Indennizzo dei danni da fauna selvatica - ATTENZIONE: nuovi regolamenti, sono in fase di preparazione nuovi criteri e moduli - si prega di avere pazienza.

I termini “danno da selvaggina” esprimono un concetto coniato dalla mente umana. In natura l’influsso della fauna ha un suo scopo ecologico, tuttavia la loro influenza può causare nell’ecosistema e nei settori economici d’interesse umani alcuni danni, comunemente noti come i “danni selvaggina”.
L’amministrazione pubblica rimborsa sotto determinate condizioni anche danni cagionati dalla selvaggina all’agricoltura, quali danni da grandi predatori, faine e martore, volpi, lepri e ghiri.Dall'altra parte i danni da selvatico cagionati da specie cacciabili sulla base dei piani di abbattimento (cervi, caprioli e camosci) in linea di principio questi vengono risarciti dalle riserve di caccia in questione. Per l'indennizzo dei danni ai veicoli causati dalla selvaggina sulle strade provinciali è responsabile La Ripartizione Servizio Strade. www.provincia.bz.it/serviziostrade/default.asp (Link esterno)
Le linee guida per le sovvenzioni messe a disposizione dall'amministrazione pubblica sono stabilite dalla delibera della giunta provinciale n ° 20 e 21 del 10/01/2017:
I fondamenti giuridici delle linee guida sono l’Art. 37 e Art.38 della legge provinciale n 14 del 17 luglio 1987, e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e delle aree rurali 2014-2020 (2014 /C 204/01)
In quali casi può essere considerato
- Per il ripristino di colture agricole che sono state distrutte da selvaggina protetta e lepre
- Per il ripristino di colture agricole, che sono state danneggiate da ungulati nelle aree adiacenti al Parco Nazionale oppure distrutte nonostante le recinzioni protettive installate
- Per il risarcimento dei danni alle colture causati da selvaggina protetta
In quali casi non può essere considerato
- Per danni e ripristini colturali in prati, pascoli e boschi
- Per perdite di uva causate da uccelli
- Per danni a colture per le quali sono stati erogati contributi per la loro protezione ma che non sono stati adeguatamente installati o curati nella fase di esercizio
- Per danni indiretti, non valutabili con certezza oppure effetti derivati da presenza di selvaggina
Chi può richiederlo
- Imprenditori agricoli
Quali altre condizioni sono richieste
- Il sostegno non è compatibile con altre sovvenzioni pubbliche
- Che vi siano costi accertati di almeno 2.000,00 Euro per danni o reimpianti di colture frutticole e viticole, di almeno 500,00 Euro per altre colture
- La messa in atto di misure preventive dei danni da selvaggina ragionevolmente adeguate al rischio
A quanto ammonta l’aiuto
- 80 % della spesa ammessa
Cosa bisogna fare
- Le richieste vengono accettate nel corso di tutto l’anno
- I danni devono essere accertati quanto prima e segnalati prima di una eventuale sostituzione
- In caso di danni alla vendemmia le richieste vanno effettuate al più tardi 10 giorni prima dell’inizio della vendemmia
Documenti necessari
- Modulo di richiesta
- Preventivo dei costi di ripristino di colture, in cui il valore del danno sia valutato sulla base del valore corrente delle colture
Ulteriori informazioni sugli aiuti
Gli aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande, in ordine alla graduatoria stilata in base ai criteri di assegnazione dei punteggi di priorità ed in base alle risorse finanziarie messe a disposizione
Riferimenti legislativi
- Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 37
- Delibera della Giunta Provinciale N° 20 e 21 del 10.01.2017
In quali casi può essere considerato
Per la compensazione di perdite di animali allevati causate da piccoli predatori (volpe, faina, rapaci)
In quali casi non può essere considerato
Per la compensazione di perdite di animali che abbiano esclusivo valore affettivo
Chi può richiederlo
Imprenditori agricoli
Quali altre condizioni sono richieste
- L’aiuto non è cumulabile con altri incentivi pubblici
- Danni riconosciuti per almeno 200,00 Euro
A quanto ammonta l’aiuto
80 % della spesa ammessa
Cosa bisogna fare
- Le richieste possono essere inoltrate tutto l’anno
- I danni vanno segnalati al più presto e accertati da un agente forestale, che dovrà convalidare il danno sul modulo di richiesta, prima che questo venga inviato all’Ufficio Caccia e pesca
- Le richieste per danni al pollame possono riguardare eventi di predazione che si sono verificati al massimo nell’ambito di un mese
Documenti necessari
- Modulo di richiesta
- Preventivo dei costi oppure la registrazione di uscita dell’animale, la cui stima del valore non deve differire di molto dalla valutazione corrente
Ulteriori informazioni sugli aiuti
Gli aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande, in ordine alla graduatoria stilata in base ai criteri di assegnazione dei punteggi di priorità ed in base alle risorse finanziarie messe a disposizione.
Riferimenti legislativi
- Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 37
- Delibera della Giunta Provinciale N°21 del 10.01.2017
In quali casi può essere considerato
Per l’indennizzo di danni e perdite causate da grandi predatori (orso, lupo) agli animali allevati comprese le api e gli apiari
In quali casi non può essere considerato
- In caso di perdite di animali, che abbiano un esclusivo interesse affettivo
- Per la perdita di animali allevati in cui non sia disponibile il riconoscimento della marca auricolare (come richiesto)
- Danni indiretti o non indiscutibilmente riconosciuti, così come menomazioni
- Danni ad apiari che nelle zone a Sud di Merano e a Ovest del fiume Adige (Val d’Ultimo - Maddalene, crinale della Mendola) non siano stati adeguatamente protetti da possibili incursioni da orso
- Danni ad animali allevati per la cui protezione siano stati erogati contributi, ma le misure adottate non siano state efficaci per imperizia o scarsa manutenzione.
Chi può richiederlo
Imprenditori agricoli, apicoltori, enti pubblici, associazioni agrarie
Quali altre condizioni sono richieste
L’indennizzo e altre eventuali compensazioni dei danni, come risarcimenti assicurativi, non possono superare il 100% del valore di mercato riconosciuto
A quanto ammonta l’aiuto
100% dei danni accertati
Cosa bisogna fare
- Le richieste possono essere inoltrate tutto l’anno
- I danni devono essere al più presto segnalati ai posti di custodia dell’Ufficio Caccia e pesca, il quale verifica con sopralluogo il danno sul posto e convalida il modulo di richiesta
Documenti necessari
- Modulo di richiesta
- Preventivo dei costi oppure la registrazione di uscita dell’animale, la cui stima del valore non deve differire di molto dalla valutazione corrente
Ulteriori informazioni sugli aiuti
Gli aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande, in ordine alla graduatoria stilata in base ai criteri di assegnazione dei punteggi di priorità ed in base alle risorse finanziarie messe a disposizione.
Riferimenti legislativi
Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 37
Delibera della Giunta Provinciale N°21 del 10.01.2017
Secondo l'accordo tra la Federazione degli agricoltori altoatesini 'e l'associazione cacciatori Alto Adige (ottobre 2010) le rispettive riserve rifondono i danni causati dalle specie cacciabili alle colture agricole, ai boschi privati e partecipa alla realizzazione di recinzioni di protezione da selvatici.