."; 
    c) al comma 3, le  parole:  "Quando  il"  sono  sostituite  dalla
seguente: "Il" e la parola: "accerta" e' sostituita  dalle  seguenti:
"quando accerta". 
          Note all'art. 72: 
              - Si riporta l'art.  108  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  108  (Risoluzione).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le  stazioni
          appaltanti possono risolvere un contratto pubblico  durante
          il periodo di sua efficacia, se una o piu'  delle  seguenti
          condizioni sono soddisfatte: 
                a) il contratto ha subito  una  modifica  sostanziale
          che avrebbe richiesto una nuova  procedura  di  appalto  ai
          sensi dell'articolo 106; 
                b)  con  riferimento  alle   modificazioni   di   cui
          all'articolo 106, comma 1,  lettere  b)  e  c)  sono  state
          superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
          con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
          comma 1, lettera  e)  del  predetto  articolo,  sono  state
          superate eventuali soglie stabilite  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con  riferimento
          alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma  2,  sono
          state superate le  soglie  di  cui  al  medesimo  comma  2,
          lettere a) e b); 
                c)  l'aggiudicatario  si  e'  trovato,   al   momento
          dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
          cui all'articolo 80, comma 1, sia  per  quanto  riguarda  i
          settori ordinari sia per quanto riguarda le  concessioni  e
          avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla  procedura  di
          appalto  o  di  aggiudicazione  della  concessione,  ovvero
          ancora per  quanto  riguarda  i  settori  speciali  avrebbe
          dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 
                d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
          considerazione  di  una  grave  violazione  degli  obblighi
          derivanti dai trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea in un procedimento  ai  sensi
          dell'articolo 258 TFUE. 
              1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
          i termini previsti dall'articolo 21-nonies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto
          pubblico durante  il  periodo  di  efficacia  dello  stesso
          qualora: 
                a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta  la
          decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione  per  aver
          prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
                b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto  un
          provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di  una
          o piu' misure di prevenzione di cui al codice  delle  leggi
          antimafia e delle relative misure  di  prevenzione,  ovvero
          sia intervenuta sentenza di condanna passata  in  giudicato
          per i reati di cui all'articolo 80. 
              3.  Il  direttore  dei   lavori   o   il   responsabile
          dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando  accerta
          un grave inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali  da
          parte dell'appaltatore, tale  da  comprometterne  la  buona
          riuscita  delle  prestazioni,  invia  al  responsabile  del
          procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
          documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
          regolarmente,  il  cui  importo  puo'  essere  riconosciuto
          all'appaltatore. Egli formula, altresi',  la  contestazione
          degli addebiti all'appaltatore, assegnando un  termine  non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile  del  procedimento.
          Acquisite   e   valutate    negativamente    le    predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
          il contratto. 
              4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma  3,
          l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per   negligenza
          dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
          direttore   dei   lavori   o    il    responsabile    unico
          dell'esecuzione del contratto, se nominato gli  assegna  un
          termine, che, salvo  i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere
          inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve
          eseguire le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e
          redatto   processo   verbale   in    contraddittorio    con
          l'appaltatore,   qualora   l'inadempimento   permanga,   la
          stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
          pagamento delle penali. 
              5. Nel caso di risoluzione del contratto  l'appaltatore
          ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
          ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto. 
              6.  Il  responsabile   unico   del   procedimento   nel
          comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
          del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,  che
          il direttore dei lavori curi la redazione  dello  stato  di
          consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di
          materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa  in
          consegna. 
              7. Qualora sia stato  nominato,  l'organo  di  collaudo
          procede a redigere, acquisito lo stato di  consistenza,  un
          verbale  di  accertamento  tecnico  e  contabile   con   le
          modalita' di cui al presente  codice.  Con  il  verbale  e'
          accertata la corrispondenza tra quanto eseguito  fino  alla
          risoluzione del  contratto  e  ammesso  in  contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante. 
              8. Nei casi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  in  sede  di
          liquidazione  finale  dei  lavori,  servizi   o   forniture
          riferita all'appalto risolto, l'onere  da  porre  a  carico
          dell'appaltatore e' determinato  anche  in  relazione  alla
          maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i
          lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa  della
          facolta' prevista dall'articolo 110, comma 1. 
              9. Nei casi di risoluzione  del  contratto  di  appalto
          dichiarata dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
          provvedere al ripiegamento dei cantieri  gia'  allestiti  e
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tale fine  assegnato  dalla  stessa  stazione
          appaltante;  in  caso  di  mancato  rispetto  del   termine
          assegnato,  la  stazione  appaltante   provvede   d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  La
          stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione   di
          eventuali    provvedimenti    giurisdizionali    cautelari,
          possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
          ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero  delle
          aree di  lavoro  e  relative  pertinenze,  puo'  depositare
          cauzione in conto vincolato  a  favore  dell'appaltatore  o
          prestare fideiussione bancaria o polizza  assicurativa  con
          le modalita' di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento
          del  valore  del  contratto.   Resta   fermo   il   diritto
          dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.". 
                               Art. 73 
 
 
Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "in qualunque  tempo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "in qualunque momento"; 
    b) al comma 4, le parole: "del  direttore  dell'esecuzione"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "dal  direttore  dell'esecuzione"  e  le
parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP". 
          Note all'art. 73: 
              - Si riporta l'articolo 109 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  109  (Recesso).  -  1.  Fermo  restando   quanto
          previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  la  stazione
          appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento
          previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni
          relative ai servizi e alle forniture eseguiti  nonche'  del
          valore dei materiali utili esistenti in cantiere  nel  caso
          di lavoro o in magazzino nel caso di servizi  o  forniture,
          oltre al decimo dell'importo delle  opere,  dei  servizi  o
          delle forniture non eseguite. 
              2. Il decimo dell'importo delle opere non  eseguite  e'
          calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
          del prezzo posto a  base  di  gara,  depurato  del  ribasso
          d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o  forniture
          eseguiti. 
              3. L'esercizio del diritto di recesso e'  preceduto  da
          una formale comunicazione all'appaltatore da darsi  con  un
          preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali  la
          stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi  o
          forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica  la
          regolarita' dei servizi e delle forniture. 
              4. I materiali, il cui  valore  e'  riconosciuto  dalla
          stazione appaltante a norma  del  comma  1,  sono  soltanto
          quelli gia'  accettati  dal  direttore  dei  lavori  o  dal
          direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal
          RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
          di cui al comma 3. 
              5. La stazione  appaltante  puo'  trattenere  le  opere
          provvisionali e gli impianti che non siano in  tutto  o  in
          parte asportabili ove li ritenga  ancora  utilizzabili.  In
          tal caso essa corrisponde all'appaltatore,  per  il  valore
          delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
          lavori eseguiti, un compenso  da  determinare  nella  minor
          somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
          degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 
              6. L'appaltatore deve rimuovere  dai  magazzini  e  dai
          cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
          e deve mettere i magazzini  e  i  cantieri  a  disposizione
          della stazione appaltante nel termine  stabilito;  in  caso
          contrario lo sgombero  e'  effettuato  d'ufficio  e  a  sue
          spese.". 
                               Art. 74 
 
 
Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "del  completamento  dei  lavori"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'esecuzione o del  completamento  dei
lavori, servizi o forniture"; 
    b) all'alinea del comma 3,  le  parole:  "sentita  l'ANAC,"  sono
soppresse; 
    c) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  ",  sentita  l'ANAC"
sono soppresse. 
          Note all'art. 74: 
              - Si riporta l'articolo 110 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto  e
          misure  straordinarie  di  gestione).  -  1.  Le   stazioni
          appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
          concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di   insolvenza
          concorsuale  o  di  liquidazione  dell'appaltatore,  o   di
          risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero
          di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo  88,  comma
          4-ter, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          ovvero in caso di dichiarazione giudiziale  di  inefficacia
          del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che
          hanno  partecipato  all'originaria   procedura   di   gara,
          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
          un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
          completamento dei lavori, servizi o forniture. 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
              3.   Il   curatore    del    fallimento,    autorizzato
          all'esercizio  provvisorio,  ovvero  l'impresa  ammessa  al
          concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del
          giudice delegato, possono: 
                a)  partecipare  a  procedure   di   affidamento   di
          concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
          essere affidatario di subappalto; 
                b) eseguire i contratti gia'  stipulati  dall'impresa
          fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale. 
              4. L'impresa  ammessa  al  concordato  con  continuita'
          aziendale non necessita  di  avvalimento  di  requisiti  di
          altro  soggetto.  L'impresa  ammessa  al   concordato   con
          cessione di beni o che ha presentato domanda di  concordato
          a norma dell'articolo 161, sesto comma, del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n.  267,  puo'  eseguire  i  contratti  gia'
          stipulati, su autorizzazione del giudice delegato. 
              5.  L'ANAC,   sentito   il   giudice   delegato,   puo'
          subordinare la partecipazione, l'affidamento di  subappalti
          e la stipulazione dei relativi  contratti  alla  necessita'
          che il curatore o l'impresa in concordato si  avvalgano  di
          un altro operatore in possesso dei requisiti  di  carattere
          generale, di  capacita'  finanziaria,  tecnica,  economica,
          nonche'  di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento
          dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti  dell'impresa
          concorrente  e  della  stazione  appaltante  a  mettere   a
          disposizione, per  la  durata  del  contratto,  le  risorse
          necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a   subentrare
          all'impresa ausiliata nel caso  in  cui  questa  nel  corso
          della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non
          sia per qualsiasi ragione piu' in grado  di  dare  regolare
          esecuzione all'appalto o  alla  concessione,  nei  seguenti
          casi: 
                a) se l'impresa non e'  in  regola  con  i  pagamenti
          delle retribuzioni dei  dipendenti  e  dei  versamenti  dei
          contributi previdenziali e assistenziali; 
                b) se l'impresa non  e'  in  possesso  dei  requisiti
          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
              6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
          32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in
          materia di misure  straordinarie  di  gestione  di  imprese
          nell'ambito della prevenzione della corruzione.". 
                               Art. 75 
 
 
Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "sentito  il  Consiglio  Superiore
dei Lavori Pubblici" sono inserite  le  seguenti:  "e  la  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Con  il
decreto di cui al primo  periodo,  sono  disciplinate,  altresi',  le
modalita' di svolgimento della verifica di conformita'  in  corso  di
esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il
direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di
conformita'. Qualora le amministrazioni  aggiudicatrici  non  possano
espletare l'attivita' di direzione  dei  lavori,  essa  e'  affidata,
nell'ordine, ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  previo  apposito
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri  soggetti
scelti  con  le  procedure   previste   dal   presente   codice   per
l'affidamento degli incarichi di progettazione."; 
    b) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Gli
accertamenti di laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie
inerenti alle attivita' di cui  al  comma  1,  ovvero  specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori,  sono  disposti
dalla direzione dei lavori o dall'organo di  collaudo,  imputando  la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a  tale  titolo
nel quadro economico. Tali spese non sono  soggette  a  ribasso.  Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato
su  proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  sono
individuati i criteri per la determinazione di tali costi."; 
    c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e  provvede"  sono
inserite le seguenti: ", anche con l'ausilio di uno o piu'  direttori
operativi individuati dalla stazione  appaltante  in  relazione  alla
complessita' dell'appalto,". 
          Note all'art. 75: 
              - Si riporta l'articolo 111 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.   111    (Controllo    tecnico,    contabile    e
          amministrativo).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e trasporti, da  adottare  entro  90  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  codice,  su
          proposta  dell'ANAC,   previo   parere   delle   competenti
          commissioni parlamentari, sentito  il  Consiglio  Superiore
          dei Lavori  Pubblici  e  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,
          n.281, sono approvate le linee  guida  che  individuano  le
          modalita' e, se del caso, la tipologia di atti,  attraverso
          i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
          all'articolo  101,  comma  3,  in  maniera  da   garantirne
          trasparenza, semplificazione, efficientamento  informatico,
          con   particolare   riferimento    alle    metodologie    e
          strumentazioni  elettroniche  anche  per  i  controlli   di
          contabilita'. Con il decreto di cui al primo periodo,  sono
          disciplinate, altresi', le modalita' di  svolgimento  della
          verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la
          relativa tempistica, nonche' i casi  in  cui  il  direttore
          dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di
          conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici  non
          possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
          e'  affidata,   nell'ordine,   ad   altre   amministrazioni
          pubbliche, previo apposito accordo ai  sensi  dell'articolo
          15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  intesa   o
          convenzione di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
          soggetti scelti con  le  procedure  previste  dal  presente
          codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. 
              1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e  le  verifiche
          tecniche obbligatorie inerenti alle  attivita'  di  cui  al
          comma 1,  ovvero  specificamente  previsti  dal  capitolato
          speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione
          dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa  a
          carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
          nel quadro  economico.  Tali  spese  non  sono  soggette  a
          ribasso. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, sono  individuati  i  criteri  per  la
          determinazione di tali costi. 
              2.  Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto   di
          servizi o di forniture e', di norma, il responsabile  unico
          del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di  uno  o
          piu'  direttori  operativi   individuati   dalla   stazione
          appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,  al
          coordinamento,    alla    direzione    e    al    controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione del  contratto  stipulato
          dalla   stazione   appaltante   assicurando   la   regolare
          esecuzione  da  parte  dell'esecutore,  in  conformita'  ai
          documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui  al
          comma  1,  sono  altresi'   approvate   linee   guida   che
          individuano compiutamente  le  modalita'  di  effettuazione
          dell'attivita' di controllo di cui al  periodo  precedente,
          secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si
          applica l'articolo 216, comma 17.". 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  l'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'articolo  15
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.". 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza,  l'articolo  30
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al  fine  di  svolgere  in
          modo coordinato funzioni e servizi  determinati,  gli  enti
          locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
              2. Le convenzioni devono stabilire i fini,  la  durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme  di  convenzione  obbligatoria  fra   enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti.". 
                               Art. 76 
 
 
Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  "per  la  realizzazione  dei  singoli
lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per  i  singoli  appalti  di
lavori, servizi e forniture"; 
    b) il comma 2, e' sostituito dal seguente:  "2.  A  valere  sugli
stanziamenti di cui al comma  1,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo  risorse  finanziarie  in  misura  non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi  e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche  svolte  dai
dipendenti  delle  stesse  esclusivamente   per   le   attivita'   di
programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione
preventiva dei progetti, di  predisposizione  e  di  controllo  delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,  di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e  di  collaudo
tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di   conformita',   di
collaudatore statico ove necessario per consentire  l'esecuzione  del
contratto nel rispetto dei documenti a base di  gara,  del  progetto,
dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto  da  parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita'  diverse  per  la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri  dipendenti.
Gli enti  che  costituiscono  o  si  avvalgono  di  una  centrale  di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai  dipendenti
di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica
agli appalti relativi a servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e'
nominato il direttore dell'esecuzione."; 
    c) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente segno: ".". 
          Note all'art. 76: 
              - Si riporta l'articolo 113 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). -  1.  Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
              2. A valere sugli stanziamenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
              3. L'ottanta per cento delle  risorse  finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
              4. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
              5. Per i compiti svolti dal personale di  una  centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2.". 
                               Art. 77 
 
 
Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto  legislativo  18  aprile
                             2016, n. 50 
 
  1. Dopo l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, e' inserito il seguente: 
  "Art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi  agli  acconti).  -  1.  Il  termine  per  l'emissione   dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di
appalto  non  puo'  superare  i  quarantacinque   giorni   decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
  2.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo
nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto.
Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille
dell'ammontare  netto  contrattuale  da  determinare   in   relazione
all'entita'  delle  conseguenze  legate  al  ritardo  e  non  possono
comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto
ammontare netto contrattuale. 
  3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di  conformita'
il responsabile unico del procedimento  rilascia  il  certificato  di
pagamento   ai   fini   dell'emissione   della   fattura   da   parte
dell'appaltatore. Il  certificato  di  pagamento  e'  rilasciato  nei
termini di cui all'articolo  4,  commi  2,  3,  4  e  5  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione  di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,
del codice civile.". 
          Note all'art. 77: 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  l'articolo  4
          del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231  (Attuazione
          della direttiva 2000/35/CE relativa  alla  lotta  contro  i
          ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): 
              "Art. 4. (Termini di pagamento).  -  1.  Gli  interessi
          moratori   decorrono,   senza   che   sia   necessaria   la
          costituzione in mora, dal giorno successivo  alla  scadenza
          del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
                a) trenta giorni dalla data di ricevimento  da  parte
          del debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento
          di  contenuto  equivalente.   Non   hanno   effetto   sulla
          decorrenza del  termine  le  richieste  di  integrazione  o
          modifica  formali  della  fattura  o  di  altra   richiesta
          equivalente di pagamento; 
                b) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla data di prestazione dei servizi,  quando  non
          e' certa la data  di  ricevimento  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento; 
                c) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla prestazione dei servizi, quando  la  data  in
          cui  il  debitore  riceve  la  fattura   o   la   richiesta
          equivalente  di  pagamento  e'  anteriore  a   quella   del
          ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
                d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
                a) per  le  imprese  pubbliche  che  sono  tenute  al
          rispetto dei requisiti di trasparenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
                b) per gli enti pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti.". 
                               Art. 78 
 
 
Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare  o  amministrativa"
sono inserite le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati"; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
    c) al comma 6, e' sostituito, in  fine,  il  segno:  ";"  con  il
seguente: ".". 
          Note all'art. 78: 
              - Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo). - 1.
          Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si  applicano
          le  norme  che  seguono  e,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad  esclusione
          delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49
          si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e  5  e  alle
          note generali dell'Appendice 1  dell'Unione  europea  della
          AAP e agli altri  accordi  internazionali  a  cui  l'Unione
          europea e' vincolata. 
              2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano
          agli   enti   aggiudicatori   che   sono    amministrazioni
          aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono  una  delle
          attivita'  previste  dagli  articoli  da  115  a  121;   si
          applicano altresi' ai tutti i soggetti che pur non  essendo
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   imprese   pubbliche,
          annoverano tra le loro attivita' una o piu'  attivita'  tra
          quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed  operano  in
          virtu' di diritti speciali o esclusivi. 
              3. Ai fini del presente articolo, per diritti  speciali
          o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo  Stato  o
          dagli  enti  locali  mediante   disposizione   legislativa,
          regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i
          Trattati, avente l'effetto di riservare a uno o  piu'  enti
          l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da  115
          a 121 e di  incidere  sostanzialmente  sulla  capacita'  di
          altri enti di esercitare tale attivita'. 
              4. Non costituiscono diritti speciali o  esclusivi,  ai
          sensi del comma 3, i diritti  concessi  in  virtu'  di  una
          procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi.
          A tali fini,  oltre  alle  procedure  di  cui  al  presente
          codice, costituiscono  procedure  idonee  ad  escludere  la
          sussistenza  di  diritti  speciali  o  esclusivi  tutte  le
          procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE
          del Parlamento  e  del  Consiglio  in  grado  di  garantire
          un'adeguata trasparenza. 
              5. (abrogato). 
              6.  Per  i  servizi  di  ricerca   e   sviluppo   trova
          applicazione quanto previsto dall'articolo 158. 
              7. Ai fini degli articoli 115, 116  e  117  il  termine
          «alimentazione»  comprende   la   generazione,   produzione
          nonche' la vendita all'ingrosso e al  dettaglio.  Tuttavia,
          la produzione di gas  sotto  forma  di  estrazione  rientra
          nell'ambito di applicazione dell'articolo 121. 
              8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei  settori
          speciali si applicano le norme di cui  agli  articoli  100,
          105, 106, 108 e 112.". 
                               Art. 79 
 
 
Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 125, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera d), le parole: "impreviste e imprevedibili"  sono
sostituite dalle seguenti: "imprevedibili" e le parole: "ivi compresi
comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti  contaminati
ai sensi della Parte quarta, Titolo  V,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152  e  di  pericolo  concreto  e  attuale  di  danni
irreparabili a beni culturali," sono soppresse; 
    b) alla lettera f), primo periodo, la parola:  "imprenditore"  e'
sostituita dalla seguente: "operatore"; 
    c) alla lettera h), il segno: ":" e' sostituito dal seguente: ";"
e i numeri: "1) 2)" sono sostituiti dalle seguenti lettere: "i) l)". 
          Note all'art. 79: 
              - Si riporta l'articolo 125 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 125 (Uso della procedura negoziata  senza  previa
          indizione di gara). - 1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono
          ricorrere a una procedura negoziata senza previa  indizione
          di gara nei seguenti casi: 
                a) quando, in risposta a  una  procedura  con  previa
          indizione di gara,  non  sia  pervenuta  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, purche' le  condizioni  iniziali  dell'appalto
          non siano sostanzialmente  modificate.  Un'offerta  non  e'
          ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza  con
          l'appalto ed e'  quindi  manifestamente  inadeguata,  salvo
          modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'ente
          aggiudicatore e ai requisiti specificati nei  documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso o non soddisfa i criteri  di  selezione
          stabiliti dall'ente aggiudicatore a  norma  degli  articoli
          80, 135, 136; 
                b) quando un appalto e' destinato  solo  a  scopi  di
          ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e  non
          per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca  e  di
          sviluppo,   purche'   l'aggiudicazione   dell'appalto   non
          pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi  che
          perseguano, segnatamente, questi scopi; 
                c) quando  i  lavori,  servizi  e  forniture  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione    di    un'opera    d'arte    odi    una
          rappresentazione artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente  per  motivi  tecnici.
          L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando
          non  esistono  sostituti  o   alternative   ragionevoli   e
          l'assenza  di  concorrenza  non  e'  il  risultato  di  una
          limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  3) tutela di diritti esclusivi, inclusi  i  diritti
          di proprieta' intellettuale. L'eccezione di cui al presente
          punto si applica  solo  quando  non  esistono  sostituti  o
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto. 
                d) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivanti   da    eventi
          imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini  stabiliti
          per le procedure aperte, per le procedure ristrette  o  per
          le procedure negoziate precedute da indizione di  gara  non
          possono essere  rispettati.  Le  circostanze  invocate  per
          giustificare l'estrema urgenza non devono essere  in  alcun
          caso imputabili all'ente aggiudicatore; 
                e) nel caso di  appalti  di  forniture  per  consegne
          complementari  effettuate  dal   fornitore   originario   e
          destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti  o
          all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,  qualora
          il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore
          ad  acquistare  forniture  con   caratteristiche   tecniche
          differenti,  il  cui  impiego   o   la   cui   manutenzione
          comporterebbero  incompatibilita'  o  difficolta'  tecniche
          sproporzionate; 
                f) per  nuovi  lavori  o  servizi  consistenti  nella
          ripetizione  di  lavori  o   servizi   analoghi   assegnati
          all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori  hanno
          assegnato un appalto  precedente,  a  condizione  che  tali
          lavori o servizi siano conformi a un  progetto  a  base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo  123.  Il  progetto  a  base  di  gara  indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia'
          al momento dell'indizione della gara per il primo  progetto
          e gli enti aggiudicatori, quando  applicano  l'articolo  35
          tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori  o
          i servizi successivi; 
                g) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                h)  per  gli  acquisti  d'opportunita',   quando   e'
          possibile,  in  presenza  di  un'occasione  particolarmente
          vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
          prezzo e' sensibilmente  inferiore  ai  prezzi  normalmente
          praticati sul mercato; 
                i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose presso un fornitore  che  cessi
          definitivamente  l'attivita'  commerciale   o   presso   il
          liquidatore in caso  di  procedura  di  insolvenza,  di  un
          accordo con i creditori o di procedure analoghe; 
                l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
          di progettazione organizzato secondo  le  disposizioni  del
          presente  codice  ed  e'  destinato,  in  base  alle  norme
          previste  nel   concorso   di   progettazione,   a   essere
          aggiudicato al vincitore o a  uno  dei  vincitori  di  tale
          concorso; in tal caso, tutti i vincitori  del  concorso  di
          progettazione   sono   invitati    a    partecipare    alle
          negoziazioni.". 
                               Art. 80 
 
 
Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 126, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la parola: "regolarmente" e' soppressa. 
          Note all'art. 80: 
              - Si riporta l'articolo 126 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 126 (Comunicazione delle specifiche tecniche).  -
          1. Su richiesta degli operatori economici interessati  alla
          concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a
          disposizione  le  specifiche  tecniche  previste  nei  loro
          appalti  di  forniture,  di  lavori  o  di  servizi,  o  le
          specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per  gli
          appalti  oggetto  di  avvisi  periodici  indicativi.   Tali
          specifiche sono rese disponibili  per  via  elettronica  in
          maniera gratuita, illimitata e diretta. 
              2.  Le  specifiche  tecniche  sono  trasmesse  per  via
          diversa da quella elettronica  qualora  non  sia  possibile
          offrire accesso gratuito,  illimitato  e  diretto  per  via
          elettronica a determinati documenti di  gara  per  uno  dei
          motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e  3,  o  qualora
          gli  enti  aggiudicatori  abbiano  imposto  requisiti   per
          tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono
          ai sensi dell'articolo 52, comma 7. 
              3.  Quando  le  specifiche  tecniche  sono  basate   su
          documenti ai  quali  gli  operatori  economici  interessati
          hanno accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto,  per  via
          elettronica, si  considera  sufficiente  l'indicazione  del
          riferimento a tali documenti. 
              4. Per il tramite della Cabina di regia  sono  messe  a
          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le
          informazioni relative alle prove e ai documenti  presentati
          conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e
          2.". 
                               Art. 81 
 
