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TERMINI MASSIMI DELLA PROCEDURA D’APPALTO INTRODOTTI DAL DL 76/2020, convertito con legge 120/2020

Si segnala alle Stazioni appaltanti/Enti Committenti di prestare la massima attenzione alle novità introdotte dal DL 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), in merito ai termini massimi della procedura d’appalto, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, l’art. 1 del DL “semplificazioni” prevede che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia:

- per gli affidamenti diretti entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;

- per le procedura negoziate entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.

L’art. 2 del DL prevede, invero, che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia:

- entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.

Si ritiene di interpretare che i suddetti termini iniziano a decorrere, pertanto, dalla determina a contrarre oppure in mancanza (per gli affidamenti diretti infra 150.000) dalla richiesta di preventivo/i.

Tali termini devono essere rispettati anche per le gare in delega bandite dall’Agenzia dei contratti pubblici e pertanto si richiede agli Enti committenti di inoltrare la documentazione completa ad ACP e la relativa lettera di indizione immediatamente dopo la determina a contrarre.
Si richiede, altresì, l’eventuale coinvolgimento informale di ACP per la verifica della documentazione della gara in delega prima di adottare la determina a contrarre ed al fine di poter concordare con maggiore esattezza le tempistiche di pubblicazione della gara.

Si fa presente, infine, che il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso “possono” essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

 

SV