Il maso chiuso
Sono considerati "maso chiuso" tutti gli immobili che, su richiesta del proprietario, sono dichiarati tali dalla commissione locale per i masi chiusi. Normalmente trattasi di terreni agricoli con i relativi edifici di pertinenza. Dal punto di vista giuridico è decisiva l'iscrizione dei beni nella sezione I del Libro fondiario. La legge sui masi chiusi (link esterno) costituisce la base legislativa per il mantenimento del maso chiuso quale unità abitativa e aziendale e garantisce la sopravvivenza dell'azienda agricola familiare. Dal censimento effettuato nel settore agricoltura nel 2010, in Alto Adige risultano ca. 20.200 aziende agricole delle quali ca. 13.300 sono masi chiusi.
Le caratteristiche fondamentali del maso chiuso sono:
Principio dell'indivisibilità
Il maso chiuso va sempre considerato un'unità indivisibile, anche per via ereditaria.
Grandezza minima aziendale
Il maso deve consentire il conseguimento di un reddito medio annuo, sufficiente ad assicurare l'adeguato mantenimento di una famiglia composta da almeno 4 persone, senza però superare il triplo di tale reddito.
Assegnazione del maso all'assuntore
L'assegnazione integrale del maso all'assuntore può avvenire da parte del proprietario con contratto di compravendita o con atto di donazione o ancora per testamento.
- Successione legittima: In assenza di disposizione testamentaria e in mancanza di un accordo tra gli eredi, il giudice determina l'assuntore e fissa contemporaneamente il prezzo di assunzione del maso.
- Tacitazione degli eredi legittimi: La tacitazione degli eredi legittimi esclusi dall’eredità avviene con un pagamento in denaro rapportato al valore di assunzione del maso; detto valore rappresenta il reddito medio annuo prodotto dal maso.
- Diritti del coniuge superstite: Il coniuge superstite ha diritto ad un adeguato mantenimento. Questo diritto spetta in caso di successione legittima. In caso di assunzione del maso tramite vendita o donazione, detto diritto a carico dell'assuntore e in favore dell’alienante e del suo coniuge può essere garantito mediante iscrizione nel libro fondiario.
L'istituzione del maso chiuso trova le sue origini nell'area germanofona, dove la proprietà fondiaria era da sempre considerata non come proprietà del singolo bensì come proprietà di famiglia che passava da una generazione all'altra. Questa tradizione secolare divenne diritto consuetudinario e costituì con il suo principio di indivisibilità dell'azienda familiare, la base storica per le disposizioni legislative emanate in epoca successiva.
Nel corso del tardo medioevo nel Tirolo, come del resto anche negli altri paesi europei, la chiesa, la nobiltà ed i monasteri acquisirono sempre più terreni agricoli. Questi grossi proprietari terrieri facevano lavorare i campi dai così detti contadini (Bauleute) che, per la loro attività, trattenevano una parte del raccolto.
Nell’intento di ottenere una redditività ottimale, i singoli complessi agricoli avevano una dimensione tale da garantire l'occupazione di una famiglia anche nel succedersi delle generazioni. I proprietari terrieri avevano infatti capito che una suddivisione del maso e la parcellizzazione dei terreni avrebbero ridotto la capacità produttiva e di conseguenza il raccolto. Con un editto del 1404 i proprietari terrieri proibirono ai loro contadini di cedere la coltivazione di parte dei terreni del maso senza la loro autorizzazione.
Già all'inizio del 16° secolo il principe del Tirolo, l'Arciduca Ferdinando I emise varie ordinanze che regolamentavano sia la libera proprietà contadina, come pure i beni che risultavano affidati agli stessi solamente per la coltivazione.
