FAQ

Lista delle domande e risposte frequenti

[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Sede di lavoro all'estero – Nel caso di sede di lavoro all'estero, come si compila la parte relativa ai dati sulla sede di lavoro?
Inserire lo stato estero dove è previsto il comune, compilare il CAP – qualora non fosse possibile inserire il CAP corretto – convenzionalmente con 00000 (5 zeri), e nell’indirizzo inserire comune estero e indirizzo.
  • Numero:  1480
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 3.3.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Variazione di ragione sociale – VarDatori – La variazione di ragione sociale va sempre comunicata?
Sì, la variazione di ragione sociale del datore di lavoro, in presenza di persone occupate soggette all’obbligo di comunicazione, va sempre comunicata, anche ad esempio in caso di aggiunta alla denominazione delle sole parole “in liquidazione”.
  • Numero:  1500
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 14.7.2009

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Trasferimento – VarDatori – Quale codice di trasferimento va indicato in caso di donazione o successione d’azienda (eredità)?
In caso di trasferimento per donazione o successione d’azienda va indicata la causale “cessione d’azienda o ramo di essa / scissione”.
  • Numero:  1510
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 15.7.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Affitto d’azienda – Nel caso in cui un contratto d’affitto d’azienda o ramo di essa venga prorogato di anno in anno, che tipo di comunicazione deve essere inviata? Al termine dello stesso, è necessario fare una comunicazione?
La proroga di un contratto d’affitto d’azienda o ramo di essa va comunicata inviando un nuovo modello Vardatori con la data inizio originaria e la nuova data fine. Se la data di cessazione dell’affitto coincide con la data di fine affitto precedentemente comunicata non deve essere inviata nessun’altra comunicazione.
  • Numero:  1520
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 16.12.2014

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Annullamento assunzione – Cosa bisogna fare nel caso il lavoratore non inizi il rapporto di lavoro (ad es. non si presenti il primo giorno di lavoro)?
In questo caso è necessario fare una comunicazione di annullamento della comunicazione di assunzione precedentemente inviata, ENTRO il giorno di inizio del rapporto di lavoro ovvero entro il primo giorno feriale successivo, se il giorno di inizio è un giorno festivo. Ad es. se il rapporto di lavoro inizia il 15.12.2008, bisogna annullare la comunicazione di assunzione entro le ore 24 del 15.12.2008.
  • Numero:  1600
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 28.11.2008

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]

Annullamento – Rettifica – Come posso annullare o rettificare una comunicazione inviata prima del 1 dicembre 2008?

Per annullare o rettificare una comunicazione inviata prima del 1 dicembre 2008 (quindi, con il vecchio sistema) non è possibile utilizzare ProNotel2. In questi casi annullamenti e rettifiche vanno inoltrati all’Ufficio osservazione mercato del lavoro tramite posta, consegna personale o e-mail.

Contatti
  • Numero:  1610
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 28.11.2008

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Annullamento – Rettifica – Come posso annullare o rettificare una comunicazione inviata tramite un altro sistema (locale o nazionale)?
Per annullare o rettificare una comunicazione inviata tramite un altro sistema non è possibile utilizzare ProNotel2. In questo caso va utilizzato lo stesso sistema tramite il quale è stata inviata la comunicazione da annullare o rettificare.
  • Numero:  1620
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 28.11.2008

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Annullamento – Se viene annullata una rettifica viene annullata automaticamente anche la comunicazione a cui la rettifica si riferisce?
No, annullando una rettifica la comunicazione precedente (la rettificata) ritorna valida.
  • Numero:  1622
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 13.4.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Annullamento – Se annullo una comunicazione obbligatoria che ha una rettifica collegata, annullo così anche la rettifica?

No, annullando la prima comunicazione la rettifica resta valida. Per annullare tutto, sia la prima comunicazione sia le rettifiche successive, bisogna inviare un annullamento per ogni comunicazione fatta (tanti annullamenti quante sono le comunicazioni da annullare). In questi casi si consiglia di contattare l’Help Desk per agire correttamente.

Contatti
  • Numero:  1624
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 13.4.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Rettifica – La rettifica di comunicazioni contenenti errori può essere fatta sia online che tramite upload?