 
Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 128, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la parola: "validita'"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"efficacia". 
          Note all'art. 81: 
              - Si riporta l'articolo 128 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 128  (Avvisi  sull'esistenza  di  un  sistema  di
          qualificazione).  -  1.  Gli  enti  aggiudicatori   possono
          istituire e gestire un proprio  sistema  di  qualificazione
          degli operatori economici. Tale sistema  va  reso  pubblico
          con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H,
          indicando le finalita' del sistema di qualificazione  e  le
          modalita'  per  conoscere  le   norme   relative   al   suo
          funzionamento. 
              2.  Se  viene  indetta   una   gara   con   un   avviso
          sull'esistenza  di  un  sistema  di   qualificazione,   gli
          offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
          una procedura negoziata, sono selezionati tra  i  candidati
          qualificati con tale sistema. 
              3.  Gli   enti   aggiudicatori   indicano   nell'avviso
          sull'esistenza del sistema  il  periodo  di  efficacia  del
          sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo  pari
          o superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  essi
          informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
          di qualsiasi  cambiamento  di  tale  periodo  di  efficacia
          utilizzando i seguenti modelli di formulari: 
                a) se il periodo di efficacia viene modificato  senza
          porre fine al sistema, il modello  utilizzato  inizialmente
          per   gli   avvisi   sull'esistenza    dei    sistemi    di
          qualificazione; 
                b) se viene posto termine al sistema,  un  avviso  di
          aggiudicazione di cui all'articolo 129.". 
                               Art. 82 
 
 
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 131, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo le parole:  "indizione  di  gara"  e'  inserito  il
seguente segno: ",". 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta l'articolo 131 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 131 (Inviti ai candidati). - 1.  Nelle  procedure
          ristrette, nei dialoghi competitivi, nei  partenariati  per
          l'innovazione,  nelle  procedure   negoziate   con   previa
          indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa
          indizione  di  gara,  gli   enti   aggiudicatori   invitano
          simultaneamente e per iscritto i  candidati  selezionati  a
          presentare le rispettive offerte, a partecipare al  dialogo
          o  a  negoziare.  Con  le   stesse   modalita'   gli   enti
          aggiudicatori invitano,  nel  caso  di  indizione  di  gara
          tramite  un  avviso  periodico  indicativo,  gli  operatori
          economici che gia' hanno espresso  interesse  a  confermare
          nuovamente interesse. 
              2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo  competitivo,
          nei  partenariati  per  l'innovazione  e  nelle   procedure
          competitive  con  negoziazione,   gli   inviti   menzionano
          l'indirizzo  elettronico   al   quale   sono   stati   resi
          direttamente disponibili per via elettronica i documenti di
          gara e comprendono le informazioni  indicate  nell'allegato
          XV, parte II. Se tali documenti non sono stati  oggetto  di
          accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo
          74 e non sono stati resi disponibili con altri  mezzi,  gli
          inviti sono corredati dei documenti  di  gara,  in  formato
          digitale ovvero, quando cio' non sia possibile, in  formato
          cartaceo. 
              3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, gli  operatori  economici  selezionati
          vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o
          strumento analogo negli altri Stati membri  ovvero,  quando
          cio' non sia possibile, con lettera. Gli inviti  contengono
          gli elementi essenziali della prestazione richiesta.". 
                               Art. 83 
 
 
Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 133, comma 8, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Tale
facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista nel  bando
di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.". 
          Note all'art. 83: 
              - Si riporta l'articolo 133 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 133  (Principi  generali  per  la  selezione  dei
          partecipanti). - 1. Per la  selezione  dei  partecipanti  e
          delle offerte nelle procedure di scelta del contraente  nei
          settori speciali si applicano, per quanto  compatibili  con
          le norme di cui alla presente sezione, le  disposizioni  di
          cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82,  83,  84,
          85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97. 
              2.  Ai  fini  della  selezione  dei  partecipanti  alle
          procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti
          regole: 
                a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e
          criteri di esclusione degli offerenti o  dei  candidati  ai
          sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono  gli
          operatori economici individuati in base a dette norme e che
          soddisfano tali criteri; 
                b) essi  selezionano  gli  offerenti  e  i  candidati
          secondo le norme e i criteri oggettivi  stabiliti  in  base
          agli articoli 135 e 136; 
                c)  nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e
          nei partenariati per l'innovazione, essi riducono,  se  del
          caso e applicando  le  disposizioni  dell'articolo  135  il
          numero  dei  candidati  selezionati  in  conformita'  delle
          lettere a) e b). 
              3.  Quando  viene  indetta  una  gara  con  un   avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di
          selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione
          degli  appalti  specifici  oggetto  della  gara,  gli  enti
          aggiudicatori: 
                a) qualificano gli operatori economici  conformemente
          all'articolo 134; 
                b) applicano a tali operatori  economici  qualificati
          le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso  di
          procedure ristrette o negoziate,  di  dialoghi  competitivi
          oppure di partenariati per l'innovazione. 
              4. Quando selezionano i partecipanti  a  una  procedura
          ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo  o  per  un
          partenariato  per  l'innovazione,  quando  decidono   sulla
          qualificazione o quando aggiornano i criteri  e  le  norme,
          gli enti aggiudicatori: 
                a) non impongono condizioni amministrative,  tecniche
          o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad
          altri; 
                b) non esigono prove o giustificativi  gia'  presenti
          nella documentazione valida gia' disponibile. 
              5. Al fine di acquisire informazioni  e  documentazioni
          dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori
          utilizzano la banca dati di  cui  all'articolo  81,  ovvero
          accettano autocertificazioni e richiedono  le  integrazioni
          con le modalita' di cui all'articolo 85, comma 5. 
              6. Gli enti  aggiudicatori  verificano  la  conformita'
          delle offerte presentate dagli offerenti cosi'  selezionati
          alle  norme  e  ai  requisiti  applicabili  alle  stesse  e
          aggiudicano  l'appalto  secondo  i  criteri  di  cui   agli
          articoli 95 e 97. 
              7. Gli  enti  aggiudicatori  possono  decidere  di  non
          aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta
          migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli
          obblighi applicabili di cui all'articolo 30. 
              8.  Nelle  procedure  aperte,  gli  enti  aggiudicatori
          possono decidere che le  offerte  saranno  esaminate  prima
          della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti.   Tale
          facolta' puo' essere esercitata se specificamente  prevista
          nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la  gara.
          Se si avvalgono di tale  possibilita',  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
          motivi  di  esclusione  e  del  rispetto  dei  criteri   di
          selezione  sia   effettuata   in   maniera   imparziale   e
          trasparente, in modo che nessun appalto sia  aggiudicato  a
          un offerente che avrebbe  dovuto  essere  escluso  a  norma
          dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione
          stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.". 
                               Art. 84 
 
 
Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "possono includere" sono
sostituite dalla seguente: "includono"; 
    b) al comma 3, le parole: "85, 86 e  88"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "85, 86, 87 e 88". 
          Note all'art. 84: 
              - Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 136 (Applicabilita' dei motivi  di  esclusione  e
          dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di
          qualificazione). - 1. Le norme e i  criteri  oggettivi  per
          l'esclusione e la selezione degli operatori  economici  che
          richiedono  di  essere  qualificati  in   un   sistema   di
          qualificazione  e  le  norme  e  i  criteri  oggettivi  per
          l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti
          nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi
          competitivi  oppure  nei  partenariati  per   l'innovazione
          includono i motivi di esclusione  di  cui  all'articolo  80
          alle condizioni stabilite  in  detto  articolo.  Se  l'ente
          aggiudicatore e'  un'amministrazione  aggiudicatrice,  tali
          criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di  cui
          all'articolo  80  alle  condizioni   stabilite   in   detto
          articolo. 
              2. I criteri e le norme  di  cui  al  comma  1  possono
          comprendere i criteri di selezione di cui  all'articolo  83
          alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare
          per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti  sul
          fatturato annuale, come  previsto  dal  comma  5  di  detto
          articolo. 
              3. Per le finalita' dei commi 1 e 2, si  applicano  gli
          articoli 85, 86, 87 e 88.". 
                               Art. 85 
 
 
Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 137, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: "Europea" e' sostituita dalla seguente:
"europea"; 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma  del  presente
comma, la stazione appaltante motiva  debitamente  le  ragioni  della
scelta e trasmette all'Autorita' la relativa documentazione.". 
          Note all'art. 85: 
              - Si riporta l'articolo 137 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 137 (Offerte  contenenti  prodotti  originari  di
          Paesi terzi). - 1. Fatti salvi  gli  obblighi  assunti  nei
          confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si  applica
          a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi  con
          cui l'Unione  europea  non  ha  concluso,  in  un  contesto
          multilaterale o bilaterale, un accordo  che  garantisca  un
          accesso comparabile ed effettivo delle imprese  dell'Unione
          ai mercati di tali paesi terzi. 
              2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di
          un appalto di forniture puo' essere respinta  se  la  parte
          dei  prodotti  originari  di  Paesi  terzi,  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, supera il 50 per cento  del  valore  totale  dei
          prodotti che  compongono  l'offerta.  In  caso  di  mancato
          respingimento dell'offerta a norma del presente  comma,  la
          stazione appaltante motiva  debitamente  le  ragioni  della
          scelta    e    trasmette    all'Autorita'    la    relativa
          documentazione. Ai fini del presente articolo,  i  software
          impiegati negli impianti delle  reti  di  telecomunicazione
          sono considerati prodotti. 
              3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo,
          se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri  di
          aggiudicazione di  cui  all'articolo  95,  viene  preferita
          l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma  2
          del  presente  articolo.  Il  valore   delle   offerte   e'
          considerato equivalente, ai fini del presente articolo,  se
          la  differenza  di  prezzo  non  supera  il  3  per  cento.
          Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu'
          del presente comma, se l'ente aggiudicatore,  accettandola,
          e'  tenuto  ad  acquistare  materiale  con  caratteristiche
          tecniche diverse da quelle del  materiale  gia'  esistente,
          con conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche  di
          uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 
              4. Ai fini del presente articolo,  per  determinare  la
          parte dei prodotti originari dei  Paesi  terzi  di  cui  al
          comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione
          del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1,  e'
          stato esteso il beneficio del presente codice.". 
                               Art. 86 
 
 
Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai
servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali"; 
    b) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  142,  comma  5-octies,   si
applicano ai servizi  di  cui  all'articolo  142,  comma  5-bis,  nei
settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35, comma 2, lettera c)."; 
    c) al comma 4, dopo  la  parola:  "Commissione"  e'  inserita  la
seguente: "europea". 
          Note all'art. 86: 
              - Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 140 (Norme applicabili ai servizi  sociali  e  ad
          altri servizi specifici dei settori  speciali).  -  1.  Gli
          appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici  di
          cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione  degli
          articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel  presente
          articolo. Le disposizioni di cui  all'articolo  142,  comma
          5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo  142,
          comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla
          soglia di cui all'articolo 35, comma  2,  lettera  c).  Per
          quanto riguarda la  disciplina  della  pubblicazione  degli
          avvisi e dei bandi, gli enti  aggiudicatori  che  intendono
          procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di
          cui al presente comma rendono nota tale intenzione con  una
          delle seguenti modalita': 
                a) mediante un avviso di gara; 
                b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
          pubblicato  in  maniera  continuativa.  L'avviso  periodico
          indicativo si riferisce specificamente ai tipi  di  servizi
          che saranno oggetto  degli  appalti  da  aggiudicare.  Esso
          indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
          pubblicazione e invita gli operatori economici  interessati
          a manifestare il proprio interesse per iscritto; 
                c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
          qualificazione   che   viene    pubblicato    in    maniera
          continuativa. 
              2. Il comma 1 non si applica  allorche'  una  procedura
          negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
          conformemente  all'articolo  63,  per  l'aggiudicazione  di
          appalti pubblici di servizi. 
              3. Gli enti  aggiudicatori  che  hanno  aggiudicato  un
          appalto per i  servizi  di  cui  al  presente  articolo  ne
          rendono  noto  il   risultato   mediante   un   avviso   di
          aggiudicazione. Essi  possono  tuttavia  raggruppare  detti
          avvisi su base trimestrale. In tal caso  essi  inviano  gli
          avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
          di ogni trimestre. 
              4. I bandi e gli avvisi di  gara  di  cui  al  presente
          articolo contengono le  informazioni  di  cui  all'allegato
          XIV, parte  III,  conformemente  ai  modelli  di  formulari
          stabiliti  dalla  Commissione  europea  mediante  atti   di
          esecuzione. Gli avvisi di cui  al  presente  articolo  sono
          pubblicati conformemente all'articolo 130.". 
                               Art. 87 
 
 
Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite
le seguenti: "e di idee"; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  "1.  Ai  concorsi  di
progettazione  e  di  idee  nei  settori  speciali  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1,  2,  3  e  5,  primo,
secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2,  4  e
5, 155 e 156."; 
    c) al comma 3, dopo  la  parola:  "Commissione"  e'  inserita  la
seguente: "europea"; 
    d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".". 
          Note all'art. 87: 
              - Si riporta l'articolo 141 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.   141   (Norme   applicabili   ai   concorsi   di
          progettazione e di idee nei  settori  speciali).  -  1.  Ai
          concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli  152,  commi
          1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto  periodo,  153,
          comma 1,154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156. 
              2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso
          di  progettazione  inviano  un  avviso  sui  risultati  del
          concorso. 
              3.  Il  bando  di  concorso  contiene  le  informazioni
          indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati  di  un
          concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX
          nel formato stabilito per  i  modelli  di  formulari.  Tali
          modelli  di  formulari  sono  stabiliti  dalla  Commissione
          europea mediante atti di esecuzione. 
              4.  L'avviso  sui   risultati   di   un   concorso   di
          progettazione e' trasmesso all'Ufficio delle  pubblicazioni
          dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura  del
          medesimo. Si  applica  l'articolo  153,  comma  2,  secondo
          periodo. 
              5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli
          avvisi relativi ai concorsi di progettazione.". 
                               Art. 88 
 
 
Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del CAPO II e' sostituita dalla seguente:  "APPALTI
DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI"; 
    b) al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo"  sono
sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX"; 
    c) al comma 3, primo periodo, le  parole:  "di  cui  all'articolo
140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX"; 
    d) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono
sostituite dalle  seguenti:  "Per  gli  appalti  di  importo  pari  o
superiore"; 
    e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da  5-ter  a  5-octies,  si
applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei
settori  ordinari:  servizi  sanitari,  servizi  sociali  e   servizi
connessi; servizi di prestazioni  sociali;  altri  servizi  pubblici,
sociali  e  personali,  inclusi  servizi  forniti   da   associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni  giovanili  e
altri servizi di organizzazioni associative. 
  5-ter. L'affidamento  dei  servizi  di  cui  al  comma  5-bis  deve
garantire  la  qualita',   la   continuita',   l'accessibilita',   la
disponibilita' e la completezza  dei  servizi,  tenendo  conto  delle
esigenze specifiche delle diverse categorie  di  utenti,  compresi  i
gruppi  svantaggiati   e   promuovendo   il   coinvolgimento   e   la
responsabilizzazione degli utenti. 
  5-quater.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   21,   le
amministrazioni   aggiudicatrici   approvano   gli    strumenti    di
programmazione nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legislazione
statale e regionale di settore. 
  5-quinquies. Le finalita'  di  cui  agli  articoli  37  e  38  sono
perseguite anche tramite le  forme  di  aggregazione  previste  dalla
normativa  di  settore  con   particolare   riguardo   ai   distretti
sociosanitari e a istituzioni analoghe. 
  5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di  cui  agli
articoli da 54 a 58 e da 60 a 65. 
  5-septies. Oltre a quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5-sexies,
devono  essere,   altresi',   applicate   per   l'aggiudicazione   le
disposizioni di cui agli articoli 68,  69,  75,  79,  80,  83  e  95,
adottando il criterio di aggiudicazione  dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del   miglior   rapporto
qualita'/prezzo. 
  5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  d),
sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36. 
  5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies  si
applicano ai servizi di cui  all'articolo  144,  compatibilmente  con
quanto previsto nel medesimo articolo.". 
          Note all'art. 88: 
              - Si riporta l'articolo 142 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei  bandi).  -
          1.  Le  stazioni   appaltanti   che   intendono   procedere
          all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi  di
          cui all'allegato IX rendono nota tale  intenzione  con  una
          delle seguenti modalita': 
                a) mediante  un  bando  di  gara,  che  comprende  le
          informazioni di cui all'allegato XIV, parte I,  lettera  F,
          conformemente ai modelli di formulari di  cui  all'articolo
          72; 
                b) mediante un avviso di preinformazione,  che  viene
          pubblicato in maniera continua e contiene  le  informazioni
          di   cui   all'allegato   XIV,   parte   I.   L'avviso   di
          preinformazione si  riferisce  specificamente  ai  tipi  di
          servizi che saranno oggetto degli appalti  da  aggiudicare.
          Esso indica  che  gli  appalti  saranno  aggiudicati  senza
          successiva pubblicazione e invita gli  operatori  economici
          interessati  a  manifestare  il   proprio   interesse   per
          iscritto. 
              2. Il comma 1 non si applica, allorche' sia  utilizzata
          per l'aggiudicazione di appalti  pubblici  di  servizi  una
          procedura negoziata senza previa pubblicazione in  presenza
          dei presupposti previsti dall'articolo 63. 
              3. Le stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un
          appalto pubblico per  i  servizi  di  cui  all'allegato  IX
          rendono  noto  il  risultato  della   procedura   d'appalto
          mediante un  avviso  di  aggiudicazione,  che  contiene  le
          informazioni di cui all'allegato XIV, parte I,  lettera  H,
          conformemente ai modelli di formulari di  cui  all'articolo
          72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su  base
          trimestrale.  In  tal  caso,  esse   inviano   gli   avvisi
          raggruppati al piu' tardi trenta giorni  dopo  la  fine  di
          ogni trimestre. 
              4. Per gli appalti di importo  pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35, i modelli  di  formulari  di
          cui ai commi 1 e 3 del  presente  articolo  sono  stabiliti
          dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 
              5.  Gli  avvisi  di  cui  al  presente  articolo   sono
          pubblicati conformemente all'articolo 72. 
              5-bis. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  5-ter  a
          5-octies,  si   applicano   ai   seguenti   servizi,   come
          individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi
          sanitari, servizi sociali e servizi  connessi;  servizi  di
          prestazioni sociali;  altri  servizi  pubblici,  sociali  e
          personali,  inclusi   servizi   forniti   da   associazioni
          sindacali, da  organizzazioni  politiche,  da  associazioni
          giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 
              5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma  5-bis
          deve    garantire    la    qualita',    la     continuita',
          l'accessibilita', la disponibilita' e  la  completezza  dei
          servizi, tenendo  conto  delle  esigenze  specifiche  delle
          diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati
          e promuovendo il coinvolgimento e  la  responsabilizzazione
          degli utenti. 
              5-quater. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21,
          le amministrazioni aggiudicatrici approvano  gli  strumenti
          di programmazione nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla
          legislazione statale e regionale di settore. 
              5-quinquies. Le finalita' di cui agli articoli 37 e  38
          sono perseguite anche  tramite  le  forme  di  aggregazione
          previste  dalla  normativa  di  settore   con   particolare
          riguardo  ai  distretti  sociosanitari  e   a   istituzioni
          analoghe. 
              5-sexies. Si applicano le procedure  di  aggiudicazione
          di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65. 
              5-septies. Oltre a quanto previsto dai  commi  da  1  a
          5-sexies,   devono   essere,   altresi',   applicate    per
          l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli  articoli  68,
          69,  75,  79,  80,  83  e  95,  adottando  il  criterio  di
          aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo. 
              5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis,
          di importo inferiore alla soglia di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto  di  quanto
          previsto all'articolo 36. 
              5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter  al
          5-octies si applicano ai servizi di cui  all'articolo  144,
          compatibilmente   con   quanto   previsto   nel    medesimo
          articolo.". 
                               Art. 89 
 
 
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 143, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  le  parole:  "allegato  XIV"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "allegato IX". 
          Note all'art. 89: 
              - Si riporta l'articolo 143 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 143 (Appalti riservati per determinati  servizi).
          -  1.  Le  stazioni  appaltanti  possono   riservare   alle
          organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di  partecipare
          alle procedure per  l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici
          esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e  culturali
          di cui all'allegato  IX,  identificati  con  i  codici  CPV
          75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
          79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,
          80511000-9,  80520000-5,  80590000-6,   da   85000000-9   a
          85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. 
              2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono  soddisfare
          tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'organizzazione ha come obiettivo  statutario  il
          perseguimento di una missione di servizio  pubblico  legata
          alla prestazione dei servizi di cui al comma 1; 
                b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al
          fine di conseguire l'obiettivo  dell'organizzazione.  Se  i
          profitti sono distribuiti o  redistribuiti,  cio'  dovrebbe
          basarsi su considerazioni partecipative; 
                c)   le   strutture   di   gestione   o    proprieta'
          dell'organizzazione che esegue  l'appalto  sono  basate  su
          principi di azionariato  dei  dipendenti  o  partecipativi,
          ovvero richiedono la partecipazione attiva  di  dipendenti,
          utenti o soggetti interessati; 
                d) l'amministrazione aggiudicatrice  interessata  non
          ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i  servizi
          in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre
          anni. 
              3. La durata massima del contratto  non  supera  i  tre
          anni. 
              4. Il bando  e'  predisposto  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo.". 
                               Art. 90 
 
 
Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 144, comma 6, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)  il
ribasso sul valore nominale del buono pasto in  misura  comunque  non
superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;". 
          Note all'art. 90: 
              - Si riporta l'articolo 144 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi  di
          ristorazione indicati  nell'allegato  IX  sono  aggiudicati
          secondo quanto  disposto  dall'articolo  95,  comma  3.  La
          valutazione   dell'offerta   tecnica   tiene   conto,    in
          particolare, degli aspetti  relativi  a  fattori  quali  la
          qualita' dei generi alimentari con particolare  riferimento
          a quella di prodotti biologici, tipici e  tradizionali,  di
          quelli  a  denominazione  protetta,   nonche'   di   quelli
          provenienti da sistemi di  filiera  corta  e  da  operatori
          dell'agricoltura sociale,  il  rispetto  delle  diposizioni
          ambientali  in  materia  di  green  economy,  dei   criteri
          ambientali minimi pertinenti di  cui  all'articolo  34  del
          presente codice e della  qualita'  della  formazione  degli
          operatori.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo  4,  comma  5-quater  del  decreto  legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128  nonche'  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, della legge  18  agosto  2015,  n.
          141. 
              2. Con decreti del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
          di indirizzo nazionale  per  la  ristorazione  ospedaliera,
          assistenziale e  scolastica.  Fino  all'adozione  di  dette
          linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18. 
              3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente
          nell'attivita' finalizzata a  rendere  per  il  tramite  di
          esercizi convenzionati il  servizio  sostitutivo  di  mensa
          aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di capitali
          con   capitale   sociale   versato    non    inferiore    a
          settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
          l'esercizio  dell'attivita'  finalizzata   a   rendere   il
          servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e  di
          altri titoli di legittimazione rappresentativi di  servizi.
          Il bilancio delle societa' di cui al  presente  comma  deve
          essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
          revisione  iscritta  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia ai sensi  dell'articolo  2409-bis
          del codice civile. 
              4.  Gli  operatori   economici   attivi   nel   settore
          dell'emissione di buoni pasto aventi sede  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea possono esercitare l'attivita'  di  cui
          al comma 3 se a cio' autorizzati in  base  alle  norme  del
          Paese di appartenenza.  Le  societa'  di  cui  al  comma  3
          possono svolgere l'attivita' di emissione dei  buoni  pasto
          previa segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  dei
          rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
          richiesti  di  cui  al  comma  3  e  trasmessa   ai   sensi
          dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita l'ANAC, sono  individuati  gli  esercizi
          presso i quali puo' essere erogato il servizio  sostitutivo
          di mensa reso a mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche
          dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati  tra
          le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari  degli
          esercizi convenzionabili. 
              6.  L'affidamento  dei  servizi  sostitutivi  di  mensa
          avviene  esclusivamente  con   il   criterio   dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior  rapporto  qualita'/prezzo.  Il   bando   di   gara
          stabilisce   i   criteri   di   valutazione    dell'offerta
          pertinenti, tra i quali: 
              a) il ribasso sul valore nominale del  buono  pasto  in
          misura comunque non superiore  allo  sconto  incondizionato
          verso gli esercenti; 
                b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
                c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
                d)   i   termini   di   pagamento    agli    esercizi
          convenzionati; 
                e) il progetto tecnico. 
              7.  Ai  fini  del  possesso  della  rete  di   esercizi
          attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di  mensa
          eventualmente richiesto come criterio di  partecipazione  o
          di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
          concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
          entro un congruo termine  dal  momento  dell'aggiudicazione
          fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
          richiesta entro il termine indicato comporta  la  decadenza
          dell'aggiudicazione. 
              8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
          le societa'  di  emissione  e  gli  esercizi  convenzionati
          consentono,  ciascuno   nell'esercizio   della   rispettiva
          attivita' contrattuale  e  delle  obbligazioni  di  propria
          pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero
          valore facciale.". 
                               Art. 91 
 
