Manutenzione strade comunali da parte della Provincia

La Provincia può assumersi la manutenzione ordinaria delle strade comunali a condizione che i comuni o loro consorzi si assumano l'onere di rimborsare le spese per la manutenzione in base ad apposita convenzione.

La Provincia non può assumersi la manutenzione ordinaria permanente delle seguenti strade comunali o vicinali:

  • strada di lunghezza limitata e non collegata alla rete viaria principale, o di difficile accesso;
  • strada di viabilità secondaria;
  • strada comunale adibita prevalentemente all’accesso di singoli masi o di appezzamenti agricoli;
  • strada classificata rurale ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50;
  • strada di accesso di lunghezza non superiore ad 1 chilometro, di proprietà del comune;
  • strada comunale che costituisce esclusivamente la viabilità interna di una località isolata;
  • pista per cicli e marciapiede di esclusivo interesse locale;
  • strada interna alle zone di interesse produttivo;
  • strada comunale aperta al traffico pubblico con limitazioni.