Recinzioni per selvaggina
In Alto Adige le recinzioni per la selvaggina vengono introdotte principalmente per la produzione di carne, in particolare daini e cervi. Per l’allevamento di animali selvatici nei recinti è necessario richiedere l’autorizzazione all’Ufficio caccia e pesca.
Per il rilascio dell’autorizzazione il recinto deve soddisfare alcuni requisiti minimi, ovvero:
- Una superficie minima di un ettaro per i daini e due ettari per i cervi
- Sufficienti superfici idonee per l’alimentazione e riparo
- Presenza di una sorgente
- Numero minimo di capi: 4 capi (per un allevamento adeguato di animali da branco)
- Possibilità di recintare e di monitorare costantemente.
Prima della costruzione, il richiedente deve inviare una domanda allegata con planimetria e “modulo LAFIS” all’Ufficio caccia e pesca, che si occupa di inoltrare la richiesta all’Ispettorato forestale competente e al locale posto di custodia dell’ufficio caccia e pesca. Qualora non vi sia alcun motivo di esclusione, il Direttore dell’Ufficio caccia e pesca approva la realizzazione di una recinzione per selvaggina nel rispetto delle disposizioni vigenti per la costituzione e la conduzione di un recinto. Gli animali non sono inseriti nella banca dati degli animali da produzione, bensì in un registro autonomo che viene vidimato dall’Ufficio.