 
Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 147, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo  le  parole:  "sono  appaltati"  sono  inserite  le
seguenti: ", di regola,". 
          Note all'art. 91: 
              - Si riporta l'articolo 147 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione).  -
          1. Con il decreto di cui all'articolo 146,  comma  4,  sono
          altresi'  stabiliti  i  livelli   e   i   contenuti   della
          progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
          al presente  capo,  ivi  inclusi  gli  scavi  archeologici,
          nonche' i ruoli e le  competenze  dei  soggetti  incaricati
          delle attivita' di progettazione, direzione  dei  lavori  e
          collaudo in relazione alle specifiche  caratteristiche  del
          bene  su  cui  si  interviene,  nonche'   i   principi   di
          organizzazione degli uffici di direzione lavori. 
              2. Per i lavori aventi ad  oggetto  beni  culturali  e'
          richiesta,  in  sede  di  progetto  di   fattibilita',   la
          redazione    di    una    scheda    tecnica     finalizzata
          all'individuazione delle caratteristiche del  bene  oggetto
          di intervento, redatta da  professionisti  in  possesso  di
          specifica  competenza  tecnica  in  relazione   all'oggetto
          dell'intervento. Con il decreto di  cui  all'articolo  146,
          comma 4, sono  definiti  gli  interventi  relativi  a  beni
          culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici
          e materiali storicizzati  di  beni  immobili  di  interesse
          storico artistico o archeologico, per  i  quali  la  scheda
          deve essere redatta  da  restauratori  di  beni  culturali,
          qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 
              3.  Per  i  lavori  di  monitoraggio,  manutenzione   o
          restauro di beni culturali mobili,  superfici  decorate  di
          beni  architettonici  e  materiali  storicizzati  di   beni
          immobili di interesse storico artistico o archeologico,  il
          progetto  di  fattibilita'  comprende  oltre  alla   scheda
          tecnica di cui al comma  2,  le  ricerche  preliminari,  le
          relazioni illustrative e il calcolo sommario di  spesa.  Il
          progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il
          progetto di fattibilita',  individuando,  anche  attraverso
          indagini diagnostiche e  conoscitive  multidisciplinari,  i
          fattori di degrado e i metodi di  intervento.  Il  progetto
          esecutivo indica,  nel  dettaglio,  le  esatte  metodologie
          operative,  i  materiali  da  utilizzare  e  le   modalita'
          tecnico-esecutive degli interventi ed  e'  elaborato  sulla
          base  di  indagini  dirette  ed  adeguate  campionature  di
          intervento,  giustificate   dall'unicita'   dell'intervento
          conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano
          di monitoraggio e manutenzione. 
              4. I lavori di  cui  al  comma  3  e  quelli  di  scavo
          archeologico, anche subacqueo, nonche' quelli  relativi  al
          verde storico di cui all'articolo 10, comma 4,  lettera  f)
          del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio   sono
          appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo. 
              5.  Qualora  il  responsabile  unico  del  procedimento
          accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero
          il suo stato di conservazione, sono tali da non  consentire
          l'esecuzione di analisi  e  rilievi  esaustivi  o  comunque
          presentino soluzioni determinabili solo in  corso  d'opera,
          puo' prevedere l'integrazione della progettazione in  corso
          d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
          copertura nel quadro economico. 
              6. La direzione dei lavori, il  supporto  tecnico  alle
          attivita' del responsabile unico  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente   alla   formazione   del   programma
          triennale, nonche' l'organo  di  collaudo,  comprendono  un
          restauratore di beni culturali qualificato ai  sensi  della
          normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
          altri professionisti di cui all'articolo 9-bis  del  codice
          dei beni culturali e del paesaggio  con  esperienza  almeno
          quinquennale  e  in  possesso  di   specifiche   competenze
          coerenti con l'intervento.". 
                               Art. 92 
 
 
Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 148, comma 6, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:  "Per  i
lavori di cui al presente Capo, in deroga al  disposto  dell'articolo
95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo  per
i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.". 
          Note all'art. 92: 
              - Si riporta l'articolo 148 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 148 (Affidamento dei contratti). -  1.  I  lavori
          concernenti  beni  mobili,  superfici  decorate   di   beni
          architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
          interesse  storico  artistico  o  archeologico,  gli  scavi
          archeologici, anche subacquei, nonche'  quelli  relativi  a
          ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10,  comma  4,
          lettera f) del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
          non sono affidati  congiuntamente  a  lavori  afferenti  ad
          altre categorie di opere generali  e  speciali,  salvo  che
          motivate  ed  eccezionali  esigenze  di  coordinamento  dei
          lavori,  accertate  dal  responsabile  del  procedimento  e
          comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di
          cui al decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  non
          rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto  salvo
          quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti
          di qualificazione stabiliti nel presente capo. 
              2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di  cui
          al comma 1 possono essere assorbite in  altra  categoria  o
          essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui  si
          compone  l'intervento,   indipendentemente   dall'incidenza
          percentuale  che  il  valore  degli  interventi   di   tipo
          specialistico assume rispetto  all'importo  complessivo.  A
          tal fine la stazione appaltante indica  separatamente,  nei
          documenti   di   gara,   le   attivita'   riguardanti    il
          monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di  cui
          al comma 1, rispetto a  quelle  di  carattere  strutturale,
          impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
          beni  immobili  tutelati  ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio. 
              3. Per gli appalti aventi ad oggetto  gli  allestimenti
          di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101
          del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  e  per  la
          manutenzione e il restauro di ville, parchi e  giardini  di
          cui all'articolo 10, comma 4, lettera  f)  del  codice  dei
          beni culturali e  del  paesaggio  la  stazione  appaltante,
          previo  provvedimento   motivato   del   responsabile   del
          procedimento, puo'  applicare  la  disciplina  relativa  ai
          servizi o alle forniture, laddove i servizi o le  forniture
          assumano rilevanza qualitativamente preponderante  ai  fini
          dell'oggetto del contratto, indipendentemente  dall'importo
          dei lavori. 
              4. I soggetti esecutori dei lavori di cui  al  comma  1
          devono in ogni caso essere in  possesso  dei  requisiti  di
          qualificazione stabiliti dal presente capo. 
              5. Per quanto non diversamente disciplinato  dai  commi
          1, 2 e 3, si applica l'articolo 28. 
              6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a
          misura,  indipendentemente  dal  relativo  importo.  Per  i
          lavori di cui al  presente  Capo,  in  deroga  al  disposto
          dell'articolo  95,  comma  4,  puo'  essere  utilizzato  il
          criterio del minor prezzo per i lavori di  importo  pari  o
          inferiore a 500.000 euro. 
              7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente  capo  e'
          consentita nei  casi  di  somma  urgenza,  nei  quali  ogni
          ritardo sia pregiudizievole  alla  pubblica  incolumita'  o
          alla tutela del  bene,  fino  all'importo  di  trecentomila
          euro, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  163  del
          presente  codice.  Entro  i  medesimi  limiti  di  importo,
          l'esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  e'  altresi'
          consentita in relazione a particolari  tipi  di  intervento
          individuati con il decreto di cui all'articolo  146,  comma
          4.". 
                               Art. 93 
 
 
Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Nei casi in cui viene previsto il  raggiungimento  del  livello  del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica in fasi successive,  il
concorrente sviluppa il documento di fattibilita'  delle  alternative
progettuali, di  cui  all'articolo  23,  comma  5;  l'amministrazione
sceglie la proposta migliore, previo giudizio  della  commissione  di
cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro  i  successivi
sessanta  giorni  dalla  data  di  approvazione  della   graduatoria,
perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti  gli  elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita' tecnica  ed
economica."; 
    b) al comma 5: 
      1)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:   "Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non  affidi  al  proprio  interno  i
successivi livelli di progettazione,  questi  sono  affidati  con  la
procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori
speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al  vincitore  o  ai
vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando e qualora l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,  ai  fini
del computo della soglia di cui  all'articolo  35,  e'  calcolato  il
valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore  stimato
al netto dell'IVA  dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo  63,  comma
4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo  125,  comma  1,
lettera l)."; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
      3) al  quarto  periodo,  le  parole:  "dell'articolo  24"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 46". 
          Note all'art. 93: 
              - Si riporta l'articolo 152 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 152 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          capo si applica: 
                a)  ai  concorsi  di  progettazione  organizzati  nel
          contesto di una  procedura  di  aggiudicazione  di  appalti
          pubblici di servizi; 
                b) ai concorsi di progettazione che  prevedono  premi
          di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 
              2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari  al  valore  stimato  al  netto
          dell'IVA dell'appalto pubblico  di  servizi,  compresi  gli
          eventuali  premi  di   partecipazione   o   versamenti   ai
          partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
          e pagamenti, compreso il valore stimato al  netto  dell'IVA
          dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe   essere
          successivamente  aggiudicato  ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, qualora la stazione appaltante  non  escluda  tale
          aggiudicazione nel bando di concorso. 
              3. Il presente capo non si applica: 
                a) ai concorsi di  progettazione  affidati  ai  sensi
          degli articoli 14, 15, 16 e 161; 
                b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in
          merito alla  quale  l'applicabilita'  dell'articolo  8  sia
          stata stabilita da una decisione della  Commissione,  o  il
          suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
          alle disposizioni di  cui  al  comma  7,  lettera  b),  del
          medesimo articolo. 
              4. Nel concorso di progettazione  relativo  al  settore
          dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente  progetti
          o piani con livello di approfondimento pari a quello di  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,  salvo  nei
          casi di concorsi in due fasi  di  cui  agli  articoli  154,
          comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto  il
          raggiungimento del livello  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica in  fasi  successive,  il  concorrente
          sviluppa il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
          progettuali,   di   cui   all'articolo   23,    comma    5;
          l'amministrazione  sceglie  la  proposta  migliore,  previo
          giudizio della commissione  di  cui  all'articolo  155;  il
          vincitore del concorso, entro i successivi sessanta  giorni
          dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
          proposta  presentata,  dotandola  di  tutti  gli  elaborati
          previsti per la seconda fase del progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica. Qualora il concorso di  progettazione
          riguardi un  intervento  da  affidare  in  concessione,  la
          proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
          economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
              5. Con il pagamento del premio le  stazioni  appaltanti
          acquistano  la  proprieta'  del  progetto  vincitore.   Ove
          l'amministrazione  aggiudicatrice  non  affidi  al  proprio
          interno i successivi livelli di progettazione, questi  sono
          affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
          comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
          1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso  di
          progettazione, se in possesso dei  requisiti  previsti  dal
          bando  e  qualora  l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia
          previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,
          ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
          calcolato il valore  complessivo  dei  premi  e  pagamenti,
          compreso il valore stimato al netto  dell'IVA  dell'appalto
          pubblico di servizi  che  potrebbe  essere  successivamente
          aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4,  o,  per  i
          settori speciali, ai  sensi  dell'articolo  125,  comma  1,
          lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti  per
          l'affidamento della progettazione esecutiva,  il  vincitore
          del concorso puo' costituire un  raggruppamento  temporaneo
          tra  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  46,
          indicando le parti del servizio che  saranno  eseguite  dai
          singoli soggetti riuniti.". 
                               Art. 94 
 
 
Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 153, comma 3, le parole: "71 e 72" sono  sostituite
dalle seguenti: "71, 72 e 73". 
          Note all'art. 94: 
              - Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 153 (Bandi e avvisi).  -  1.  Le  amministrazioni
          aggiudicatrici  che  intendono  indire   un   concorso   di
          progettazione rendono  nota  tale  intenzione  mediante  un
          bando di concorso.  Se  intendono  aggiudicare  un  appalto
          relativo a servizi successivi ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. 
              2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno  indetto
          un  concorso  di  progettazione  inviano  un   avviso   sui
          risultati del concorso conformemente alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 72 e devono essere in grado di  comprovare
          la   data    di    invio.    Le    informazioni    relative
          all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
          essere pubblicate qualora  la  loro  divulgazione  ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          una particolare impresa, pubblica o privata,  oppure  possa
          recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i  prestatori
          di servizi. 
              3. I bandi e gli avvisi di  cui  al  presente  articolo
          contengono le informazioni indicate negli  allegati  XIX  e
          XX, conformemente ai modelli di formulari  stabiliti  dalla
          Commissione  europea  in  atti  di   esecuzione,   e   sono
          pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72  e
          73.". 
                               Art. 95 
 
 
Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "24, comma  5"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "24, comma 2"; 
    b) al comma 4, le parole: "Il secondo grado, avente ad oggetto la
presentazione del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado,
avente ad oggetto l'acquisizione del". 
          Note all'art. 95: 
              - Si riporta l'articolo 154 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione
          e selezione dei  partecipanti).  -  1.  Per  organizzare  i
          concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano
          procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II,  III
          e IV della Parte II e del presente capo. 
              2. L'ammissione  alla  partecipazione  ai  concorsi  di
          progettazione non puo' essere limitata: 
                a) al territorio della Repubblica o a  una  parte  di
          esso; 
                b)  dal  fatto  che  i  partecipanti  debbono  essere
          persone fisiche o persone giuridiche. 
              3.  Sono  ammessi  a   partecipare   ai   concorsi   di
          progettazione, per i lavori, i  soggetti  in  possesso  dei
          requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24,
          comma 2. I  requisiti  di  qualificazione  devono  comunque
          consentire condizioni di accesso  e  partecipazione  per  i
          piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e  per
          i giovani professionisti. 
              4. In caso di intervento  di  particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  gradi.  Il  secondo  grado,  avente   ad   oggetto
          l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge  tra
          i  soggetti  individuati  attraverso  la   valutazione   di
          proposte di idee presentate nel primo grado  e  selezionate
          senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
          premi. Al  vincitore  del  concorso,  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione definitiva  ed  esecutiva  a  condizione  che
          detta  possibilita'  e  il  relativo  corrispettivo   siano
          previsti nel bando. 
              5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
          possono procedere all'esperimento di  un  concorso  in  due
          fasi, la prima avente ad oggetto  la  presentazione  di  un
          progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto  la
          presentazione  di  un   progetto   definitivo   a   livello
          architettonico e a livello di progetto di fattibilita'  per
          la  parte  strutturale  ed  impiantistica.  Il  bando  puo'
          altresi'  prevedere  l'affidamento  diretto   dell'incarico
          relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia
          presentato il migliore progetto definitivo.". 
                               Art. 96 
 
 
Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1.  All'articolo  156,  comma  7,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  parole:  "del   progetto
definitivo" sono soppresse. 
          Note all'art. 96: 
              - Si riporta l'articolo 156 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 156 (Concorso di idee). - 1. Le disposizioni  del
          presente capo  si  applicano  anche  ai  concorsi  di  idee
          finalizzati all'acquisizione di una  proposta  ideativa  da
          remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 
              2. Sono ammessi  al  concorso  di  idee,  oltre  che  i
          soggetti ammessi ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i
          lavoratori  subordinati   abilitati   all'esercizio   della
          professione e iscritti  al  relativo  ordine  professionale
          secondo  l'ordinamento  nazionale  di   appartenenza,   nel
          rispetto delle norme che regolano il rapporto  di  impiego,
          con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che
          bandisce il concorso. 
              3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
          forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i
          lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di
          livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica.  Il  termine   di
          presentazione  della  proposta  deve  essere  stabilito  in
          relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo'
          essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione  del
          bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima. 
              4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o  ai
          soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 
              5.  L'idea  o  le  idee  premiate  sono  acquisite   in
          proprieta'  dalla  stazione  appaltante,  previa  eventuale
          definizione degli assetti tecnici, le quali possono  essere
          poste a base di  un  concorso  di  progettazione  o  di  un
          appalto di servizi di progettazione.  Alla  procedura  sono
          ammessi a partecipare i premiati qualora  in  possesso  dei
          relativi requisiti soggettivi. 
              6. La stazione appaltante puo'  affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare. 
              7. In caso di intervento  di  particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  fasi.  La  seconda  fase,  avente  ad  oggetto  la
          presentazione del progetto di fattibilita',  ovvero  di  un
          progetto definitivo a livello architettonico e a livello di
          progetto  di  fattibilita'  per  la  parte  strutturale  ed
          impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad
          un massimo di dieci, attraverso la valutazione di  proposte
          di idee presentate nella prima  fase  e  selezionate  senza
          formazione di  graduatorie  di  merito  e  assegnazione  di
          premi.  Tra  i  soggetti  selezionati  a  partecipare  alla
          seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per  cento
          di soggetti incaricati, singoli o in forma  associata,  con
          meno  di  cinque  anni  di  iscrizione  ai  relativi   albi
          professionali. Nel  caso  di  raggruppamento,  il  suddetto
          requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti
          selezionati aventi meno di cinque  anni  di  iscrizione  e'
          corrisposto un rimborso spese pari al 50  per  cento  degli
          importi previsti per le spese come determinati dal  decreto
          per  i  corrispettivi  professionali  di  cui  al  comma  8
          dell'articolo 24. Per gli altri  soggetti  selezionati,  in
          forma singola o associata, il predetto rimborso e' pari  al
          25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita'
          e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.". 
                               Art. 97 
 
 
Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo e al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "di direzione dei lavori," sono  inserite  le  seguenti:  "di
direzione dell'esecuzione,"; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "di direzione dei lavori,"
sono inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,"; 
      2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:   "Gli
incarichi di importo pari o superiore a 100.000  euro  sono  affidati
secondo le modalita' di cui alla  Parte  II,  Titoli  III  e  IV  del
presente codice."; 
    c) al comma 3, dopo le parole: "di direzione  dei  lavori,"  sono
inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,". 
          Note all'art. 97: 
              - Si riporta l'articolo 157 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  157  (Altri   incarichi   di   progettazione   e
          connessi). - 1. Gli incarichi di progettazione relativi  ai
          lavori che non rientrano tra quelli  di  cui  al  comma  2,
          primo periodo, dell'articolo 23  nonche'  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          35, sono affidati secondo le modalita' di  cui  alla  Parte
          II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
          cui   il   valore   delle   attivita'   di   progettazione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          direzione   dei   lavori,   direzione   dell'esecuzione   e
          coordinamento della sicurezza in  fase  di  esecuzione  sia
          pari  o  superiore  complessivamente  la  soglia   di   cui
          all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione  dei
          lavori, della  direzione  dell'esecuzione  e  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  al  progettista  e'
          consentito soltanto per particolari e  motivate  ragioni  e
          ove  espressamente  previsto  dal  bando  di   gara   della
          progettazione. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di  esecuzione  e  di  collaudo  di
          importo pari o superiore a 40.000  e  inferiore  a  100.000
          euro possono essere affidati dalle  stazioni  appaltanti  a
          cura del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
          rivolto ad almeno cinque soggetti, se  sussistono  in  tale
          numero  aspiranti  idonei  nel  rispetto  del  criterio  di
          rotazione degli inviti. Gli incarichi  di  importo  pari  o
          superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
          di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 
              3.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  progettazione,
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   esecuzione,
          collaudo, indagine e attivita' di  supporto  per  mezzo  di
          contratti a tempo determinato o altre procedure diverse  da
          quelle previste dal presente codice.". 
                               Art. 98 
 
 
Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 6"; 
    b) al comma 3, primo periodo, le parole:  ",  limitatamente  agli
appalti pubblici di lavori," sono soppresse. 
          Note all'art. 98: 
              - Si riporta l'articolo 159 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 159 (Difesa e sicurezza). -  1.  Le  disposizioni
          del presente codice non si applicano agli appalti  pubblici
          e ai concorsi di progettazione non altrimenti  esclusi  dal
          suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1,  comma
          6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
          di  sicurezza  dello  Stato  non  possa  essere   garantita
          mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere  la
          riservatezza  delle  informazioni  che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici rendono  disponibili  in  una  procedura  di
          aggiudicazione dell'appalto. 
              2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori  della
          difesa e della sicurezza di cui al decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente
          codice fatta eccezione per  le  concessioni  relative  alle
          ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
          n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del citato
          decreto legislativo. 
              3. In deroga all'articolo  31  l'amministrazione  della
          difesa, in considerazione della  struttura  gerarchica  dei
          propri organi tecnici, in luogo di  un  unico  responsabile
          del  procedimento,  puo'  nominare  un   responsabile   del
          procedimento per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del
          processo    attuativo:    programmazione,    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico amministrative. 
              4. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente codice, sono definite  le
          direttive generali per la disciplina  delle  attivita'  del
          Ministero della difesa, in relazione agli  appalti  e  alle
          concessioni diversi da quelli che rientrano  nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.
          208. Le  direttive  generali  disciplinano,  altresi',  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'Estero  per  effetto
          di  accordi  internazionali,  multilaterali  o  bilaterali,
          nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti  a  mezzo
          delle truppe e dei reparti del Genio militare per  i  quali
          non si applicano i limiti di importo  di  cui  all'articolo
          36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui
          al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20. 
              5.    Per    gli    acquisti    eseguiti     all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.". 
                               Art. 99 
 
 
Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla  pubblica"  sono
inserite le seguenti: "e privata"; 
    b) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse; 
      2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato
la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine  non
superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero  entro
il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "legge n. 225  del
1992 e in tali circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n.
225 del  1992;  in  tali  circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti
temporali"; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino
le procedure di affidamento in condizioni di somma  urgenza  previste
dal  presente  articolo,  nonche',  limitatamente  ad  emergenze   di
protezione civile, le procedure di  cui  all'articolo  63,  comma  2,
lettera  c),  e  vi  sia  l'esigenza  impellente  di  assicurare   la
tempestiva  esecuzione  del  contratto,  gli  affidatari  dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei  requisiti
di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti  di  uguale
importo   mediante   procedura   ordinaria,   che   l'amministrazione
aggiudicatrice controlla  in  termine  congruo,  compatibile  con  la
gestione  della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
superiore  a  sessanta  giorni  dall'affidamento.   L'amministrazione
aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione,  nel  primo  atto
successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei  relativi
presupposti; in ogni caso non e' possibile  procedere  al  pagamento,
anche  parziale,  in  assenza  delle  relative  verifiche   positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un
operatore  privo   dei   predetti   requisiti,   le   amministrazioni
aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il  pagamento  del
valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso   delle   spese
eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte  rimanente,
nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono  alle  segnalazioni
alle competenti autorita'."; 
    d) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite
le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e  dopo  le
parole:  "ufficiali  di  riferimento,"  sono  inserite  le  seguenti:
"laddove i tempi resi necessari dalla circostanza  di  somma  urgenza
non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,". 
          Note all'art. 99: 
              - Si riporta l'art. 163 del citato decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              "Art. 163 (Procedure in caso  di  somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. In circostanze  di  somma  urgenza
          che non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il
          responsabile    del    procedimento    e     il     tecnico
          dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul
          luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
          verbale, in cui sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di
          urgenza, le  cause  che  lo  hanno  provocato  e  i  lavori
          necessari  per  rimuoverlo,  la  immediata  esecuzione  dei
          lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto
          indispensabile per rimuovere lo stato di  pregiudizio  alla
          pubblica e privata incolumita'. 
              2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
          affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
          individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
          dell'amministrazione competente. 
              3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo la stazione appaltante  puo'  ingiungere
          all'affidatario  l'esecuzione  delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20  per  cento,  comunque  ammessi
          nella contabilita'; ove  l'esecutore  non  iscriva  riserva
          negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
          accettati. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento  o  il  tecnico
          dell'amministrazione competente compila entro dieci  giorni
          dall'ordine  di   esecuzione   dei   lavori   una   perizia
          giustificativa degli stessi e la trasmette,  unitamente  al
          verbale di somma  urgenza,  alla  stazione  appaltante  che
          provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
          lavori. Qualora l'amministrazione competente  sia  un  ente
          locale, la copertura della spesa viene  assicurata  con  le
          modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 18  agosto  2000  n.
          267 e successive modificazioni e integrazioni. 
              5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
          somma urgenza, non riporti  l'approvazione  del  competente
          organo dell'amministrazione, la relativa  realizzazione  e'
          sospesa  immediatamente  e  si  procede,  previa  messa  in
          sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e  alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
              6. Costituisce circostanza di somma  urgenza,  ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,
          n.  225,  ovvero  la  ragionevole  previsione,   ai   sensi
          dell'articolo  3  della  medesima   legge,   dell'imminente
          verificarsi di detti eventi,  che  richiede  l'adozione  di
          misure  indilazionabili,  e  nei   limiti   dello   stretto
          necessario imposto da tali misure. La circostanza di  somma
          urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche'  non
          risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose  per
          la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento,  e
          comunque per un termine non  superiore  a  quindici  giorni
          dall'insorgere  dell'evento,  ovvero   entro   il   termine
          stabilito  dalla  eventuale  declaratoria  dello  stato  di
          emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
          del 1992; in tali circostanze ed entro  i  medesimi  limiti
          temporali   le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          procedere all'affidamento di appalti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture con le procedure previste nel  presente
          articolo. 
              7. Qualora si adottino le procedure di  affidamento  in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
          vi sia l'esigenza impellente di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria, che  l'amministrazione  aggiudicatrice
          controlla in termine congruo, compatibile con  la  gestione
          della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
          superiore    a    sessanta     giorni     dall'affidamento.
          L'amministrazione aggiudicatrice da'  conto,  con  adeguata
          motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
          effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;  in
          ogni caso non e' possibile procedere  al  pagamento,  anche
          parziale, in assenza  delle  relative  verifiche  positive.
          Qualora,  a  seguito   del   controllo,   venga   accertato
          l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
          le amministrazioni aggiudicatrici recedono  dal  contratto,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite e  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  gia'
          sostenute  per  l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei
          limiti  delle  utilita'  conseguite,   e   procedono   alle
          segnalazioni alle competenti autorita'. 
              8.  In  via  eccezionale,  nella  misura   strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225  del
          1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
          articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
          o superiore alla soglia europea. 
              9. Limitatamente agli appalti pubblici di  forniture  e
          servizi di cui al comma 6, di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro, per i quali non siano disponibili  elenchi  di
          prezzi definiti mediante l'utilizzo di  prezzari  ufficiali
          di  riferimento,  laddove  i  tempi  resi  necessari  dalla
          circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
          procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a  fornire
          i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
          stabilito consensualmente tra le parti e  ad  accettare  la
          determinazione definitiva del prezzo a seguito di  apposita
          valutazione di congruita'. A tal fine il  responsabile  del
          procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente  ai
          documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
          sessanta giorni rende il proprio  parere  sulla  congruita'
          del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono  esperibili
          i normali rimedi di legge mediante  ricorso  ai  competenti
          organi   di   giustizia    amministrativa.    Nelle    more
          dell'acquisizione del parere di congruita'  si  procede  al
          pagamento del 50% (percento) del prezzo provvisorio. 
              10. Sul profilo del  committente  sono  pubblicati  gli
          atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
          con  specifica  dell'affidatario,  delle  modalita'   della
          scelta e delle motivazioni  che  non  hanno  consentito  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie.   Contestualmente,   e
          comunque in un termine congruo compatibile con la  gestione
          della situazione di emergenza, vengono  trasmessi  all'ANAC
          per i controlli di competenza, fermi restando  i  controlli
          di  legittimita'  sugli   atti   previsti   dalle   vigenti
          normative.". 
                              Art. 100 
 