Sí, le modalità sono però differenti:

  • mediante il modulo online, bisogna utilizzare il codice univoco di comunicazione al fine di ricercare la comunicazione da rettificare, provvedere ad effettuare le necessarie correzioni ed inviare una nuova comunicazione rettificata;
  • mediante l’invio di un file xml (upload), bisogna rinviare il modulo di comunicazione che si intende rettificare riveduto e corretto, con l’indicazione della tipologia di comunicazione “rettifica” e compilare il campo codice univoco di comunicazione precedente con il codice della comunicazione da rettificare.
  • Numero:  1630
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 28.7.2009

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Rettifica – Se richiesto d’ufficio devo inviare la rettifica della causale di cessazione? Come?

Il Servizio lavoro può richiedere la rettifica della causale di cessazione di una comunicazione già effettuata, se non coerente con il contenuto della lettera di licenziamento consegnata al lavoratore, sia ai fini dell’iscrizione di quest’ultimo nelle liste di mobilità, sia per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. La rettifica va effettuata elettronicamente, il prima possibile. Nelle fattispecie legate alla mobilità, la nuova causale di cessazione va scelta tra:

  • "licenziamento collettivo" per imprese con più di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nel periodo di tempo di 120 giorni, per giustificato motivo oggettivo (riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività);
  • "licenziamento individuale", sostituita dal 15 marzo 2009 con "licenziamento per giustificato motivo oggettivo".
Nelle fattispecie legate all’indennità di disoccupazione ordinaria, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per "fine stagione anticipata" va scelta la causale di cessazione "modifica del termine inizialmente fissato".
  • Numero:  1640
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 21.1.2009

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Rettifica – Entro i 5 giorni successivi all’invio è sempre possibile correggere i dati relativi al lavoratore?
Entro i 5 giorni successivi all’invio è possibile correggere i dati del lavoratore soltanto nel caso in cui la persona da assumere rimanga comunque la stessa. La sostituzione del lavoratore non va, infatti, comunicata con una rettifica, ma con l'annullamento della prima assunzione e l'inoltro di una nuova comunicazione.
  • Numero:  1650
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 14.12.2015

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Legge zone montane – L’obbligo di comunicazione unificata comprende anche le assunzioni rientranti nella legge sulle zone montane?
No, per le assunzioni di cui all’art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” non vige l’obbligo di comunicazione obbligatoria. Nel caso siano state comunicate assunzioni di lavoratori ai sensi di questa legge senza l'indicazione della data fine, e si intenda comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, è sufficiente inviare una email all’Ufficio Osservazione mercato del lavoro all'indirizzo notel@provincia.bz.it.
  • Numero:  1700
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 28.11.2008

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Assunzioni congiunte in agricoltura – Quando sarà possibile assumere congiuntamente un lavoratore da parte di più datori di lavoro agricoli?
Dal 7 gennaio 2015 è possibile procedere all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti presso più datori di lavoro agricoli: le relative comunicazioni vanno effettuate attraverso il portale del Ministero del Lavoro.
  • Numero:  1705
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 8.1.2015

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Tirocinio – Soggetto promotore – In una comunicazione UniLav-Assunzione, chi è il soggetto promotore?
Il soggetto promotore di un tirocinio può essere ad esempio la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Università o la Scuola che promuove/autorizza il tirocinio. In questi casi nel campo “codice fiscale soggetto promotore tirocinio” va indicato il relativo codice fiscale.
  • Numero:  1711
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 15.7.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Tirocinio – PatINAIL – In caso di assunzione di un tirocinante, nella comunicazione di assunzione la PatINAIL da inserire é quella del datore di lavoro ospitante o quella del soggetto promotore che provvede all'assicurazione?
In caso di tirocinio, quando l'assicurazione INAIL è pagata dal soggetto promotore la PatINAIL da inserire è quella del soggetto promotore. Nel caso si tratti di un ufficio provinciale la PatINAIL va compilata con 090321468. In caso di tirocini a favore di soggetti disabili “POA”, “PAL” e “PILA” va indicata la posizione PatINAIL della Provincia Autonoma di Bolzano (090321468).
  • Numero:  1712
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 3.9.2020

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Tirocinio – L’obbligo di comunicazione sussiste anche nei confronti di tirocini e stage esclusivamente formativi attivati all’interno di corsi di formazione professionale finanziati dal FSE?
Tirocini o stage attivati all’interno di corsi di formazione finanziati dal FSE non sono soggetti all’obbligo di comunicazione: si tratta, infatti, di tirocini curriculari non finalizzati all’inserimento lavorativo.
  • Numero:  1716
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 11.12.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Tirocinio estivo – In caso di tirocinio volontario di uno studente universitario deve essere inviata la comunicazione obbligatoria?
I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro, nel caso in cui la o il tirocinante sia in possesso di un titolo di studio conseguito negli ultimi 12 mesi e non manifesti l’intenzione di proseguire gli studi.
La comunicazione obbligatoria non è invece dovuta nei casi in cui la o il tirocinante non sia in possesso di un titolo di studio conseguito negli ultimi 12 mesi oppure anche se in possesso abbia intenzione di proseguire gli studi nel successivo anno scolastico/accademico.
  • Numero:  1717
  • Autore: sl
  • Ultima modifica: 19.3.2015

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
L.P. 11/1986 – L’impiego temporaneo di disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11 è soggetto a comunicazione obbligatoria?
Si, la comunicazione va fatta tramite ProNotel2, indicando come tipologia contrattuale “lavoro o attività socialmente utile (lsu - asu)”
  • Numero:  1720
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 13.1.2009

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
In caso di formazione specialistica dei medici ex L. P. 14/2002 che tipo di comunicazione va effettuata?
In caso di formazione specialistica dei medici ex L. P. 14/2002 va inviata una comunicazione di assunzione con contratto di formazione.
  • Numero:  1724
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 16.12.2014

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Job on call – Se la ditta vuole assumere un lavoratore con contratto a chiamata, ma poi il dipendente lavorerà su più sedi della ditta, come va effettuata la comunicazione?
In questo caso, la comunicazione va effettuata con UniLav Assunzione, indicando come sede di lavoro la sede del committente presso la quale si realizza il “coordinamento” anche temporale della prestazione lavorativa. Trasferimenti sporadici, e quindi non definitivi, non vanno comunicati.
  • Numero:  1725
  • Autore: ms
  • Ultima modifica: 31.5.2010

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Job on call – La trasformazione da job on call (lavoro intermittente) ad una qualsiasi altra tipologia contrattuale – o viceversa – va comunicata? Come?
In questo caso non si tratta di trasformazione, ma di due distinti rapporti di lavoro, per i quali bisogna inviare le rispettive comunicazioni di cessazione e assunzione.
  • Numero:  1730
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 8.10.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Job on call – In caso di contratto di lavoro  intermittente o job on call, oltre alla comunicazione di assunzione, é prevista un'ulteriore comunicazione prima dell'inizio della prestazione lavorativa?
In caso di contratto di lavoro intermittente (job on call), oltre alla comunicazione di assunzione, è previsto che prima dell'inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro é tenuto a comunicarne la durata. A partire dal 3 luglio 2013 la comunicazione delle singole chiamate deve essere inviata tramite e-mail utilizzando il modulo UNI-Intermittente all'indirizzo di posta certificata del Ministero intermittenti@pec.lavoro.gov.it oppure compilando il modulo online sul portale ministeriale di Cliclavoro. L'invio tramite SMS è previsto per le prestazioni da svolgersi entro le 12 ore successive. Ulteriori informazioni sono pubblicate sotto la rubrica LAVORO INTERMITTENTE sulla pagina internet del Ministero del Lavoro.
  • Numero:  1735
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 4.7.2013

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Job on call – Qualora la prima chiamata coincidesse con l'inizio del rapporto di lavoro, va comunque comunicata la singola chiamata?
Sí. La comunicazione fatta tramite ProNotel2 fa riferimento al rapporto di lavoro come tale. La singola chiamata deve essere comunicata distintamente anche se le due date di inizio coincidessero. Esempio: L'inizio del rapporto di lavoro è il 1/9/2012 (comunicato con UniLav tramite ProNotel2). Se il dipendente viene chiamato per la prima volta il giorno stesso di inizio, cioè il 1/9/2012, il datore di lavoro è tenuto ad inviare la chiamata in modo separato. Vedi FAQ n. 1735
  • Numero:  1736
  • Autore: sl
  • Ultima modifica: 20.8.2012

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Job sharing – La trasformazione da job sharing (lavoro ripartito) ad una qualsiasi altra tipologia contrattuale va comunicata? Come?
In questo caso non si tratta di trasformazione, ma di due distinti rapporti di lavoro, per i quali bisogna inviare le rispettive comunicazioni di cessazione e assunzione.
  • Numero:  1740
  • Autore: fm
  • Ultima modifica: 15.1.2009

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