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Obblighi di cui all´art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 “avviso ai candidati e offerenti del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento all’esito della verifica della documentazione at

Ai sensi dell´art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 è previsto che: “Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.” In attesa di ulteriori chiarimenti e/o di eventuali linee guida in materia da parte dell’Autorità competente, l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ritiene in ragione della disciplina di cui all'art. 23 bis della LP 17/1993, che la previsione di cui al citato art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 non risulta trovare applicazione.

Si evidenzia che tutti gli enti che non volessero applicare l’art. 23 bis della LP 17/1993 dovranno invece provvedere agli adempimenti prescritti dall´art. 76 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016, comunicando i relativi provvedimenti di ammissione ed esclusione nei termini di cui al comma 5 del medesimo art. 76.

SV