 
Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti  parole:  "nonche'  le
disposizioni di cui alle parti I  e  II  in  materia  di  subappalto,
progettazione,  collaudo  e  piani   di   sicurezza,   non   derogate
espressamente dalla presente parte". 
          Note all'art. 100: 
              - Si riporta l'art. 164 del citato decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              "Art. 164 (Oggetto e  ambito  di  applicazione).  -  1.
          Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346  del
          TFUE,  le  disposizioni  di   cui   alla   presente   Parte
          definiscono  le  norme  applicabili   alle   procedure   di
          aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione  di  lavori
          pubblici  o  di  servizi  indette   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora  i
          lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di
          cui all'allegato II. In ogni caso,  le  disposizioni  della
          presente Parte non si applicano ai provvedimenti,  comunque
          denominati, con cui le  amministrazioni  aggiudicatrici,  a
          richiesta   di   un   operatore   economico,   autorizzano,
          stabilendone le modalita' e le condizioni,  l'esercizio  di
          un'attivita' economica che puo'  svolgersi  anche  mediante
          l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. 
              2. Alle procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di
          concessione di lavori pubblici o di servizi  si  applicano,
          per quanto compatibili,  le  disposizioni  contenute  nella
          parte  I  e  nella   parte   II,   del   presente   codice,
          relativamente ai principi generali, alle  esclusioni,  alle
          modalita' e alle procedure di affidamento,  alle  modalita'
          di pubblicazione e redazione dei bandi e degli  avvisi,  ai
          requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
          criteri di aggiudicazione, alle modalita' di  comunicazione
          ai  candidati   e   agli   offerenti,   ai   requisiti   di
          qualificazione degli operatori  economici,  ai  termini  di
          ricezione delle domande di partecipazione alla  concessione
          e delle offerte, alle modalita' di esecuzione. 
              3. I servizi non economici di  interesse  generale  non
          rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte. 
              4.  Agli  appalti  di  lavori  pubblici  affidati   dai
          concessionari che sono amministrazioni  aggiudicatrici,  si
          applicano, salvo che  non  siano  derogate  nella  presente
          parte, le disposizioni del presente codice. 
              5. I concessionari di  lavori  pubblici  che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori
          affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della  presente
          Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e  II  in
          materia di subappalto, progettazione, collaudo e  piani  di
          sicurezza,  non  derogate  espressamente   dalla   presente
          parte.". 
                              Art. 101 
 
 
Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" e'  sostituita
dalla seguente: "quarantanove"; 
    b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha  luogo  dopo  la"
sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvenire  solamente  a  seguito
della approvazione del  progetto  definitivo  e  della",  il  secondo
periodo e'  soppresso  e  al  terzo  periodo,  le  parole:  "capitale
investito  per  le  concessioni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"capitale investito. Per le concessioni"; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono
inserite  le  seguenti:  "mancata  sottoscrizione  del  contratto  di
finanziamento, nonche' di", le  parole:  "obbligazioni  di  progetto"
sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse  dalle  societa'
di progetto" e le parole:  "comunque  non  superiore  a  ventiquattro
mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto  definitivo"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque non  superiore  a  diciotto
mesi, decorrente  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di
concessione"; 
      2) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "entro  lo  stesso
termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; 
      3) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso  di  risoluzione
del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte  le  seguenti:
"e del comma 3"; 
    d) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Al
concessionario sono rimborsati gli importi di cui  all'articolo  176,
comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri  derivanti  dallo
scioglimento anticipato dei contratti di  copertura  del  rischio  di
fluttuazione del tasso di interesse.". 
          Note all'art. 101: 
              - Si riporta l'art. 165 del citato decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              "Art. 165 (Rischio ed equilibrio  economico-finanziario
          nelle concessioni). - 1. Nei contratti di concessione  come
          definiti all'articolo 3, comma 1, lettere  uu)  e  vv),  la
          maggior parte dei ricavi  di  gestione  del  concessionario
          proviene dalla vendita dei servizi resi  al  mercato.  Tali
          contratti comportano il trasferimento al concessionario del
          rischio  operativo  definito  dall'articolo  3,  comma   1,
          lettera zz) riferito alla possibilita' che,  in  condizioni
          operative normali, le variazioni relative  ai  costi  e  ai
          ricavi oggetto della concessione  incidano  sull'equilibrio
          del  piano  economico  finanziario.  Le  variazioni  devono
          essere,   in   ogni   caso,   in    grado    di    incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          degli  investimenti,   dei   costi   e   dei   ricavi   del
          concessionario. 
              2.   L'equilibrio   economico   finanziario    definito
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  fff),  rappresenta  il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento  del
          predetto equilibrio,  in  sede  di  gara  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili. Il  contributo,  se  funzionale  al  mantenimento
          dell'equilibrio    economico-finanziario,    puo'    essere
          riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili
          nella disponibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice la
          cui utilizzazione sia strumentale e  tecnicamente  connessa
          all'opera  affidata   in   concessione.   In   ogni   caso,
          l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di
          eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori  meccanismi  di
          finanziamento a carico della pubblica amministrazione,  non
          puo' essere superiore al quarantanove per cento  del  costo
          dell'investimento  complessivo,  comprensivo  di  eventuali
          oneri finanziari. 
              3. La sottoscrizione del contratto di concessione  puo'
          avvenire  solamente  a  seguito  della   approvazione   del
          progetto  definitivo  e  della  presentazione   di   idonea
          documentazione inerente  il  finanziamento  dell'opera.  Al
          fine   di   agevolare   l'ottenimento   del   finanziamento
          dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi,  a
          seconda dei  casi,  lo  schema  di  contratto  e  il  piano
          economico finanziario sono definiti in modo  da  assicurare
          adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali  la
          reperibilita'   sul   mercato   finanziario   di    risorse
          proporzionate ai  fabbisogni,  la  sostenibilita'  di  tali
          fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. Per
          le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
          bando   puo'   essere   previsto   che    l'amministrazione
          aggiudicatrice  possa  indire,  prima  della  scadenza  del
          termine di presentazione delle offerte,  una  consultazione
          preliminare  con  gli  operatori   economici   invitati   a
          presentare   le   offerte,   al    fine    di    verificare
          l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base  di
          gara  sotto  il  profilo  della  finanziabilita',  e  possa
          provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare  gli
          atti di gara aggiornando il termine di presentazione  delle
          offerte, che non puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni
          decorrenti dalla relativa comunicazione  agli  interessati.
          Non puo' essere oggetto di  consultazione  l'importo  delle
          misure di defiscalizzazione di cui  all'articolo  18  della
          legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e  all'articolo  33  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 
              4. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia  corredata
          dalla dichiarazione sottoscritta da  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori di manifestazione di  interesse  a  finanziare
          l'operazione, anche in considerazione dei  contenuti  dello
          schema di contratto e del piano economico-finanziario. 
              5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede  nel  bando
          di gara che  il  contratto  di  concessione  stabilisca  la
          risoluzione del rapporto in caso di mancata  sottoscrizione
          del  contratto  di  finanziamento,   nonche'   di   mancato
          collocamento delle obbligazioni emesse  dalle  societa'  di
          progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo  termine
          fissato  dal  bando  medesimo,  comunque  non  superiore  a
          diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione  del
          contratto di  concessione.  Resta  salva  la  facolta'  del
          concessionario di reperire la  liquidita'  necessaria  alla
          realizzazione dell'investimento attraverso altre  forme  di
          finanziamento previste  dalla  normativa  vigente,  purche'
          sottoscritte  entro  lo  stesso   termine   rilasciate   da
          operatori di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385.  Nel  caso  di  risoluzione  del
          rapporto ai sensi del primo  periodo  e  del  comma  3,  il
          concessionario non avra' diritto ad  alcun  rimborso  delle
          spese  sostenute,  ivi   incluse   quelle   relative   alla
          progettazione definitiva. Il bando di  gara  puo'  altresi'
          prevedere  che  in  caso  di  parziale  finanziamento   del
          progetto  e  comunque  per  uno  stralcio  tecnicamente  ed
          economicamente  funzionale,  il  contratto  di  concessione
          rimanga efficace limitatamente alla  parte  che  regola  la
          realizzazione  e  la   gestione   del   medesimo   stralcio
          funzionale. 
              6.  Il  verificarsi  di  fatti  non  riconducibili   al
          concessionario  che  incidono  sull'equilibrio  del   piano
          economico finanziario puo' comportare la sua  revisione  da
          attuare mediante la rideterminazione  delle  condizioni  di
          equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza  dei
          rischi trasferiti in capo all'operatore economico  e  delle
          condizioni di equilibrio economico finanziario relative  al
          contratto. Ai fini  della  tutela  della  finanza  pubblica
          strettamente  connessa  al  mantenimento   della   predetta
          allocazione dei rischi, nei  casi  di  opere  di  interesse
          statale ovvero finanziate con  contributo  a  carico  dello
          Stato, la revisione e' subordinata alla previa  valutazione
          da parte del Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle
          linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'   (NARS).   Negli   altri   casi,   e'    facolta'
          dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione
          alla previa  valutazione  del  NARS.  In  caso  di  mancato
          accordo sul riequilibrio del piano  economico  finanziario,
          le parti possono recedere dal contratto. Al  concessionario
          sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176,  comma
          4, lettere a) e b), ad  esclusione  degli  oneri  derivanti
          dallo scioglimento anticipato dei  contratti  di  copertura
          del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.". 
                              Art. 102 
 
 
Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 168, comma 2, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole: "La durata massima  della  concessione"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per le concessioni ultraquinquennali,  la
durata massima della concessione". 
          Note all'art. 102: 
              - Si riporta l'art.  168  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 168 (Durata delle concessioni). -  1.  La  durata
          delle concessioni e' limitata ed e' determinata  nel  bando
          di gara  dall'amministrazione  aggiudicatrice  o  dall'ente
          aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al
          concessionario. La stessa e' commisurata  al  valore  della
          concessione,  nonche'   alla   complessita'   organizzativa
          dell'oggetto della stessa. 
              2. Per  le  concessioni  ultraquinquennali,  la  durata
          massima della concessione  non  puo'  essere  superiore  al
          periodo di tempo necessario al recupero degli  investimenti
          da parte  del  concessionario  individuato  sulla  base  di
          criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del
          capitale  investito,  tenuto   conto   degli   investimenti
          necessari  per  conseguire   gli   obiettivi   contrattuali
          specifici come risultante dal piano  economico-finanziario.
          Gli  investimenti  presi  in  considerazione  ai  fini  del
          calcolo comprendono  quelli  effettivamente  sostenuti  dal
          concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso  di
          concessione.". 
                              Art. 103 
 
 
Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1.  All'articolo  169,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato  XVIII"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "allegato  II"  e  l'ultimo  periodo  e'
soppresso. 
          Note all'art. 103: 
              - Si riporta l'articolo 169 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 169 (Contratti misti di  concessioni).  -  1.  Le
          concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi  sono
          aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo  di
          concessione  che  caratterizza  l'oggetto  principale   del
          contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono  in
          parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati
          nell'allegato IX l'oggetto  principale  e'  determinato  in
          base  al  valore  stimato  piu'  elevato  tra  quelli   dei
          rispettivi servizi. 
              2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6  e  9.
          Se le  diverse  parti  di  un  determinato  contratto  sono
          oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10. 
              3. Se parte di un  determinato  contratto,  ovvero  una
          delle    attivita'    interessate,    sono     disciplinate
          dall'articolo  346  TFUE  o  dal  decreto  legislativo   15
          novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 
              4. Nel caso di  contratti  aventi  ad  oggetto  diverse
          attivita', una delle quali  e'  disciplinata  dall'allegato
          II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare
          concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare
          un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
          aggiudicare  concessioni   separate,   la   decisione   che
          determina quale regime giuridico si applica a  ciascuna  di
          tali concessioni e' adottata in base  alle  caratteristiche
          della attivita' distinta. 
              5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi
          disciplinati dal presente codice  che  altri  elementi,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono scegliere di aggiudicare concessioni  distinte  per
          le parti distinte o di aggiudicare una  concessione  unica.
          Se   le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate,
          la  decisione  che  determina  quale  regime  giuridico  si
          applica a ciascuno di tali concessioni distinti e' adottata
          in base alle caratteristiche della parte distinta. 
              6. Se le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  scelgono  di  aggiudicare  una   concessione
          unica, il presente codice si applica, salvo  se  altrimenti
          previsto all'articolo 160 o dal comma 9,  alla  concessione
          mista che ne deriva, a prescindere dal valore  delle  parti
          cui si applicherebbe un  diverso  regime  giuridico  e  dal
          regime giuridico cui tali parti sarebbero state  altrimenti
          soggette. 
              7.  La  scelta   tra   l'aggiudicazione   di   un'unica
          concessione o di piu' concessioni distinte non puo'  essere
          effettuata al fine di eludere l'applicazione  del  presente
          codice. 
              8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente  non   separabili,   il   regime   giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
              9. Nel caso di contratti misti che contengono  elementi
          di concessioni  nonche'  appalti  nei  settori  ordinari  o
          speciali il contratto misto e' aggiudicato  in  conformita'
          con  le  disposizioni  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari o nei settori speciali. 
              10.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  misto  concerna
          elementi sia di  una  concessione  di  servizi  che  di  un
          contratto di forniture, l'oggetto principale e' determinato
          in base al valore  stimato  piu'  elevato  tra  quelli  dei
          rispettivi servizi o forniture. 
              11. Ad una concessione destinata all'esercizio di  piu'
          attivita' si applicano le norme  relative  alla  principale
          attivita' cui e' destinata. 
              12. Nel caso di concessioni per cui  e'  oggettivamente
          impossibile   stabilire    a    quale    attivita'    siano
          principalmente  destinate,  le   norme   applicabili   sono
          determinate conformemente alle lettere a), b) e c): 
                a)  la  concessione   e'   aggiudicata   secondo   le
          disposizioni che disciplinano  le  concessioni  aggiudicate
          dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita'
          cui  e'  destinata  la   concessione   e'   soggetta   alle
          disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici  e  l'altra  attivita'   e'
          soggetta  alle  disposizioni  relative   alle   concessioni
          aggiudicate dagli enti aggiudicatori; 
                b)  la  concessione   e'   aggiudicata   secondo   le
          disposizioni  che  disciplinano  gli  appalti  nei  settori
          ordinari se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione delle  concessioni
          e l'altra dalle  disposizioni  relative  all'aggiudicazione
          degli appalti nei settori ordinari; 
                c)  la  concessione   e'   aggiudicata   secondo   le
          disposizioni che disciplinano le concessioni se  una  delle
          attivita' cui e' destinata la concessione  e'  disciplinata
          dalle  disposizioni   relative   all'aggiudicazione   delle
          concessioni e l'altra non e' soggetta ne'  alla  disciplina
          delle concessioni ne' a quella relativa  all'aggiudicazione
          degli appalti nei settori ordinari o speciali.". 
                              Art. 104 
 
 
Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono  sostituite
dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela,
la concessione puo' cessare, in particolare,"; 
    b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  ",  ivi  inclusi  gli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del
tasso di interesse"; 
    c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore  attuale  della
parte del servizio pari ai costi monetari  della  gestione  operativa
previsti nel piano economico finanziario allegato alla  concessione;"
sono sostituite dalle seguenti: ", nel  caso  in  cui  l'opera  abbia
superato  la  fase  di  collaudo,  del  valore  attuale  dei   ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla  concessione
per gli anni residui di gestione."; 
    d) al comma 5, dopo le parole: "al  comma  4"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e al comma 7"; 
    e) dopo il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Senza
pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in  tutti
i  casi  di  cessazione  del  rapporto  concessorio   diversi   dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario,  il  concessionario
ha il diritto di  proseguire  nella  gestione  ordinaria  dell'opera,
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento
delle suddette somme per il tramite del nuovo  soggetto  subentrante,
fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili  individuati
dal  concedente  unitamente  alle  modalita'  di  finanziamento   dei
correlati costi."; 
    f)  al  comma  8,  la  parola:  "indicano"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "possono indicare"; 
    g) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  "10.  La  stazione
appaltante  prevede  nella  documentazione  di  gara  il  diritto  di
subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8."; 
    h) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente
articolo si applica ai contratti di  concessione  e  di  partenariato
pubblico  privato  e  agli  operatori  economici  titolari  di   tali
contratti.". 
          Note all'art. 104: 
              - Si riporta l'art.  176  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 176 (Cessazione,  revoca  d'ufficio,  risoluzione
          per  inadempimento  e  subentro).  -  1.   Fermo   restando
          l'esercizio dei poteri di autotutela, la  concessione  puo'
          cessare, in particolare, quando: 
                a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai
          sensi dell'articolo 80; 
                b) la stazione appaltante ha violato con  riferimento
          al procedimento di aggiudicazione, il  diritto  dell'Unione
          europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
          europea  ai  sensi  dell'articolo  258  del  Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea; 
                c) la concessione ha subito una modifica che  avrebbe
          richiesto una nuova procedura di  aggiudicazione  ai  sensi
          dell'articolo 175, comma 8. 
              2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano  i
          termini previsti  dall'articolo  21-nonies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda  da
          vizio non imputabile al concessionario si applica il  comma
          4. 
              4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
          della amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  quest'ultima
          revochi la concessione per  motivi  di  pubblico  interesse
          spettano al concessionario: 
                a) il valore delle opere realizzate  piu'  gli  oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
          cui l'opera non abbia ancora superato la fase di  collaudo,
          i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
                b) le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o  da
          sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
          oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
          di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
          interesse; 
                c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato
          guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora
          da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia  superato
          la  fase  di  collaudo,  del  valore  attuale  dei   ricavi
          risultanti dal piano economico  finanziario  allegato  alla
          concessione per gli anni residui di gestione. 
              5. Le somme di cui  al  comma  4  e  al  comma  7  sono
          destinate prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          dei finanziatori  del  concessionario  e  dei  titolari  di
          titoli emessi ai  sensi  dell'articolo  185,  limitatamente
          alle  obbligazioni  emesse  successivamente  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  sono
          indisponibili da parte di  quest'ultimo  fino  al  completo
          soddisfacimento di detti crediti. 
              5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento  delle  somme
          di cui al comma 4,  in  tutti  i  casi  di  cessazione  del
          rapporto  concessorio   diversi   dalla   risoluzione   per
          inadempimento del concessionario, il concessionario  ha  il
          diritto di proseguire nella gestione ordinaria  dell'opera,
          incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo
          pagamento delle suddette somme per  il  tramite  del  nuovo
          soggetto   subentrante,   fatti   salvi    gli    eventuali
          investimenti improcrastinabili individuati  dal  concedente
          unitamente alle modalita' di  finanziamento  dei  correlati
          costi. 
              6.  L'efficacia  della  revoca  della  concessione   e'
          sottoposta  alla  condizione   del   pagamento   da   parte
          dell'amministrazione     aggiudicatrice     o     dell'ente
          aggiudicatore delle somme previste al comma 4. 
              7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
          del concessionario trova applicazione l'articolo  1453  del
          codice civile. 
              8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione  di  una
          concessione per  cause  imputabili  al  concessionario,  la
          stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario
          e agli  enti  finanziatori  l'intenzione  di  risolvere  il
          rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari  di
          obbligazioni e titoli analoghi emessi  dal  concessionario,
          entro novanta giorni dal ricevimento  della  comunicazione,
          possono indicare un operatore economico, che subentri nella
          concessione, avente caratteristiche tecniche e  finanziarie
          corrispondenti o analoghe a quelle previste  nel  bando  di
          gara o negli atti in forza  dei  quali  la  concessione  e'
          stata affidata, con  riguardo  allo  stato  di  avanzamento
          dell'oggetto della concessione alla data del subentro. 
              9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la
          ripresa  dell'esecuzione  della  concessione   e   l'esatto
          adempimento  originariamente  richiesto  al  concessionario
          sostituito  entro  il  termine  indicato   dalla   stazione
          appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto
          dal momento in cui la  stazione  appaltante  vi  presta  il
          consenso. 
              10. La stazione appaltante prevede nella documentazione
          di gara il diritto di subentro degli enti  finanziatori  di
          cui al comma 8. 
              10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di
          concessione e  di  partenariato  pubblico  privato  e  agli
          operatori economici titolari di tali contratti.". 
                              Art. 105 
 
 
Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "dal presente codice"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Qualora si proceda  all'affidamento
in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono
concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del  presente
codice."; 
    b)  al  comma  3,  dopo   le   parole:   "in   conformita'   alle
disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle
seguenti: "della Parte III del presente codice"; 
    c) al comma 4, dopo le parole:  "per  l'affidamento  della  nuova
concessione  autostradale"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   in
conformita' alle disposizioni della Parte III del presente codice"; 
    d) al comma  6,  le  parole:  "un  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni"; 
    e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti  di  partenariato
pubblico privato con canone di  disponibilita',  per  le  concessioni
autostradali"; 
    f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  "8-bis. Le amministrazioni non possono procedere  agli  affidamenti
delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo  ricorso
alle procedure di cui all'articolo 183. 
  8-ter. Le  concessioni  autostradali  relative  ad  autostrade  che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa'  in  house  di  altre
amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal  fine
il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in
house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo  ai
sensi dell'articolo 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che
eserciti sulla societa' in house i poteri di cui al  citato  articolo
5.". 
          Note all'art. 105: 
              - Si riporta l'art.  178  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 178 (Norme in materia di concessioni autostradali
          e particolare regime transitorio). - 1. Per le  concessioni
          autostradali che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente codice, siano  scadute,  il  concedente,  che  non
          abbia ancora provveduto, procede alla  predisposizione  del
          bando di gara per l'affidamento della concessione,  secondo
          le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del
          presente codice, nel termine perentorio di sei  mesi  dalla
          predetta  data,   ferma   restando   la   possibilita'   di
          affidamento in house ai sensi dell'articolo 5.  Qualora  si
          proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo  5,
          le  procedure  di  affidamento  devono  concludersi   entro
          trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente  codice.
          Fatto  salvo  quanto  previsto  per   l'affidamento   delle
          concessioni di cui all'articolo 5 del presente  codice,  e'
          vietata la proroga delle concessioni autostradali. 
              2. I reciproci obblighi, per il periodo  necessario  al
          perfezionamento della procedura di cui  al  comma  1,  sono
          regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 
              3. Per le concessioni  autostradali  per  le  quali  la
          scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data
          di entrata in vigore del  presente  codice,  il  concedente
          avvia la procedura per l'individuazione del  concessionario
          subentrante,  mediante  gara  ad  evidenza   pubblica,   in
          conformita' alle disposizioni della Parte III del  presente
          codice, ferma restando la possibilita'  di  affidamento  in
          house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia
          inferiore a ventiquattro  mesi  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice,  la  procedura  di  gara  viene
          indetta nel piu' breve tempo possibile, in modo da  evitare
          soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori. 
              4.  Il  concedente  avvia  le  procedure  ad   evidenza
          pubblica  per   l'affidamento   della   nuova   concessione
          autostradale, in conformita' alle disposizioni della  Parte
          III del presente codice entro il  termine  di  ventiquattro
          mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere,
          ferma restando la possibilita' di affidamento in  house  ai
          sensi dell'articolo 5. 
              5. Qualora la procedura di gara non si  concluda  entro
          il termine di scadenza della concessione, il concessionario
          uscente  resta  obbligato   a   proseguire   nell'ordinaria
          amministrazione fino al trasferimento della  gestione.  Per
          detto periodo si applica quanto previsto al comma 2. 
              6. Il concedente, almeno due anni prima della  data  di
          scadenza della concessione,  effettua,  in  contraddittorio
          con il concessionario,  tutte  le  verifiche  necessarie  a
          valutare lo stato tecnico  complessivo  dell'infrastruttura
          ed ordina,  se  del  caso,  i  necessari  ripristini  e  le
          occorrenti  modificazioni  dello  stato   dei   luoghi   in
          conformita' degli impegni assunti convenzionalmente. 
              7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia'
          eseguito e non  ancora  ammortizzate  alla  scadenza  della
          concessione, il concessionario uscente  ha  diritto  ad  un
          indennizzo di tali poste dell'investimento,  da  parte  del
          subentrante, pari al  costo  effettivamente  sostenuto,  al
          netto degli ammortamenti, dei beni reversibili  non  ancora
          ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla
          data dell'anno in  cui  termina  la  concessione,  e  delle
          variazioni  eseguite  ai  fini  regolatori.  L'importo  del
          valore  di  subentro  e'  a   carico   del   concessionario
          subentrante. 
              8. Fatti salvi i  contratti  di  partenariato  pubblico
          privato con canone di disponibilita',  per  le  concessioni
          autostradali il rischio di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera zz), si intende comprensivo del  rischio  traffico.
          L'amministrazione  puo'  richiedere  sullo   schema   delle
          convenzioni   da   sottoscrivere   un   parere   preventivo
          all'Autorita' di regolazione dei trasporti. 
              8-bis. Le amministrazioni non  possono  procedere  agli
          affidamenti delle concessioni  autostradali  scadute  o  in
          scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo
          183. 
              8-ter.  Le   concessioni   autostradali   relative   ad
          autostrade che  interessano  una  o  piu'  regioni  possono
          essere affidate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti a societa'  in  house  di  altre  amministrazioni
          pubbliche anche appositamente costituite.  A  tal  fine  il
          controllo analogo di  cui  all'articolo  5  sulla  predetta
          societa' in house  puo'  essere  esercitato  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
          disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo  15
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che  eserciti  sulla
          societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.". 
                              Art. 106 
 
