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INDICAZIONI OPERATIVE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DA GARANTIRE AI DIPENDENTI DEL SUBAPPALTATORE

In data 06.10.2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione centrale coordinamento giuridico ha emesso una nota volta a dare indicazioni in ordine alla corretta interpretazione della recente modifica, apportata dall’art. 49 D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021), del comma 14 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il testo della disposizione, così come novellata, è il seguente:

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

 

Secondo l’Ispettorato, affinché vengano riconosciuti al personale dipendente del subappaltatore trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato, devono ricorrere le seguenti condizioni:

 

1) le attività oggetto di subappalto devono coincidere con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto;

 

2) in alternativa, le attività devono riguardare le lavorazioni relative alle categorie prevalenti ed essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

 

In merito al concreto contratto collettivo da applicare, l’Ispettorato, richiamando il contenuto del parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015, afferma che occorre porre l’attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate eventualmente dall’operatore economico.

 

Laddove dall’attività di verifica emerga l’applicazione di condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, l’Ispettorato ritiene che si possa procedere con l’adozione di un provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto, con la conseguenza che si darà luogo alla rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi ed ai conseguenti recuperi.

Infine, si segnala che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti opera il regime di responsabilità solidale.

 

Per completezza, si allega alla presente news il testo della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SV