FAQ

Lista delle domande e risposte frequenti

[Cittadini extracomunitari / Autorizzazioni al lavoro]

Il permesso di soggiorno per motivi di Studio può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato?

Si, la possibilità esiste. La conversione del permesso di soggiorno per motivi di Studio in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato è possibile tramite le Quote rilasciate con il decreto flussi.

  • Numero:  1005
  • Autore: S.M.
  • Ultima modifica: 12.7.2023

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[Cittadini extracomunitari / Autorizzazioni al lavoro]

E`consentito per un cittadino extracomunitario ovvero per una cittadina extracomunitaria al di fuori del sistema delle Quote di lavorare in Italia? 

Si, la possibilità esiste. L'articolo 27 del decreto legislativo n. 286/1998 prevede diverse possibilità fuori dal sistema delle quote al fine di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale possibilità è riservata dalla legge a quei cittadini extracomunitari ovvero a quelle cittadine extracomunitarie che sono altamente qualificati o che siano comunque in possesso di una formazione professionale superiore.

  • Numero:  1007
  • Autore: S.M.
  • Ultima modifica: 12.7.2023

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[Impiego temporaneo di disoccupati (L.P. 11/86)]

Cosa è necessario ai fini della liquidazione del contributo sociale?

Ai fini della liquidazione del contributo provinciale, la struttura osptiante deve trasmettere all'Ufficio servizio lavoro di Bolzano, entro tre mesi dal termine del progetto, solo in forma elettronica, in formato Excel e PDF, la seguente documentazione: 1) il numero delle ore effettivamente svolte, 2) i dati anagrafici delle persone impiegate, 3) l'originale o le copie conformi die mandati di pagamento suddivisi per ciascuna persona impiegata (tranne che per le comunicazioni INAIL), 4) l'importo premio INAIL (codice 0611), 5) nel caso sia stato concesso un contributo superiore al 20%, un'apposita indicazione, 6) una tabella contenente gli importi pagati, suddivisi fra i compensi erogati mensilmente alle persone impiegate, gli oneri sociali INPS ed INAIL.  

  • Numero:  1100
  • Autore: sd
  • Ultima modifica: 12.7.2023

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Costituzione d’impresa – Nel caso venga costituita una nuova impresa e ci sia la necessità di assumere dipendenti fin dal primo giorno di attività come posso fare la comunicazione di assunzione dei dipendenti nei termini previsti?
Se non si è in possesso di tutti i dati della ditta necessari per effettuare la comunicazione preventiva di assunzione, si ha la possibilità di comunicare l’assunzione del personale entro i cinque giorni dall’inizio dell’attività dell'impresa, facendo rientrare il caso nelle ipotesi di “forza maggiore”. Verrà quindi compilato il modello UniLav - Assunzione per cause di forza maggiore, indicando nella descrizione “costituzione d’impresa”.
  • Numero:  1150
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 31.5.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Come deve essere comunicata una cessazione di un rapporto di lavoro, la cui comunicazione di inizio è stata effettuata prima del 1 dicembre 2008 (con il vecchio sistema)?
Dal 1 dicembre 2008 tutte le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Per le cessazioni deve essere compilato il modulo di ProNotel2 UniLav-cessazione.
  • Numero:  1210
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 28.11.2008

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Dimissioni telematiche - Quando va attivata la procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale?

L’obbligo di comunicazione telematica è previsto a carico del lavoratore (anche tramite patronato, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro) per le seguenti cause di cessazione:

  • dimissioni
  • dimissioni per pensionamento
  • dimissioni giusta causa
  • dimissioni giusta causa o giustificato motivo durante il periodo di formazione (in contratto di apprendistato)
  • risoluzione consensuale

Tale obbligo NON trova applicazione nei seguenti casi:

  • rapporti di tirocinio
  • rapporti di lavoro domestico
  • rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni
  • collaborazioni coordinate e continuative
  • dimissioni durante il periodo di prova
  • dimissioni/risoluzioni consensuali di genitori lavoratori e lavoratrici in gravidanza 
  • dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi cosidette "protette" (articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003)

La procedura telematica è accessibile dal sito del Ministero del lavoro.