 
                Modifiche alla rubrica della Parte IV 
 
  1. Alla rubrica della Parte IV sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "ed altre modalita' di affidamento". 
          Note all'art. 106: 
              - Si riporta la rubrica  della  Parte  IV  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  come  modificata  dal
          presente decreto legislativo: 
                "Partenariato pubblico privato e contraente  generale
          ed altre modalita' di affidamento". 
                              Art. 107 
 
 
Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
contratto   di   partenariato   puo'    essere    utilizzato    dalle
amministrazioni  concedenti  per   qualsiasi   tipologia   di   opera
pubblica."; 
    c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta  o  mancata  disponibilita'
dell'opera o prestazione del servizio  e'  imputabile  all'operatore,
tali variazioni"; 
    d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e'  sostituita
dalla seguente: "quarantanove"; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si  applica  quanto
previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.". 
          Note all'art. 107: 
              - Si riporta l'art.  180  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 180 (Partenariato  pubblico  privato).  -  1.  Il
          contratto di partenariato e' il contratto a titolo  oneroso
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). 
              2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i
          ricavi di gestione dell'operatore economico provengono  dal
          canone riconosciuto dall'ente concedente e/o  da  qualsiasi
          altra  forma  di  contropartita  economica   ricevuta   dal
          medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
          diretto della gestione del servizio ad utenza  esterna.  Il
          contratto di  partenariato  puo'  essere  utilizzato  dalle
          amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
          pubblica. 
              3. Nel contratto di partenariato  pubblico  privato  il
          trasferimento del rischio in capo  all'operatore  economico
          comporta  l'allocazione  a  quest'ultimo,  oltre  che   del
          rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
          o, nei casi di attivita' redditizia  verso  l'esterno,  del
          rischio di domanda dei servizi  resi,  per  il  periodo  di
          gestione   dell'opera   come   definiti,   rispettivamente,
          dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa),  bbb)  e  ccc).  Il
          contenuto del contratto e' definito tra le  parti  in  modo
          che il recupero degli investimenti effettuati e  dei  costi
          sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il  lavoro
          o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
          servizio o utilizzabilita'  dell'opera  o  dal  volume  dei
          servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in  ogni
          caso,   dal    rispetto    dei    livelli    di    qualita'
          contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex  ante.
          Con il contratto  di  partenariato  pubblico  privato  sono
          altresi'  disciplinati  anche  i  rischi,   incidenti   sui
          corrispettivi,   derivanti   da   fatti   non    imputabili
          all'operatore economico. 
              4. A fronte della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          scegliere di versare un canone all'operatore economico  che
          e' proporzionalmente ridotto o  annullato  nei  periodi  di
          ridotta  o  mancata  disponibilita'   dell'opera,   nonche'
          ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta  o
          mancata  disponibilita'  dell'opera   o   prestazione   del
          servizio e' imputabile all'operatore, tali  variazioni  del
          canone devono, in ogni caso, essere in  grado  di  incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          degli investimenti, dei costi e dei  ricavi  dell'operatore
          economico. 
              5. L'amministrazione  aggiudicatrice  sceglie  altresi'
          che  a  fronte  della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, venga corrisposta una diversa  utilita'
          economica comunque pattuita  ex  ante,  ovvero  rimette  la
          remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto  della
          stessa da parte dell'operatore economico, che  pertanto  si
          assume il rischio delle fluttuazioni  negative  di  mercato
          della domanda del servizio medesimo. 
              6. L'equilibrio economico  finanziario,  come  definito
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  fff),  rappresenta  il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al comma 3. Ai soli fini del  raggiungimento  del  predetto
          equilibrio,   in    sede    di    gara    l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili che non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse
          pubblico. A titolo di contributo puo'  essere  riconosciuto
          un  diritto  di  godimento,  la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da  affidare
          in concessione. Le  modalita'  di  utilizzazione  dei  beni
          immobili sono definite dall'amministrazione  aggiudicatrice
          e  costituiscono  uno  dei  presupposti   che   determinano
          l'equilibrio economico-finanziario  della  concessione.  In
          ogni caso, l'eventuale riconoscimento del  prezzo,  sommato
          al valore di eventuali garanzie pubbliche  o  di  ulteriori
          meccanismi  di  finanziamento  a  carico   della   pubblica
          amministrazione, non puo' essere superiore al  quarantanove
          per  cento   del   costo   dell'investimento   complessivo,
          comprensivo di eventuali oneri finanziari. 
              7. Si applica quanto previsto all'articolo  165,  commi
          3, 4 e 5, del presente codice. 
              8. Nella tipologia dei contratti  di  cui  al  comma  1
          rientrano  la  finanza  di  progetto,  la  concessione   di
          costruzione e  gestione,  la  concessione  di  servizi,  la
          locazione finanziaria di opere pubbliche, il  contratto  di
          disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
          in partenariato  di  opere  o  servizi  che  presentino  le
          caratteristiche di cui ai commi precedenti.". 
                              Art. 108 
 
 
Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in  cui
l'affidamento abbia ad oggetto  anche  l'attivita'  di  progettazione
come prevista dall'articolo 180, comma 1,"; 
    b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sentito il Ministero". 
          Note all'art. 108: 
              - Si riporta l'art.  181  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 181 (Procedure di affidamento). -  1.  La  scelta
          dell'operatore economico avviene con procedure ad  evidenza
          pubblica anche mediante dialogo competitivo. 
              2.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   provvedono
          all'affidamento dei contratti ponendo a  base  di  gara  il
          progetto definitivo e uno schema di contratto  e  di  piano
          economico finanziario, che disciplinino  l'allocazione  dei
          rischi  tra  amministrazione  aggiudicatrice  e   operatore
          economico. 
              3. La scelta e' preceduta da adeguata  istruttoria  con
          riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
          sostenibilita' economico-finanziaria e  economico-  sociale
          dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei  diversi
          rischi  presenti  nell'operazione  di  partenariato,  anche
          utilizzando tecniche di valutazione mediante  strumenti  di
          comparazione per verificare la convenienza  del  ricorso  a
          forme di partenariato pubblico privato in alternativa  alla
          realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 
              4.   L'amministrazione   aggiudicatrice   esercita   il
          controllo    sull'attivita'    dell'operatore     economico
          attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
          monitoraggio, secondo modalita'  definite  da  linee  guida
          adottate dall'ANAC, sentito il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  codice,  verificando   in   particolare   la
          permanenza  in  capo  all'operatore  economico  dei  rischi
          trasferiti. L'operatore economico e' tenuto  a  collaborare
          ed alimentare attivamente tali sistemi.". 
                              Art. 109 
 
 
Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 182, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle  opere  realizzate  e
degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e  dei  contributi
pubblici"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  rimborsati  gli
importi di cui all'articolo  176,  comma  4,  lettere  a)  e  b),  ad
esclusione degli oneri derivanti dallo  scioglimento  anticipato  dei
contratti di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
interesse.". 
          Note all'art. 109: 
              - Si riporta l'art.  182  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  182  (Finanziamento  del  progetto).  -  1.   Il
          finanziamento  dei  contratti  puo'  avvenire   utilizzando
          idonei strumenti  quali,  tra  gli  altri,  la  finanza  di
          progetto.  Il  finanziamento  puo'  anche   riguardare   il
          conferimento di asset patrimoniali pubblici e  privati.  La
          remunerazione  del  capitale  investito  e'  definita   nel
          contratto. 
              2. Il  contratto  definisce  i  rischi  trasferiti,  le
          modalita' di monitoraggio della loro  permanenza  entro  il
          ciclo di vita del rapporto contrattuale  e  le  conseguenze
          derivanti dalla anticipata estinzione del  contratto,  tali
          da comportare la permanenza dei rischi trasferiti  in  capo
          all'operatore economico. 
              3.  Il   verificarsi   di   fatti   non   riconducibili
          all'operatore economico che  incidono  sull'equilibrio  del
          piano  economico  finanziario  puo'   comportare   la   sua
          revisione da attuare  mediante  la  rideterminazione  delle
          condizioni di equilibrio. La revisione deve  consentire  la
          permanenza dei  rischi  trasferiti  in  capo  all'operatore
          economico  e  delle  condizioni  di  equilibrio   economico
          finanziario relative al contratto.  Ai  fini  della  tutela
          della   finanza   pubblica   strettamente    connessa    al
          mantenimento della predetta  allocazione  dei  rischi,  nei
          casi di opere di interesse statale  ovvero  finanziate  con
          contributo  a  carico  dello   Stato,   la   revisione   e'
          subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).  Negli
          altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
          sottoporre la revisione alla previa valutazione  del  NARS.
          In caso di  mancato  accordo  sul  riequilibrio  del  piano
          economico  finanziario,  le  parti  possono  recedere   dal
          contratto.  All'operatore  economico  sono  rimborsati  gli
          importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e  b),
          ad esclusione  degli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento
          anticipato  dei  contratti  di  copertura  del  rischio  di
          fluttuazione del tasso di interesse.". 
                              Art. 110 
 
 
Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  4,  le  parole:  "di  cui  all'articolo  95"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo"; 
    b) al comma 15, quinto periodo, le parole:  "articolo  103"  sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 93"; 
    c) al comma 16, le  parole:  "la  locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 187" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i  contratti
di partenariato pubblico privato". 
          Note all'art. 110: 
              - Si riporta l'art.  183  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  183  (Finanza  di  progetto).  -   1.   Per   la
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle   strutture
          dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli  strumenti
          di       programmazione        formalmente        approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo dei lavori, ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di fattibilita'  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'allegato
          XXI specifica: 
                a)  che  l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
                b) che, in caso di mancata accettazione da parte  del
          promotore di apportare modifiche  al  progetto  definitivo,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al   progetto   definitivo
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo. 
              5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  95,  l'esame
          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla
          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore
          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della
          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture
          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla
          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare
          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela
          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della
          navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla,  nautica  da  diporto,   esaurisce   gli   oneri   di
          pubblicita' previsti  per  il  rilascio  della  concessione
          demaniale marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto  definitivo,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari,  ai  sensi  dell'articolo   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
          revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre
          1939,   n.   1966,   nonche'   la   specificazione    delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
          al periodo precedente non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto
          di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
                a) prende in esame le offerte che sono pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
                b) redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore  il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
                c)  pone  in  approvazione  il  progetto   definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 27, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
                d) quando il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
                e) qualora il promotore non accetti di modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 93 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dal   progetto   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   103.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano, ove necessario,  le  disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 93, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio  di  tre
          mesi,  la  fattibilita'  della   proposta.   A   tal   fine
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    invitare    il
          proponente ad apportare  al  progetto  di  fattibilita'  le
          modifiche  necessarie  per  la  sua  approvazione.  Se   il
          proponente non apporta le modifiche richieste, la  proposta
          non puo' essere  valutata  positivamente.  Il  progetto  di
          fattibilita' eventualmente modificato,  e'  inserito  negli
          strumenti di programmazione approvati  dall'amministrazione
          aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente  ed  e'
          posto  in  approvazione  con  le  modalita'  previste   per
          l'approvazione di progetti;  il  proponente  e'  tenuto  ad
          apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in  sede
          di approvazione del progetto; in difetto,  il  progetto  si
          intende  non  approvato.  Il   progetto   di   fattibilita'
          approvato e' posto a base di gara, alla quale  e'  invitato
          il proponente. Nel bando  l'amministrazione  aggiudicatrice
          puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  proponente,  la
          presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel  bando
          e' specificato che il promotore puo' esercitare il  diritto
          di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
          essere in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,  e
          presentare un'offerta contenente una bozza di  convenzione,
          il  piano  economico-finanziario  asseverato  da  uno   dei
          soggetti  di  cui   al   comma   9,   primo   periodo,   la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione, nonche' le  eventuali  varianti  al  progetto  di
          fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13.  Se  il
          promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo'  esercitare,
          entro     quindici     giorni      dalla      comunicazione
          dell'aggiudicazione, il diritto di  prelazione  e  divenire
          aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere  alle
          obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni  offerte
          dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
          aggiudicatario e non esercita la prelazione ha  diritto  al
          pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
          spese per la  predisposizione  della  proposta  nei  limiti
          indicati;  nel  comma  9.  Se  il  promotore  esercita   la
          prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha  diritto   al
          pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
          per la predisposizione dell'offerta nei limiti  di  cui  al
          comma 9. 
              16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
          riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,  tutti   i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
              17. Possono presentare le proposte di cui al comma  15,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  8,  nonche'  i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              18.  Al  fine  di  assicurare   adeguati   livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'articolo 185. 
              19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e  17,
          i  soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte   possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.". 
                              Art. 111 
 
 
Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ponendo  a  base  di
gara  il  progetto  di  fattibilita'  tecnico  ed   economica"   sono
sostituite dalle seguenti: "ponendo a  base  di  gara  un  capitolato
prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di  cui  all'articolo
95" sono sostituite dalle seguenti: ",  individuata  sulla  base  del
miglior rapporto qualita'/prezzo"; 
    b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel  rispetto  del
progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica"   sono   inserite   le
seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice". 
          Note all'art. 111: 
              - Si riporta l'articolo 188 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  188  (Contratto   di   disponibilita').   -   1.
          L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito
          con  i  seguenti  corrispettivi,  soggetti  ad  adeguamento
          monetario secondo le previsioni del contratto: 
                a) un canone di disponibilita', da  versare  soltanto
          in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;
          il canone e'  proporzionalmente  ridotto  o  annullato  nei
          periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa  per
          manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra  i
          rischi  a  carico  dell'amministrazione  aggiudicatrice  ai
          sensi del comma 3; 
                b) l'eventuale riconoscimento  di  un  contributo  in
          corso d'opera, comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
          cento del costo  di  costruzione  dell'opera,  in  caso  di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice; 
                c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
          in  relazione  ai  canoni  gia'  versati  e   all'eventuale
          contributo incorso d'opera di cui alla  precedente  lettera
          b),  al  valore   di   mercato   residuo   dell'opera,   da
          corrispondere,  al  termine  del  contratto,  in  caso   di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice. 
              2. L'affidatario assume il rischio della costruzione  e
          della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
          disposizione   dell'amministrazione   aggiudicatrice.    Il
          contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
          tra  le  parti,  che  possono  comportare  variazioni   dei
          corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
          sulla realizzazione o sulla  gestione  tecnica  dell'opera,
          derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
          di  pubbliche  autorita'.  Salvo   diversa   determinazione
          contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma  5,
          i rischi sulla costruzione e  gestione  tecnica  dell'opera
          derivanti   da   mancato   o    ritardato    rilascio    di
          autorizzazioni, pareri, nulla osta e  ogni  altro  atto  di
          natura  amministrativa   sono   a   carico   del   soggetto
          aggiudicatore. 
              3. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara  un
          capitolato prestazionale  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice,    che    indica,    in    dettaglio,    le
          caratteristiche tecniche e funzionali che  deve  assicurare
          l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare   la
          riduzione del canone di disponibilita', nei limiti  di  cui
          al comma 6. Le offerte  devono  contenere  un  progetto  di
          fattibilita' rispondente alle caratteristiche  indicate  in
          sede di  gara  e  sono  corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 93; il soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a
          prestare la cauzione definitiva di  cui  all'articolo  103.
          Dalla data di inizio della messa a  disposizione  da  parte
          dell'affidatario e' dovuta una cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla   messa   a
          disposizione dell'opera,  da  prestarsi  nella  misura  del
          dieci per cento del costo annuo operativo  di  esercizio  e
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  103;  la  mancata
          presentazione   di   tale   cauzione   costituisce    grave
          inadempimento        contrattuale.        L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
          dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  individuata
          sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.  Il  bando
          indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di  importanza  loro
          attribuita, in base ai quali si  procede  alla  valutazione
          comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
          eventuali espropri sono considerati  nel  quadro  economico
          degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
          di disponibilita'. 
              4. Al  contratto  di  disponibilita'  si  applicano  le
          disposizioni previste dal presente  codice  in  materia  di
          requisiti generali  di  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 
              5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo  e  le
          eventuali varianti in corso d'opera  sono  redatti  a  cura
          dell'affidatario;   l'affidatario   ha   la   facolta'   di
          introdurre  le  eventuali  varianti  finalizzate   ad   una
          maggiore  economicita'  di  costruzione  o  gestione,   nel
          rispetto del  progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica
          approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
          e  provvedimenti   di   pubbliche   autorita'   vigenti   e
          sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
          e le  varianti  in  corso  d'opera  sono  ad  ogni  effetto
          approvati    dall'affidatario,     previa     comunicazione
          all'amministrazione aggiudicatrice  la  quale  puo',  entro
          trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino  il
          capitolato prestazionale  e,  ove  prescritto,  alle  terze
          autorita' competenti. Il rischio della mancata o  ritardata
          approvazione da parte di terze autorita'  competenti  della
          progettazione  e  delle  eventuali  varianti  e'  a  carico
          dell'affidatario.  L'amministrazione  aggiudicatrice   puo'
          attribuire   all'affidatario   il   ruolo   di    autorita'
          espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
              6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
          appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
          accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
          e delle  norme  e  disposizioni  cogenti  e  puo'  proporre
          all'amministrazione aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,
          modificazioni, varianti e rifacimento  di  lavori  eseguiti
          ovvero, sempre  che  siano  assicurate  le  caratteristiche
          funzionali  essenziali,  la   riduzione   del   canone   di
          disponibilita'.   Il   contratto   individua,    anche    a
          salvaguardia degli enti  finanziatori  e  dei  titolari  di
          titoli emessi  ai  sensi  dell'articolo  186  del  presente
          codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'
          superato il quale il contratto  e'  risolto.  L'adempimento
          degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta  in
          ogni  caso  condizionato  al   positivo   controllo   della
          realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
          stessa secondo  le  modalita'  previste  dal  contratto  di
          disponibilita'.". 
                              Art. 112 
 
 
Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  "trasferimento  all'affidatario"
sono  inserite  le  seguenti:  "o,  qualora  l'affidatario  vi  abbia
interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche'  in  possesso
dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei
beni immobili da trasferire a seguito  della  procedura  di  gara  e'
stabilito dal RUP  sulla  base  del  valore  di  mercato  determinato
tramite i competenti uffici titolari dei  beni  immobili  oggetto  di
trasferimento."; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di
idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti:  "previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo  periodo,
le parole: "rilasciata con le  modalita'  previste  per  il  rilascio
della  cauzione  provvisoria"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3". 
          Note all'art. 112: 
              - Si riporta l'art.  191  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 191 (Cessione di immobili in cambio di opere).  -
          1.  Il  bando  di  gara  puo'   prevedere   a   titolo   di
          corrispettivo,  totale   o   parziale,   il   trasferimento
          all'affidatario   o,   qualora   l'affidatario   vi   abbia
          interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche'  in
          possesso dei prescritti requisiti di cui  all'articolo  80,
          della   proprieta'   di    beni    immobili    appartenenti
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  gia'   indicati   nel
          programma triennale per  i  lavori  o  nell'avviso  di  pre
          informazione per  i  servizi  e  le  forniture  e  che  non
          assolvono  piu',   secondo   motivata   valutazione   della
          amministrazione aggiudicatrice o  dell'ente  aggiudicatore,
          funzioni di pubblico interesse. 
              2. Possono formare oggetto  di  trasferimento  anche  i
          beni immobili gia' inclusi  in  programmi  di  dismissione,
          purche' prima della pubblicazione del bando  o  avviso  per
          l'alienazione, ovvero se la  procedura  di  dismissione  ha
          avuto esito negativo. 
              2-bis. Il valore dei  beni  immobili  da  trasferire  a
          seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP  sulla
          base del valore di mercato determinato tramite i competenti
          uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. 
              3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
          della proprieta' dell'immobile e la conseguente  immissione
          in possesso dello stesso avvengano in un momento  anteriore
          a quello dell'ultimazione dei lavori, previa  presentazione
          di idonea garanzia  fideiussoria  per  un  valore  pari  al
          valore dell'immobile medesimo.  La  garanzia  fideiussoria,
          rilasciata dai soggetti di cui all'articolo  93,  comma  3,
          prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio   della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del  codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
          appaltante. La fideiussione e' progressivamente  svincolata
          con le modalita' previste  con  riferimento  alla  cauzione
          definitiva.". 
                              Art. 113 
 
 
Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 192, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'Autorita' per la raccolta delle informazioni  e  la  verifica  dei
predetti  requisiti  opera  mediante  procedure  informatiche,  anche
attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso  altre  Amministrazioni  pubbliche  ed
altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.". 
          Note all'art. 113: 
              - Si riporta l'art.  192  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).
          - 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
          adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti
          pubblici, l'elenco delle amministrazioni  aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori che operano  mediante  affidamenti
          diretti nei confronti di proprie societa' in house  di  cui
          all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda,
          dopo che sia stata riscontrata l'esistenza  dei  requisiti,
          secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita'  definisce
          con  proprio  atto.  L'Autorita'  per  la  raccolta   delle
          informazioni e la verifica  dei  predetti  requisiti  opera
          mediante  procedure  informatiche,  anche   attraverso   il
          collegamento, sulla base di  apposite  convenzioni,  con  i
          relativi  sistemi  in  uso  presso  altre   Amministrazioni
          pubbliche  ed  altri  soggetti  operanti  nel  settore  dei
          contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente  alle
          amministrazioni aggiudicatrici e  agli  enti  aggiudicatori
          sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti
          diretti dei contratti  all'ente  strumentale.  Resta  fermo
          l'obbligo   di   pubblicazione    degli    atti    connessi
          all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al
          comma 3. 
              2. Ai fini dell'affidamento in house  di  un  contratto
          avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
          di   concorrenza,   le   stazioni   appaltanti   effettuano
          preventivamente la valutazione sulla  congruita'  economica
          dell'offerta  dei  soggetti  in   house,   avuto   riguardo
          all'oggetto e al  valore  della  prestazione,  dando  conto
          nella motivazione del provvedimento  di  affidamento  delle
          ragioni  del  mancato  ricorso  al  mercato,  nonche'   dei
          benefici per  la  collettivita'  della  forma  di  gestione
          prescelta,  anche  con  riferimento   agli   obiettivi   di
          universalita' e socialita', di efficienza, di  economicita'
          e di qualita' del servizio,  nonche'  di  ottimale  impiego
          delle risorse pubbliche. 
              3.  Sul   profilo   del   committente   nella   sezione
          Amministrazione trasparente sono pubblicati  e  aggiornati,
          in  conformita',  alle,  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  in  formato  open-data,
          tutti  gli  atti  connessi  all'affidamento  degli  appalti
          pubblici  e  dei  contratti   di   concessione   tra   enti
          nell'ambito del settore  pubblico,  ove  non  secretati  ai
          sensi dell'articolo 162.". 
                              Art. 114 
 
