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Semplificazione a favore degli enti locali

Ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, in vigore dal 05.08.2015, sono previste rilevanti novità per gli enti locali  in tema di aggregazione della spesa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In particolare si segnala che, rispetto alla disciplina di cui all'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 la cui entrata in vigore è prevista per il 01.11.2015, a livello locale i Comuni non capoluogo provinciale possono procedere, per gli affidamenti di lavori fino a 1.000.000 € e di servizi e forniture fino a 207.000 €, in modo autonomo senza ricorrere a centrali di committenza o  forme di collaborazione intercomunali.

I suddetti affidamenti devono essere svolti mediante strumenti elettronici di acquisti, quali: il sistema telematico provinciale, il mercato elettronico provinciale, il mercato elettronico della P.A. di CONSIP o l'adesione al sistema delle convenzioni-quadro.

In ordine agli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 € l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio. Sul punto e con specifico riguardo all'affidamento di servizi e forniture tale regola risulta operare nei limiti in cui l'oggetto dell'affidamento non è rinvenibile sul sistema delle convenzioni-quadro o nei bandi di abilitazione del mercato elettronico provinciale o di CONSIP.

I richiami di cui sopra risultano operare anche in favore delle comunità comprensoriali.

Per gli affidamenti di lavori sopra 1.000.000 € e di servizi e forniture sopra 207.000 € i Comuni non capoluogo provinciale procedono alternativamente mediante:

  • a) forme di collaborazione intercomunali;
  • b) l'Agenzia provinciale per gli appalti;
  • c) altre centrali di committenza;
  • d) le comunità comprensoriali.

La disciplina in oggetto trova applicazione anche nei confronti delle amministrazioni dei beni di uso civico ed ai consorzi di bonifica.

 

 

AW