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Agevolazioni sul posto di lavoro (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Destinatari:
- Lavoratori dipendenti portatori di handicap in situazione di gravitá;
- parenti ed affini entro il terzo grado di portatori di handicap in situazione di gravitá;
- genitori, anche adottivi, di minori portatori di handicap in situazione di gravitá
Requisiti:
- Per usufruire di tali agevolazioni é necessario essere in possesso della certificazione della „situazione di gravitá", di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica;
- Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Agevolazioni-art.33, legge 104/92:
- I genitori, anche adottivi o affidatari, fino al compimento del 3° anno di vita del figlio, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni o, in alternativa, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito;
- Genitori, anche adottivi o affidatari, fino al compimento del 18° anno di età del figlio hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (frazionabile);
- Parenti e affini fino al terzo grado e genitori, anche adottivi, oltre il 18° anno di età del figlio hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (frazionabile) in presenza del requisito di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza e solo se nessun altro parente lavoratore gode del beneficio;
- I lavoratori stessi in situazione di gravità hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero o in alternativa a 3 giorni di permesso mensile retribuito (frazionabile).
Lavoratori stessi in situazione di gravità, genitori, anche adottivi o affidatari e parenti e affini fino al terzo grado hanno diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio e possono rifiutare il trasferimento in altra sede.
Congedo retribuito di 2 anni - Legge 8 marzo 2000, n. 53 e D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 ( tutela e sostegno della maternità e della paternità)
Hanno diritto al congedo retribuito di 2 anni (frazionabile) le seguenti categorie di persone:
- genitori, anche adottivi (affidatari solo in caso di minorenni)
- fratelli e sorelle conviventi in mancanza dei genitori o quando sono totalmente inabili;
- coniuge
- figli in caso di assenza di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile grave e in presenza del requisito della convivenza.
Informazioni:
Ufficio soggetti portatori di handicap e invalidi civili, Bolzano, via Canonico Michael Gamper 1
Accertamento della situazione di gravità:
Commissioni mediche territorialmente competenti:
- Commissione medica integrata del Comprensorio Sanitario di Bolzano, via Amba Alagi 20
- Commissione medica integrata del Comprensorio Sanitario di Merano, via Schaffer 78
- Commissione medica integrata del Comprensorio Sanitario di Bressanone, via Roma 7
- Commissione medica integrata del Comprensorio Sanitario di Brunico, vicolo dei Frati 3