Protezione delle vie respiratorie

In questo testo vengono trattati gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie da utilizzarsi sul lavoro, per il salvataggio e lo sfollamento. Non sono invece considerati gli apparecchi per i distretti minerari, per i vigili del fuoco, cosi´ come i respiratori subacquei e quelli per alta quota.

Con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono state recepite le prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE).

In base a queste norme gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie possono essere posti in commercio soltanto se rispondono ai fondamentali requisiti per la salute e la sicurezza della direttiva 89/686/CEE e se sono provvisti del contrassegno CE.

Vie respiratorie

Poiché la direttiva contiene soltanto i fondamentali requisiti di sicurezza, sono necessarie, alla realizzazione dei principi in essa contenuti, norme armonizzate a livello europeo, che tuttavia non sono vincolanti, ma per le quali si presume che il loro adempimento soddisfi gli obiettivi posti dalla direttiva. Il produttore puó discostarsi da queste norme ma deve però dimostrare di aver adempiuto comunque, anche se in altro modo, ai requisiti della direttiva europea. Nel caso in cui non esistano norme armonizzate possono essere adottate norme, regole e disposizioni nazionali.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono suddivisi in tre categorie, in relazione al potenziale di pericolo contro il quale essi sono impiegati (vedi opuscolo parte 1). Appartengono alla terza categoria i DPI di costruzione complessa, destinati a salvaguardare da rischi mortali o da lesioni gravi e irreversibili e per i quali si presuppone che la persona che li usa non abbia la possibilità di percepire per tempo il pericolo. Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie appartengono esclusivamente alla categoria 3.

Secondo gli articoli 8 e 10 della direttiva europea è necessario eseguire, per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, una omologazione del prototipo effettuata da un organismo di controllo riconosciuto e notificato a Bruxelles e, inoltre, in base all´articolo 11, un procedimento di controllo di qualità CE. Inoltre, il produttore o il suo mandatario devono allegare alla documentazione tecnica del modello una dichiarazione di conformità CE, ai sensi dell´ articolo 12 della direttiva.

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nel caso in cui essi siano esposti a gas, vapori, nebbie o polveri nocivi, in particolare quelli velenosi, corrosivi o irritanti o nel caso in cui si verifichi carenza di ossigeno.

Al fine di evitare un uso eccessivo e non necessario dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il datore di lavoro deve adottare precedentemente, nella pianificazione e nell´esercizio, misure tecniche ed organizzative alternative.

Egli deve:

  • erigere ed allestire i fabbricati, in modo che venga limitato il pericolo, per i lavoratori, di trovarsi esposti alla mancanza di ossigeno o a sostanze nocive;
  • possibilmente usare soltanto materiali non nocivi o sostituire quelli nocivi con altri che non lo sono o lo sono meno;
  • scegliere, progettare ed attuare i processi lavorativi in armonia con gli obiettivi;
  • utilizzare macchine ed apparecchi appropriati oppure dotarli di dispositivi di protezione corrispondenti allo stato della tecnica;
  • adottare misure di ventilazione e di aspirazione.

Nel caso in cui, anche mediante misure tecniche e organizzative, non sia possibile raggiungere gli obiettivi di tutela sopra indicati o lo sia in misura insufficiente, il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei apparecchi di protezione delle vie respiratorie, a seconda dell´uso previsto. Egli deve provvedere a che gli apparecchi vengano utilizzati, curati e conservati in modo corretto. Il lavoratore deve essere istruito sull´utilizzo degli apparecchi e li deve utilizzare.

Altre norme sui presupposti, la scelta e l´uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono contenute nella direttiva 89/656/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l´uso di attrezzature di lavoro, da parte dei lavoratori, durante il lavoro. Questa direttiva è stata recepita dalla legislazione statale mediante il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Analisi dei rischi

Puó insorgere un rischio per la salute dell´uomo, quando nell´ambiente circostante si verifichi una mancanza d´ossigeno o una presenza di sostanze nocive.

La mancanza d´ossigeno puó provocare la perdita di coscienza, il danneggiamento delle cellule cerebrali e finanche la morte.

Le sostanze nocive possono provocare, a seconda dell´effetto della sostanza, malattie polmonari, avvelenamenti, allergie o tumori. I danni alla salute sono determinati dalla concentrazione e dalla durata dell´azione della sostanza nociva, cosi´come dalla pesantezza del lavoro da eseguire e dalla costituzione fisica del lavoratore.

