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Applicazione dell’art. 68-bis d.lgs. 163/2006 – Criteri minimi ambientali

L’art. 68-bis del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) è stato introdotto dall’art. 18 della legge 28.12.2015, n. 221 (in vigore dal 18.01.2016), introducendo criteri minimi ambientali per gli appalti pubblici. Il legislatore non ha previsto un regime di transizione espresso e pertanto stazioni appaltanti hanno problemi con l’applicazione di questa norma su progetti in avanzato stato di progettazione. Per affrontare questa criticità per le stazioni appaltanti in Alto Adige, la Giunta Provinciale ha deliberato una linea guida (delibera dd. 8.3.2016 n. 270).

La linea guida prevede:

a)     La disciplina viene applicata di principio a nuovi progetti avviati dopo il 2.2.2016.

b)     Qualora già in avanzato stato di progettazione, il responsabile unico del procedimento decide, se è possibile considerare criteri minimi ambientali nel progetto senza maggiori oneri finanziari.

c)      Per appalti integrati approvati prima del 2.2.2016 le disposizioni dell’art. 68-bis si applicano solamente qualora il progetto preliminare lo consenta.

d)     Per progetti nuovi, avviati prima del 2.2.2016, ma approvati successivamente, il responsabile unico del procedimento inserisce la relativa motivazione per la non applicazione nella relazione unica.

 

 

Il direttore del ACP

Thomas Mathà

 

AW