Gestione amministrativa

 

In quali settori possono essere attive le organizzazioni di volontariato? A cosa serve iscriversi al registro? Quali sono gli obblighi connessi all'iscrizione? Su questo sito trovate le relative risposte.

Il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato

Descrizione generale

Le organizzazioni di volontariato potranno ottenere l'iscrizione nel suddetto Registro presentando la relativa domanda debitamente compilata all'Ufficio Relazioni estere e volontariato.
L'avvenuta iscrizione costituisce titolo per l'applicazione di diverse agevolazioni fiscali, di vantaggi e di semplificazioni nelle procedure amministrative. E' stato costituito un Fondo per sostenere progetti per le attività di volontariato, riservato esclusivamente alle organizzazioni iscritte.

Il registro delle organizzazioni di volontariato è suddiviso in 4 settori:

  • assistenza sociale e sanitaria;
  • attività culturali, educative e di formazione;
  • attività sportive, ricreative e di tempo libero;
  • protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Le organizzazioni di volontariato possono chiedere l'iscrizione in uno o in più settori.

Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale per il volontariato sono obbligate a presentare ogni anno entro il 31 maggio all'Ufficio Relazioni estere e volontariato una relazione sull'attività svolta e un rendiconto economico dell'anno precedente.

Esse sono altresì tenute a presentare la documentazione relativa alle erogazioni liberali di cui sono state beneficiarie con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato quando è richiesto.

 

 I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE DEL REGISTRO PROVINCIALE PER ILVOLONTARIATO

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'art. 8 comma 2 della legge 266/91 stabilisce che la cessione di beni e le attività prestate da organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato non sono imponibili ai fini dell’IVA. Questa disposizione è sicuramente valida per le attività istituzionali dell'organizzazione di volontariato e secondo la dottrina prevalente anche per le attività commerciali marginali ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1995. Tramite l'iscrizione al registro le organizzazioni vengono quindi equiparati al consumatore finale.

IMPOSTE DIRETTE

Le organizzazioni iscritte nei registri di volontariato per le attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali non sono soggette a imposte dirette, poiché l'attività non viene considerata commerciale.

Inoltre concorrono a formare l'imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.

Le associazioni possono svolgere in via sussidiaria rispetto all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale. In questo contesto va precisato che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, espressamente stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, in G.U. n.154 del 10 giugno 1995, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali non costituiscono materia imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 tale disposizione sarà abrogata presumibilmente alla fina del 2019 e sarà sostituita dalla disciplina nuova prevista del Codice del Terzo settore in materia.

IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO

L'art. 82, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dalle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di bollo.

Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dalle organizzazioni di volontariato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

CONVENZIONI

L'iscrizione al registro provinciale per le organizzazioni di volontariato è titolo preferenziale per la conclusione di convenzioni con la pubblica amministrazione.

IRAP

In seguito alla legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11 le associazioni iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato della Provincia di Bolzano sono stati esentati dal pagamento dell’IRAP. Per poter godere dell’agevolazione di cui sopra le organizzazioni di volontariato sono obbligate ad inviare all’ufficio tributi dell’amministrazione provinciale apposita comunicazione.

EROGAZIONI LIBERALI

Il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 contiene nuove disposizioni con riguardo alla detraibilità di donazioni a favore delle organizzazioni di volontariato, escludendo il cumulo con altre forme:

-       l’art. 83, comma 1 prevede a favore delle persone fisiche la detraibilità pari un importo pari al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;

-       l’art. 83, comma 2 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni di volontariato, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Inoltre si detrae dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Il decreto prevede inoltre l’esenzione degli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni di volontariato dalle tasse sulle concessioni governative.

TASSA DI INTRATTENIMENTO

Le organizzazioni di volontariato sono esentati dal pagamento della tassa di intrattenimento per attività (incluse feste sociali) svolte occasionalmente. in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

AGEVOLAZIONI ATTRAVERSO IL DECRETO LEGISLATIVO 460/1997

Ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.lgs. 460/1997 le organizzazioni di volontariato con riguardo ai vantaggi fiscali si considerano Onlus.

Pertanto le organizzazioni di volontariato godono dei vantaggi previsti per tale categoria al D.lgs. 460/1997 agevolazioni.

Fino all’abrogazione delle Onlus (prevista per la fine del 2019) le organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.lgs. 460/1997 godono ancora dei vantaggi previsti per tale categoria; in particolare si tratta della seguente agevolazione:

-       Alle ONLUS non si applica la ritenuta di cui all'art. 28 del DPR. n. 600/73 (ritenuta alla fonte del 4%) relativamente ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche. Sui redditi di capitale corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono corrisposte a titolo di imposta.