Il marchio di qualità

Logo marchio di qualità

Il marchio di “qualità Alto Adige” é un riconoscimento di qualità controllata per prodotti agricoli ed alimentari. Esso garantisce, unitamente alla rigorosa origine altoatesina, anche un livello qualitativo nettamente superiore a quello richiesto dagli standard di legge. La conformità ai requisiti di qualità viene verificata da enti di controllo indipendenti ed accreditati.
Con l'approvazione del marchio di qualità, l'Alto Adige si pone all'avanguardia in tutta Europa. Il marchio di qualità é graficamente armonizzato con il marchio ombrello, consentendo pertanto non solo di continuare ad affermare un'immagine unitaria dell'Alto Adige sul mercato, ma anche di sviluppare importanti sinergie di promozione dei prodotti agroalimentari tipici della regione. Il marchio é stato approvato dalla Commissione Europea nell'autunno 2005 in ottemperanza alle norme restrittive imposte in materia dall'UE.

Si riportano di seguito le principali informazioni concernenti il quadro normativo in materia:

Il marchio di qualità si inserisce nella strategia di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari altoatesini, così come la nuova legge provinciale che promuove tutti i prodotti in grado di garantire al consumatore un alto livello di qualità ed una rintracciabilità trasparente. I prodotti protetti dal marchio di qualità, dall’Indicazione Geografica Protetta (IGP) o dalla Denominazione di Origine Protetta una (DOP) sono garanti della qualità controllata dell'Alto Adige.

Basi normative che disciplinano l’utilizzo del marchio di qualità

L’Alto Adige promuove la commercializzazione di prodotti tipici alimentari, inserendosi nel più ampio contesto giuridico imposto dalla disciplina comunitaria. Le basi normative sono le seguenti:

  1. I prodotti agroalimentari recanti l’indicazione della provenienza (es. “Alto Adige“) devono soddisfare determinati requisiti qualitativi. Questo principio si applica a tutti gli alimenti che beneficiano direttamente o indirettamente del sostegno pubblico, sostegno che può esplicarsi sotto forma di azioni promozionali, ma anche mediante l’esposizione di un marchio di cui é detentore e titolare un soggetto pubblico come nel caso, appunto, del marchio di qualità “Qualità/Alto Adige“ o del “marchio ombrello Alto Adige“.
  2. In caso di prodotti “IGP“ (Indicazione Geografica Protetta) o “DOP“ (Denominazione di Origine Protetta) la normativa comunitaria, riconoscendo il legame esistente tra il territorio di provenienza e la qualità del prodotto, ammette che quest’ultimo possa utilizzare il riferimento alla provenienza registrata (e a nessun’altra): “Speck Alto Adige“ può utilizzare ad es. la locuzione “Alto Adige“.
  3. Per alcuni prodotti non protetti da marchio “IGP“ o “DOP“, benché l’UE non attribuisca le loro caratteristiche qualitative all’origine geografica, é ammesso il riferimento al territorio di provenienza, purché tale riferimento risulti subordinato al messaggio pubblicitario principale volto invece a sottolineare l’aspetto qualitativo del prodotto. Per tali prodotti é stato ideato il marchio di qualità “Qualità/Alto Adige“ che può essere apposto solo su prodotti che soddisfano determinati standard qualitativi.
  4. Conformemente a quanto disposto al punto 1, gli alimenti non protetti né da un marchio di qualità né da una “IGP“ o “DOP“, non possono contenere alcun richiamo all’origine del prodotto.
  5. In tutti i prodotti recanti il marchio di qualità, l’enfasi deve sempre essere posta sul messaggio di qualità, poiché il consumatore non può venire incoraggiato ad acquistare un prodotto solo sulla base della sua provenienza. La denominazione di origine rappresenta dunque un’informazione secondaria e come tale sarà collocata in posizione defilata. Per questo l’indicazione di origine o di provenienza viene fornita esclusivamente attraverso il marchio di qualità. L’unica deroga ammessa potrebbe riguardare i casi in cui l’elemento del “controllo di qualità“ venga messo in risalto da un insieme di altri fattori, nel qual caso si aprirebbero nuovi orizzonti nelle modalità di comunicazione della provenienza del prodotto. La valutazione della giusta enfasi conferita al messaggio di qualità si evince dalla lettura complessiva di elementi testuali e/o simbolici (incluse le immagini e le rappresentazioni). Ciò vale sia per gli annunci pubblicitari, gli spot televisivi e per la stampa sulle confezioni.
  6. Non sono ammesse azioni pubblicitarie direttamente o indirettamente volte a favorire singole imprese/singoli produttori. Analogamente non possono essere menzionati, nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici, prodotti o produttori specifici. Ad esempio in un annuncio pubblicitario promosso con fondi pubblici, non può essere fatto riferimento ad un determinato produttore o ai suoi prodotti.

Alla famiglia dei prodotti garantiti dal marchio di qualità appartengono oggi complessivamente 9 gruppi merceologici:

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