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Legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16: tutela del paesaggio
  Legge provinciale del 28 giugno 1972, n. 13: norme per la protezione della flora alpina
  Legge provinciale del 13 agosto 1973, n. 27: norme per la protezione della fauna
  Legge provinciale dell' 11 giugno 1975, n. 29: norme per la tutela dei bacini d'acqua
  Legge provinciale del 12 agosto 1977, n. 33: disciplina per l'estrazione di minerali e fossili
  Legge provinciale del 12 marzo 1981, n. 7: disposizioni ed interventi per la valorizzazione dei parchi naturali
  Legge provinciale del 27 ottobre 1997, n. 15: disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale
Legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16: tutela del paesaggio

L'articolo 1
definisce l'oggetto della tutela paesaggistica e le categorie di tutela per i piani paesaggistici.
L'articolo 1bis determina le categorie di beni naturali protette agli effetti della legge.
L'articolo 2 regola la composizione della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio (competente per l'imposizione dei vincoli paesaggistici), nonché della seconda commissione provinciale (con funzione di organo consultivo nelle autorizzazioni di progetti).
Gli articoli da 3 a 5 regolano la procedura per l'imposizione dei vincoli paesistici.
L'articolo 6 regola il coordinamento tra la pianificazione urbanistica e la tutela paesaggistica.
Gli articoli da 7 a 9 regolano la procedura di autorizzazione degli interventi di ordine paesaggistico, nonché la possibilità di inoltrare ricorso in via amministrativa.
Gli articoli da 10 a 11 regolano la tutela preventiva e prevedono disposizioni per la protezione degli alberi.
Gli articoli da 12 a 15 regolano la procedura riguardante gli interventi riservati all'amministrazione provinciale, le relative possibilità di ricorso, nonché ulteriori disposizioni speciali afferenti determinati tipi di progetti.
Gli articoli da 16 a 17 regolano l'attività di controllo attraverso l'Amministrazione pubblica.
Gli articoli da 18 a 20 regolano gli incentivi nell'ambito della tutela del paesaggio ed il finanziamento della presente legge.
L'articolo 21 regola le misure coattive da adottarsi in presenza di interventi illegittimi.
Gli articoli da 22 a 24 contengono le norme per la redazione di elenchi, nonché alcune delucidazioni in merito a precedenti disposizioni.
L'articolo 25 contiene le disposizioni sull'esercizio delle funzioni delegate al sindaco.

Legge provinciale del 28 giugno 1972, n. 13: norme per la protezione della flora alpina

Gli articoli da 1 a 7
determinano i divieti e le limitazioni alla raccolta, alla conservazione ed al commercio di piante e parti di piante protette.
L'articolo 8 fissa le sanzioni per le singole violazioni.

Legge provinciale del 13 agosto 1973, n. 27: norme per la protezione della fauna

Gli articoli dall'1 al 9
definiscono le specie animali protette, fissano diverse norme di tutela e divieti; si determinano, inoltre, le limitazioni di utilizzo per biotopi e la possibilità di esproprio delle relative superfici.
Gli articoli da 10 a 11 contengono le sanzioni per le diverse violazioni, nonché le disposizioni ai fini del controllo.

Legge provinciale dell'11 giugno 1975, n. 29: norme per la tutela dei bacini d'acqua

Gli articoli dall'1 al 7
regolano la procedura d'imposizione di vincolo per i bacini d'acqua, i provvedimenti di mantenimento e cura ed i meccanismi di coordinamento con la pianificazione territoriale.
Gli articoli da 8 a 10 prevedono le sanzioni amministrative per violazioni e regolano la sorveglianza delle attività nei biotopi.

Legge provinciale del 12 agosto 1977, n. 33: disciplina per l'estrazione di minerali e fossili

Gli articoli da 1 a 8
contengono norme di tutela generiche e specifiche, vari divieti, le sanzioni amministrative per violazioni e le disposizioni di carattere organizzativo ai fini del controllo.

Legge provinciale del 12 marzo 1981, n. 7: disposizioni ed interventi per la valorizzazione dei parchi naturali

Gli articoli da 1 a 3
contengono la formulazione del principio fondante i parchi naturali e l'elenco delle relative misure di pratica attuazione.
Gli articoli da 4 a 10 disciplinano l'organizzazione dei parchi naturali e contengono ulteriori disposizioni ai fini della loro gestione.

Legge provinciale del 27 ottobre 1997, n. 15: disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale

Gli articoli da 1 a 2
disciplinano i vari divieti e limitazioni alle attività di volo all'interno di aree protette da vincoli paesaggistici.
L'articolo 3 prevede le sanzioni amministrative per le diverse violazioni.

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