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Contributi ad enti pubblici e privati
Articolo 20 bis della Legge provinciale del 30 aprile 1991, n. 13 "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano" e successive modifiche.
La Provincia può concedere contributi, in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di lucro che operano in provincia di Bolzano e svolgono per statuto attività socio-assistenziali ai sensi della vigente legislazione provinciale in materia, per lo svolgimento di attività a copertura parziale di determinate spese e per concorrere nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in relazione:
a) alla gestione di servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1,
b) alla gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno,
c) ad attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali delle persone e gruppi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione sociale, soggiorni di vacanza e simili,
d) all'attuazione di progetti di sperimentazione di nuove modalità assistenziali,
e) allo svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone in particolare stato di bisogno sociale,
f) allo svolgimento di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali,
g) allo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e del volontariato operante nei servizi sociali,
h) allo svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale,
i) allo svolgimento di iniziative di autoaiuto,
j) alla locazione di immobili destinati a scopi socio-assistenziali,
k) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione generale o parziale, al riadattamento ed alla manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività socio-assistenziali, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale,
l) all'attività di federazione e di coordinamento fra enti.
Con deliberazione 26 ottobre 2009, n. 2619 la Giunta provinciale ha modificato i "Criteri e modalità di concessione di contributi per spese correnti e investimenti ad enti pubblici e privati, ai sensi della L.P. n. 13/91"