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Modifica alle norme di prevenzione incendi

È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 che introduce con decorrenza 21 ottobre 2019 importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi)

Le modifiche introdotte prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Con il nuovo decreto è stato ampliato il campo di applicazione del codice ed è stato reso obbligatorio per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi" o del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 finora molto utilizzato per tali attività.

Di seguito elenchiamo le attività elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 a cui si applica il Codice: 

Attività n.

Descrizione.

9

Officine e   laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili   e/o comburenti.

14

Officine o   laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili.

19

Stabilimenti ed impianti   ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar   luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi   compresi i perossidi organici.

20

Stabilimenti ed   impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di   metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.

21

Stabilimenti ed   impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette   all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano   gas infiammabili.

22

Stabilimenti ed   impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60%   di perossido di idrogeno.

23

Stabilimenti ed   impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di   fosforo.

24

Stabilimenti,   impianti e depositi per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; di   zolfo.

25

Fabbriche e   depositi di fiammiferi.

26

Stabilimenti ed   impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe   ad alto tenore di magnesio.

27

Mulini e depositi   per cereali ed altre macinazioni.

28

Impianti per   l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto   essiccato.

29

Stabilimenti ove   si producono surrogati del caffè.

30

Zuccherifici e   raffinerie dello zucchero.

31

Pastifici e/o   riserie.

32

Stabilimenti ed   impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di   essiccazione.

33

Stabilimenti ed   impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di   prodotti cartotecnici in genere.

34

Depositi di   carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,   biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami   e di fibre tessili per l'industria della carta.

35

Stabilimenti, impianti,   depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche,   calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche,   radiografiche e fotografiche.

36

Depositi di   legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di   fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella,   di sughero e di altri prodotti affini.

37

Stabilimenti e   laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in   deposito.

38

Stabilimenti ed   impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti   naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini.

39

Stabilimenti per   la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e   calzaturifici.

40

Stabilimenti ed   impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili,   lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero.

42

Laboratori per la   realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi.

43

Stabilimenti,   impianti e depositi per la produzione, lavorazione e rigenerazione della   gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma.

44

Stabilimenti,   impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche.

45

Stabilimenti ed   impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali,   fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con   l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.

46

Depositi di   fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati.

47

Stabilimenti ed   impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati,   depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati.

50

Stabilimenti ed   impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile e accumulatori   elettrici e simili.

51

Stabilimenti   siderurgici e per la produzione di altri metalli. Attività comportanti   lavorazioni a caldo di metalli, ad esclusione dei laboratori artigiani di   oreficeria ed argenteria.

52

Stabilimenti per   la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile   ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri   navali.

53

Officine per la   riparazione di:

- veicoli a   motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie,

- materiale   rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili,

54

Officine   meccaniche per lavorazioni a freddo

56

Stabilimenti ed   impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili.

57

Cementifici.

63

Stabilimenti per   la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di   paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per   idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

64

Centri   informatici di elaborazione e/o archiviazione dati.

66

Alberghi,   pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere,   studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la   gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, campeggi e rifugi   alpini.

67

Scuole di ogni   ordine, grado e tipo, collegi, accademie.

69

Locali adibiti ad   esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri   fieristici.

Sono escluse le   manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o   luoghi aperti al pubblico.

70

Locali adibiti a   depositi.

71

Uffici.

73

Edifici e/o   complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da   promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica   indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa   titolarità.

75

Autorimesse   pubbliche e private.

76

Tipografie,   litografie, stampa in offset ed attività similari.

Le attività sono state volutamente elencate senza il loro valore di soglia in quanto il codice costituisce il riferimento anche per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I al DPR 151/11, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I). Semplicemente quando un’attività ricade sopra le soglie indicate dal DPR 151/11 deve essere attivata la procedura di cui alla Legge Provinciale 16 giugno 1992, n. 18, al di sotto no, ma la progettazione segue sempre lo stesso approccio.

Si fa presente che l’introduzione di questo decreto per tutte le attività sopra elencate abroga tutti i decreti ministeriali di tipo orizzontale quali: i termini e definizioni generali (DM 30/11/1983), i decreti relativi alla reazione al fuoco (DM 31/3/2003 e DM 15/3/2005), alla resistenza al fuoco (DM 16/2/2007 e 9/3/2007), ai vani degli ascensori (DM 15/9/2005), alla manutenzione delle porte (DM 3/11/2004) e agli impianti (DM 20/12/2012).

Per le attività n. 66 tranne che per rifugi alpini e campeggi, n. 67 tranne che per asili nido, n. 69 con limitazione alle attività commerciali in cui è prevista esposizione e vendita di beni, n. 71 e n. 75 con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e di ricoveri di natanti e aeromobili è possibile ancora progettare con le regole tecniche verticali prescrittive.

Si fa presente che il Codice diventa l’unico riferimento normativo per fiere ed esposizioni fieristiche e per l’attività n. 73.

L’attività 72 (edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività soggetta a controllo) non è compresa nel campo di applicazione del Codice in quanto è in fase di emissione una regola tecnica verticale dedicata.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipo di attività

Nuova attività

Modifiche o   ampliamenti di attività esistenti

attività soggetta

senza RTV

SOLO CODICE

CODICE

se il CODICE non   è compatibile con l'esistente

RTV prescrittive   e criteri generali

applicazione   codice all'intera attività

con RTV

CODICE

RTV prescrittive

attività non   soggetta

CODICE come   riferimento al posto dei criteri generali

IB