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Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

L.P. 7 aprile 2014, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)

Art. 9

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-bis:

 

„1-bis. L'utilizzo del sistema telematico è facoltativo nei seguenti casi:

a) procedure in economia mediante amministrazione diretta;

b) spese economali di modico valore, con ciò intendendosi i servizi e le forniture di beni di valore pari o inferiore a 1.500,00 euro, al netto di I.V.A.."

 

2. Il comma 2 dell'articolo 6-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. I soggetti di cui all'articolo 6-bis, comma 3,,sono obbligati a utilizzare le convenzioni di cui al,comma 1 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. Tali autonome procedure di acquisto sono svolte mediante il sistema telematico di acquisto di cui all'articolo 6-bis, comma 1."

AW