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Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha recentemente pubblicato le Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici e il conseguente aumento delle infrastrutture di ricarica installate sia in ambito pubblico, sia in ambito privato, rendono necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione ad esse connesso.

Il documento tratta della prevenzione incendi delle infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici che siano installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Sono dunque escluse la ricarica induttiva (senza contatto o wireless) ed i veicoli fuel-cell. 

Lo scopo delle linee guida è:

◾fornire indicazioni chiare a tutti i professionisti che si occupano della progettazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

◾stabilire linee procedurali e di indirizzo comuni;

◾consentire sul mercato uno sviluppo in sicurezza delle colonnine di ricarica.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività̀ soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 però qualora l'installazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in una attività̀ soggetta al controllo, essa comporta una modifica da considerarsi di tipo rilevante ai fini della sicurezza antincendio.

In particolare, se le infrastrutture nuove sono realizzate secondo le indicazioni riportate nelle linee guida e sono realizzate secondo la regola dell’arte può essere considerata come modifica ad attività̀ esistente che non comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi. Per la regolarizzazione di tali attività̀, sarà sufficiente depositare presso il comune competente, la documentazione relativa alla corretta installazione e la dichiarazione di rispondenza alle linee Guida a firma di un tecnico abilitato come integrazione del collaudo di prevenzione incendi di cui alla Legge Provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Se le infrastrutture non sono realizzate secondo le indicazioni delle linee guida dovranno essere considerate modifiche ad attività̀ esistenti che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi e quindi, per la regolarizzazione di tali attività̀, si dovrà̀ procedere con il nuovo progetto e collaudo ai sensi della Legge Provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Le linee guida hanno effetto retroattivo e, quindi, anche le infrastrutture esistenti dovranno essere adeguate alle nuove prescrizioni.

I modi di carica “Modo 1 e Modo 2” sono sconsigliati anche per installazioni poste non in attività soggette a controllo in quanto prese e spine ordinarie non sono particolarmente adatte ad un uso prolungato.

La linea guida è disponibile nel seguente allegato:

Circolare 2/2018 del 5 novembre 2018

IB