  • Numero:  1214
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 3.3.2016

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Apprendistato – Nei rapporti di apprendistato la normativa vigente prevede in caso di recesso un periodo di preavviso a partire dalla data fine del periodo formativo. In questi casi va inviata una comunicazione di proroga a copertura del periodo di preavviso?
In caso di recesso da contratto di apprendistato alla fine del periodo formativo, a copertura del periodo di preavviso va inviata la sola comunicazione di cessazione con causale “recesso con preavviso al termine del periodo formativo”  e non una comunicazione di proroga.
  • Numero:  1215
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 11.12.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Dimissioni telematiche – In caso di dimissioni/risoluzione consensuale una volta che il lavoratore ha provveduto tramite procedura online, è comunque necessario inviare la comunicazione di cessazione?
La comunicazione di cessazione da parte del datore di lavoro deve essere sempre inviata, anche nel caso in cui il lavoratore abbia provveduto online ad inviare le proprie dimissioni/risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
  • Numero:  1216
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 24.3.2016

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Dimissioni telematiche - Che cosa si intende per data di decorrenza nel modulo delle dimissioni telematiche?
La data di decorrenza delle dimissioni è la data a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Esempio: data cessazione 31.03.2016, decorrenza 01.04.2016, in questo caso nella sezione 4 va indicato come data decorrenza il giorno 01.04.2016.
  • Numero:  1217
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 26.4.2016

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Procedimento disciplinare – In caso di licenziamento a seguito di procedimento disciplinare con sospensione cautelare del lavoratore, come e quando va fatta la comunicazione di cessazione?
In caso di licenziamento a seguito di procedimento disciplinare con sospensione cautelare del lavoratore, la circolare ministeriale 37 del 12 ottobre 2012 spiega che i 5 giorni per l’inoltro della comunicazione vanno contanti a partire dalla data di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, anche in caso di efficacia retroattiva. In questi casi il campo “Data cessazione” nel modulo UNILAV va compilato però con la data dell’ultimo giorno di lavoro effettivo. In considerazione del fatto che ciò determinerà una comunicazione tardiva, al fine di evitare l’avvio del procedimento sanzionatorio, va inviata una e-mail a notel@provinz.bz.it con l’indicazione del codice di comunicazione e una breve descrizione del caso.
  • Numero:  1220
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 26.7.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – In caso di malattia e superamento del periodo massimo di assenza per malattia (periodo di comporto), nella comunicazione di cessazione quale causale va inserita?
Nel caso di licenziamento per superamento del periodo massimo di assenza per malattia la causale di cessazione da utilizzare è “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
  • Numero:  1225
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 11.12.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Aspettativa per maternità – Se, al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato che non si intende prorogare, la lavoratrice è in aspettativa obbligatoria per maternità, è necessario inviare una comunicazione di proroga?
Nel caso in cui al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la lavoratrice si trovi in aspettativa obbligatoria per maternità e il rapporto non venga prorogato, la data fine si intende confermata e non è necessario inviare alcuna comunicazione di proroga a copertura dell’aspettativa.
  • Numero:  1230
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 11.12.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Cessazione – Al termine del rapporto di lavoro devo comunicare l'avvenuta conciliazione?

In caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ad integrazione della comunicazione di cessazione è dovuta la comunicazione di avvenuta offerta di conciliazione, da effettuarsi entro 65 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Questo nuovo istituto facoltativo per la soluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
La procedura interessa:
•    lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
•    lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
•    lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato dal 7 marzo 2015;
•    lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

La comunicazione è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore.

La comunicazione va effettuata, previa registrazione, tramite l’applicazione UNILAV-Conciliazione disponibile sul portale ministeriale di Cliclavoro, anche tramite soggetti abilitati.

L’omessa comunicazione integrativa prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

  • Numero:  1235
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 1.6.2015

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Proroga – Prosecuzione di fatto – In caso di prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro a tempo determinato oltre il termine originariamente comunicato, se il rapporto di lavoro viene a cessare, devo comunicare oltre alla cessazione, anche la proroga?
Nelle ipotesi di prosecuzione di fatto previste dall’articolo 22 comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche va effettuata soltanto la comunicazione di cessazione ovvero di trasformazione e non è necessaria la comunicazione di proroga a copertura del periodo intercorrente tra la data di cessazione originariamente comunicata e quella effettiva. (L’obbligo di comunicazione della prosecuzione di fatto è stato introdotto a partire dal 25 novembre 2012 e successivamente abrogato a partire dal 28 giugno 2013.) Prosecuzione di fatto si verifica: in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi se il rapporto di lavoro continua oltre il termine originariamente fissato e termina entro i trenta giorni successivi; in caso di contratto di durata pari o superiore a sei mesi se il rapporto di lavoro continua oltre il termine originariamente fissato e termina entro i cinquanta giorni successivi.
  • Numero:  1310
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 15.1.2009

