Minori in situazioni di violenza

L’abuso o maltrattamento all’infanzia è costituito da tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o trattamento trascurante o sfruttamento commerciale o di altro tipo, che hanno come conseguenza un danno reale o potenziale alla salute del bambino, alla sua sopravvivenza, sviluppo o dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere (World report on violence and health, World Health Organization, Geneva, 2002).

Chiunque ha conoscenza di situazioni di maltrattamento e abuso, o anche solo il sospetto, è chiamato a mettere in moto un meccanismo istituzionale di protezione, tutela e prevenzione a favore del minore. Per farlo, basta rivolgersi ai servizi sociali territoriali, alle forze dell'ordine oppure direttamente all'Autorità giudiziaria. È il loro compito di provvedere a tutti gli interventi necessari a tutela del minore interessato.

L'intervento di aiuto a minori vittime di abuso e di violenza avviene in forma coordinata ad opera di diverse categorie di operatori socio-sanitari, in particolare degli assistenti sociali dei distretti sociali.

Qui trovate alcuni servizi e sportelli pubblici e privati, che possono essere contattati per  informazioni e/o interventi di aiuto concreti.

Normativa:

  • Convenzione dei diritti dell’infanzia - approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20/11/1989 - l'Italia ratifica con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 la predetta Convenzione e ne dà esecuzione
  • Con l'introduzione della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 il legislatore italiano ha introdotto dei cambiamenti sostanziali: da una parte la violenza sessuale, la costrizione ad atti sessuali e la corruzione di minori vengono ricompresi sotto un unico delitto denominato “Violenza sessuale”, dall'altra quest'ultima viene considerata come delitto contro la persona e non più soltanto delitto contro la morale pubblica