Dette ordinanze trovavano il loro fondamento nei cosiddetti Articoli Meranesi alla cui redazione aveva collaborato in modo significativo Michael Gaismair di Tschöfs presso Vipiteno, conosciuto per esse re stato il condottiero dei contadini in ribellione durante la guerra contadina. Detti articoli erano nati dalla volontà di tutelare sia il diritto di possesso dei contadini che i gravami connessi, nei confronti dei proprietari terrieri.
Queste ordinanze hanno mantenuto la loro validità, anche se con piccole modifiche, nel diritto tirolese sino all'inizio del 19° secolo e prevedevano quanto segue:
- Un maso poteva essere suddiviso solamente se la sua estensione avrebbe consentito su ogni parte suddivisa l'esistenza di una famiglia.
- Un complesso agricolo ereditato da un contadino venne definito come bene ereditario o di famiglia e doveva passare in eredità, dopo la morte del contadino, a uno dei suoi figli.
- Originariamente l’erede del maso era il figlio più giovane; detta disposizione venne cancellata nel 1787 ed il diritto alla successione fù fissata nel diritto ereditario a favore del figlio più anziano. In caso di liti il successo re nella proprietà del maso veniva individuato mediante sorteggio e l’erede doveva tacitare adeguatamente gli altri eredi, indennizzandoli.
- L'ammontare dell’indennità ai coeredi veniva fissato dai vicini con adeguata esperienza, tenendo conto che l’onere per l’erede del maso doveva essere di entità tale da consentire comunque la sopravvivenza della nuova famiglia.
L'esistenza del maso chiuso fu messa in grosso pericolo in particolare nel 17° e 18° secolo a seguito dell’impoverimento sempre maggiore della popolazione inclusa la nobiltà che portò ad innumerevoli suddivisioni e parcellizzazioni dei masi. Uno dei motivi di tali fenomeni era stata la chiusura di varie miniere con il conseguente ritorno della forza di lavoro, colà impiegata, nell’agricoltura.
Con la disposizione „Theresianisch es Patent“ nel 1770 l'imperatrice Maria Teresa ha posto fine a questa parcellizzazione della proprietà agricola. Detto documento ha sancito tra l’altro l’indivisibilità del complesso agricolo e stabilito che solo un erede può subentrare nella conduzione del maso. Il subentrante doveva liquidare ai coeredi un'indennità, la cui entità comunque doveva garantire l'esistenza del subentrante nel maso. Eccezioni al divieto di suddivisione non venivano più autorizzate dai proprietari terrieri, bensì dall'autorità locale.
Un'ulteriore novità rivoluzionaria fu l’introduzione del Catasto Teresiano, che costituì successivamente la base per la creazione del libro tavolare. Con esso venne definita in modo completo la consistenza immobiliare del maso chiuso. La legge fiscale le sui terreni entrata in vigore nel 1775 dispose che i masi fossero registrati con un unico numero, con un ulteriore identificazione con delle lettere per i terreni formanti un unico complesso.
La grossa ondata liberale nella seconda metà del 19. secolo indebolì la base giuridica offerta dalla disposizione “Theresianisches Patent”. Per tale motivo nel 1900 il Consiglio del Tirolo emanò una legge, a cui collaborò in modo significativo il deputato sudtirolese dott. Karl Grabmayr, sui “rapporti giuridici del maso chiuso”. In tale legge troviamo tra l'altro la disposizione che stabilisce che il maso chiuso deve consentire il mantenimento di una famiglia di almeno cinque persone però fino ad un massimo di quattro volte detto reddito. Una disposizione di pari contenuto si trova ancora oggi nella legge sui masi chiusi, pur con la differenza che il reddito annuo deve essere sufficiente per una famiglia di quattro persone e non può superare il triplo di tale reddito. Questa “normativa ereditaria dei masi tirolesi” del 1900 ha ancora piena validità nel Tirolo del Nord.
Dopo la prima guerra mondiale il Tirolo fù diviso ed il Tirolo del Sud fù annesso allo Stato Italiano. Poiché in Italia vigeva un ordinamento giuridico diverso dall’ordinamento del Tirolo e non era conosciuto l’istituto giuridico del “maso chiuso”, la legge tirolese sui masi chiusi fù abolita nel 1929.