Le disposizioni di tutela del lavoro obbligano il datore di lavoro ad allestire ed organizzare l´azienda in modo tale, che i lavoratori siano protetti contro i pericoli per la vita e la salute, compatibilmente alla natura dell´ azienda.

La scelta e l´impiego degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono da effettuare in base ad un'analisi dei rischi. Il datore di lavoro deve eseguire, tra l´altro, i seguenti controlli:

  • tipo ed estensione del rischio
  • durata del rischio
  • probabilità di rischio per il lavoratore.

Egli deve determinare di quale sostanza nociva si tratta ed in quale concentrazione essa è presente. Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga di sufficienti informazioni sulla probabile concentrazione della sostanza nociva, questa deve essere determinata mediante il prelievo di un campione dell´aria sul luogo di lavoro.

Inoltre devono essere prese in considerazione particolari situazioni di rischio, come, ad esempio, condizioni climatiche, situazioni di spazio anguste, atmosfere esplosive.

Soltanto sulla scorta di quest'analisi dei rischi il datore di lavoro puó scegliere l´apparecchio di protezione delle vie respiratorie piú adatto. Inoltre è da tenere presente quanto segue:

  • l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non deve costituire una misura permanente;
  • gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono proteggere dai pericoli accertati e devono essere idonei alle corrispondenti condizioni di utilizzo (ad esempio spazi angusti);
  • gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono rispondere ai requisiti ergonomici ed alle esigenze di salute dell´utilizzatore. Perciò per l´uso della maggior parte degli apparecchi è necessaria una visita medica preventiva;
  • gli utilizzatori di apparecchi soggetti al controllo medico di idoneità devono rispettare i limiti di tempo di utilizzo;
  • in caso di uso di apparecchi di protezione delle vie respiratorie, congiuntamente con gli altri dispositivi di protezione, non deve intervenire alcun impedimento reciproco dell´effetto protettivo.

Se le condizioni d´impiego non sono sufficientemente note, come, ad esempio, nei lavori in spazi ristretti, devono essere utilizzati respiratori isolanti.

Poiché non esistono apparecchi di protezione delle vie respiratorie completamente isolanti dall´atmosfera circostante, dovrebbero essere scelti degli apparecchi con basso rischio di perdita, affinché il valore limite della sostanza nociva, che può penetrare all´interno dell´apparecchio, non venga superato (il valore limite è rappresentato dalla massima concentrazione ammessa della sostanza nell´atmosfera circostante). Il campo di applicazione dell´apparecchio è caratterizzato dall´ indicazione del multiplo del valore limite, fino al quale l´apparecchio puó essere utilizzato. Il valore limite puó essere ed esempio un valore MAK (valore limite degli inquinanti nell´ambiente di lavoro) oppure TRK (concentrazione limite indicativa).

Visite preventive

A causa dell´aggravio costituito dall´uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, l´idoneità dell´utilizzatore ai medesimi apparecchi è di regola accertata da un medico competente, mediante una prima visita e, in seguito, mediante regolari visite. Senza un attestato medico di idoneità i lavoratori non possono essere impiegati per lavori che prevedono l´uso di apparecchi di protezione delle vie respiratorie, appartenenti ai gruppi 1-3. Inoltre debbono essere rispettati i tempi di utilizzo degli apparecchi. Le persone che portano la barba o i favoriti in corrispondenza delle linee di guarnizione delle maschere di protezione non sono adatte all´uso di questi dispositivi di protezione.

Appartengono al gruppo 0 i seguenti apparecchi di protezione delle vie respiratorie: respiratori a filtro per la fuga, autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno con un peso utile di 5 kg., respiratori a filtro a ventilazione con cuffia o elmo, respiratori ad adduzione di aria compressa con cuffia o elmo.

Istruzione

Nel caso in cui debbano essere utilizzati apparecchi per la protezione delle vie respiratorie, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori, prima di utilizzare per la prima volta gli apparecchi, vengano istruiti sul loro utilizzo. Il datore di lavoro deve usare disposizioni di servizio per l´uso degli apparecchi, scritte in maniera comprensibile e chiara. Nelle disposizioni di esercizio sono da osservare le indicazioni d´uso fornite dal fabbricante, che contengono ulteriori informazioni relativamente all´impiego, alla manutenzione ed ai limiti d´uso degli apparecchi.

