Artigianato

Questa pagina fornisce informazioni relative ai vari settori dell’ordinamento dell’artigianato:
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- ordinamento degli spazzacamini e tariffario,
- profili professionali,
- sanzioni amministrative e ricorsi.
La base giuridica è la legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.
Una gran parte delle attività artigiane sono liberamente esercitabili tranne alcune per l’accesso alle quali è necessario essere in possesso di requisiti professionali. Si tratta di attività nel:
- settore automobilistico,
- settore dell‘installazione (qui trova anche il modulo per la dichiarazione di conformità),
- settore dell’igiene e dell‘estetica,
- settore alimentare,
- settore degli spazzacamini (qui trova le tariffe per il servizio di spazzacamini).
Attualmente l’elenco delle attività artigiane gestito dalla Camera di commercio riporta 467 attività artigiane, 72 delle quali sono provviste di un profilo professionale. (Link esterno)
Lo svolgimento di tutte le attività artigiane presuppone locali idonei all'uso specifico, quali officine, capannoni, laboratori o locali simili, conformi alle relative disposizioni legislative.
L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, (Link esterno) individua quelle attività artigiane che possono essere svolte anche al di fuori di locali idonei all'uso specifico. Si tratta prevalentemente di attività a basso impatto ambientale, che non costituiscono un rischio per la salute e il cui esercizio non causa rumori, esalazioni di odore e non provoca alcun pericolo di incendio o di esplosione.
L’iscrizione dell’attività artigiana nel Registro delle imprese avviene attraverso la piattaforma ComunicaStarweb. (Link esterno)
Per le attività nel settore dell’igiene e dell’estetica l'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della dichiarazione di inizio attività da parte del comune territorialmente competente. La segnalazione di inizio attività é presentata allo Sportello unico per le attività produttive. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali per tutte le altre attività avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese.
Ricorsi gerarchici
Contro gli atti amministrativi, adottati dal Presidente della Provincia, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, (Link esterno) in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
L’organo decidente ha l’obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell’esame del ricorso.
Sanzioni amministrative
Le persone che violano le disposizioni legislative relative al settore dell’artigianato sono soggette a sanzioni amministrative. Si distinguono due tipi di sanzioni: nel caso in cui si tratti di violazioni che non comportano danni irreversibili, la comminazione della sanzione amministrativa è preceduta da un ammonimento e in un secondo momento da una sanzione amministrativa. Nel caso in cui vi sia una violazione comportante danni irreversibili (per es. svolgimento di un’attività regolamentata senza essere in possesso di requisiti professionali) sarà subito applicata la sanzione amministrativa.
Una sanzione amministrativa é comminata nei seguenti casi previsti dall’articolo 43 della legge provinciale n. 1/2008: (Link esterno)
- quando un’attività artigiana regolamentata è esercitata in mancanza dei necessari requisiti professionali;
- ritardi o omissioni nella denuncia di inizio o cancellazione dell’attività o di modifiche concernenti l'impresa;
- rilascio di dichiarazioni mendaci;
- assenza del responsabile tecnico;
- svolgimento dell’attività in modo ambulante o in locali non idonei all’uso specifico;
- utilizzo di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale, senza autorizzazione;
- utilizzo di denominazioni con riferimento ad attività artigianali diverse senza la necessaria iscrizione al Registro delle imprese;
- uso abusivo del titolo "maestro artigiano", "maestra artigiana" o "impresa di maestro artigiano";
- violazione delle disposizioni concernenti l'ordinamento del servizio di spazzacamino (Decreto del Presidente della Provincia n. 27/2009).
L’artigianato altoatesino dispone di vari profili professionali. Il decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 1991, n. 21, (Link esterno) contiene le informazioni in merito a tutte le attività artigiane, suddivise in settore di riferimento. Il profilo professionale del tecnico d’auto è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2008, n. 68. Il profilo professionale del gommista è stato approvato con decreto dell’Assessore 31 maggio 2021, n. 9800.
Qui si possono trovare informazioni sulla normativa relativa al settore dell’artigianato.
- Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1: (Link esterno) Ordinamento dell'artigianato
- Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27: (Link esterno) Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato
- Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 1991, n. 21: (Link esterno) Profili professionali nell'artigianato
- Legge 8 agosto 1985, n. 443: Legge quadro per l'artigianato
- Legge 14 febbraio 1963, n. 161: Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini
- Legge 25 gennaio 1994, n. 82: Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
- Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274: Regolamento di attuazione della Legge 82/1994
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1: Disciplina dell'attività di estetista
- Decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110: Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti
- Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione
- Legge 17 agosto 2005, n. 174: Attività di acconciatore
- Deliberazione della Giunta provinciale 26 ottobre 2021: Standard minimi per i corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico/tecnica per l'attività di gommista