 
Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di  cui
all'articolo 31, comma 1," sono soppresse; 
    b) al comma 17, la lettera b) e' abrogata; 
    c) il comma 18 e' sostituito dal  seguente:  "18.  Il  contraente
generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.". 
          Note all'art. 114: 
              - Si riporta l'art.  194  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 194 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
          il contratto di affidamento unitario a contraente generale,
          il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto  dotato  di
          adeguata capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa  e
          finanziaria   la   realizzazione   con   qualsiasi    mezzo
          dell'opera, nel rispetto  delle  esigenze  specificate  nel
          progetto definitivo redatto dal  soggetto  aggiudicatore  e
          posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma  2,
          a fronte di un corrispettivo pagato in  tutto  o  in  parte
          dopo l'ultimazione dei lavori. 
              2. Il contraente generale provvede: 
                a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle
          attivita' tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto
          aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso; 
                b) all'acquisizione delle aree di sedime;  la  delega
          di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in  assenza  di  un
          concessionario,  puo'  essere   accordata   al   contraente
          generale; 
                c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori; 
                d)  al  prefinanziamento,  in  tutto  o   in   parte,
          dell'opera da realizzare; 
                e) ove richiesto, all'individuazione delle  modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
                f) all'indicazione, al  soggetto  aggiudicatore,  del
          piano  degli  affidamenti,  delle   espropriazioni,   delle
          forniture di materiale e di tutti gli altri elementi  utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo egli organi competenti  in
          materia. 
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
                a) all'approvazione del progetto  esecutivo  e  delle
          varianti; 
                b)  alla  nomina  del  direttore  dei  lavori  e  dei
          collaudatori, nonche' provvede all'alta sorveglianza  sulla
          realizzazione  delle   opere,   assicurando   un   costante
          monitoraggio  dei  lavori   anche   tramite   un   comitato
          permanente   costituito   da    suoi    rappresentanti    e
          rappresentanti del contraente; 
                c) al collaudo delle stesse; 
                d) alla stipulazione  di  appositi  accordi  con  gli
          organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di
          prevenzione e repressione della  criminalita',  finalizzati
          alla verifica preventiva del programma  di  esecuzione  dei
          lavori in vista del successivo  monitoraggio  di  tutte  le
          fasi di esecuzione  delle  opere  e  dei  soggetti  che  le
          realizzano,  in  ogni   caso   prevedendo   l'adozione   di
          protocolli di legalita' che comportino clausole  specifiche
          di  impegno,  da  parte  dell'impresa   aggiudicataria,   a
          denunciare  eventuali  tentativi  di  estorsione,  con   la
          possibilita'     di     valutare      il      comportamento
          dell'aggiudicatario ai fini della successiva  ammissione  a
          procedure ristrette della medesima stazione  appaltante  in
          caso  di  mancata  osservanza  di  tali  prescrizioni.   Le
          prescrizioni a cui si uniformano gli accordi  di  sicurezza
          sono  vincolanti  per  i  soggetti  aggiudicatori   e   per
          l'impresa aggiudicataria, che  e'  tenuta  a  trasferire  i
          relativi obblighi a  carico  delle  imprese  interessate  a
          qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.  Le  misure
          di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e  repressione   di
          tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
          dei   flussi   finanziari   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
          parzialmente a carico dei promotori ai sensi  dell'articolo
          183 e quelli  derivanti  dalla  attuazione  di  ogni  altra
          modalita' di finanza di progetto.  Gli  oneri  connessi  al
          monitoraggio  finanziario  sono  ricompresi   nell'aliquota
          forfettaria di cui al comma 20. 
              4. Il contraente generale risponde  nei  confronti  del
          soggetto  aggiudicatore   della   corretta   e   tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente capo. I  rapporti  tra  soggetto  aggiudicatore  e
          contraente generale sono regolati dalle norme della parte I
          e  della  parte  II  che  costituiscono  attuazione   della
          direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte  III,  dagli
          atti di gara e dalle  norme  del  codice  civile  regolanti
          l'appalto. 
              5. Alle varianti del progetto  affidato  al  contraente
          generale non si applica l'articolo 63; esse  sono  regolate
          dalle norme della parte II,  che  costituiscono  attuazione
          della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III  e
          dalle disposizioni seguenti: 
                a)  restano  a  carico  del  contraente  generale  le
          eventuali  varianti  necessarie  ad  emendare  i   vizi   o
          integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo
          stesso  e  approvato  dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre
          restano a carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali
          varianti  indotte  da   forza   maggiore   o   sopravvenute
          prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque  richieste
          dal soggetto aggiudicatore; 
                b) al di fuori dei casi di cui alla  lettera  a),  il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le varianti progettuali o le  modifiche  tecniche  ritenute
          dallo stesso utili  a  ridurre  il  tempo  o  il  costo  di
          realizzazione delle opere; il soggetto  aggiudicatore  puo'
          rifiutare  la  approvazione  delle  varianti  o   modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel
          progetto posto a  base  di  gara,  o  comunque  determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero  comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione. 
              6. Il  contraente  generale  provvede  alla  esecuzione
          unitaria delle attivita' di cui  al  comma  2  direttamente
          ovvero, se costituito  da  piu'  soggetti,  a  mezzo  della
          societa' di progetto di cui al comma  10;  i  rapporti  del
          contraente generale con i terzi sono  rapporti  di  diritto
          privato, a cui non si applica  il  presente  codice,  salvo
          quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale
          che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I  e  alla  parte  II,  titolo  I  che  costituiscono
          attuazione della direttiva  2014/24,  ovvero  di  cui  alla
          parte III. 
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi.  I
          terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a
          loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti
          dall'articolo 84, e  possono  sub  affidare  i  lavori  nei
          limiti e alle condizioni previste per  gli  appaltatori  di
          lavori pubblici; ai  predetti  sub-affidamenti  si  applica
          l'articolo 105. 
              8. L'affidamento al contraente  generale,  nonche'  gli
          affidamenti e sub  affidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale, sono soggetti alle verifiche  antimafia,  con  le
          modalita' previste per i lavori pubblici. 
              9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,   prima   di
          effettuare qualsiasi  pagamento  a  favore  del  contraente
          generale,  compresa  l'emissione  di  eventuali  stati   di
          avanzamento lavori, il regolare adempimento degli  obblighi
          contrattuali  del  contraente  generale  verso   i   propri
          affidatari:  ove  risulti  l'inadempienza  del   contraente
          generale, il soggetto aggiudicatore applica una  detrazione
          sui successivi pagamenti e  procede  al  pagamento  diretto
          all'affidatario,  nonche'  applica  le  eventuali   diverse
          sanzioni previste nel contratto. 
              10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il
          contraente  generale,  ove  composto  da   piu'   soggetti,
          costituisce una societa' di progetto in forma di  societa',
          anche consortile, per azioni o a responsabilita'  limitata.
          La  societa'  e'  regolata  dall'articolo   184   e   dalle
          successive  disposizioni  del   presente   articolo.   Alla
          societa' possono partecipare, oltre ai soggetti  componenti
          il   contraente    generale,    istituzioni    finanziarie,
          assicurative e tecnico operative  preventivamente  indicate
          in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra  nel
          rapporto    al    contraente    generale    senza    alcuna
          autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
          subentro costituisca cessione di contratto;  salvo  diversa
          previsione  del  contratto,  i   soggetti   componenti   il
          contraente generale restano solidalmente  responsabili  con
          la  societa'  di  progetto  nei  confronti   del   soggetto
          aggiudicatore per la buona  esecuzione  del  contratto.  In
          alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al
          soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
          la restituzione delle somme  percepite  in  corso  d'opera,
          liberando in tal modo i soci. Tali  garanzie  cessano  alla
          data di emissione del certificato di  collaudo  dell'opera.
          Il capitale minimo della societa' di progetto  e'  indicato
          nel bando di gara. 
              11.  Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per   la
          eventuale cessione delle quote della societa' di  progetto,
          fermo restando che i soci che hanno concorso  a  formare  i
          requisiti per la qualificazione sono tenuti  a  partecipare
          alla societa' e a garantire, nei limiti del  contratto,  il
          buon adempimento degli obblighi  del  contraente  generale,
          sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni  da  parte  di  istituti  bancari  e   altri
          investitori  istituzionali  che  non  abbiano  concorso   a
          formare i requisiti per  la  qualificazione  puo'  tuttavia
          avvenire in qualsiasi momento.  Il  soggetto  aggiudicatore
          non puo' opporsi alla cessione di  crediti  effettuata  dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui  all'articolo  106,
          comma 13. 
              12. Il bando determina la quota  di  valore  dell'opera
          che deve essere  realizzata  dal  contraente  generale  con
          anticipazione di risorse proprie e i  tempi  e  i  modi  di
          pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori. Per  il  finanziamento  della  predetta  quota,  il
          contraente generale  o  la  societa'  di  progetto  possono
          emettere obbligazioni, previa autorizzazione  degli  organi
          di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo  2412
          del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce  il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito verso il contraente  generale  quale  risultante  da
          stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale  o  dal
          certificato  di  collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni
          garantite  dal  soggetto   aggiudicatore   possono   essere
          utilizzate per la costituzione  delle  riserve  bancarie  o
          assicurative  previste  dalla  legislazione   vigente.   Le
          modalita' di operativita' della garanzia di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma sono stabilite con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le  garanzie
          prestate dallo Stato  ai  sensi  del  presente  comma  sono
          inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              13. I crediti delle societa' di progetto,  ivi  incluse
          quelle costituite dai concessionari a  norma  dell'articolo
          184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili
          ai sensi dell'articolo 106,  comma  13;  la  cessione  puo'
          avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 
              14. La cessione deve  essere  stipulata  mediante  atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente indicare  se  la  cessione  e'  effettuata  a
          fronte di un finanziamento  senza  rivalsa  o  con  rivalsa
          limitata. 
              15. Il soggetto aggiudicatore liquida  l'importo  delle
          prestazioni rese e prefinanziate  dal  contraente  generale
          con la emissione di un certificato di  pagamento  esigibile
          alla scadenza del prefinanziamento  secondo  le  previsioni
          contrattuali. Per i soli crediti di cui al  presente  comma
          ceduti a  fronte  di  finanziamenti  senza  rivalsa  o  con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce  definitivo  riconoscimento  del  credito   del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna   eccezione   di   pagamento   delle    quote    di
          prefinanziamento riconosciute, derivante dai  rapporti  tra
          debitore e creditore cedente, ivi inclusa la  compensazione
          con  crediti  derivanti   dall'adempimento   dello   stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente. 
              16.  Il  bando  di  gara  indica,  la  data  ultima  di
          pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi  del
          comma  15,  in  tutti  i  casi  di  mancato   o   ritardato
          completamento dell'opera. 
              17. Per gli affidamenti per i quali  vi  siano  crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 
                a) ove le garanzie di cui all'articolo 104  si  siano
          gia' ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista
          nella garanzia prestata, il riconoscimento  definitivo  del
          credito non opera se la garanzia non e' ripristinata  e  la
          previsione di riduzione espunta dalla garanzia; 
                b) (abrogata). 
              18. Il contraente generale presta la  garanzia  di  cui
          all'articolo 104. 
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
                a) le modalita' e i tempi, nella fase di  sviluppo  e
          approvazione  del  progetto  esecutivo,  delle  prestazioni
          propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove
          autorizzati; 
                b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei  ratei
          di corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per  le
          prestazioni  compiute   prima   dell'inizio   dei   lavori,
          pertinenti in particolare le  attivita'  progettuali  e  le
          prestazioni di cui alla lettera a). 
              20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di  gara
          un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso  d'asta,
          ragguagliata   all'importo   complessivo   dell'intervento,
          secondo valutazioni preliminari che il contraente  generale
          e' tenuto a recepire  nell'offerta  formulata  in  sede  di
          gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al
          perseguimento delle finalita' di prevenzione e  repressione
          della  criminalita'  e  dei  tentativi   di   infiltrazione
          mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d)  e  dell'articolo
          203, comma 1. Nel progetto che si pone a base  di  gara  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 2,  elaborato  dal  soggetto
          aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota  e'
          inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed
          e' unita una relazione di massima che correda il  progetto,
          indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la
          stima dei costi. Tale stima e' riportata  nelle  successive
          fasi  della  progettazione.  Le  variazioni  tecniche   per
          l'attuazione  delle  misure  in  questione,   eventualmente
          proposte  dal  contraente  generale,  in   qualunque   fase
          dell'opera, non possono essere motivo di maggiori  oneri  a
          carico  del  soggetto  aggiudicatore.   Ove   il   progetto
          definitivo  sia  prodotto  per  iniziativa  del  promotore,
          quest'ultimo predispone analoga articolazione delle  misure
          in questione,  con  relativa  indicazione  dei  costi,  non
          sottoposti a  ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a
          disposizione  dell'amministrazione.  Le  disposizioni   del
          presente comma si applicano, in quanto  compatibili,  anche
          nei casi di affidamento mediante concessione.". 
                              Art. 115 
 
 
Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare"
sono sostituite dalle seguenti: "La  scelta  di  aggiudicare"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni  appaltanti  non
possono, comunque, procedere ad affidamenti  a  contraente  generale,
qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni
di euro."; 
    b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b)  del
costo  di  utilizzazione  e  di  manutenzione"   sono   soppresse   e
conseguentemente  le  lettere:  "c)  e  d)"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "b) e c)"; 
    c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti:
", III e IV". 
          Note all'art. 115: 
              - Si riporta l'art.  195  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 195 (Procedure di aggiudicazione  del  contraente
          generale).  -  1.  La  scelta   di   aggiudicare   mediante
          affidamento al contraente  generale  deve  essere  motivata
          dalla stazione appaltante in ragione della  complessita'  e
          di altre esigenze al fine di garantire un  elevato  livello
          di  qualita',  sicurezza  ed  economicita'.   Le   stazioni
          appaltanti non possono, comunque, procedere ad  affidamenti
          a contraente generale, qualora  l'importo  dell'affidamento
          sia pari o inferiore a 100 milioni di euro. 
              2. Per l'affidamento a contraente generale  si  pone  a
          base di gara il progetto definitivo. 
              3.  I  soggetti  aggiudicatori  possono   stabilire   e
          indicare nel bando di gara, in relazione  all'importanza  e
          alla complessita' delle  opere  da  realizzare,  il  numero
          minimo e massimo di concorrenti  che  verranno  invitati  a
          presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le   domande   di
          partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i
          soggetti aggiudicatori individuano i soggetti  da  invitare
          redigendo una graduatoria di merito sulla base  di  criteri
          oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto  del
          contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso,  il
          numero minimo di concorrenti da invitare  non  puo'  essere
          inferiore a cinque, se esistono  in  tale  numero  soggetti
          qualificati. In ogni caso il numero di  candidati  invitati
          deve  essere  sufficiente  ad  assicurare   una   effettiva
          concorrenza. 
              4. L'aggiudicazione dei contratti di  cui  al  comma  1
          avviene secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa, individuata, oltre  che  sulla  base  dei
          criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresi': 
                a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; 
                b) della maggiore entita', rispetto a quella prevista
          dal bando, del prefinanziamento  che  il  candidato  e'  in
          grado di offrire; 
                c)  di  ogni  ulteriore   elemento   individuato   in
          relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. 
              5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di
          cui agli articoli da 115 a 121, si  applicano,  per  quanto
          non previsto nel presente articolo, le  norme  della  parte
          II, titolo VII. 
              6.  Per  tutti  gli  altri  soggetti  aggiudicatori  si
          applicano, per quanto non previsto nel  presente  articolo,
          le norme della parte II, titoli I, II, III e IV.". 
                              Art. 116 
 
 
Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 196, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la parola: "Ministero"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Ministro"  e  le  parole:  "sono  disciplinate  le  modalita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati  i  criteri,  specifici
requisiti di moralita',  di  competenza  e  di  professionalita',  le
modalita'". 
          Note all'art. 116: 
              - Si riporta l'art.  196  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e collaudo). -  1.
          Al  collaudo  delle  infrastrutture  si  provvede  con   le
          modalita' e nei termini previsti dall'articolo 102. 
              2.  Per  le  infrastrutture  di  grande   rilevanza   o
          complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
          commissioni  di  collaudo  ad  avvalersi  dei  servizi   di
          supporto  e  di  indagine  di  soggetti  specializzati  nel
          settore. Gli oneri relativi  sono  a  carico  dei  fondi  a
          disposizione   del   soggetto    aggiudicatore    per    la
          realizzazione  delle   predette   infrastrutture   con   le
          modalita' e i limiti stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.  L'affidatario  del
          supporto  al  collaudo   non   puo'   avere   rapporti   di
          collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato  o
          eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. 
              3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati  con
          la formula del contraente generale, e' istituito presso  il
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  un  albo
          nazionale obbligatorio dei soggetti che  possono  ricoprire
          rispettivamente i  ruoli  di  direttore  dei  lavori  e  di
          collaudatore. La loro nomina  nelle  procedure  di  appalto
          avviene  mediante  pubblico  sorteggio  da  una  lista   di
          candidati  indicati  alle  stazioni  appaltanti  in  numero
          almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire  e  prevedendo
          altresi' che le spese di tenuta  dell'albo  siano  poste  a
          carico dei soggetti interessati. 
              4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente codice, sono disciplinati i criteri,
          specifici  requisiti  di  moralita',  di  competenza  e  di
          professionalita', le modalita' di iscrizione all'albo e  di
          nomina, nonche' i compensi da corrispondere che non  devono
          superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive   modificazioni,   e   all'articolo    13    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si
          applica l'articolo 216, comma 21.". 
                              Art. 117 
 
 
Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  le  parole:  "sono  valide  sino  alla  scadenza
naturale"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "hanno   validita'
triennale"; 
    b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui  all'articolo
197."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "del   decreto   di   cui
all'articolo 83,  comma  2.  Tale  decreto  stabilisce,  altresi',  i
criteri di valutazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti  degli
attestati presentati in sede  di  gare  per  affidamento  unitario  a
contraente  generale,  durante  il  periodo  di   coesistenza   delle
attestazioni  di  qualificazione  rilasciate  dal   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  quelle  rilasciate  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 84.". 
          Note all'art. 117: 
              - Si riporta l'art.  199  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 199 (Gestione del sistema di  qualificazione  del
          contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei
          requisiti dei contraenti  generali  e'  rilasciata  secondo
          quanto  previsto   dall'articolo   197   ed   e'   definita
          nell'ambito del  sistema  di  qualificazione  previsto  dal
          medesimo articolo. 
              2. In caso di ritardo  nel  rilascio,  imputabile  alla
          SOA, l'attestazione scaduta resta  valida,  ai  fini  della
          partecipazione  alle  gare  e  perla   sottoscrizione   dei
          contratti,  fino  al  momento  del   rilascio   di   quella
          rinnovata. 
              3.  Le  attestazioni   del   possesso   dei   requisiti
          rilasciate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti hanno validita' triennale. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di  cui  al
          comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata  in
          vigore del presente codice, nonche' quelle che  perverranno
          fino all'entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo
          83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi',  i  criteri
          di valutazione da parte  delle  stazioni  appaltanti  degli
          attestati  presentati  in  sede  di  gare  per  affidamento
          unitario a  contraente  generale,  durante  il  periodo  di
          coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle
          rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.". 
                              Art. 118 
 
 
Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 200, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole:  "vincolanti,  ovvero  gli  interventi"  sono
sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si  considerano  obbligazioni
giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi". 
          Note all'art. 118: 
              - Si riporta l'art.  200  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.   200   (Disposizioni   generali).   -   1.    Le
          infrastrutture  e  gli  insediamenti  prioritari   per   lo
          sviluppo  del  Paese,  sono  valutati  e   conseguentemente
          inseriti  negli  appositi  strumenti  di  pianificazione  e
          programmazione  di  cui  agli  articoli   successivi,   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              2. La realizzazione delle opere e delle  infrastrutture
          di cui alla presente parte e' oggetto di: 
                a) concessione di costruzione e gestione; 
                b) affidamento unitario a contraente generale; 
                c) finanza di progetto; 
                d) qualunque altra forma di affidamento prevista  dal
          presente codice compatibile con la tipologia dell'opera  da
          realizzare. 
              3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture
          e degli insediamenti di cui al comma 1, il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di
          tutti gli  interventi  gia'  compresi  negli  strumenti  di
          pianificazione  e  programmazione,   comunque   denominati,
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
          All'esito  di  tale  ricognizione,  il   Ministro   propone
          l'elenco degli interventi da inserire nel  primo  Documento
          Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto
          di  quanto  indicato  all'articolo  201,   comma   3,   che
          sostituisce tutti i  predetti  strumenti.  La  ricognizione
          deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i  quali
          vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Si  considerano
          obbligazioni giuridiche  vincolanti  quelle  relative  agli
          interventi in  relazione  ai  quali  sia  gia'  intervenuta
          l'approvazione del contratto all'esito della  procedura  di
          affidamento della realizzazione dell'opera, nonche'  quelli
          che  costituiscono  oggetto   di   accordi   internazionali
          sottoscritti dall'Italia.". 
                              Art. 119 
 
 
Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  le  parole:  "l'elenco  degli  interventi"  sono
sostituite dalle seguenti: "l'elenco  delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi  compresi  gli
interventi"; 
    b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  le
Commissioni parlamentari competenti"; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore
dei trasporti e della logistica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "
infrastrutture e insediamenti"; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  "e  la  sua  funzionalita'
rispetto"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "nonche'   la   sua
funzionalita' anche rispetto"; 
    d) al comma 7, le parole da: "anche  le  indicazioni"  sino  alla
fine del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'elenco  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al  comma  3  e
viene elaborato in deroga alle modalita' di cui  al  comma  5.  Fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  200,  comma  3,  nelle  more
dell'approvazione del PGTL  ai  sensi  del  comma  1,  il  primo  DPP
contiene le linee strategiche e gli  indirizzi  per  il  settore  dei
trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco  degli  interventi
del primo DPP ad essi coerente."; 
    e) il comma 8 e' abrogato; 
    f) al comma 10: 
      1) al primo periodo,  le  parole:  "di  ogni  nuovo  DPP"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo"; 
      2) al secondo periodo, sono  inserite,  in  fine,  le  seguenti
parole:  "e   tenendo   conto   delle   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti"; 
      3) al terzo periodo, la  parola:  "evidenziato"  e'  sostituita
dalla seguente: "indicato"; 
      4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo
n. 228 del 2011". 
          Note all'art. 119: 
              - Si riporta l'art.  201  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.    201    (Strumenti    di    pianificazione    e
          programmazione). - 1. Al fine  della  individuazione  delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti  strumenti  di
          pianificazione e programmazione generale: 
                a) piano generale dei trasporti e della logistica; 
                b) documenti pluriennali di  pianificazione,  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2011, n. 228. 
              2. Il piano generale dei trasporti  e  della  logistica
          (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche  della
          mobilita'  delle  persone  e  delle  merci  nonche'   dello
          sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano  e'  adottato
          ogni   tre   anni,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del CIPE,  acquisito
          il  parere  della  Conferenza  unificata   e   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti. 
              3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP)  di
          cui al decreto legislativo 29  dicembre  2011  n.  228,  di
          competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  oltre  a   quanto   stabilito   dal   comma   2
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n.  228  del  2011,
          contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
          prioritari per lo sviluppo  del  Paese,  ivi  compresi  gli
          interventi  relativi  al  settore  dei  trasporti  e  della
          logistica la cui progettazione di fattibilita' e'  valutata
          meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con
          il PGTL.  Il  DPP  tiene  conto  dei  piani  operativi  per
          ciascuna area tematica nazionale definiti dalla  Cabina  di
          regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera  c),  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'articolo  10,  comma
          8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ed  e'  approvato
          secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui
          all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228
          del  2011,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 e le Commissioni parlamentari competenti. 
              5.  Le  Regioni,  le  Province  autonome,   le   Citta'
          Metropolitane e gli altri enti  competenti  trasmettono  al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte  di
          infrastrutture e insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo
          del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita'
          al completamento delle opere  incompiute,  comprendenti  il
          progetto di fattibilita', redatto secondo  quanto  previsto
          dal decreto di cui all'articolo 23, comma  3,  e  corredate
          dalla documentazione indicata  dalle  linee  guida  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011.  Il
          Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante
          dell'intervento  effettuata  dal  soggetto  proponente,  la
          coerenza complessiva dell'intervento  proposto  nonche'  la
          sua funzionalita' anche rispetto  al  raggiungimento  degli
          obiettivi  indicati  nel  PGTL  e,   qualora   lo   ritenga
          prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP. 
              6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti predispone una dettagliata relazione sullo  stato
          di  avanzamento  degli  interventi  inclusi  nel  DPP;   la
          relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A
          tal  fine,  l'ente   aggiudicatore,   nei   trenta   giorni
          successivi  all'approvazione   del   progetto   definitivo,
          trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          una scheda di sintesi conforme al modello  approvato  dallo
          stesso Ministero con apposito  decreto  contenente  i  dati
          salienti del progetto  e,  in  particolare,  costi,  tempi,
          caratteristiche tecnico-prestazionali  dell'opera,  nonche'
          tutte  le  eventuali  variazioni  intervenute  rispetto  al
          progetto di fattibilita'. 
              7.  Il  primo  DPP  da  approvarsi,   entro   un   anno
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  codice,   contiene
          l'elenco  delle   infrastrutture   e   degli   insediamenti
          prioritari di cui al comma 3 e viene  elaborato  in  deroga
          alle modalita' di cui al comma  5.  Fermo  restando  quanto
          previsto   dall'articolo   200,   comma   3,   nelle   more
          dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1,  il  primo
          DPP contiene le linee strategiche e gli  indirizzi  per  il
          settore dei trasporti e  delle  infrastrutture  nonche'  un
          elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. 
              8. (abrogato). 
              9. Fino all'approvazione del primo  DPP,  valgono  come
          programmazione   degli   investimenti   in    materia    di
          infrastrutture e trasporti gli-strumenti di  pianificazione
          e programmazione  e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'
          approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata
          in vigore del presente  codice  o  in  relazione  ai  quali
          sussiste  un  impegno  assunto   coni   competenti   organi
          dell'Unione europea. 
              10. In sede di redazione dei DPP successivi  al  primo,
          si procede anche alla revisione degli  interventi  inseriti
          nel  DPP  precedente,  in   modo   da   evitare   qualunque
          sovrapposizione tra gli  strumenti  di  programmazione.  Il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  valuta  il
          reinserimento di ogni singolo intervento  in  ciascun  DPP,
          anche in relazione alla permanenza dell'interesse  pubblico
          alla sua realizzazione, nonche' attraverso una  valutazione
          di fattibilita' economico finanziaria e tenendo conto delle
          obbligazioni  giuridicamente  vincolanti.  In  particolare,
          tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali  non  sia
          stata avviata la  realizzazione,  con  riferimento  ad  una
          parte  significativa,  ovvero  per  le   quali   il   costo
          dell'intervento indicato  dal  progetto  esecutivo  risulti
          superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso
          indicato in sede di progetto di fattibilita'. Anche  al  di
          fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di
          cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto  legislativo  n.
          228  del  2011,  con  la  procedura   prevista   per   ogni
          approvazione,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti puo' proporre inserimenti  ovvero  espunzioni  di
          opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori
          eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati  al
          momento della redazione del DPP lo rendano necessario.". 
                              Art. 120 
 
