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Anche le palestre private possono essere attività soggetta a controllo

Il DPR n. 151/2011 ha introdotto diverse nuove attività tra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi: per esse è necessaria la stesura di un progetto di adeguamento da parte di un libero professionista e, al termine dei lavori, l’effettuazione di un collaudo antincendio da parte di un professionista diverso dal progettista e non coinvolto nella realizzazione dei lavori.

Nell'attività n. 65, riguardante i locali di spettacolo e trattenimento in genere, sono stati inseriti anche centri sportivi e palestre, sia pubblici che privati, con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda al chiuso superiore a 200 m². Va comunque osservato che, se il locale è accessibile solo ad una ristretta cerchia di persone e non al pubblico in generale, non occorre chiedere l'autorizzazione alla Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

MB