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Regole chiare per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli
La Giunta provinciale approva i nuovi criteri. Autorizzazione solo per i frutteti nel fondovalle. Produzione di energia possibile anche su edifici tutelati e dighe.
BOLZANO (USP). Portare avanti la decarbonizzazione mantenendo l'uso agricolo del territorio e proteggendo il paesaggio: è questo l'obiettivo che Peter Brunner, assessore provinciale alla Protezione dell'ambiente, della natura e del clima, all'Energia, allo Sviluppo del territorio e allo Sport, si è posto con le nuove disposizioni sull'agrivoltaico. Martedì 15 luglio la Giunta provinciale ha approvato la relativa modifica del Regolamento di esecuzione per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
In questo modo vengono disciplinati nel dettaglio l'installazione e l'utilizzo di impianti fotovoltaici in ambito agricolo. Durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla seduta di Giunta provinciale, l'assessore Brunner ha spiegato che l'utilizzo di questo tipo di produzione di energia ha senso in termini di obiettivi climatici: "Con questo provvedimento compiamo un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento del Piano Clima Alto Adige 2040 e degli obiettivi europei di decarbonizzazione".
L'installazione di impianti fotovoltaici è soggetta a regole severe per garantire la salvaguardia del paesaggio e dell'uso agricolo del terreno. "Sono possibili solo nelle aree frutticole di fondovalle e con l'approvazione dei comuni in base alla legge sul territorio e il paesaggio", ha spiegato Brunner. Il limite è di 75 metri sopra il letto dell'Adige o dell'Isarco, dove si coltivano mele, pere, ciliegie, albicocche o prugne. Gli agricoltori interessati devono dimostrare di aver coltivato frutta senza interruzioni negli ultimi cinque anni, che il terreno abbia una pendenza massima del 10% e che almeno il 70% della superficie interessata continuerà a essere coltivata.
"Inoltre, la resa della frutticoltura può ridursi al massimo del 30 per cento rispetto alla resa media degli ultimi cinque anni", ha aggiunto Brunner. La superficie totale coperta dagli impianti fotovoltaici non può superare il 40 per cento della superficie coltivata e la resa elettrica non deve essere inferiore al 60 per cento (rispetto agli impianti fotovoltaici standard).
L'installazione di impianti agrivoltaici non è ancora consentita all'interno di aree di straordinaria importanza paesaggistica né in aree legalmente protette.
La deliberazione della Giunta provinciale autorizza l'utilizzo di impianti fotovoltaici anche sugli argini e sulle dighe dei bacini per uso idroelettrico, a condizione che si tratti di centrali idroelettriche con una potenza nominale media superiore a 3 MW.
Su edifici e appezzamenti di terreno sottoposti a vincolo di tutela diretto e indiretto, l'installazione di pannelli è possibile con l'autorizzazione della Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali, se il significato e la vista del bene non vengono compromessi. L'installazione di impianti fotovoltaici su chiese e cappelle è vietata.
pir/gm
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