Riconoscimento dell'esperienza professionale

L'articolo 78 contiene una disposizione che prevede la possibilità, a discrezione dell'amministrazione, di riconoscere la specifica esperienza professionale. Si tratta di una norma per situazioni straordinarie, cioè per situazioni dove l'amministrazione difficilmente trova dipendenti idonei. Lo scopo della norma è quello di attrarre nel settore pubblico, professionalità che altrimenti non prenderebbero in considerazione tale eventualità.

CCI del 12.02.2008, art 78: "In sede di assunzione in servizio i singoli enti possono attribuire al personale in possesso di una esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato, attribuendo nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento un trattamento economico per classi e scatti corrispondente all'esperienza professionale acquisita. A tali fini l'aspirante può essere sottoposto, su sua richiesta, da presentare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ad una verifica specifica al fine di poter dimostrare il possesso dell'esperienza professionale adeguatamente documentata. Al termine del periodo di prova l'amministrazione determina la definitiva posizione economica dell'aspirante tenuto conto della comprovata esperienza professionale."

  • La richiesta può essere presentata in sede di prima assunzione all'impiego provinciale; ciò si applica anche in caso di assunzioni a tempo determinato di breve periodo.
  • La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale - richieste tardive non possono essere prese in considerazione!

La richiesta deve essere redatta per iscritto e deve contenere:

  • lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta;
  • curriculum vitae dettagliato con riferimento alla carriera scolastica e con indicazioni precise relative all'esperienza professionale (con indicazione di giorno, mese e anno);
  • copia della carta d'identità.
  • quando è decorso il termine di 30 giorni;
  • quando la clausola relativa all'art. 78 non sia espressamente prevista dal contratto individuale di lavoro;
  • quando l'esperienza professionale non è pertinente al settore lavorativo previsto;
  • quando il richiedente ha già fatto uso di tale disposizione. Coloro che sono stati assunti presso l'amministrazione provinciale in diversi profili professionali, possono in caso di successiva nuova ammissione in altro profilo professionale, chiedere il riconoscimento dell'esperienza professionale non presa in considerazione in sede di prima assunzione;
  • in caso di mobilità orizzontale e verticale, trattandosi di istituti attinenti a trasferimenti lavorativi all'interno dell'amministrazione provinciale e non di accesso al servizio provinciale;
  • in caso di licenziamento da parte della dipendente o del dipendente con a seguito una nuova assunzione (riammissione in servizio) non si terrà conto dell'esperienza professionale maturata durante il periodo di interruzione dal rapporto lavorativo provinciale;
  • tirocini e stage non vengono a tal fine considerati come esperienza lavorativa;
  • le assunte e gli assunti antecedenti l'entrata in vigore del CCI del 12.02.2008 che non hanno presentato richiesta di riconoscimento di uno stipendio individuale sulla base dell'esperienza professionale, non potranno più farla valere.
  • deve sussistere un'esperienza professionale pertinente al posto da coprire in amministrazione provinciale;
  • il riconoscimento può essere concesso solamente a fronte di almeno 8 anni di esperienza lavorativa. Non vengono concessi riconoscimenti al di sotto di tale soglia;
  • in caso di esperienze professionali maggiori a 8 anni può essere riconosciuta al massimo l'esperienza dedotti i 6 anni;
  • il riconoscimento viene concesso in classi/scatti interi e non in anni o mesi singoli. Per tale motivo si concede solamente 1 classe/scatto in caso di esperienza professionale pari a 8 anni;
  • possono essere riconosciuti massimo 20 anni di esperienza professionale (pari a 10 classi/scatti);
  • il riconoscimento non è previsto in caso di profili professionali ricorrenti, ove la pubblica amministrazione non ha difficoltà nel reperire personale adatto.

A seguito della richiesta, l'Ufficio prende contatto con il competente superiore. Terminato il periodo di prova confermerà l'esperienza professionale dimostrata durante lo stesso periodo, in modo tale da poter determinare definitivamente la posizione economica del dipendente. Il riconoscimento finale verrà concesso solamente a seguito della ricezione della conferma.

Persone di riferimento

Amministrazione

Sylvia Clementi
Tel. +39 0471 411556
E-mail: assunzionipersonale@provincia.bz.it

    Personale scolastico, personale delle scuole dell’infanzia e personale docente delle scuole provinciali

    Valentina Dalbosco (Personale scolastico e delle scuole dell'infanzia)
    Tel. +39 0471 411634
    E-mail: valentina.dalbosco@provincia.bz.it
    Barbara Ghirotto (personale docente delle scuole provinciali)
    Tel. +39 0471 411625
    E-mail: barbara.ghirotto@provincia.bz.it