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Collocamento obbligatorio - Denuncia del personale dipendente

Le denunce devono essere effettuate entro il 31 gennaio 2003.

La Ripartizione lavoro informa che tutti i datori di lavoro che rientrano nelle norme previste per il collocamento obbligatorio devono comunicare all’Ufficio del lavoro entro il 31 gennaio 2003 i nominativi del personale dipendente. Nella dichiarazione dovranno essere inseriti i dati relativi al numero complessivo dei dipendenti, il numero ed i nominativi di coloro che sono stati assunti in base alla Legge sul collocamento obbligatorio, così come i posti eventualmente ancora disponibili per persone portatrici di handicap.

Queste dichiarazioni devono essere effettuate dalle imprese che hanno almeno 15 dipendenti. Sino alla riforma delle norme in questa materia erano obbligate all’assunzione di persone disabili solamente le aziende con oltre 35 dipendenti. Il direttore della Ripartizione lavoro, Helmuth Sinn, precisa che tale obbligo sussiste per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra le 15 e le 35 unità solamente se sono state effettuate delle assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000 o in sostituzione di lavoratori che hanno lasciato l’azienda da 60 giorni.

Gli appositi moduli sono a disposizione degli interessati presso gli Uffici del lavoro e possono essere scaricati anche dalla homepage della Ripartizione lavoro all’indirizzo www.provincia.bz.it/lavoro. Per i datori di lavoro privati, nel caso di mancato rispetto dei termini temporali per la presentazione della denuncia del personale è prevista una sanzione amministrativa di 516 euro, maggiorata di 26 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

FG

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