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| Autorizzazioni
per interventi nel paesaggio |
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Gli interventi sul paesaggio sono costituiti da modifiche
apportate all'aspetto od all'utilizzo di superfici fondiarie,
le quali alterano in modo durevole l'equilibrio naturale od
il quadro paesaggistico.
Per poter eseguire un intervento nel paesaggio su un'area
sottoposta a vincolo, occorre ottenere, prima dell'inizio
dei relativi lavori, un'autorizzazione di tutela paesaggistica.
Questa consiste in una valutazione degli effetti dell'intervento
pianificato sulla natura e sul paesaggio. In merito si procederà
alla comparazione dello status quo dell'area protetto con
lo stato risultante dopo l'esecuzione dell'intervento.
Normalmente tale autorizzazione viene rilasciata contestualmente
alla concessione edilizia. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione
di tutela paesaggistica sia competente il sindaco, verrà
rilasciato un unico atto amministrativo (la concessione edilizia).
Nel caso l'autorizzazione competa invece all'amministrazione
provinciale, verrà rilasciato un atto separato.
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| Le diverse
procedure di autorizzazione |
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Secondo la portata e rilevanza dell'intervento si applicano
cinque distinte procedure d'autorizzazione:
Interventi non essenziali, cosiddetti "interventi
minori" (ai sensi dell'art. 8 co. 1/bis, L.P. 16/'70)
sono autorizzati direttamente dal sindaco sulla base di documentazioni
progettuali semplificate, senza il parere della commissione
edilizia.
Autorizzazioni di tutela paesaggistica delegate al sindaco
(ai sensi dell'art. 8 L.P. 16/'70). Trattasi del "caso
normale" di interventi né preclusi all'amministrazione
provinciale né di carattere minore.
Autorizzazioni di tutela paesaggistica dell'amministrazione
provinciale (ai sensi dell'art. 12, L.P. 16/'70)
Procedura d'autorizzazione cumulativa nell'ambito della
conferenza dei direttori d'ufficio (ai sensi dell'art. 13,
L.P. 7/'98), qualora per l'esecuzione di un progetto siano
prescritte più di due autorizzazioni o pareri vincolanti.
Valutazione dell'impatto ambientale (ai sensi della
L.P. 7/'98), nel caso di progetti che, per tipologia, grandezza
o localizzazione, possano determinare conseguenze significative
per l'ambiente.
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| Interventi
non essenziali: |
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I seguenti interventi vengono
definiti "non essenziali":
- costruzione di strade, sempre che non ricorra una delle
seguenti circostanze: lunghezza complessiva oltre 500 m,
larghezza complessiva superiore a 2,5 m, asfaltatura, necessità
di costruire muri e ponti, pendenza del terreno superiore
al 60%. Per la costruzione di allacciamenti di malghe e
boschi va richiesto il parere non vincolante dell'Autorità
forestale;
- lavori di movimento terra per la posa di condotte d'acqua
potabile, d'irrigazione o di acque di rifiuto per l'allacciamento
alla rete pubblica di canalizzazione, dal diametro tubo
di max. 200 mm, purché sussista la concessione delle
acque;
- lavori di movimento terra per la posa sotterranea di
condotte infrastrutturali dal diametro tubo fino a 200 mm;
- deposito di materiale di scavo di 500 m³ max. su
una superficie di max. 1.000 m², sempre che ciò
non implichi un cambio di coltura;
- prelievo di materiale di max. 200 m³ su 500 m²
max., a condizione che ciò non implichi un cambio
di coltura;
- livellamento di superfici colturali ad uso agricolo al
di sotto dei 1.600 m sul livello del mare, purché
le superfici non si estendano complessivamente su più
di 2500 m², ovvero la pendenza del pendio non superi
mediamente il 40% o le opere di livellamento non comportino
una modifica superiore a +/-1 m.
Esecuzione di un intervento non essenziale
Ai fini dell'esecuzione di un tale intervento il committente
i lavori deve presentare una domanda d'autorizzazione presso
il comune competente. La domanda, sempre corredata di un "foglio
di mappa catastale", deve indicare chiaramente l'esatta
localizzazione del sito ed i dati tecnici degli interventi
programmati.
Per inibire la frammentazione di un progetto maggiore in "lotti"
minori nell'intento di evitare la procedura d'autorizzazione
ordinaria, si é provveduto ad ancorare nella legge
la seguente "norma di sicurezza":
"A tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla
data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco, che
presentano delle connessioni causali ed ambientali con i progetti
già approvati e superano complessivamente i limiti
sopra stabiliti, non può essere applicata tale procedura
semplificata".
