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Pubblicato il decreto sulle disposizioni in materia di vendita di alcol a minori

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale nel 27 novembre scorso il decreto riguardante le disposizioni in materia di somministrazione e di vendita di alcol a minori.

Il decreto che riguarda il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche a minori   sottolinea che gli avvisi di divieto devono essere esposti in luoghi ben visibili agli avventori, devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e devono contenere la seguente dicitura: “È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ed a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza”.

Gli avvisi di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere esposti sugli scaffali delle bevande alcoliche ed alla cassa e devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3.

Il decreto pubblicato dal Bollettino Ufficiale esplicita inoltre il termine di  “materiale pubblicitario durevolmente installato” e specifica che con tale termine “si intende il materiale che pubblicizza marchi di bevande alcoliche e di aziende produttrici di bevande alcoliche, installato a pagamento prima dell’entrata in vigore della stessa legge”.

Infine il decreto sottolinea che le ripartizioni provinciali Sanità e Politiche sociali, in accordo con il Consiglio dei Comuni, hanno il compito di elaborare uno schema tipo di regolamento in materia di alcol, che i Sindaci possono adottare nel proprio Comune.

 

 

 

 

FG

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