Benchè con detta abolizione non vi erano più ostacoli alla suddivisione della proprietà immobiliare, la temuta parcellizzazione dei masi non ebbe luogo in quanto il costrutto giuridico del maso chiuso, era ormai da generazioni entrato nel comportamento consuetudinario della popolazione.
Con l’articolo 11 dello Statuto d’Autonomia del 1948 (legge cost. del 26.02.1948, n. 5) fu definitivamente fissata la norma con la quale l’amministrazione provinciale ha competenza legislativa primaria in materia di masi chiusi.
In tal modo si erano creati i presupposti per una legge provinciale a tutela dei masi chiusi. Ciò avvenne nel 1954 quando il Consiglio Provinciale approvò la prima legge sui masi chiusi (L.P. 29.03.1954, n. 1) in conformità ai principi già esistenti nelle norme tirolesi sui masi chiusi. Da allora il maso chiuso come istituto giuridico, ha assunto un status particolare nell’ordinamento giuridico e rappresenta una peculiarità civilistica del Sudtirolo.
In seguito alle modifiche intervenute successivamente nel diritto di famiglia a livello statale e ad altri adeguamenti fu necessario, a più riprese, modificare ed integrare la legge sui masi chiusi che trovò infine nel 2001 la sua versione tutt’oggi in vigore (legge sui masi chiusi 28 novembre 2001, n. 17); negli anni seguenti fu aggiornata con delle modifiche marginali (l'ultima modifica è del 2007).
La Corte Costituzionale ha stabilito con varie sentenze (sentenza 4/56 relativa all'art. 25 della L.P. n. 1/1954 – sentenza 5/57 relativa all’art. 31 della L.P. n. 1/1954 – sentenza 87/63 relativa agli artt. 1, 2 e 20 della L.P. n. 2/1959 – sentenza 55/64 relativa all'art. 23 della L.P. n. 10/59) che la competenza giurisdizionale della Provincia in materia di masi chiusi può riguardare anche norme di procedura processuale. Ciò in base al fatto che l’istituto del “maso chiuso” è sconosciuto all’ordinamento giuridico italiano.
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La costituzione, le modificazioni della consistenza e lo scioglimento di un maso chiuso possono essere effettuate solo previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi. La legge sui masi chiusi stabilisce la procedura e le condizioni connesse.
Costituzione di un maso chiuso
I presupposti sono:
- con casa di abitazione e annessi rustici:
- il reddito medio annuo del maso deve assicurare un adeguato mantenimento ad una famiglia composta da almeno quattro persone. L'estensione della superficie aziendale deve essere simile a quella prevista per la costituzione di un maso chiuso senza sede aziendale;
- senza casa di abitazione e annessi rustici:
- Superficie aziendale minima di 3 ettari ad indirizzo frutteto e/o vigneto ovvero 6 ettari di terreno arativo e/o prato.
- Il richiedente è coltivatore diretto e si dedica da almeno cinque anni all'attività agricola oppure in passato ha avuto un'esperienza professionale di almeno cinque anni in agricoltura.
- Un giovane agricoltore (max. 40 anni) può costituire un maso chiuso con una superficie inferiore. L'estensione di questo compendio unico (link esterno) (2 ettari ad indirizzo frutteto e/o vigneto ovvero 4 ettari di terreno arativo e/o prato) è determinata con deliberazione della Giunta Provinciale; egli dovrà essere coltivatore diretto ed in possesso di uno dei titoli di studio o di un diploma, fissati nel regolamento di esecuzione (link esterno). In mancanza di questo presupposto è sufficiente che dimostri un'attività agricola per almeno dieci anni.
- Ne il richiedente, ne il coniuge devono essere, od essere stati negli ultimi cinque anni, proprietari di un alloggio destinato alla sistemazione della famiglia contadina.
