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Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico

L’Assessorato alla sanità informa che la Legge 14.3.74, n. 37 è stata modificata nel febbraio scorso ed in base alle modifiche apportate la persona cieca ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Alla persona cieca è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. La Legge  prevede inoltre che la persona cieca ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, ad eccezione dei mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri.

I responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

FG

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