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Proroga – Prosecuzione di fatto – La prosecuzione di fatto è applicabile al contratto di apprendistato?
La prosecuzione di fatto non é applicabile al contratto di apprendistato in quanto non é un contratto a tempo determinato.
  • Numero:  1311
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 22.4.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Trasferimento all’interno del comune – Un lavoratore assunto presso un ente pubblico che viene trasferito definitivamente da una sede di lavoro all’altra sempre all’interno dello stesso comune, va comunicato?
Sì, i trasferimenti definitivi vanno comunicati, anche se avvengono all’interno dello stesso comune e anche se si tratta di dipendenti di un ente pubblico.
  • Numero:  1340
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 25.3.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Trasferimento – In caso di trasferimento della sede legale/operativa è necessario inviare la comunicazione?
In caso di trasferimento della sede legale/operativa è necessario inoltrare una comunicazione di trasformazione UniLav con codice “trasferimento” per ogni lavoratore interessato. Nel caso non vi siano dipendenti è sufficiente inviare una email all’indirizzo notel@provincia.bz.it.
  • Numero:  1341
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 15.7.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Modifica indirizzo sede di lavoro – In caso di modifica dell’indirizzo di una sede di lavoro per ridenominazione di una strada o modifica dei numeri civici da parte del Comune, deve essere fatta una comunicazione di trasferimento dei lavoratori?
No, in caso di modifica dell’indirizzo di una sede di lavoro per ridenominazione di una strada o ridefinizione dei numeri civici da parte del Comune, non deve essere fatta alcuna comunicazione di trasferimento dei lavoratori. Basta una semplice email all’indirizzo notel@provincia.bz.it. Con l'invio delle successive comunicazioni verrà indicato direttamente il nuovo indirizzo.
  • Numero:  1342
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 14.7.2009

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Lavoro a tempo determinato per sostituzione – Se la tipologia contrattuale è “lavoro a tempo determinato per sostituzione” e la persona è assunta con agevolazioni contributive, e successivamente il contratto viene prorogato o trasformato ma non più in sostituzione, bisogna cessare e riassumere?
No, basta effettuare la proroga o la trasformazione indicando la nuova tipologia contrattuale ed eventualmente non indicare il codice di agevolazione.
  • Numero:  1350
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 15.3.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Distacco – Comando – In caso di comunicazione di distacco/comando di un lavoratore a tempo indeterminato, che tipologia contrattuale bisogna inserire?
Dal 10.01.2013 in caso di distacco/comando di un lavoratore assunto a tempo indeterminato va inserita la tipologia contrattuale applicata al rapporto di lavoro originario, ovvero in questo caso “contratto a tempo indeterminato”.
  • Numero:  1400
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 10.12.2008

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Distacco sindacale – In caso di distacco sindacale deve essere fatta una comunicazione di trasformazione?
Il distacco sindacale costituisce sospensione dell’attività lavorativa e come tale non è soggetto all’obbligo di comunicazione.
  • Numero:  1410
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 14.7.2009

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Distacco all’estero – In caso di distacco presso un'azienda estera, bisogna compilare la parte relativa al datore di lavoro distaccatario?
Dal 1.04.2010 in caso di distacco all'estero vanno inseriti i dati del datore di lavoro distaccatario estero, esclusi il codice fiscale e la PatINAIL. Dove è previsto l’inserimento del comune, si inserisce lo stato estero; il campo indirizzo va compilato con comune estero e indirizzo.
  • Numero:  1420
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 3.3.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]

Distacco - Nel caso in cui un lavoratore dipendente di una ditta estera venga distaccato in Italia (distacco trasnazionale), occorre inviare una comunicazione obbligatoria?

Sì, è necessario trasmettere una comunicazione obbligatoria tramite il portale www.cliclavoro.gov.it, utilizzando il modello UNI_DISTACCO_UE. Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE deve essere inviato dal prestatore dei servizi (azienda che distacca uno o più dei suoi lavoratori in forza a favore di un’azienda italiana) entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Ulteriori informazioni: https://distaccoue.lavoro.gov.it/it-it/

  • Numero:  1426
  • Autore: tb
  • Ultima modifica: 30.9.2018

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Distacco/Comando – Cessazione – Se un distacco/comando termina in data precedente a quanto comunicato, devo fare una rettifica?
Nel caso in cui un distacco/comando termini prima della data prevista, occorre inviare una nuova comunicazione di trasformazione con codice “distacco/comando” (con la medesima data originaria di trasformazione) indicando la nuova data fine. Questa comunicazione apparentemente tardiva, non sarà sanzionata. In ProNotel2 è possibile procedere ricercando la CO di distacco/comando da cessare e tramite il menù a tendina scegliere la voce “trasformare”; a questo punto sarà sufficiente variare il campo “data fine distacco/comando”.
  • Numero:  1430
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 22.4.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Distacco – Proroga – Come devo procedere per prorogare un distacco/comando?
Nel caso in cui un distacco/comando venga prorogato è necessario inviare una nuova comunicazione di trasformazione con codice “distacco/comando” (con la medesima data originaria di trasformazione) indicando la nuova data fine. Questa comunicazione apparentemente tardiva, non sarà sanzionata. In ProNotel2 è possibile procedere ricercando la CO di distacco/comando da prorogare e tramite il menù a tendina scegliere la voce “trasformare”; a questo punto sarà sufficiente variare il campo “data fine distacco/comando”.
  • Numero:  1440
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 22.4.2013

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