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Semplificazione delle procedure per determinati interventi di estrema urgenza

Con il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 - pubblicato in G.U. n. 212 del 12.09.2014 e in vigore dal 13.09.2014 - si introducono misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di gara per ragioni di “estrema urgenza” in determinati settori. Di seguito si riporta per esteso il testo dell’art. 9 del citato decreto.

Art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica  e  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e  coreutica - AFAM)

 

   1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma  2,  lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la  situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte  dell'Ente  interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche  su  impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

  a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni  ordine e grado e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove  edificazioni  sostitutive  di manufatti  non  rispondenti  ai  requisiti  di   salvaguardia   della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

  b) alla mitigazione  dei  rischi  idraulici  e  geomorfologici  del territorio;

  c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

  d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

  2. Agli interventi di cui al comma  1,  si  applicano  le  seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione  delle procedure, nel  rispetto  della  normativa  europea  a  tutela  della concorrenza:

  a) per i lavori di importo inferiore alla soglia  comunitaria,  non si applicano i commi  10  e  10  ter  dell'articolo  11  del  decreto legislativo  n.  163  del  2006  e  le  stazioni  appaltanti  possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta  di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

  b) i bandi di cui  al  comma  5  dell'articolo  122  del  decreto legislativo n. 163 del 2006,  sono  pubblicati  unicamente  sul  sito informatico della stazione appaltante;

  c) i termini di cui  al  comma  6  dell'articolo  122  del  decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;

  d) i lavori di importo inferiore alla  soglia  comunitaria  possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a  cura  del  responsabile del procedimento,  per  importi  complessivi  inferiori  alla  soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza  e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma  6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai  sensi  della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a  terzi mediante sub appalto o sub contratto nel  limite  del  30  per  cento dell'importo della medesima categoria;

  e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici  scolastici  di ogni ordine e grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica, musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento  diretto  da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purché nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

AW