L'autorizzazione paesaggistica ha una validità di tre
anni a partire dalla data di concessione.
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| Autorizzazioni
di tutela paesaggistica delegate del sindaco |
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Le autorizzazioni di tutela paesaggistica
di progetti, che non siano né "interventi minori"
né preclusi all'amministrazione provinciale, vengono
rilasciate di regola dal sindaco, ossia sono a questi delegate
in forza di legge. Il sindaco deve definire la procedura entro
60 giorni dalla presentazione delle documentazioni progettuali
complete. Prima di rilasciare l'autorizzazione, egli deve sentire
il parere della commissione edilizia comunale. L'autorizzazione
viene infine rilasciata contestualmente alla concessione edilizia
oppure, qualora questa non sia prescritta, tramite apposito
provvedimento.
Nelle aree ad utilizzo forestale limitato il rilascio della
concessione edilizia da parte del sindaco per l'esecuzione di
lavori di scavo e di deposito di materiale é subordinato
all'autorizzazione preventiva del direttore dell'Ispettorato
forestale competente (legge forestale!).
Esame da parte della 2a commissione provinciale per la tutela
del paesaggio
Qualora il sindaco ne dovesse ravvisare la necessita, ha facoltà
di concerto con l'esperto provinciale della commissione edilizia
comunale di sottoporre il progetto entro il termine di 60 giorni
alla 2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio
per l'ulteriore verifica. Il parere di questa commissione é
vincolante e viene trasmesso al comune con provvedimento del
Direttore della ripartizione natura e paesaggio, entro 60 giorni
dal ricevimento dei documenti progettuali. L'autorizzazione
progettuale può essere subordinata all'osservanza di
particolari condizioni (p. es. previo versamento di una cauzione).
Il sindaco deve notificare tale provvedimento entro cinque giorni
al richiedente. Qualora scadano i termini della commissione
provinciale senza trasmissione di parere, la competenza ritorna
al sindaco.
Eventuali varianti di progetti già esaminati dalla 2a
commissione provinciale per la tutela del paesaggio, sia con
esito positivo che negativo, devono essere nuovamente sottoposti
alla commissione.
Possibilità di ricorso
Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione "condizionata"
rilasciata dal sindaco il richiedente può ricorrere entro
30 giorni al Collegio per la tutela del paesaggio.
Validità
La validità dell'autorizzazione di tutela paesaggistica
é limitata a tre anni dalla data del suo rilascio.
| Download |
Procedura ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di tutela paesaggistica da parte del
sindaco (l.p. 16/1970, art. 8)
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| Autorizzazioni
di tutela paesaggistica dell'amministrazione provinciale |
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Mentre il caso normale prevede il rilascio delle autorizzazioni
di tutela paesaggistica da parte del sindaco, determinati
interventi elencati nell'art.12 della legge per la tutela
del paesaggio sono subordinati, per loro importanza e portata,
all'autorizzazione dell'amministrazione provinciale.
Il progetto presentato al comune competente viene in questo
caso trasmesso assieme al parere della commissione edilizia
comunale alla 2a commissione provinciale per la tutela del
paesaggio. La commissione esprime un parere non vincolante
sul progetto, cui segue il rilascio dell'autorizzazione di
tutela paesaggistica da parte del Direttore della ripartizione
natura e paesaggio. Anche in questo caso l'autorizzazione
può essere subordinata all'osservanza di particolari
condizioni (p. es. al previo versamento di una cauzione).
Eventuali varianti di progetti già esaminati dalla
2a commissione provinciale per la tutela del paesaggio, sia
con esito positivo che negativo, devono essere nuovamente
sottoposti alla commissione.
Possibilità di ricorso
L'istanza di ricorso é in questo caso la Giunta provinciale.
Il committente ha 30 giorni di tempo per presentare il ricorso.
Validità
La validità dell'autorizzazione di tutela paesaggistica
é limitata a 3 anni dalla data del suo rilascio.
| Autorizzazione
di tutela paesaggistica da parte dell'amministrazione
provinciale(l.p. 16/1970, art. 12) |
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| Committente |
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Projektunterlagen |
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| Commissione
edilizia comunale |
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Parere entro
60 giorni |
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| 2a
commissione provinciale per la tutela del paesaggio |
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Parere obbligatorio,
non vincolante |
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| Direttore
della ripartizione natura e paesaggio |
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Provvedimento
d'autorizzazione o di rigetto |
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| Committente |
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Ricorso entro
30 giorni presso la Giunta provinciale |
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| Giunta
provinciale |
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Decisione entro
90 giorni;il silenzio vale quale rigetto del ricorso |
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| TOP |
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