 
Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "ai commi da 2  a  7"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ai commi da 2 a 6"; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. L'impresa, in
caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero  di  inutile
decorso  del  termine  per   l'accettazione,   puo'   instaurare   un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.". 
          Note all'art. 120: 
              - Si riporta l'art.  205  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). -  1.  Per  i
          lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione  dei
          contratti di cui alla parte IV,  titolo  III,  affidati  da
          amministrazioni  aggiudicatrici  ed   enti   aggiudicatori,
          ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
          di riserve sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
          dell'opera possa variare tra  il  5  ed  il  15  per  cento
          dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
          accordo bonario si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 2 a 6. 
              2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda  tutte
          le  riserve  iscritte  fino  al  momento   dell'avvio   del
          procedimento stesso  e  puo'  essere  reiterato  quando  le
          riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle
          gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui  al
          comma  1,  nell'ambito  comunque  di  un   limite   massimo
          complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
          domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di  riserva,
          non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
          quelli  quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non  possono
          essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che  sono
          stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.  Prima
          dell'approvazione del certificato  di  collaudo  ovvero  di
          verifica di  conformita'  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione,  qualunque  sia  l'importo  delle  riserve,  il
          responsabile  unico  del  procedimento   attiva   l'accordo
          bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
              3. Il direttore dei lavori da' immediata  comunicazione
          al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
          al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una
          propria relazione riservata. 
              4.  Il  responsabile  unico  del  procedimento   valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore di cui al comma 1. 
              5. Il responsabile unico  del  procedimento,  entro  15
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita  la
          relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,   ove
          costituito, dell'organo di collaudo, puo'  richiedere  alla
          Camera arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque
          esperti   aventi   competenza   specifica   in    relazione
          all'oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento e il soggetto  che  ha  formulato  le  riserve
          scelgono  d'intesa,  nell'ambito  della  lista,   l'esperto
          incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di
          accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa   tra   il
          responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che  ha
          formulato  le  riserve,   entro   quindici   giorni   dalla
          trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
          arbitrale che ne fissa anche il  compenso,  prendendo  come
          riferimento i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo  209,  comma  16.  La  proposta  e'  formulata
          dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
          RUP non richieda la nomina  dell'esperto,  la  proposta  e'
          formulata dal RUP entro novanta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3. 
              6.  L'esperto,  qualora  nominato,   ovvero   il   RUP,
          verificano le riserve in contraddittorio  con  il  soggetto
          che  le  ha  formulate,  effettuano   eventuali   ulteriori
          audizioni, istruiscono la questione anche con  la  raccolta
          di dati e informazioni e con  l'acquisizione  di  eventuali
          altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
          disponibilita' di idonee risorse economiche,  una  proposta
          di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
          competente della stazione appaltante e al soggetto  che  ha
          formulato le riserve. Se la  proposta  e'  accettata  dalle
          parti, entro quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,
          l'accordo bonario  e'  concluso  e  viene  redatto  verbale
          sottoscritto  dalle   parti.   L'accordo   ha   natura   di
          transazione. Sulla somma riconosciuta in  sede  di  accordo
          bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a
          decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo   alla
          accettazione dell'accordo bonario da parte  della  stazione
          appaltante. In caso di reiezione della  proposta  da  parte
          del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile
          decorso del termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono
          essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
              6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta  di
          accordo bonario ovvero di inutile decorso del  termine  per
          l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso  giudiziario
          entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.". 
                              Art. 121 
 
 
Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
                                n. 50 
 
  1. L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
abrogato. 
          Note all'art. 121: 
              - L'art. 207 del citato decreto legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, abrogato  dal  presente  decreto  legislativo,
          recitava: "Art. 207 Collegio consultivo tecnico.". 
                              Art. 122 
 
 
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 208, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "all'azione
giurisdizionale". 
          Note all'art. 122: 
              - Si riporta l'art.  208  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 208 (Transazione). - 1. Le controversie  relative
          a  diritti   soggettivi   derivanti   dall'esecuzione   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi,  forniture,  possono
          essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
          civile, solo ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non
          risulti  possibile  esperire   altri   rimedi   alternativi
          all'azione giurisdizionale. 
              2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione  o
          rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000  euro
          in  caso  di  lavori  pubblici,  e'  acquisito  il   parere
          dell'Avvocatura  dello  Stato,   qualora   si   tratti   di
          amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno  alla
          struttura,  o  del  funzionario  piu'  elevato   in   grado
          competente per il contenzioso, ove non esistente il  legale
          interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 
              3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
          dal soggetto aggiudicatario che dal  dirigente  competente,
          sentito il responsabile unico del procedimento. 
              4.  La  transazione  ha  forma  scritta   a   pena   di
          nullita'.". 
                              Art. 123 
 
 
Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  "esprime  parere"
sono inserite le seguenti: ", previo contraddittorio,"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
          Note all'art. 123: 
              - Si riporta l'art.  211  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 211 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC). - 1. Su
          iniziativa della stazione appaltante o di una o piu'  delle
          altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio,
          relativamente a questioni insorte  durante  lo  svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  entro  trenta   giorni   dalla
          ricezione della richiesta. Il parere obbliga le  parti  che
          vi abbiano  preventivamente  acconsentito  ad  attenersi  a
          quanto  in  esso  stabilito.  Il   parere   vincolante   e'
          impugnabile innanzi ai competenti  organi  della  giustizia
          amministrativa ai sensi dell'articolo 120  del  codice  del
          processo amministrativo. In caso  di  rigetto  del  ricorso
          contro  il  parere  vincolante,  il   giudice   valuta   il
          comportamento della parte ricorrente ai  sensi  e  per  gli
          effetti  dell'articolo   26   del   codice   del   processo
          amministrativo. 
              2. (abrogato).". 
                              Art. 124 
 
 
Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1.  All'articolo  212,  comma  1,  alla  fine  della  lettera   e),
sostituire il segno: ";" con il seguente: ".". 
          Note all'art. 124: 
              - Si riporta l'art.  212  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  212  (Indirizzo  e  coordinamento).  -   1.   E'
          istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          una Cabina di regia con il compito di: 
                a)  effettuare  una  ricognizione  sullo   stato   di
          attuazione  del  presente  codice   e   sulle   difficolta'
          riscontrate  dalle  stazioni  appaltanti  nella   fase   di
          applicazione anche al fine di proporre eventuali  soluzioni
          correttive e di miglioramento; 
                b) curare, se del caso con apposito piano di  azione,
          la fase  di  attuazione  del  presente  codice  coordinando
          l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti  e
          linee guida, nonche' della loro  raccolta  in  testi  unici
          integrati, organici e omogenei, al fine di  assicurarne  la
          tempestivita' e la coerenza reciproca; 
                c) esaminare le proposte di modifiche normative nella
          materia  disciplinata  dal  presente  codice  al  fine   di
          valutarne l'impatto sulla legislazione  vigente,  garantire
          omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
          struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  nel
          coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; 
                d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con
          i soggetti competenti, di un piano  nazionale  in  tema  di
          procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione
          dell'utilizzo   degli   strumenti   informatici   e   della
          digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; 
                e)  promuovere   accordi,   protocolli   di   intesa,
          convenzioni, anche con associazioni private  per  agevolare
          la bancabilita' delle opere pubbliche. 
              2.  La  Cabina  di  regia  segnala,  sulla  base  delle
          informazioni ricevute, eventuali  specifiche  violazioni  o
          problemi  sistemici  all'ANAC   per   gli   interventi   di
          competenza. 
              3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente  ogni  tre
          anni, la  Cabina  di  regia,  anche  avvalendosi  di  ANAC,
          presenta  alla  Commissione  una  relazione  di   controllo
          contenente, se del  caso,  informazioni  sulle  cause  piu'
          frequenti di non  corretta  applicazione  o  di  incertezza
          giuridica,  compresi  possibili  problemi   strutturali   o
          ricorrenti nell'applicazione delle norme,  sul  livello  di
          partecipazione delle microimprese e delle piccole  e  medie
          imprese  agli  appalti  pubblici   e   sulla   prevenzione,
          l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di  frode,
          corruzione, conflitto di interessi  e  altre  irregolarita'
          gravi in materia di appalti e di concessioni. 
              4. La Cabina di regia  e'  la  struttura  nazionale  di
          riferimento per la cooperazione con la Commissione  europea
          per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  normativa  in
          materia  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  e  per
          l'adempimento degli obblighi di assistenza  e  cooperazione
          reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo  scambio
          di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel
          presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 
              5. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Cabina  di  regia  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  di
          concerto con il Ministro delle infrastrutture e  trasporti,
          sentita l'ANAC e la Conferenza unificata,  entro  tre  mesi
          dall'entrata in vigore del presente codice.". 
                              Art. 125 
 
 
Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono  sostituite
dalle seguenti: "la relazione  prevista  dall'articolo  1,  comma  2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190,  come  modificato  dall'articolo
19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,"; 
      2) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente "h-bis) al  fine
di favorire l'economicita' dei contratti pubblici  e  la  trasparenza
delle condizioni di acquisto,  provvede  con  apposite  linee  guida,
fatte salve le  normative  di  settore,  all'elaborazione  dei  costi
standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di  beni  e  servizi,
avvalendosi a tal fine,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  del
supporto  dell'ISTAT  e  degli  altri  enti  del  Sistema  statistico
nazionale, alle condizioni di  maggiore  efficienza,  tra  quelli  di
maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica
amministrazione, avvalendosi eventualmente anche  delle  informazioni
contenute nelle banche dati esistenti  presso  altre  Amministrazioni
pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore  dei  contratti
pubblici."; 
    b) al comma 8: 
      1) il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  le
finalita' di cui al comma  2,  l'Autorita'  gestisce  la  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici,  nella  quale  confluiscono,  oltre
alle informazioni acquisite per competenza tramite i  propri  sistemi
informatizzati, tutte le informazioni  contenute  nelle  banche  dati
esistenti,   anche   a   livello   territoriale,    onde    garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita'  e  tracciabilita'
delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi  a  essa   prodromiche   e
successive."; 
      2) dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:  "Per  le
opere pubbliche, l'Autorita',  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e  le  Regioni  e  le  Province
autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al  comma  4
dell'articolo  29  concordano   le   modalita'   di   rilevazione   e
interscambio  delle  informazioni  nell'ambito   della   banca   dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  della   banca   dati   di   cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  della  banca
dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio  1999,  n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, al fine di  assicurare,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e  la  riduzione  degli  oneri
amministrativi per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle
opere e  la  tracciabilita'  dei  relativi  flussi  finanziari  o  il
raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva."; 
    c) al comma 9: 
      1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi  sistemi
in uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e"; 
      2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe
strutture delle regioni" e la parola: "stesse"; 
      3) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La  sezione
centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare  l'applicazione  dei
criteri ambientali minimi di cui al decreto di  cui  all'articolo  34
comma 1 e il raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dal  Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione."; 
    d) al comma 10, l'ultimo periodo,  e'  sostituito  dai  seguenti:
"L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che  devono  essere
presenti nel casellario ritenute utili ai  fini  della  tenuta  dello
stesso, della  verifica  dei  gravi  illeciti  professionali  di  cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di
impresa di  cui  all'articolo  83,  comma  10,  o  del  conseguimento
dell'attestazione  di  qualificazione   di   cui   all'articolo   84.
L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del casellario con la
banca dati di cui all'articolo 81."; 
    e) al comma 13, le parole  "L'Autorita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Nel rispetto dei principi di cui alla  legge  24  novembre
1981, n. 689, l'Autorita'"; 
    f) dopo il comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente:  "17-bis.
L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile,  di  cui  al
comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data
in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e che,  in  casi  di  particolare
urgenza, non puo' comunque essere anteriore al giorno successivo alla
loro  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai  contratti
per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la  procedura  di
scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data  di
decorrenza  di  efficacia  indicata  dall'ANAC  ai  sensi  del  primo
periodo; in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi si applicano alle procedure e ai  contratti  in  relazione  ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.". 
          Note all'art. 125: 
              - Si riporta l'art.  213  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
          vigilanza  e  il  controllo  sui   contratti   pubblici   e
          l'attivita' di regolazione degli stessi,  sono  attribuiti,
          nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal  presente   codice,
          all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
          illegalita' e corruzione. 
              2.  L'ANAC,   attraverso   linee   guida,   bandi-tipo,
          capitolati-tipo,  contratti-tipo  ed  altri  strumenti   di
          regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce  la
          promozione dell'efficienza, della  qualita'  dell'attivita'
          delle stazioni  appaltanti,  cui  fornisce  supporto  anche
          facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
          procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo  delle
          migliori pratiche. Trasmette  alle  Camere,  immediatamente
          dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli  altri
          atti di cui al  precedente  periodo  ritenuti  maggiormente
          rilevanti in termini di impatto, per  numero  di  operatori
          potenzialmente coinvolti,  riconducibilita'  a  fattispecie
          criminose, situazioni anomale o  comunque  sintomatiche  di
          condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
          ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
          dall'ANAC  innanzi  ai  competenti  organi   di   giustizia
          amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
          si dota, nei modi  previsti  dal  proprio  ordinamento,  di
          forme e metodi di consultazione, di analisi e  di  verifica
          dell'impatto della  regolazione,  di  consolidamento  delle
          linee guida in testi unici integrati, organici  e  omogenei
          per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla  Gazzetta
          Ufficiale, in modo che siano rispettati la  qualita'  della
          regolazione e il divieto di introduzione o di  mantenimento
          di  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli   minimi
          richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 
              3.  Nell'ambito  dei   poteri   ad   essa   attribuiti,
          l'Autorita': 
                a) vigila sui contratti pubblici, anche di  interesse
          regionale, di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
          ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
          che  esigono  particolari  misure  di  sicurezza  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera  f-bis),  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  nonche'  sui  contratti  esclusi
          dall'ambito di applicazione del codice; 
                b)  vigila  affinche'  sia  garantita  l'economicita'
          dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che  dalla
          stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; 
                c) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposito
          atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza  o  di
          applicazione distorta della normativa di settore; 
                d) formula al Governo proposte in ordine a  modifiche
          occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; 
                e) predispone e invia al Governo e al  Parlamento  la
          relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge  6
          novembre 2012, n. 190, come  modificato  dall'articolo  19,
          comma 5-ter, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114,  annuale  sull'attivita'  svolta  evidenziando  le
          disfunzioni  riscontrate   nell'esercizio   delle   proprie
          funzioni; 
                f)  vigila  sul  sistema  di   qualificazione   degli
          esecutori dei contratti pubblici di lavori  ed  esercita  i
          correlati poteri sanzionatori; 
                g) vigila sul divieto di  affidamento  dei  contratti
          attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
          opera  un  controllo  sulla  corretta  applicazione   della
          specifica disciplina derogatoria prevista  per  i  casi  di
          somma urgenza e di protezione civile  di  cui  all'articolo
          163 del presente codice; 
                h) per affidamenti di particolare  interesse,  svolge
          attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
          di  protocolli  di  intesa  con  le   stazioni   appaltanti
          richiedenti, finalizzata a  supportare  le  medesime  nella
          predisposizione degli atti  e  nell'attivita'  di  gestione
          dell'intera procedura di gara; 
              h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei contratti
          pubblici e la trasparenza  delle  condizioni  di  acquisto,
          provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative
          di settore, all'elaborazione dei costi standard dei  lavori
          e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,  avvalendosi
          a  tal  fine,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  del
          supporto  dell'ISTAT  e  degli  altri  enti   del   Sistema
          statistico   nazionale,   alle   condizioni   di   maggiore
          efficienza, tra quelli di maggiore impatto  in  termini  di
          costo a carico della pubblica amministrazione,  avvalendosi
          eventualmente  anche  delle  informazioni  contenute  nelle
          banche  dati   esistenti   presso   altre   Amministrazioni
          pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore   dei
          contratti pubblici. 
              4. L'Autorita' gestisce il  sistema  di  qualificazione
          delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 
              5.  Nell'ambito   dello   svolgimento   della   propria
          attivita', l'Autorita' puo' disporre  ispezioni,  anche  su
          richiesta  motivata  di  chiunque   ne   abbia   interesse,
          avvalendosi eventualmente  della  collaborazione  di  altri
          organi dello Stato nonche'  dell'ausilio  del  Corpo  della
          Guardia  di  Finanza,  che  esegue  le  verifiche   e   gli
          accertamenti richiesti agendo con i poteri di  indagine  ad
          esso  attribuiti  ai  fini  degli   accertamenti   relativi
          all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. 
              6.  Qualora  accerti  l'esistenza   di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, alle competenti Procure della  Repubblica.  Qualora
          accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici  derivi
          pregiudizio per il pubblico erario, gli atti  e  i  rilievi
          sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
          generale della Corte dei conti. 
              7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante  della
          Concorrenza  e  del   Mercato   per   la   rilevazione   di
          comportamenti aziendali meritevoli di valutazione  al  fine
          dell'attribuzione del "Rating di legalita'"  delle  imprese
          di cui all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27. Il rating di  legalita'  concorre  anche
          alla  determinazione  del  rating   di   impresa   di   cui
          all'articolo 83, comma 10. 
              8. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'
          gestisce la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,
          nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
          per competenza tramite  i  propri  sistemi  informatizzati,
          tutte  le  informazioni   contenute   nelle   banche   dati
          esistenti, anche a  livello  territoriale,  onde  garantire
          accessibilita'  unificata,   trasparenza,   pubblicita'   e
          tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a  essa
          prodromiche  e  successive.  Con   proprio   provvedimento,
          l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i  quali
          i titolari di  suddette  banche  dati,  previa  stipula  di
          protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
          dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
          la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per  le
          opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  le
          Regioni e le Province autonome quali  gestori  dei  sistemi
          informatizzati  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   29
          concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
          informazioni nell'ambito della  banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca  dati  di
          cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
          144 e della banca dati di cui all'articolo 36  del  decreto
          legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di  assicurare,
          ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente
          codice, il rispetto del principio  di  unicita'  dell'invio
          delle   informazioni   e   la   riduzione    degli    oneri
          amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1,  l'efficace  monitoraggio  dalla   programmazione   alla
          realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei  relativi
          flussi  finanziari  o  il  raccordo  degli  adempimenti  in
          termini   di   trasparenza   preventiva.   Ferma   restando
          l'autonomia della  banca  dati  nazionale  degli  operatori
          economici  di  cui  all'articolo  81,  l'Autorita'   e   il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  concordano
          le  modalita'  di  interscambio  delle   informazioni   per
          garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e  di
          tutela  della  legalita'  dell'Autorita'  e  nel   contempo
          evitare  sovrapposizione  di   competenze   e   ottimizzare
          l'utilizzo dei dati nell'interesse  della  fruizione  degli
          stessi da parte degli operatori economici e delle  stazioni
          appaltanti. 
              9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma  8,
          l'Autorita'  si  avvale  dell'Osservatorio  dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  composto
          da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi  sede
          presso le regioni e le  province  autonome.  L'Osservatorio
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento  con  i
          relativi sistemi in  uso  presso  le  sezioni  regionali  e
          presso altre Amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
          operanti nei settore dei  contratti  pubblici.  L'Autorita'
          stabilisce le modalita' di funzionamento  dell'Osservatorio
          nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le  forme
          di comunicazione che le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          aggiudicatori sono tenuti a  trasmettere  all'Osservatorio.
          Nei confronti del soggetto che ometta,  senza  giustificato
          motivo, di fornire informazioni richieste  ovvero  fornisce
          informazioni non veritiere, l'Autorita'  puo'  irrogare  la
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma  13.  La
          sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle  sezioni
          regionali  competenti  per  territorio  per  l'acquisizione
          delle informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti
          istituzionali,  sulla  base  di  appositi  accordi  con  le
          regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio  provvede  a
          monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi  di
          cui al  decreto  di  cui  all'articolo  34  comma  1  e  il
          raggiungimento  degli  obiettivi   prefissati   dal   Piano
          d'azione per la  sostenibilita'  dei  consumi  nel  settore
          della pubblica amministrazione. 
              10.L'Autorita' gestisce il Casellario  Informatico  dei
          contratti  pubblici  di  lavori,   servizi   e   forniture,
          istituito  presso  l'Osservatorio,  contenente   tutte   le
          notizie, le informazioni e i dati relativi  agli  operatori
          economici  con   riferimento   alle   iscrizioni   previste
          dall'articolo  80.  L'Autorita'  stabilisce  le   ulteriori
          informazioni che  devono  essere  presenti  nel  casellario
          ritenute utili ai fini della  tenuta  dello  stesso,  della
          verifica  dei   gravi   illeciti   professionali   di   cui
          all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
          rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10,  o  del
          conseguimento dell'attestazione di  qualificazione  di  cui
          all'articolo  84.  L'Autorita'   assicura,   altresi',   il
          collegamento del  casellario  con  la  banca  dati  di  cui
          all'articolo 81. 
              11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per  i
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
          cui all'articolo 210. 
              12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              13. Nel rispetto dei principi  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  nei   confronti   dei
          soggetti che  rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato
          motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
          richiesti dalla stessa  e  nei  confronti  degli  operatori
          economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
          appaltante  o  dell'ente  aggiudicatore  di  comprovare  il
          possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura  di
          affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
          massimo di euro 25.000. Nei confronti dei  soggetti  che  a
          fronte della richiesta di informazioni o di  esibizione  di
          documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
          esibiscono documenti non veritieri e  nei  confronti  degli
          operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
          o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
          dati o  documenti  non  veritieri  circa  il  possesso  dei
          requisiti  di  qualificazione,  fatta   salva   l'eventuale
          sanzione penale,  l'Autorita'  ha  il  potere  di  irrogare
          sanzioni amministrative pecuniarie entro il  limite  minimo
          di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con  propri
          atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori  di
          sua competenza. 
              14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni  di
          cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
          fondo da istituire nello stato di previsione del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
          con decreto dello stesso Ministro, alla  premialita'  delle
          stazioni  appaltanti,   secondo   i   criteri   individuati
          dall'ANAC  ai   sensi   dell'articolo   38.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
              15. L'Autorita' gestisce e  aggiorna  l'Albo  Nazionale
          obbligatorio dei componenti delle commissioni  giudicatrici
          di cui all'articolo  78  nonche'  l'elenco  delle  stazioni
          appaltanti che operano  mediante  affidamenti  diretti  nei
          confronti  di  proprie   societa'   in   house   ai   sensi
          dell'articolo 192. 
              16.  E'  istituito,  presso  l'Autorita',   nell'ambito
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco  dei
          soggetti aggregatori. 
              17. Al fine di garantire la consultazione  immediata  e
          suddivisa  per  materia  degli  strumenti  di   regolazione
          flessibile adottati dall'ANAC comunque  denominati,  l'ANAC
          pubblica i suddetti provvedimenti  con  modalita'  tali  da
          rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
          e agli operatori  economici  la  disciplina  applicabile  a
          ciascun procedimento. 
              17-bis. L'ANAC indica negli  strumenti  di  regolazione
          flessibile, di cui al  comma  2,  e  negli  ulteriori  atti
          previsti dal presente codice, la data  in  cui  gli  stessi
          acquistano  efficacia,  che  di  regola  coincide  con   il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  che,
          in casi di particolare urgenza, non  puo'  comunque  essere
          anteriore al  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Gli
          atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti  per
          i quali i  bandi  o  gli  avvisi,  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente,  siano   pubblicati
          successivamente  alla  data  di  decorrenza  di   efficacia
          indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in  caso  di
          contratti senza pubblicazione  di  bandi  o  di  avvisi  si
          applicano alle procedure e ai  contratti  in  relazione  ai
          quali, alla data di  decorrenza  di  efficacia,  non  siano
          ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.". 
                              Art. 126 
 
