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ULTERIORI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA LINEA GUIDA PREZZIARIO

Con riferimento alla news pubblicata in data 24.08.2021 “CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA LINEA GUIDA PREZZARIO” siamo a chiarire un passo contenuto nella news stessa. Per chiarezza si richiama l’intero testo della news sopra citata e si sottolinea il passaggio oggetto di chiarimento.

La linea guida riguardante l’utilizzo degli Elenchi prezzi approvata con Delibera della Giunta provinciale n. 15/2021 prevede la seguente disposizione:

“2.2. Modifica voce: Le descrizioni presenti nell’elenco prezzi informativi sono il risultato di una standardizzazione e non possono essere modificati.

Qualora fossero necessarie descrizioni nuove o aggiuntive (anche per la presenza sul mercato di nuovi materiali o nuove tipologie di lavorazioni), per queste sarà necessario redigere una nuova voce, sulla base di precise giustificazioni, secondo quanto previsto al punto 2.2.1 e punto 3.1.”

Se all’interno dell’elenco prezzi informativi dovesse quindi mancare una determinata voce necessaria per la redazione di un progetto (intesa come lavorazione o materiale non presente, oppure come lavorazione presente che però impiega un materiale diverso), va effettuata un’analisi prezzi come previsto al punto 3.1.

L’analisi del prezzo per la nuova voce* va effettuata con la medesima modalità sia che si cambi solo una componente di una voce esistente (ad es. il materiale di una voce esistente nell’Elenco prezzi) sia per la redazione di una voce non esistente.

Per un‘adeguata e valida analisi dei prezzi il progettista, ricorrendo ai modelli messi a disposizione da ACP, deve considerare i seguenti elementi previsti dall’elenco prezzi provinciale:

data, codice, riga per testo breve, riga per testo lungo, elementi di strutturazione/scomposizione, retribuzione oraria, materiali (compresi gli scarti, compattazione, rottura e spese di trasporto), attrezzature e impianti, quantità, prezzo unitario, importo, subtotale A, spese generali, subtotale B, utile aziendale, arrotondamento, totale e quota

Per il modello analisi prezzo e le istruzioni di compilazione si rinvia al seguente link:

https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/modello-analisi-prezzo.asp

La Linea Guida chiarisce che per la determinazione del prezzo di una componente (ad es per la necessità di utilizzare un materiale diverso rispetto a quello utilizzato nella voce presente nell’Elenco prezzi) compresa nell’importo totale della voce, oppure per la determinazione dell’importo dell’intera voce (in caso di lavorazioni complesse assenti completamente nell’Elenco prezzi), il progettista può richiedere dei preventivi da parte di operatori economici aventi sede in provincia di Bolzano, qualora disponibili.

Questa doppia modalità di rilevazione dei prezzi, del singolo componente della voce oppure di tutta la voce, darà quindi origine a due fattispecie che dovranno comunque rispettare le medesime logiche di calcolo:

Nel primo caso il progettista chiederà il preventivo per la determinazione del prezzo del singolo componente, ad es del materiale, e una volta ottenuto il costo medio dello stesso lo inserirà nello schema di analisi prezzo, aggiungerà il costo della mano d’opera necessaria, presente nell’Elenco prezzi, al netto delle spese generali e utile, e alla fine aggiungerà alla somma parziale le spese generali e l’utile d’impresa per ottenere l’importo della voce complessiva.

Nella stessa linea guida si chiarisce infatti che:

“In caso di redazione di nuove voci e relativi prezzi ai sensi del punto 3.1 le spese generali di cantiere e l’utile di cantiere nell’ammontare previsti nei prezziari vanno computate una sola volta.”

Nel secondo caso, quando il progettista, in via eccezionale per la natura della lavorazione, richiede i preventivi per l’importo complessivo della voce mancante e non utilizza la scheda di analisi con il dettaglio dei singoli componenti, nelle sue richieste di preventivo deve chiedere espressamente agli operatori economici di indicare il prezzo al netto dell’utile di cantiere e delle spese generali di cantiere. A tale importo vanno poi aggiunti dal progettista il 15% per spese generali di cantiere e un ulteriore 10% di utile di cantiere.

Le spese generali di cantiere da non computare dall’operatore economico nel suo preventivo ed espressamente da richiamare dal progettista in occasione di richiesta di preventivo sono elencati all’ art. 32, comma 4 del d.P.R. 207/2010, ovvero:

a)       le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;

b)      gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c)       la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d)      la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e)      le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f)        le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g)       le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h)      le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i)        le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

j)        le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

k)       le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

l)        le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

m)    le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;

n)      gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

MM