Attività extraservizio

Informazioni

Generalità

Il personale provinciale può svolgere saltuariamente attività extraservizio lucrative a determinate condizioni. In ogni caso deve essere richiesta apposita autorizzazione tramite il sistema telematico predisposto. L’attività extraservizio non deve in ogni caso comportare un conflitto d’interesse, né pregiudicare l’attività di servizio presso l’Amministrazione provinciale e può essere svolta solamente al di fuori dell’orario di lavoro. Per l’esercizio di tali attività non è consentito l’uso di strutture e mezzi dell’Amministrazione. Il recupero psicofisico deve essere in ogni caso garantito.

L’esecuzione di un’attività extraservizio in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste nell’ordinamento disciplinare.

Le presenti disposizioni non riguardano il personale docente statale che per le informazioni sulle attività extraservizio deve rivolgersi alla competente Direzione Istruzione e formazione.

Attività extraservizio di modica entità

Per le attività extraservizio con un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del superiore competente. Anche in tali casi la domanda deve essere presentata tramite il sistema telematico predisposto.

Attività extraservizio previa autorizzazione

Per le attività extraservizio con compensi lordi superiori a 1.000 euro è necessaria la preventiva autorizzazione della Ripartizione Personale, previo parere positivo del superiore competente. Le autorizzazioni per i dirigenti sono di competenza del rispettivo direttore o della rispettiva direttrice di dipartimento. I proventi lordi per le rispettive attività non possono superare in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale e la 13a mensilità. Ai dipendenti inquadrati nei livelli inferiori, per i quali il calcolo del 30 per cento risulti inferiore a 7.000 euro, sono comunque consentiti proventi lordi fino al limite annuo di 7.000 euro.

Per il personale docente assegnato all’insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali, per il personale docente delle scuole di musica e per le/gli insegnanti per le applicazioni tecniche il limite di reddito è stato aumentato al 50 per cento.

Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale, a cui l’amministrazione provinciale non può offrire un posto a tempo pieno, vale un limite di reddito per i proventi lordi complessivi del 130 per cento rispettivamente del 150 per cento.

Attività extraservizio consentite senza autorizzazione

Alcune attività extraservizio possono essere esercitate senza autorizzazione. Esse sono elencate nell’articolo 3 del regolamento sulle attività extraservizio e comprendono, per esempio, le cariche onorifiche per le quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate oppure le attività i cui redditi non sono rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

A partire dal 2019, per i gettoni di presenza deve essere sempre richiesta invece l’autorizzazione, tranne se fanno parte espressamente di attività extraservizio consentite senza autorizzazione (per esempio mandato politico)!

Attività extraservizio durante le assenze dal servizio

In caso di assenze dal servizio retribuite (per esempio congedo parentale) possono essere eseguite solo attività extraservizio di modica entità fino a complessivi 1.000 euro di compenso lordo. In caso di assenze dal servizio non retribuite (per esempio aspettativa non retribuita) i proventi lordi per le attività extraservizio non possono superare il limite di reddito previsto per il personale a tempo pieno. L’attività extraservizio durante un’assenza dal servizio deve, in ogni caso, essere dettagliatamente motivata.

In casi particolari (come un disagio personale oppure la possibilità per una sola volta di svilupparsi professionalmente) può essere autorizzato il superamento dei limiti di reddito durante l’assenza dal servizio.

Non è consentito lo svolgimento di attività extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternità e per fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 o di cui all’art. 42 del d.lgs. 151/2001.

Domande tramite sistema telematico

Le domande per le attività extraservizio devono essere presentate tempestivamente prima dell’inizio dell’attività extraservizio, divise per anno solare. Le domande possono essere autorizzate solo per l’anno solare corrente e al massimo per l’anno solare successivo. L’accesso al sistema telematico avviene in maniera semplice tramite:

Internet (NUOVO):

Intranet:

Per ottenere i dati di accesso (username e password) al sistema telematico per le attività extra servizio del personale provinciale delle scuole e delle scuole dell`infanzia è necessario che le segreterie delle scuole compilino  e mandino il modulo Config-User. In caso di problemi le segreterie o il personale possono contattare direttamente il Callcenter della Provincia (tel. 800046116).
Non appena il personale abbia ottenuto i dati di accesso, lo stesso può compilare autonomamente la domanda di attività extraservizio, utilizzando l'indirizzo internet sopra indicato.

Fonte normativa

Persone di riferimento

Personale amministrativo

Pancheri Isabella
Tel. +39 0471 41 15 82
E-mail: isabella.pancheri@provincia.bz.it

Personale delle scuole dell'infanzia e personale all'integrazione

Giulia Barbera
Tel. +39 0471 41 16 13

E-Mail: giulia.barbera@provincia.bz.it

Personale scolastico e docente delle scuole provinciali

Marlies Kaufmann
Tel.: +39 0471 41 16 35
E-Mail: marlies.kaufmann@provincia.bz.it

Personale docente delle scuole di musica

Marlies Kaufmann
Tel. +39 0471 41 16 35
E-mail: marlies.kaufmann@provincia.bz.it