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Autorizzazioni per interventi nel paesaggio

Gli interventi sul paesaggio sono costituiti da modifiche apportate all'aspetto od all'utilizzo di superfici fondiarie, le quali alterano in modo durevole l'equilibrio naturale od il quadro paesaggistico.

Per poter eseguire un intervento nel paesaggio su un'area sottoposta a vincolo, occorre ottenere, prima dell'inizio dei relativi lavori, un'autorizzazione di tutela paesaggistica. Questa consiste in una valutazione degli effetti dell'intervento pianificato sulla natura e sul paesaggio. In merito si procederà alla comparazione dello status quo dell'area protetto con lo stato risultante dopo l'esecuzione dell'intervento.

Normalmente tale autorizzazione viene rilasciata contestualmente alla concessione edilizia. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione di tutela paesaggistica sia competente il sindaco, verrà rilasciato un unico atto amministrativo (la concessione edilizia). Nel caso l'autorizzazione competa invece all'amministrazione provinciale, verrà rilasciato un atto separato.

Le diverse procedure di autorizzazione

Secondo la portata e rilevanza dell'intervento si applicano cinque distinte procedure d'autorizzazione:

Interventi non essenziali, cosiddetti "interventi minori" (ai sensi dell'art. 8 co. 1/bis, L.P. 16/'70) sono autorizzati direttamente dal sindaco sulla base di documentazioni progettuali semplificate, senza il parere della commissione edilizia.

Autorizzazioni di tutela paesaggistica delegate al sindaco (ai sensi dell'art. 8 L.P. 16/'70). Trattasi del "caso normale" di interventi né preclusi all'amministrazione provinciale né di carattere minore.

Autorizzazioni di tutela paesaggistica dell'amministrazione provinciale (ai sensi dell'art. 12, L.P. 16/'70)

Procedura d'autorizzazione cumulativa nell'ambito della conferenza dei direttori d'ufficio (ai sensi dell'art. 13, L.P. 7/'98), qualora per l'esecuzione di un progetto siano prescritte più di due autorizzazioni o pareri vincolanti.

Valutazione dell'impatto ambientale (ai sensi della L.P. 7/'98), nel caso di progetti che, per tipologia, grandezza o localizzazione, possano determinare conseguenze significative per l'ambiente.

Interventi non essenziali:
I seguenti interventi vengono definiti "non essenziali":
  1. costruzione di strade, sempre che non ricorra una delle seguenti circostanze: lunghezza complessiva oltre 500 m, larghezza complessiva superiore a 2,5 m, asfaltatura, necessità di costruire muri e ponti, pendenza del terreno superiore al 60%. Per la costruzione di allacciamenti di malghe e boschi va richiesto il parere non vincolante dell'Autorità forestale;

  2. lavori di movimento terra per la posa di condotte d'acqua potabile, d'irrigazione o di acque di rifiuto per l'allacciamento alla rete pubblica di canalizzazione, dal diametro tubo di max. 200 mm, purché sussista la concessione delle acque;

  3. lavori di movimento terra per la posa sotterranea di condotte infrastrutturali dal diametro tubo fino a 200 mm;

  4. deposito di materiale di scavo di 500 m³ max. su una superficie di max. 1.000 m², sempre che ciò non implichi un cambio di coltura;

  5. prelievo di materiale di max. 200 m³ su 500 m² max., a condizione che ciò non implichi un cambio di coltura;

  6. livellamento di superfici colturali ad uso agricolo al di sotto dei 1.600 m sul livello del mare, purché le superfici non si estendano complessivamente su più di 2500 m², ovvero la pendenza del pendio non superi mediamente il 40% o le opere di livellamento non comportino una modifica superiore a +/-1 m.

Esecuzione di un intervento non essenziale

Ai fini dell'esecuzione di un tale intervento il committente i lavori deve presentare una domanda d'autorizzazione presso il comune competente. La domanda, sempre corredata di un "foglio di mappa catastale", deve indicare chiaramente l'esatta localizzazione del sito ed i dati tecnici degli interventi programmati.
Per inibire la frammentazione di un progetto maggiore in "lotti" minori nell'intento di evitare la procedura d'autorizzazione ordinaria, si é provveduto ad ancorare nella legge la seguente "norma di sicurezza":
"A tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco, che presentano delle connessioni causali ed ambientali con i progetti già approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti, non può essere applicata tale procedura semplificata".
L'autorizzazione paesaggistica ha una validità di tre anni a partire dalla data di concessione.