L'istruzione sull'uso degli apparecchi deve essere eseguita da persone competenti. Anche una persona competente deve possedere inoltre una particolare formazione, ottenuta, ad esempio, presso il produttore dell´apparecchio di protezione delle vie respiratorie.

Ad intervalli di tempo opportuni devono essere svolti degli esercizi di richiamo. Gli intervalli di tempo sono determinati dal tipo di apparecchio e dalla frequenza d´utilizzo. Lo svolgimento degli esercizi e della formazione deve essere documentata mediante i nomi dei partecipanti, la data, la durata ed il tipo di apparecchio utilizzato.

I settori in cui è necessario utilizzare gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere opportunamente delimitati.

Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono essere allegate ad ogni confezione e redatte nella lingua ufficiale dell´utilizzatore. Esse devono contenere inoltre chiare indicazioni e tutte le informazioni necessarie su:

  • campo d'applicazione,
  • utilizzo,
  • manutenzione,
  • deposito.

Se necessario, mettere in guardia su tutti i problemi che sono prevedibili.

Facciali

Secondo UNI EN 134 il facciale è parte di ogni apparecchio di protezione delle vie respiratorie. Esso costituisce l’elemento di unione con l’utilizzatore. Si distingue tra i seguenti tipi di facciale:

  • facciale completo
  • semifacciale
  • facciale a un quarto
  • semifacciale filtrante
  • accessori per la bocca
  • cuffie di protezione delle vie respiratorie
  • elmetti di protezione delle vie respiratorie
  • tute respiratorie complete

Facciali completi (UNI EN 136)

I facciali completi coprono tutto il viso e proteggono contemporaneamente gli occhi. In base a UNI EN 136 i facciali completi vengono suddivisi in tre categorie, a seconda della stabilità meccanica, della resistenza agli effetti delle fiamme e della radiazioni termica:

  • classe 1: facciali completi per campi d’applicazione con bassa aggressività;
  • classe 2: facciali completi per campi d’applicazione normali;
  • classe 3: facciali per impieghi speciali (UNI EN 136, parte 10).

Mediante una condizione guidata dell’aria si evita l’appannarsi delle lastre trasparenti. I facciali completi sono adatti per i respiratori a filtro e per gli apparecchi isolanti. Essi vengono utilizzati se nell’atmosfera circostante sono presenti sostanze nocive, che imitano o danneggiano gli occhi e nel caso in cui non si dia ancora la necessità dell’uso di cuffie o elmetti di protezione delle vie respiratorie o di abiti per la protezione anche di altre parti del corpo.

Maschere semifacciali filtranti (UNI EN 149)

I semifacciali filtranti sono apparecchi completi di protezione delle vie respiratorie. Essi coprono il naso, la bocca e possibilmente anche il mento e consistono in tutto o in parte di materiale filtrante oppure consistono in una maschera semifacciale unita in modo inscindibile con il filtro.

Accessori per bocca (UNI EN 142)

Gli accessori per la bocca chiudono ermeticamente la bocca e vengono trattenuti con i denti. Il naso viene chiuso con un’apposita pinza. Attraverso gli accessori per la bocca l’aria viene aspirata ed espirata. Il passaggio delle sostanze nocive attraverso il filtro non viene percepito dall’olfatto. L’atto del parlare, durante l’uso degli accessori per la bocca, avviene non senza perdita di ermeticità. Gli accessori per la bocca non sono adatti in presenza di protesi dentarie. Inoltre, con questi accessori non è assicurata la protezione degli occhi contro sostanze irritanti. In questi casi è necessario usare delle maschere complete.

Cuffie di protezione delle vie respiratorie

Le cuffie di protezione delle vie respiratorie avvolgono completamente il viso e ricoprono a volte anche il collo e le spalle. Esse necessitano di immissione di aria respirabile all’interno della cuffia. L’aria in eccesso può uscire liberamente dalla cuffia. Mediante la sovrappressione all’interno della cuffia viene esclusa l’entrata di sostanze nocive. La libertà di movimento è tuttavia limitata.

Vie respiratorie
Riproduzione per gentile concessione dell'ufficio regionale bavarese per la tutela del lavoro, medicina del lavoro e tecnica della sicurezza.