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Legge provinciale del 25 luglio 1970,
n. 16: tutela del paesaggio |
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Legge
provinciale del 28 giugno 1972, n. 13: norme per la protezione
della flora alpina |
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Legge
provinciale del 13 agosto 1973, n. 27: norme per la protezione
della fauna |
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Legge
provinciale dell' 11 giugno 1975, n. 29: norme per la tutela
dei bacini d'acqua |
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Legge
provinciale del 12 agosto 1977, n. 33: disciplina per l'estrazione
di minerali e fossili |
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Legge
provinciale del 12 marzo 1981, n. 7: disposizioni ed interventi
per la valorizzazione dei parchi naturali |
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Legge
provinciale del 27 ottobre 1997, n. 15: disciplina delle
attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale |
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| Legge
provinciale del 25 luglio 1970, n. 16: tutela del paesaggio |
L'articolo 1 definisce l'oggetto della tutela paesaggistica
e le categorie di tutela per i piani paesaggistici.
L'articolo 1bis determina le categorie di beni naturali
protette agli effetti della legge.
L'articolo 2 regola la composizione della prima commissione
provinciale per la tutela del paesaggio (competente per l'imposizione
dei vincoli paesaggistici), nonché della seconda commissione
provinciale (con funzione di organo consultivo nelle autorizzazioni
di progetti).
Gli articoli da 3 a 5 regolano la procedura per l'imposizione
dei vincoli paesistici.
L'articolo 6 regola il coordinamento tra la pianificazione
urbanistica e la tutela paesaggistica.
Gli articoli da 7 a 9 regolano la procedura di autorizzazione
degli interventi di ordine paesaggistico, nonché la possibilità
di inoltrare ricorso in via amministrativa.
Gli articoli da 10 a 11 regolano la tutela preventiva
e prevedono disposizioni per la protezione degli alberi.
Gli articoli da 12 a 15 regolano la procedura riguardante
gli interventi riservati all'amministrazione provinciale, le
relative possibilità di ricorso, nonché ulteriori
disposizioni speciali afferenti determinati tipi di progetti.
Gli articoli da 16 a 17 regolano l'attività
di controllo attraverso l'Amministrazione pubblica.
Gli articoli da 18 a 20 regolano gli incentivi
nell'ambito della tutela del paesaggio ed il finanziamento della
presente legge.
L'articolo 21 regola le misure coattive da adottarsi
in presenza di interventi illegittimi.
Gli articoli da 22 a 24 contengono le norme per la redazione
di elenchi, nonché alcune delucidazioni in merito a precedenti
disposizioni.
L'articolo 25 contiene le disposizioni sull'esercizio
delle funzioni delegate al sindaco.
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| Legge
provinciale del 28 giugno 1972, n. 13: norme per la protezione
della flora alpina |
Gli articoli da 1 a 7 determinano i divieti e le limitazioni
alla raccolta, alla conservazione ed al commercio di piante
e parti di piante protette.
L'articolo 8 fissa le sanzioni per le singole violazioni.
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| Legge
provinciale del 13 agosto 1973, n. 27: norme per la protezione
della fauna |
Gli articoli dall'1 al 9 definiscono le specie animali protette,
fissano diverse norme di tutela e divieti; si determinano, inoltre,
le limitazioni di utilizzo per biotopi e la possibilità
di esproprio delle relative superfici.
Gli articoli da 10 a 11 contengono le sanzioni per le
diverse violazioni, nonché le disposizioni ai fini del
controllo.
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| Legge
provinciale dell'11 giugno 1975, n. 29: norme per la tutela
dei bacini d'acqua |
Gli articoli dall'1 al 7 regolano la procedura d'imposizione
di vincolo per i bacini d'acqua, i provvedimenti di mantenimento
e cura ed i meccanismi di coordinamento con la pianificazione
territoriale.
Gli articoli da 8 a 10 prevedono le sanzioni amministrative
per violazioni e regolano la sorveglianza delle attività
nei biotopi.
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| Legge
provinciale del 12 agosto 1977, n. 33: disciplina per l'estrazione
di minerali e fossili |
Gli articoli da 1 a 8 contengono norme di tutela generiche
e specifiche, vari divieti, le sanzioni amministrative per violazioni
e le disposizioni di carattere organizzativo ai fini del controllo.
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| Legge
provinciale del 12 marzo 1981, n. 7: disposizioni ed interventi
per la valorizzazione dei parchi naturali |
Gli articoli da 1 a 3 contengono la formulazione del principio
fondante i parchi naturali e l'elenco delle relative misure
di pratica attuazione.
Gli articoli da 4 a 10 disciplinano l'organizzazione
dei parchi naturali e contengono ulteriori disposizioni ai fini
della loro gestione.
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| Legge
provinciale del 27 ottobre 1997, n. 15: disciplina delle attività
di volo a motore ai fini della tutela ambientale |
Gli articoli da 1 a 2 disciplinano i vari divieti e limitazioni
alle attività di volo all'interno di aree protette da
vincoli paesaggistici.
L'articolo 3 prevede le sanzioni amministrative per le
diverse violazioni.
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