Autorizzazioni di tutela paesaggistica delegate del sindaco
Le autorizzazioni di tutela paesaggistica di progetti, che non siano né "interventi minori" né preclusi all'amministrazione provinciale, vengono rilasciate di regola dal sindaco, ossia sono a questi delegate in forza di legge. Il sindaco deve definire la procedura entro 60 giorni dalla presentazione delle documentazioni progettuali complete. Prima di rilasciare l'autorizzazione, egli deve sentire il parere della commissione edilizia comunale. L'autorizzazione viene infine rilasciata contestualmente alla concessione edilizia oppure, qualora questa non sia prescritta, tramite apposito provvedimento.
Nelle aree ad utilizzo forestale limitato il rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco per l'esecuzione di lavori di scavo e di deposito di materiale é subordinato all'autorizzazione preventiva del direttore dell'Ispettorato forestale competente (legge forestale!).


Esame da parte della 2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio

Qualora il sindaco ne dovesse ravvisare la necessita, ha facoltà di concerto con l'esperto provinciale della commissione edilizia comunale di sottoporre il progetto entro il termine di 60 giorni alla 2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio per l'ulteriore verifica. Il parere di questa commissione é vincolante e viene trasmesso al comune con provvedimento del Direttore della ripartizione natura e paesaggio, entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti progettuali. L'autorizzazione progettuale può essere subordinata all'osservanza di particolari condizioni (p. es. previo versamento di una cauzione). Il sindaco deve notificare tale provvedimento entro cinque giorni al richiedente. Qualora scadano i termini della commissione provinciale senza trasmissione di parere, la competenza ritorna al sindaco.
Eventuali varianti di progetti già esaminati dalla 2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio, sia con esito positivo che negativo, devono essere nuovamente sottoposti alla commissione.

Possibilità di ricorso


Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione "condizionata" rilasciata dal sindaco il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Collegio per la tutela del paesaggio.

Validità


La validità dell'autorizzazione di tutela paesaggistica é limitata a tre anni dalla data del suo rilascio.


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Procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione di tutela paesaggistica da parte del sindaco (l.p. 16/1970, art. 8)
Autorizzazioni di tutela paesaggistica dell'amministrazione provinciale

Mentre il caso normale prevede il rilascio delle autorizzazioni di tutela paesaggistica da parte del sindaco, determinati interventi elencati nell'art.12 della legge per la tutela del paesaggio sono subordinati, per loro importanza e portata, all'autorizzazione dell'amministrazione provinciale.
Il progetto presentato al comune competente viene in questo caso trasmesso assieme al parere della commissione edilizia comunale alla 2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio. La commissione esprime un parere non vincolante sul progetto, cui segue il rilascio dell'autorizzazione di tutela paesaggistica da parte del Direttore della ripartizione natura e paesaggio. Anche in questo caso l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari condizioni (p. es. al previo versamento di una cauzione).
Eventuali varianti di progetti già esaminati dalla 2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio, sia con esito positivo che negativo, devono essere nuovamente sottoposti alla commissione.

Possibilità di ricorso
L'istanza di ricorso é in questo caso la Giunta provinciale. Il committente ha 30 giorni di tempo per presentare il ricorso.

Validità
La validità dell'autorizzazione di tutela paesaggistica é limitata a 3 anni dalla data del suo rilascio.

Autorizzazione di tutela paesaggistica da parte dell'amministrazione provinciale(l.p. 16/1970, art. 12)
 
Committente Projektunterlagen
 
Commissione edilizia comunale Parere entro 60 giorni
 
2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio Parere obbligatorio, non vincolante
 
Direttore della ripartizione natura e paesaggio Provvedimento d'autorizzazione o di rigetto
 
Committente Ricorso entro 30 giorni presso la Giunta provinciale
 
Giunta provinciale Decisione entro 90 giorni;il silenzio vale quale rigetto del ricorso
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