Occupazione temporanea preordinata all'esproprio

Per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio o il Sindaco territorialmente competente, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito delle indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori.

In tutti gli altri casi di lavoro dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di occupazione è emesso su conforme deliberazione della Giunta provinciale / Giunta comunale.

Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l'indennità per l'occupazione, i proprietari possono proporre opposizione contro l'indennità alla Corte d'Appello territorialmente competente.

Il decreto perde efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro 12 mesi dalla data della sua emissione.

L'occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre 7 anni dalla data di emissione del decreto che l'autorizza.

Questa è la fattispecie occupativa che trova la più ampia applicazione nell'ambito dei lavori pubblici.