Aziende pubbliche di servizi alla persona

Le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) sono enti senza fini di lucro, aventi personalità giuridica di diritto pubblico attribuita loro secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7, “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, i quali si propongono di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici.
Nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ci sono 30 aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP). Ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale del 21 settembre 2005, n. 7, nel testo vigente, l’Ufficio anziani e distretti sociali 24.2 tiene l’elenco delle aziende pubbliche di servizi alla persona presenti nella Provincia.

Qui trovate la raccolta aggiornata dei Testi Coordinati delle Leggi e dei Regolamenti Regionali in materia di Ordinamento delle Aziende pubbliche di Servizi alla persona (APSP).

L’attuale versione della legislazione regionale è scaricabile dal sito internet della Regione(Link esterno).

L’Ufficio Vigilanza e consulenza offre consulenza giuridica tramite informazioni telefoniche e redazione di pareri.

Ai sensi dell’articolo 8/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, (Link esterno) i seguenti provvedimenti amministrativi sono soggetti al controllo di legittimità risp. al controllo preventivo di merito da parte della Giunta provinciale:

  • bilanci d’esercizio;
  • deliberazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori;
  • deliberazioni concernenti la determinazione della retta e della tariffa base;
  • atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili.

La Giunta provinciale può annullare deliberazioni per violazione di legge. Qualora la Giunta provinciale non prenda relativi provvedimenti entro 30 risp. 45 giorni dal ricevimento, le deliberazioni diventano esecutive.

La Giunta provinciale invia un proprio commissario qualora le aziende, sebbene invitate a provvedere entro un termine congruo, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o non siano in grado di deliberare a causa dell’obbligo di astensione dei componenti del consiglio di amministrazione.

Di seguito le più importanti comunicazioni della Ripartizione 7 in merito alle aziende pubbliche di servizi alla persona: