Punti di incontro

La Legge provinciale 1 giugno 1983, n.13, art. 7 definisce i punti di incontro "infrastrutture che hanno la specifica funzione di favorire e promuovere l'organizzazione di attività giovanili a livello locale". Si tratta di strutture organizzate per garantire attività per il tempo libero dei ragazzi più giovani. Luoghi di acquisizione di competenze non formali sono un prezioso riferimento per le famiglie e lavorano a livello di quartiere.