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Approvate le modifiche alla legge provinciale Natura e paesaggio

Seduta fiume del Consiglio provinciale, trattati 100 emendamenti e numerosi "subemendamenti". Approvate le modifiche alla legge Natura e paesaggio. Entreranno in vigore il 1 luglio 2020.

L'assessora Maria Hochgruber Kuenzer e il direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio Frank Weber durante la discussione in Consiglio (foto ASP)

Il Consiglio provinciale ha approvato oggi (29 novembre) la legge provinciale Natura e paesaggio con le modifiche votate dall’Aula. Nel testo sono entrate a far parte anche le modifiche proposte dall’assessora Maria Hochgruber Kuenzer, con l’obiettivo di apportare miglioramenti tecnici al testo della legge. "L’esigenza di modifiche al testo originario si era evidenziata già nel 2018" ha sottolineato l’assessora. I 40 articoli della legge sono stati analizzati e modificati dalla II commissione legislativa del Consiglio provinciale. Queste modifiche sono state ora approvate dal Consiglio provinciale con la trattazione di 100 emendamenti. "Obiettivo di questa riformulazione è stato quello di formulare i criteri in modo tale che sia possibile un’interpretazione normativa unitaria" ha aggiunto Hochgruber Kuenzer. Il testo è stato anche semplificato: "Semplificazione non significa però che adesso tutto è possibile" ha chiarito l’assessora.

Agevolazioni per i proprietari

Sono state inserite agevolazioni per proprietari di prima casa che acquistino o ereditino una seconda casa con vincolo. A costoro viene concessa la possibilità di spostare il vincolo sulla prima casa, qualora decida di utilizzare la seconda casa come abitazione principale. La cancellazione del vincolo è possibile se la seconda casa si trova nello stesso territorio comunale della prima. La legge norma in modo nuovo la possibilità di cancellare i vincoli assunti volontariamente, a patto che vengano pagati i contributi sui costi di costruzione relativi al vincolo. Semplificazioni sono state introdotte anche per chi affitta casa. Le abitazioni riservate ai residenti devono essere affittate al canone di locazione provinciale. Questo regolamento esisteva nella vecchia normativa ma non nella revisione della legge ed è stato dunque reintrodotto nel testo e perciò mantenuto. "Ritengo questo regolamento molto sensato, e questo è il motivo per cui l’abbiamo reintrodotto" ha sottolineato l’assessora.

Le regole per i Comuni deboli strutturalmente

Nei Comuni caratterizzati da debolezza strutturale rimane il vincolo del 60% per residenti, anche se sono disponibili più del 10% di seconde case sul territorio. In questi specifici Comuni e frazioni non sussiste oggi alcuna emergenza abitativa, al contrario sono minacciati dallo spopolamento. E’ stato inoltre precisato che il vincolo deve essere stabilito prima dell’autorizzazione all’intervento di costruzione. In caso di utilizzo diverso dalla destinazione d’uso il vincolo rimane. Ciò significa che se la casa per ferie non viene più affittata rimane in vigore il vincolo a favore dei residenti.

Le regole per i parcheggi

Una modifica reintroduce nella legge 9 del 2018 un regolamento che è contenuto nella vecchia legge urbanistica ancora vigente: il proprietario di alloggi esistenti è autorizzato a costruire un parcheggio se ciò è autorizzato dal piano della mobilità del Comune stesso. Il parcheggio può essere costruito anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. "Gli edifici già esistenti non devono essere svantaggiati rispetto a edifici di nuova costruzione" ha detto l’assessora. Il contributo d’intervento viene inoltre meglio definito. Le modifiche in merito evitano la doppia corresponsione del contributo nel caso di interventi in un agglomerato edificato esistente per la realizzazione di edifici con una destinazione d’uso già esistente. L’importo di tale contributo sarà maggiore quanto maggiore sarà l’impatto urbanistico dell’intervento in questione.

Alloggi di servizio

Le modifiche hanno messo al sicuro l’obiettivo principale di questo regolamento: gli alloggi di servizio sono parte inscindibile dell’attività aziendale. Alle attività artigianali e industriali verrà nuovamente concessa la possibilità di avere alloggi di servizio fino a un massimo di 110 m2. In precisi casi è possibile avere anche una seconda abitazione di servizio, ma solo se ci si trova in insediamenti abitati. Complessivamente la superficie dell’alloggio di servizio non può superare i 160 mq. "Con i piccoli correttivi apportati siamo riusciti ad armonizzare la legge urbanistica dell’Alto Adige con le norme di tutela paesaggistica. In questo modo si garantisce una migliore connessione degli strumenti di pianificazione per il territorio provinciale, sia nelle aree popolate e utilizzate, che nelle aree verdi e in quelle libere" ha commentato l’assessora. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2020.

ASP/mpi/sf

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