Aggiornamento del 17 gennaio 2007
 
Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati.
     
 
Con deliberazione del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) l’Autorità ha determinato, per l’anno 2007, l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento. L’Autorità ha, altresì, approvato le seguenti istruzioni operative rivolte agli anzidetti soggetti in merito all’applicazione della deliberazione del 10 gennaio 2007 ed, in particolare, sulle modalità di funzionamento del sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG).
 
     
   
  B. Modalità e termini di versamento della contribuzione  
     
     
     
   
   
     
 
A. Note generali
 
 

Le disposizioni di cui alla deliberazione del 10 gennaio 2007 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D. Lgs. 163/2006, d’ora innanzi “Codice”, ed aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.
La S.A. è tenuta al versamento del contributo all’avvio della procedura e le imprese al momento della presentazione dell’offerta. Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di gara è inferiore a 150.000 euro; nel caso di appalti di lavori pubblici, l’importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza.
Al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG, le stazioni appaltanti debbono procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche per procedure di importo inferiore a 150.000 euro.
Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro ed i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.
Sono esclusi dall’obbligo del versamento del contributo e della richiesta del codice identificativo le seguenti fattispecie:

• 
le gare per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui   all’art. 25 del Codice;
• l’individuazione di partner privati nell’ambito di società miste;
• i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.

La deliberazione entra in vigore il 1° febbraio 2007 e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in poi.
Per le procedure relative ad esecuzione di lavori pubblici avviate entro il 31 gennaio 2007 si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006.
Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di pubblicazione sull’Albo Pretorio ove previsto dal Codice.

 
 

B. Modalità e termini di versamento della contribuzione

 
 
B1. Stazioni Appaltanti
 
 

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o opere pubbliche ovvero all’acquisizione di servizi e forniture debbono individuare uno o più dipendenti (Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA) che procedono alla richiesta di accreditamento presso il sistema utilizzando le funzionalità di anagrafe dell’Autorità all’indirizzo https://anagrafe.avlp.it/.
Il Responsabile RSSA si connette al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/.
Il SIMOG attribuisce alla procedura comunicata dal RSSA un codice identificativo, denominato CIG, e determina l’importo della contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico dei partecipanti.
La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo      http://riscossione.avlp.it/ seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
2.  mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via      di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

• il codice fiscale della S.A.
• il CIG che identifica la procedura.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/.
Per le stazioni appaltanti che, in base ai propri regolamenti di contabilità, non possono utilizzare le forme di pagamento precedentemente indicate, sono ammesse ulteriori forme di pagamento quali il bonifico ed il postagiro.
Ai sensi dell’art. 3, c. 7, della deliberazione 10 gennaio 2007 le stazioni appaltanti possono richiedere all’Autorità, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella suddetta deliberazione.
Le relative istanze devono essere trasmesse al Settore Risorse finanziarie al seguente indirizzo:

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Settore Risorse Finanziarie
Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma
Fax 06 36723289
E-mail risorse.finanziarie@avlp.it

 
     
 
B2. Operatori economici
 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto B1 vengono a conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere parte attraverso l’avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di offerta.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/ seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via    di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
    • il codice fiscale del partecipante;
    • il CIG che identifica la procedura.

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/.
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
 
     
 
B3. Società organismi di attestazione
 
 
Le SOA sono tenute al versamento della contribuzione nella misura del 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 48067.88, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (ABI 01030, CAB 03200, CIN O), intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La SOA deve indicare, quale causale del versamento, la dicitura “Contributo SOA” seguita dalla propria denominazione. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando il modello fac-simile di richiesta.
 
     
 
C. Contatti
 
 
E’ disponibile un servizio unificato di help desk per l’assistenza agli utenti del sistema SIMOG e per le fasi di pagamento. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.080.909 ed ai seguenti indirizzi email:

per informazioni relative alle procedure di pagamento
per informazioni relative all’acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

 
     
 
D. Risposte ai quesiti frequenti
 
  D1. Il contributo deve essere versato anche per contratti affidati in economia?  
  R1. Il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura finalizzata all’esecuzione di lavori pubblici o all’acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro. L'articolo 2 della deliberazione stabilisce le somme da versare secondo classi di importo.  
  D2. La pubblicazione del bando è previsto che avverrà prima del 1° febbraio 2007, ma la scadenza per la presentazione delle offerte scadrà dopo quella data, occorre effettuare il versamento del contributo?  
  R2. Se il bando si riferisce a servizi o forniture, visto che la deliberazione 10 gennaio 2007 entra in vigore il 1° febbraio 2007 e produce effetti da quella data, non è dovuto alcun contributo né da parte della stazione appaltante né da parte delle imprese partecipanti alla gara. Se il bando riguarda l'esecuzione di lavori pubblici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006.  
  D3. Negli appalti di lavori a cosa si riferisce l’importo a base di gara? All’importo delle lavorazioni più l’importo per l’attuazione dei piani di sicurezza oppure all’importo complessivo del quadro economico dell’intervento?  
  R3. L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo gli oneri della sicurezza.  
  D4. Se nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti di cui all’art.1 lett. b) della deliberazione sono ugualmente tenuti a tale versamento?  
  R4. I soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti al pagamento del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo. Per le imprese la dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta.  
  D5. In caso di procedure ristrette in quale fase l’impresa deve pagare la somma? Nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell’offerta?  
  R5. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta; essa deve avvenire nella fase di gara, a seguito dell’invito, con la esibizione di quanto indicato al punto B2 delle Istruzioni operative, unitamente ai documenti relativi all’offerta.  
  D6. In caso di pubblicazione del bando sia su G.U.R.I. che su G.U.C.E. da quale data decorrono i termini per la stazione appaltante?  
  R6. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I; la circostanza che l'avviso sia stato inviato alla G.U.C.E. in data antecedente il 1° febbraio 2007 non esonera la stazione appaltante dal versamento del contributo.  
  D7. Il contributo deve essere previsto nel quadro economico dell'intervento?  
  R7. Ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione 10/01/2007 è ininfluente la collocazione finanziaria del contributo.  
  D8. Sono già iscritto al sistema di anagrafe dell'Autorità in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Potrò utilizzare le mie credenziali per accedere al nuovo sistema SIMOG quando questo sarà stato pubblicato?  
  R8. No. Per accedere al nuovo sistema SIMOG dovrà modificare la propria collaborazione dichiarando di rivestire il nuovo profilo di Responsabile SIMOG della Stazione Appaltante (RSSA).  
  D9. Come posso modificare il mio profilo nell'anagrafe dell'Autorità?  
  R9. Per modificare il proprio profilo presso il sistema di anagrafe acceda all'indirizzo anagrafe.avlp.it con le proprie credenziali. Nel menu principale selezioni la voce "Gestioni Stazioni Appaltanti" e inserisca il codice fiscale della Stazione appaltante con la quale collabora. Le verrà proposto un elenco delle Stazioni Appaltanti corrispondenti al codice fiscale inserito. Clicchi sul nome della Stazione Appaltante di interesse e prosegua modificando i propri profili e confermando le modifiche.  
  D10. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI?  
  R10. Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI; l’offerta contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest’ultima.  
  D11. In quale misura avviene la contribuzione nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti?  
  R11. Nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo in ragione del numero dei lotti e del loro relativo importo; i partecipanti che concorrono per più lotti calcolano la contribuzione in ragione del singolo lotto per cui presentano l’offerta.  
  D12. Quale è la procedura per ottenere il rimborso dell’importo versato ma non dovuto?  
  R12. La richiesta motivata per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonchè dalla stazione appaltante, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.  
  D13. La Stazione Appaltante ha pubblicato un bando in data antecedente al 1° febbraio 2007. La lettera di invito è stata inviata in data successiva. In questo caso è previsto il contributo a carico della Stazione Appaltante? Ed a carico delle imprese partecipanti?  
  R13. Se il bando si riferisce a servizi o forniture, visto che la deliberazione 10 gennaio 2007 entra in vigore il 1° febbraio 2007 e produce effetti da quella data, non è dovuto alcun contributo né da parte della stazione appaltante né da parte delle imprese partecipanti alla gara. Se il bando riguarda l'esecuzione di lavori pubblici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006.  
  D14. E’ possibile ammettere quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo da parte delle imprese l’autocertificazione e la copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento?  
  R14. E’ possibile ammettere tale forma di dimostrazione di pagamento, fermo restando la facoltà da parte della Commissione di gara di prendere visione dell’originale del versamento: è, comunque, opportuno che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle lettere di invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al versamento, pena l’esclusione dalla gara, chiariscano le modalità attraverso le quali le imprese debbano dimostrare di aver provveduto al pagamento del contributo.  
  D15. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara o di gara deserta e successiva nuova gara o successivo affidamento dei lavori?  
  R15. Il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico ovvero all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.  
  D16. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento del bando?  
  R16. Per la S.A., non è ammesso rimborso; il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per le Imprese può essere ammesso il rimborso; per esse il versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta: annullato il bando, viene meno il presupposto del versamento del contributo. Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.  
  D17. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara?  
  R17. Per la S.A. non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per le Imprese non è ammesso rimborso; il versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta.  
  D18. Che cosa avviene del contributo in caso di gara deserta?  
  R18. Per le S.A. non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Non si procede al rimborso all’Impresa che abbia partecipato alla gara e non sia risultata aggiudicataria.  
  D19. E’ ammesso rimborso per un pagamento superiore ?  
  R19. E’ previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito)  
  D20. E’ ammesso rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte?  
  R20. E’ previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito)  
  D21. E’ ammessa per le imprese l’integrazione nell’importo del versamento successivamente all’invio dell’offerta ?  
  R21. Non è ammessa integrazione; l’impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara, né ha diritto a rimborso.  
  D22. E’ ammessa l’integrazione nell’importo del versamento successivamente all’apertura delle buste?  
  R22. Non è ammessa integrazione; l’impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara, né ha diritto a rimborso.  
  D23. E’ ancora possibile eseguire il versamento sul c/c 871012?  
  R23. Dall’entrata in vigore della deliberazione 10 gennaio 2007 non sarà più possibile eseguire il versamento sul c/c 871012, occorre utilizzare esclusivamente il c/c 73582561 intestato a “AUT.CONTR.PUBB.”  
  D24. Che cosa avviene del contributo in caso di mancata partecipazione alla gara?  
  R24. Non si dà luogo al rimborso della contribuzione alle imprese che decidono di non partecipare alla gara.  
  D25. Le SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al termine previsto dall’art. 3, comma 3, della deliberazione 10 gennaio 2007? possono rateizzare il pagamento dell’importo dovuto?  
  R25. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando il modello fac-simile di richiesta.  
  D26. Come ci si deve comportare per le procedure relative ad esecuzione di lavori da avviare entro il 31 gennaio 2007?  
  R26. Per le procedure relative ad esecuzione di lavori pubblici avviate entro il 31 gennaio 2007 si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006.  
  D27. Ai fini dell’individuazione della soglia va tenuto conto dell’IVA?  
  R27. No. L’importo a base di gara è sempre da intendersi al netto dell’IVA.  
     
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