- Devono sussistere esigenze oggettive che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale.
- I masi chiusi che vengono neo costituiti su richiesta di giovani agricoltori con la superficie aziendale minima prevista dalla legge, non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l'alienazione non avvenga a favore di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori.
Modificazioni della consistenza di un maso chiuso
Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi. La stessa è pure necessaria per la stipulazione di un contratto d'affitto o di locazione per parti del maso, con durata superiore ai 15 anni.
- Il distacco di terreni può essere autorizzato se, per la parte da staccarsi, venga contemporaneamente aggregato al maso un altro appezzamento equivalente. Il distacco di una parte senza aggregazione di un appezzamento equivalente può essere autorizzato, se sussistono gravi motivi di natura economica o sociale e se il reddito annuo medio per il mantenimento di una famiglia contadina di quattro persone rimane garantito. In questo caso le parti staccate devono essere aggregate ad altri masi chiusi.
- In caso di esproprio ovvero di riordino fondiario non occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi.
- L'aggregazione di altri immobili può essere autorizzata, purché il triplo del reddito medio annuo di cui all'art. 2 della legge sui masi chiusi non venga superato.
Svincolo del maso chiuso
Qualora il reddito del maso a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o di altre circostanze subisca una riduzione tale da non garantire neppure la metà del reddito medio annuo sufficiente per il mantenimento di quattro persone, può essere chiesto lo svincolo del maso chiuso. Contestualmente all'atto di revoca, le particelle devono essere aggregate ad altri masi chiusi.
Riepilogo degli ultimi anni:
La commissione locale per i masi chiusi è la prima istanza a cui rivolgersi per eventuali modifiche. La commissione esamina le domande e decide in base alla legge sui masi chiusi. Per poter tenere conto delle peculiarità di ogni singola zona, in ogni comune è stata istituita almeno una commissione, mentre nei comuni più grandi sono operative più commissioni.
Competenze
- La competenza spetta alla commissione della circoscrizione, nella quale si trova il maso chiuso.
- Se parti del maso sono situate in diverse zone, è competente la commissione locale nella cui circoscrizione si trova la casa d’abitazione del maso.
- In mancanza di casa d'abitazione è competente la commissione del luogo in cui verrà realizzata la casa di abitazione.
- Se i beni oggetto del procedimento sono situati anche nella circoscrizione di un’altra commissione, anche a quest'ultima deve essere richiesto un parere in merito.
- In caso di unione di due masi situati in diverse circoscrizioni, l'istanza deve essere rivolta a una delle due commissioni competenti; anche in questo caso deve essere richiesto un parere all'altra commissione.
Compiti della commissione locale per i masi chiusi
- La commissione esamina le istanze e decide se le modifiche richieste sono necessarie e sostenibili.
- Su richiesta dell'assuntore del maso, la commissione può concedere una dilazione del pagamento delle quote spettanti ai coeredi.
- Nel procedimento giudiziario di accertamento dell'avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente.
- Nel caso sussistano dubbi sulla divisione del patrimonio ereditario, la commissione locale decide quali cose, diritti e fonti di reddito siano da considerare pertinenze del maso.
Procedimento
A chi si presenta l'istanza?
Le istanze devono essere presentate presso il Comune, nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Il Comune trasmette l'istanza al presidente della commissione locale competente. Il richiedente riceve anche la conferma di avvenuta consegna dell'istanza, che potrebbe essere utile in caso di scadenze non rispettate.
Chi può presentare l'istanza?
- il proprietario
- i comproprietari
- i coeredi
Qual è la procedura?
- la commissione locale per i masi chiusi ha l'obbligo di decidere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- l'autorizzazione della commissione locale ha validità di due anni e scade dopo questo termine, se non ne viene fatto uso.