 
Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola:  "promuovendo"  sono
inserite le seguenti: "anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza
dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento  alle  esigenze
delle comunita' locali, nonche'"; 
      2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8"; 
    b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari  straordinari"  sono
inserite le seguenti: "agiscono in autonomia  e  con  l'obiettivo  di
garantire l'interesse pubblico e"; 
    c) al comma 8, le parole: ",  a  carico  dei  fondi,  nell'ambito
delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento,  nei
limiti delle somme stanziate per tale finalita'"; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari
nominati ai sensi dell'articolo  20  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8."; 
    e) il comma 9 e' abrogato; 
    f) il comma 12 e' abrogato. 
          Note all'art. 126: 
              - Si riporta l'art.  214  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  214  (Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e  struttura  tecnica   di   missione).   -   1.
          Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
          luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti promuove le attivita' tecniche  e  amministrative
          occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
          e approvazione delle infrastrutture  ed  effettua,  con  la
          collaborazione   delle   regioni   o   province    autonome
          interessate , le attivita' di supporto  necessarie  per  la
          vigilanza,  da  parte  dell'autorita'   competente,   sulla
          realizzazione delle infrastrutture. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Ministero impronta la propria attivita' al principio  di
          leale collaborazione con le regioni e le province  autonome
          e con gli enti locali interessati e  acquisisce,  nei  casi
          indicati dalla legge, la  previa  intesa  delle  regioni  o
          province autonome interessate. Ai fini di cui al  comma  1,
          il Ministero, in particolare: 
                a) promuove e riceve  le  proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
                b) promuove e propone intese  quadro  tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
                c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita'
          delle infrastrutture da parte dei  soggetti  aggiudicatori,
          anche attraverso eventuali intese o accordi  procedimentali
          tra i soggetti comunque interessati; 
                d) provvede, eventualmente in collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V; 
                e)  ove  necessario,  collabora  alle  attivita'  dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
                f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e
          definitivi, anche ai fini della  loro  sottoposizione  alle
          deliberazioni del CIPE  in  caso  di  infrastrutture  e  di
          insediamenti prioritari per lo sviluppo del  Paese  di  cui
          alla  parte  V,  proponendo  allo   stesso   le   eventuali
          prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le  opere
          di  competenza  dello  Stato,  il  parere   del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto definitivo; 
                g) assegna ai soggetti aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi di cui all'articolo 202,  comma  1,  lettera  a),  le
          risorse finanziarie integrative necessarie  alle  attivita'
          progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla  parte  V,
          propone, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti  aggiudicatori,
          a carico dei fondi, delle risorse  finanziarie  integrative
          necessarie   alla   realizzazione   delle   infrastrutture,
          contestualmente all'approvazione del progetto definitivo  e
          nei limiti delle risorse disponibili,  dando  priorita'  al
          completamento delle opere incompiute; 
                h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
          sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso   i   cantieri
          interessati, previo accesso agli stessi; a  tal  fine  puo'
          avvalersi, ove  necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, mediante la sottoscrizione di appositi  protocolli
          di intesa. 
              3. Per  le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il  Ministero  puo'
          avvalersi di una struttura tecnica di missione composta  da
          dipendenti nei limiti dell'organico approvato  e  dirigenti
          delle pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici  individuati
          dalle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte,  nonche',  sulla  base  di  specifici  incarichi
          professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, da progettisti ed esperti nella  gestione  di
          lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
          struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
          avvalersi  di  personale   di   alta   specializzazione   e
          professionalita', previa selezione, con contratti  a  tempo
          determinato  di  durata  non   superiore   al   quinquennio
          rinnovabile per una sola volta nonche'  quali  advisor,  di
          Universita' statali e non statali legalmente  riconosciute,
          di Enti  di  ricerca  e  di  societa'  specializzate  nella
          progettazione e gestione di lavori pubblici e  privati.  La
          struttura svolge,  altresi',  le  funzioni  del  Nucleo  di
          valutazione  e  verifica   degli   investimenti   pubblici,
          previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
          e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
          n. 228. 
              4. Al fine di agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentiti i  Ministri  competenti,  nonche'  i
          Presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          propone al Presidente del Consiglio dei ministri la  nomina
          di commissari straordinari,  i  quali  seguono  l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto  promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione
          dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi  anche  con
          riferimento alle esigenze delle comunita'  locali,  nonche'
          le occorrenti intese tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',  e
          nel caso  di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
          commissario straordinario  puo'  essere  affiancato  da  un
          sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o
          province autonome territorialmente coinvolte, con  oneri  a
          carico delle regioni o province autonome proponenti  ovvero
          a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere  non
          aventi  carattere  interregionale  o   internazionale,   la
          proposta  di  nomina  del  commissario   straordinario   e'
          formulata d'intesa con la regione o la provincia  autonoma,
          o l'ente territoriale interessati. 
              5. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma  4
          sono posti a carico dei fondi di  cui  all'articolo  202  e
          sono contenuti nell'ambito della quota  delle  risorse  che
          annualmente sono  destinate  allo  scopo  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  oneri
          per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
          cui  al  comma  3  trovano  copertura  sui  fondi  di   cui
          all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  nonche'  sulle  risorse  assegnate   annualmente   al
          Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  ai  sensi
          della legge n. 144 del 1999. 
              6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   su
          proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i
          Ministri  competenti  nonche',  per  le  infrastrutture  di
          competenza  dei   soggetti   aggiudicatori   regionali,   i
          presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          abilita  eventualmente   i   commissari   straordinari   ad
          adottare, con le modalita' e i poteri di  cui  all'articolo
          13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
              7. I commissari straordinari agiscono  in  autonomia  e
          con  l'obiettivo  di  garantire  l'interesse   pubblico   e
          riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro  delle
          infrastrutture e  al  CIPE  in  ordine  alle  problematiche
          riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo  le
          direttive dai medesimi impartite  e  con  il  supporto  del
          Ministero, e, ove esistenti,  della  struttura  tecnica  di
          missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite  degli
          stessi, ogni occorrente studio e  parere.  Nei  limiti  dei
          costi  autorizzati  a  norma  del  comma  8,  i  commissari
          straordinari  e  i  sub-commissari   si   avvalgono   della
          struttura di cui  al  comma  3,  nonche'  delle  competenti
          strutture regionali e  possono  avvalersi  del  supporto  e
          della collaborazione dei soggetti terzi. 
              8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  nomina  del  commissario  straordinario  individua   il
          compenso e i costi pertinenti alle  attivita'  da  svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi a valere  sulle  risorse  del  quadro  economico  di
          ciascun intervento, nei limiti delle  somme  stanziate  per
          tale finalita'. 
              8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
              9. (abrogato) 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
          appaltanti per l'applicazione della disciplina di  settore,
          in collaborazione con le Regioni e le Province autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che  queste
          esercitano ai sensi del presente codice. 
              11. In sede di prima  applicazione  restano,  comunque,
          validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti
          sulla  base  dell'articolo  163  del  decreto   legislativo
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              12. (abrogato).". 
                              Art. 127 
 
 
Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole:  "di  importo  superiore  ai  50
milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio  delle
procedure  di  cui  alla  parte  seconda,  Titolo  III,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
procedure di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista,  prima  della
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,"; 
    b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque  giorni"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "novanta  giorni"  e  al  secondo
periodo,  le  parole:  "il  progetto  si  intende   assentito"   sono
sostituite dalle seguenti:  "il  parere  si  intende  reso  in  senso
favorevole". 
          Note all'art. 127: 
              - Si riporta l'art.  215  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici).  -
          1.  E'  garantita   la   piena   autonomia   funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
              2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  possono
          essere  attribuiti  nuovi  poteri  consultivi  su   materie
          identiche  o  affini  a  quelle  gia'  di  competenza   del
          Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si  provvede  a
          disciplinare    la     rappresentanza     delle     diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   nonche'   a
          disciplinare   la   composizione   dei   comitati   tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
              3. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli
          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          delle procedure di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  nonche'
          parere sui progetti delle  altre  stazioni  appaltanti  che
          siano pubbliche amministrazioni, sempre  superiori  a  tale
          importo, ove esse  ne  facciano  richiesta.  Per  i  lavori
          pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro,  le
          competenze del  Consiglio  superiore  sono  esercitate  dai
          comitati tecnici  amministrativi  presso  i  Provveditorati
          interregionali per le opere pubbliche.  Qualora  il  lavoro
          pubblico  di  importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro,
          presenti elementi di particolare rilevanza  e  complessita'
          il  provveditore  sottopone  il  progetto,   con   motivata
          relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 
              4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea  generale
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
          la presenza di un terzo dei  componenti  e  i  pareri  sono
          validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
          maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 
              5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.". 
                              Art. 128 
 
 
Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Per  gli
interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di  cui  alla
disciplina  prevista  dall'articolo  163  e  seguenti   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti  di
programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di
impatto ambientale sia gia' stata avviata alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  codice,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al
comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto  previsto  al
comma 1."; 
    b) al comma 4, le parole: "e titolo XI, capi I e II" e le parole:
", con esclusione dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria possono essere affidati,  nel  rispetto  delle
procedure di scelta del  contraente  previste  dal  presente  codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste,
dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di
coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto   esecutivo,
qualora si tratti di lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione  del
piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione  analitica
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso."; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di
cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica  per  le
opere i cui progetti definitivi risultino  definitivamente  approvati
dall'organo competente alla data di entrata in  vigore  del  presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione."; 
    d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Fino
alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche
dati   istituite   presso   le   amministrazioni   detentrici   delle
informazioni  inerenti  ai  requisiti  dei  commissari,  le  stazioni
appaltanti  verificano,  anche  a  campione,   le   autodichiarazioni
presentate dai commissari estratti in  ordine  alla  sussistenza  dei
requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei  requisiti
o la dichiarazione di  incompatibilita'  dei  candidati  deve  essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini
della   eventuale   cancellazione   dell'esperto   dall'Albo   e   la
comunicazione di un nuovo esperto."; 
    e) al comma 19,  le  parole:  "agli  articoli  248  e  251"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi  I  e  II,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di  cui
all'articolo 251"; 
    f) al comma 22, e' premesso il seguente periodo: "Le procedure di
arbitrato  di  cui  all'articolo  209   si   applicano   anche   alle
controversie su diritti  soggettivi,  derivanti  dall'esecuzione  dei
contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma  1,  per  i
quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente codice."; 
    g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  83,  comma
2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186  al
193 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Sino  alla
predetta  data,  si  applica,  altresi',  la   specifica   disciplina
transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo  decreto
legislativo. 
  27-ter. Ai contratti  di  lavori  affidati  prima  dell'entrata  in
vigore del presente codice e in corso di  esecuzione  si  applica  la
disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo
di  costruzione,  oggetto  di   convenzioni   urbanistiche   o   atti
assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente  codice
si  applicano  con  riferimento  alle  opere  oggetto  delle   citate
convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore
del medesimo codice. 
  27-quinquies. Alle procedure di  aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione del servizio di distribuzione del  gas  naturale  indette
dalle amministrazioni  aggiudicatrici  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in
quanto  compatibili  con  la  presente  Parte  III,  nonche'  di  cui
all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e  3  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.
Nelle ipotesi di cui al  primo  periodo,  ferma  restando  la  durata
massima di dodici anni, il periodo di affidamento  viene  determinato
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168. 
  27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute  o  in  scadenza
entro sei  mesi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  per  le  quali   l'attivita'   di   gestione   risulta
economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove  opere
o di interventi di manutenzione  straordinaria  e  il  cui  bando  e'
pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare le  procedure
di gara per l'affidamento  della  concessione  sulla  base  del  solo
quadro  esigenziale  limitatamente  agli  interventi  di   messa   in
sicurezza dell'infrastruttura esistente. 
  27-septies. Con riferimento all'articolo 24,  comma  3,  i  tecnici
diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso  l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre
1998,  n.  415,  in  assenza  dell'abilitazione,  possono  firmare  i
progetti,  nei  limiti  previsti  dagli  ordinamenti   professionali,
qualora siano in  servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice
ovvero   abbiano   ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno  cinque  anni  e  risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico  e  abbiano  svolto  o
collaborato ad attivita' di progettazione.". 
          Note all'art. 128: 
              - Si riporta l'art.  216  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel
          presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di  cui
          al presente codice, lo stesso si applica alle  procedure  e
          ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
          la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
          successivamente alla  data  della  sua  entrata  in  vigore
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione  ai
          quali, alla data di entrata in vigore del presente  codice,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte. 
              1-bis.   Per   gli   interventi   ricompresi   tra   le
          infrastrutture strategiche di cui alla disciplina  prevista
          dall'articolo 163 e seguenti  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163,  gia'  inseriti  negli  strumenti  di
          programmazione approvati e per  i  quali  la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale sia  gia'  stata  avviata
          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,  i
          relativi progetti  sono  approvati  secondo  la  disciplina
          previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
          le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 
              2.  Fino  all'approvazione  del  Piano   Generale   dei
          Trasporti e della Logistica (PGTL)  si  applica  il  quadro
          generale  della  programmazione  delle  infrastrutture   di
          trasporto  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  13
          novembre 2015  e  sottoposto  a  valutazione  ambientale  e
          strategica. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'articolo 21, comma 8,  si  applicano  gli  atti  di
          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei
          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un
          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque
          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere
          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della
          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del
          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o
          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le
          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima
          dell'adozione del decreto. 
              4. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,
          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo
          23, comma 16, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di
          cui ai decreti ministeriali gia' emanati in  materia.  Fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di   cui
          all'articolo 23, comma 3-bis,  i  contratti  di  lavori  di
          manutenzione  ordinaria  possono   essere   affidati,   nel
          rispetto delle procedure di scelta del contraente  previste
          dal presente codice, sulla  base  del  progetto  definitivo
          costituito almeno da una  relazione  generale,  dall'elenco
          dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal  computo
          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla
          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,
          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma
          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
              4-bis. Il divieto di  cui  all'articolo  59,  comma  1,
          quarto periodo, non si applica per le opere i cui  progetti
          definitivi risultino definitivamente approvati  dall'organo
          competente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              5. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'articolo  24,  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui  agli  articoli  254,  255  e  256  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
              6. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'articolo 24, comma 8, continuano  ad  applicarsi  i
          corrispettivi  di  cui  al  decreto  del   Ministro   della
          giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. 
              7. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto dall'articolo 25, comma 2, resta  valido  l'elenco
          degli istituti archeologici universitari e dei soggetti  in
          possesso  della  necessaria  qualificazione   esistente   e
          continuano ad  applicarsi  i  criteri  per  la  sua  tenuta
          adottati con decreto ministeriale 20  marzo  2009,  n.  60,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 
              8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo  31,
          comma 5, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
          alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              9.  Fino  all'adozione  delle  linee   guida   previste
          dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
          economici avviene tramite indagini  di  mercato  effettuate
          dalla stazione appaltante mediante  avviso  pubblicato  sul
          proprio  profilo  del  committente  per  un   periodo   non
          inferiore  a  quindici  giorni,  specificando  i  requisiti
          minimi richiesti ai soggetti che si  intendono  invitare  a
          presentare offerta, ovvero mediante selezione  dai  vigenti
          elenchi di operatori economici  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti, se compatibili con il presente codice. 
              10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema  di
          qualificazione   delle   stazioni   appaltanti    di    cui
          all'articolo  38,  i  requisiti  di   qualificazione   sono
          soddisfatti  mediante  l'iscrizione  all'anagrafe  di   cui
          all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221. 
              11.  Fino  alla  data  indicata  nel  decreto  di   cui
          all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche
          essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
          italiana, serie speciale relativa ai contratti.  Fino  alla
          medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
          ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono  rimborsate
          alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro   il
          termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli
          effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73
          continuano a decorrere dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui all'articolo 73, comma 4,  si  applica  altresi'  il
          regime  di  cui  all'articolo  66,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel  testo  applicabile
          fino alla predetta data,  ai  sensi  dell'articolo  26  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  come  modificato
          dall'articolo 7, comma 7,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          febbraio 2016, n. 21. 
              12. Fino alla adozione della disciplina in  materia  di
          iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la  commissione
          giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  della
          stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del
          soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
          competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
          ciascuna stazione appaltante. Fino alla  piena  interazione
          dell'Albo  di  cui  all'articolo  78  con  le  banche  dati
          istituite  presso  le  amministrazioni   detentrici   delle
          informazioni  inerenti  ai  requisiti  dei  commissari,  le
          stazioni  appaltanti  verificano,  anche  a  campione,   le
          autodichiarazioni presentate  dai  commissari  estratti  in
          ordine  alla  sussistenza  dei   requisiti   dei   medesimi
          commissari.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti   o   la
          dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
          tempestivamente  comunicata   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
          dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 
              13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e  gli
          operatori economici  utilizzano  la  banca  dati  AVC  Pass
          istituita presso l'ANAC. 
              14.  Fino  all'adozione  delle  linee  guida   indicate
          all'articolo 83, comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui alla  Parte  II,
          Titolo III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi
          richiamate, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207. 
              15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi  le
          disposizioni di cui all'articolo 12 del  decreto  legge  28
          marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80. 
              16. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'articolo  102,  comma  8,  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  X,  nonche'  gli
          allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
          del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e  II,
          nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. 
              18.  Fino  all'adozione  delle   linee   di   indirizzo
          nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale  e
          scolastica di cui all'articolo 144, comma  2,  le  stazioni
          appaltanti individuano nei documenti di gara le  specifiche
          tecniche finalizzate a garantire la qualita'  del  servizio
          richiesto. 
              19. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'articolo  146,  comma   4,   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI,
          capi I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati
          ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del  decreto  del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 159, comma 4, si  applicano  le  procedure
          previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
          novembre 2012, n. 236. 
              21. Fino all'istituzione dell'albo di cui  all'articolo
          196, comma 4, possono svolgere il ruolo  di  direttore  dei
          lavori i soggetti in possesso dei  requisiti  professionali
          adeguati in relazione all'opera da dirigere e il  ruolo  di
          collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti  previsti
          dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica
          5 ottobre 2010, n. 207, ferma  restando  l'incompatibilita'
          con la funzione di responsabile unico del procedimento. 
              22. Le procedure di arbitrato di cui  all'articolo  209
          si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi,
          derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui  al
          medesimo articolo 209, comma 1,  per  i  quali  i  bandi  o
          avvisi siano stati pubblicati prima della data  di  entrata
          in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto di cui all'articolo 209,  comma  16,  si
          applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa  allegata,
          del decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 
              23. I progetti preliminari relativi alla  realizzazione
          di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita'
          riguardanti proposte di concessione ai sensi  dell'articolo
          153 ovvero dell'articolo 175  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, per le quali sia  gia'  intervenuta  la
          dichiarazione di pubblico interesse, non  ancora  approvati
          alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  sono
          oggetto  di  valutazione  di   fattibilita'   economica   e
          finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione
          ai sensi  delle  norme  del  presente  codice.  La  mancata
          approvazione determina la revoca delle procedure avviate  e
          degli   eventuali   soggetti   promotori,   ai   quali   e'
          riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e  documentati
          per l'integrazione del progetto a  base  di  gara,  qualora
          dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed  alla
          localizzazione urbanistica. 
              24. Al fine di consentire lo svolgimento, con  la  piu'
          ampia partecipazione, della consultazione pubblica  di  cui
          all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre  2015,  n.
          220, e nelle more dell'aggiornamento  della  disciplina  in
          materia di affidamento del servizio  pubblico  radiofonico,
          televisivo e multimediale, all'articolo 49,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  "6
          maggio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2016".  All'articolo  49-ter  del  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il  rinvio
          agli articoli 19 e 27,  comma  1,  e  alla  disciplina  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          12   aprile   2006,   n.   163,   si   intende    riferito,
          rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina  del
          presente codice. 
              25. All'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del  decreto
          legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli
          112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di
          cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  si
          intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26  e  23,
          commi 1 e 3, del presente codice. 
              26. Fino all'adozione delle direttive generali  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, si applicano  le  disposizioni  di
          cui agli articoli da 343 a 356 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              27.  Le  procedure  per  la  valutazione   di   impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'
          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse
          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le
          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le
          varianti. 
              27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
          di cui all'articolo 83, comma 2, si applica  la  disciplina
          gia' contenuta negli articoli dal 186 al  193  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Sino  alla  predetta
          data,  si  applica,  altresi',  la   specifica   disciplina
          transitoria  prevista  all'articolo  189,  comma   5,   del
          medesimo decreto legislativo. 
              27-ter.  Ai  contratti   di   lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              27-quater. Per le opere di  urbanizzazione  a  scomputo
          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni
          urbanistiche o atti  assimilati,  comunque  denominati,  le
          disposizioni  del  presente   codice   si   applicano   con
          riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni  ed
          atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore  del
          medesimo codice. 
              27-quinquies.  Alle  procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti di concessione del servizio di distribuzione  del
          gas naturale indette dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in  quanto  compatibili
          con la presente Parte  III,  nonche'  di  cui  all'articolo
          46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
          n.159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   29
          novembre 2007, n.222 e all'articolo 4 del decreto-legge  21
          giugno 2013, n.69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.98. Nelle ipotesi di  cui  al  primo
          periodo, ferma restando la durata massima di  dodici  anni,
          il periodo di affidamento viene determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 168. 
              27 - sexies. Per le concessioni autostradali scadute  o
          in scadenza entro sei mesi alla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, per le  quali  l'attivita'  di
          gestione risulta economicamente  prevalente  rispetto  alla
          realizzazione  di  nuove   opere   o   di   interventi   di
          manutenzione straordinaria e il  cui  bando  e'  pubblicato
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, il concedente puo' avviare  le
          procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla
          base  del  solo  quadro  esigenziale   limitatamente   agli
          interventi  di  messa  in   sicurezza   dell'infrastruttura
          esistente. 
              27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i
          tecnici  diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano   svolto   o   collaborato    ad    attivita'    di
          progettazione.". 
                              Art. 129 
 
 
Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 217, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la  legge
11 novembre 1986, n. 770;"; 
    b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) l'articolo
14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.  115,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;"; 
    c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) l'articolo
2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244,"; 
    d) dopo la lettera l) e' inserita la seguente: "l-bis) l'articolo
8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;"; 
    e) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: "v-bis) l'articolo
13 della legge 11 novembre 2011, n. 180;"; 
    f) alla lettera  dd),  dopo  le  parole:  "articolo  4-bis"  sono
inserite le seguenti: ", l'articolo 5"; 
    g) alla lettera hh), dopo le parole:  "articolo  33-quater"  sono
inserite le seguenti: ", l'articolo 33-quinquies"; 
    h) alla lettera ii), dopo le parole: "e  58,"  sono  inserite  le
seguenti: "comma 2, lettera f-bis),"; 
    i) alla lettera jj), premettere le seguenti  parole:  "l'articolo
19, commi 1 e 2,"; 
    l) alla lettera qq), dopo le parole: "commi 1 e 2," sono inserite
le seguenti: "articolo 35, articolo 37 e"; 
    m) alla lettera rr), le parole: "commi 1, 2 e 3" sono  sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 4", le parole: "13, comma 1, e" sono
sostituite dalle seguenti: "13, comma 1, 14, 24 e"; 
    n)  dopo  la  lettera  ss)  e'  inserita  la  seguente:  "ss-bis)
l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;"; 
    o) alla lettera uu), le parole: "comma 1," sono sostituite  dalle
seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis". 
          Note all'art. 129: 
              - Si riporta l'art.  217  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 217 (Abrogazioni). -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo  216,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  codice,  sono  o  restano
          abrogati, in particolare: 
                a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; 
                b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre  1923,
          n. 2440; 
                c) l'articolo 120 del regio decreto 23  maggio  1924,
          n. 827; 
              c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770; 
                d) l'articolo 1, commi da  1  a  5,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443; 
              d-bis) l'articolo 14-viciester,  del  decreto-legge  30
          giugno 2005, n.115, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 agosto 2005, n. 168; 
                e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                f) l'articolo 1-octies del  decreto-legge  12  maggio
          2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 2006, n. 228; 
                g) l'articolo 1, comma 909, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
                h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6; 
                i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113; 
              i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24
          dicembre 2007, n. 244; 
                l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n.  2  e  n.  3,
          l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 
              l-bis)  l'articolo  8-duodecies,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; 
                m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152; 
                n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2; 
                o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies,
          lett. b), del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14; 
                p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28  aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77; 
                q) l'articolo 4, comma 4-bis, e  l'articolo  4-quater
          del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
                r) l'articolo 2, comma  16,  della  legge  15  luglio
          2009, n. 94; 
                s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre  2009,
          n. 135,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 2009, n. 166; 
                t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 
                u) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata
          in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali
          operano la ricognizione delle disposizioni del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  da  esse
          sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
          codice: la Parte I; la Parte II,  Titolo  I,  capo  II;  la
          Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV  e  V,
          VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III;  parte  II,
          Titolo XI, Capo III, ad esclusione  dell'articolo  251;  la
          Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e  256;  le
          Parti IV, V e VII, nonche'  gli  allegati  e  le  parti  di
          allegati ivi richiamati; 
                v) l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14; 
              v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre  2011,  n.
          180; 
                w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1,
          2, 5-bis e 5-ter, l' articolo 42 commi 1, 2, 3,  4  e  5  e
          l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7,  8  e  9  del
          decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
                x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228; 
                z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma
          1 e 59-bis,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27; 
                aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto  legge
          9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35; 
                bb)  l'articolo  8,  comma  2-bis,  l'articolo  11  e
          l'articolo 12 del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94; 
                cc) l'articolo 4, comma 5-ter  del  decreto  legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1 agosto 2012, n. 122; 
                dd)  l'articolo  3,  comma   2,   l'articolo   4-bis,
          l'articolo 5 e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22
          giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134; 
                ee)  l'articolo  1,  commi  2,   2-bis   e   4,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                ff) l'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  13
          settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla
          legge 8 novembre 2012, n. 189; 
                gg)  l'articolo  28  del   decreto   legislativo   19
          settembre 2012, n. 169; 
                hh) l'articolo  6,  comma  3,  l'articolo  33,  commi
          3-bis,  3-ter  e  4-bis,  l'articolo   33-bis,   l'articolo
          33-quater, l'articolo 33-quinquies, l'articolo 34, comma 4,
          e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221; 
                ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  e
          58, comma 2, lettera f-bis), della legge 6  novembre  2012,
          n. 190; l'articolo 4, commi  4,  5  e  6,  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 10; 
                jj) l'articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 26,  comma
          2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma  2,
          articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del
          decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                ll) l'articolo 13, comma  10,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9; 
                mm) l'articolo 1, commi 72  e  343,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147; 
                nn)  l'articolo  12,  commi  3,5,8,  9  e   11,   del
          decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 
                oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto  legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89; 
                pp) l'articolo 13,  comma  8,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116; 
                qq)  l'articolo  13-bis,  articolo  23-bis,  articolo
          23-ter, commi 1 e 2, articolo 35, articolo  37  e  articolo
          39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114; 
                rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5,  13,  comma
          1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto  legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
                ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del  decreto-legge
          31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
              ss-bis)  l'articolo  1,  comma  505,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208; 
                tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28  dicembre
          2015, n. 221; 
                uu) l'articolo 7, commi 1,  2,  3,  4  e  4-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.". 
                              Art. 130 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente codice con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                              Art. 131 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  quindici  giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 
 
                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando