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Durc online - istruzioni operative

Durc online – validità:

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva sostituito il testo del comma 2 dell'articolo 103. L'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha nuovamente modificato l‘articolo 103, comma 2. Pertanto, il testo dell'articolo 103, comma 2, primo periodo è il seguente: “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020." 

  • A tale proposito si ricorda che, oltre ai Durc online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020. 

  • Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri. Si sottolinea, peraltro, che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l'articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.”

SV