Controllo da parte della ripartizione provinciale agricoltura
Nei seguenti casi l'autorizzazione deve essere trasmessa alla Ripartizione provinciale agricoltura entro 15 giorni dalla data del provvedimento:
- costituzione di un maso chiuso
- svincolo di un maso chiuso
- distacco di costruzioni di qualsiasi genere
Le autorizzazioni diventano esecutive trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Ripartizione provinciale agricoltura, a meno che entro detto termine la Ripartizione provinciale agricoltura non faccia ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi.
Se, nel caso di incompletezza degli atti, viene richiesta ulteriore documentazione, il termine di 30 giorni decorre dalla data di consegna dei documenti richiesti.
Circolare
Zona | Comuni | Presidente della commissione locale dei masi chiusi |
---|---|---|
Bolzano-paesi montagna | San Genesio Atesino, Meltina, Renon, Sarentino | Egger Antonia Mair |
Bolzano e dintorni | Andriano, Bolzano, Appiano s.S.d.V., Caldaro s.S.d.V., Laives, Terlano | Pardatscher Peter |
Bressanone | Bressanone, Luson, Rio Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, Varna, Vandoies | Klammer Armin |
Brunico | Brunico, Gais, Chienes, Perca, Falzes, Terento, San Lorenzo di Sebato | Treyer Sieglinde |
Alta Val di Non | Lauregno, Proves, Senale-San Felice | Egger Anton Johann |
Val Badia | Badia, Corvara in Badia, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle | Vallazza Manfred |
Alta Val Pusteria | Valle di Casies, San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo-Tesido | Peintner Viktor |
Chiusa | Barbiano, Velturno, Chiusa, Lajon, Ortisei, S. Cristina Val Gardena, Villandro, Funes, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena | Klammer Armin |
Lana | Postal, Gargazzone, Lana, Marlengo, Nalles, Tesimo, Cermes, Verano | Margesin Georg |
Merano | Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Riffiano, Scena, Tirolo | Haller Alois |
Media Val Venosta | Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Martello, Silandro | Telfser Georg |
Alta Val Venosta | Glorenza, Curon Venosta, Malles Venosta, Prato allo Stelvio, Sluderno, Stelvio, Tubrè | Noggler Josef |
Val Passiria | Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria | Gufler Ermin Josef |
Campo Tres-Valle Aurina | Valle Aurina, Selva dei Molini, Predoi, Campo Tures | Berger Johann Karl |
Sciliar-Val d'Ega | Nova Ponente, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Tires, Fiè allo Sciliar, Nova Levante | Stampfer Othmar |
Vipiteno | Brennero, Campo di Trens, Fortezza, Val di Vizze, Racines, Vipiteno | Gasteiger Hannes |
Val d'Ultimo | San Pancrazio, Ultimo | Laimer Stephan |
Unterland | Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia s.S.d.V., Cortina s.S.d.V., Magrè s.S.d.V., Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Termeno, Trodena | Zelger Maria Theresia Jageregger |
Bassa Val Venosta | Naturno, Parcines, Plaus, Senales | Gritsch Leo |
La Commissione provinciale per i masi chiusi è una commissione di ricorso. Viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per 5 anni. È composta dal presidente e da quattro membri. Il segretario della commissione è allocato presso la Ripartizione provinciale agricoltura.
Competenze della commissione provinciale per i masi chiusi
La Commissione provinciale per i masi chiusi delibera sul ricorso contro le decisioni delle commissioni locali e decide in merito.
Può confermare, modificare ed annullare le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi con rinvio della causa a alla commissione locale competente.
Procedimento
- Il ricorso (con marca da bollo da 16 € ogni quattro facciate, allegati esclusi) deve essere presentato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione alla Commissione provinciale per i masi chiusi, alla Ripartizione provinciale agricoltura, Ufficio proprietà coltivatrice (link esterno), via Brennero 6, 39100 Bolzano (tel. 0471 415030 o 0471 415006 / e-mail: proprieta.coltivatrice@provincia.bz.it / PEC: lweigentum.agriproprieta@pec.prov.bz.it).
- Il presidente della commissione fissa il termine di seduta e convoca i membri.
- Anche il ricorrente o un suo rappresentante viene invitato per iscritto, per dargli la possibilità di illustrare personalmente il suo ricorso.
- La decisione viene comunicata alle parti interessate per iscritto.
- La decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi è definitiva in via amministrativa.
Chi può fare ricorso?
Ha facoltà di ricorrere chiunque abbia un interesse legittimo così come chi non abbia partecipato alla procedura di prima istanza. Possono pertanto ricorrere, oltre al richiedente, anche i coeredi, i comproprietari o la Ripartizione provinciale agricoltura.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca parte dell’asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto a esperire un tentativo di conciliazione presso la Ripartizione agricoltura.
Legge provinciale sui masi chiusi 28 novembre 2001, n. 17:
- Capo I
Nella prima parte, parlando delle disposizioni generali, vengono indicati i presupposti che devono esistere per poter formare un maso chiuso. - Capo II
Questa parte contiene le limitazioni alla libera disponibilità del maso chiuso. Vengono trattate le varie possibilità di distacco e di aggregazione sempre in relazione alle dimensioni del maso. - Capo III
Nella terza parte si affronta il diritto di prelazione per i parenti e gli affittuari nel caso di vendita del maso chiuso. - Capo IV
Questa parte contiene le numerose disposizioni sulla divisone della massa ereditaria. Oltre all'importante indicazione relativa all'indivisibilità del maso chiuso nel suo complesso, sono indicate le varie disposizioni relative all'assuntore del maso, alla procedura di subentro ed agli eredi legittimati oltre che alle modalità per la liquidazione degli eredi esclusi. Un'importante novità è rappresentata dall'istituto della tentata conciliazione. Esso è finalizzato all'eliminazione di liti giudiziarie tra i coeredi, consentendo un contenimento delle perdite finanziarie degli interessati. Quale organo di conciliazione viene indicata la Ripartizione agricoltura che, se necessario può chiedere di essere coadiuvata da altri esperti. Detta istanza garantisce una procedura semplice ed obiettiva. - Capo V
In questa parte vengono definiti i presupposti per lo scioglimento del maso chiuso e le condizioni connesse. - Capo VI
Le disposizioni particolari stabiliscono che la mancanza della prevista autorizzazione della commissione per i masi chiusi comporta l'inefficacia giuridica. Sono inoltre definiti in dettaglio i concetti di "bene personale" e "impresa familiare" connessi con il maso chiuso. - Capo VII
L'ultima parte si occupa della commissione locale per i masi chiusi e dell'organo superiore, vale a dire la commissione provinciale per i masi chiusi. Oltre alla composizione di questi organi di controllo, ne vengono definite le competenze.
Masi chiusi nei Comuni di Sarentino e di Appiano sulla Strada del Vino


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Con il decreto legislativo 29.03.2004, n. 99 è stato ridefinito il concetto di “compendio unico” per la creazione ed il mantenimento delle aziende agricole. La Giunta Provinciale con deliberazione n. 5035 del 30.12.2005 (link esterno) ha fissato l’estensione della superficie minima che non può essere suddivisa ulteriormente.
Essa stabilisce che per un compendio unico è necessaria la presenza di almeno 2 ettari di terreno coltivato a frutto e/o a vite ovvero 4 ettari di terreno arativo e/o prato. In caso di utilizzo misto le superfici vengono ridefinite in modo proporzionale e poi sommate.
Lo Stato ha adottato per alcuni aspetti un istituto giuridico simile a quello del maso chiuso. Le relative norme contengono aspetti fiscali, disposizioni in materia ereditaria e prevedono l'indivisibilità del compendio. In caso di mancata osservanza delle norme sono previste anche delle sanzioni.