FAQ

Lista delle domande e risposte frequenti

[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Lavoro a domicilio – dove si trova la sede di lavoro del lavoratore a domicilio?

In caso di lavoro a domicilio si riferiscono alla sede di lavoro cui il lavoratore è assegnato. Se non è presente nessuna sede di lavoro in Italia, va indicato il domicilio/residenza del lavoratore.

 

 

  • Numero:  2600
  • Autore: mw
  • Ultima modifica: 23.4.2019

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Come va utilizzato il codice trasformazione “Progressione verticale nella PA”?
La tipologia “Progressione verticale nella PA” può essere utilizzata solamente dalla Pubblica Amministrazione e va utilizzata anche in caso di demansionamento.
  • Numero:  2700
  • Autore: tb
  • Ultima modifica: 30.7.2019

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]
Chi va comunicato con i “contratti per Riders” (lavoro con piattaforma)?
I Riders sono fattorini attivi in ambito urbano, che si spostano utilizzando biciclette, motorini o altri veicoli di cui all’art. 47 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 285/1992 e che si appoggiano a piattaforme (anche digitali) per l’organizzazione della prestazione.
I Riders soggetti a comunicazione obbligatoria sono solo quelli assunti con contratti di lavoro subordinato.
Rientrano in tale categoria ad esempio i fattorini dipendenti di pizzerie che prendono ordini per telefono.
  • Numero:  2800
  • Autore: tb
  • Ultima modifica: 14.1.2020

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[Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro]

Lavoro autonomo occasionale: come effettuare le comunicazioni?

Dal 21 dicembre 2021 è diventato obbligatorio comunicare preventivamente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, così come previsto dalla Legge 215/2021.

Il Ministero del lavoro ha istituito un apposito servizio online con il quale – analogamente al lavoro intermittente o a chiamata – è possibile effettuare le segnalazioni attraverso una procedura standardizzata. Il nuovo servizio telematico di segnalazione è disponibile sul sito:

https://servizi.lavoro.gov.it/

e permette alle aziende registrate e ai datori di lavoro di inserire direttamente i dati di riferimento dei rapporti di lavoro con i lavoratori autonomi incaricati. Il nuovo servizio prevede tre opzioni per indicare la durata del rapporto di lavoro: fino a sette giorni, fino a 15 giorni e fino a 30 giorni. Se il rapporto di lavoro dura più a lungo, la notifica deve essere rinnovata.

Per quanto riguarda i contenuti e le tempistiche della comunicazione, nonché per i dettagli utili ad identificare sia i soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni, sia le tipologie di lavoratori autonomi oggetto di comunicazione, si rimanda alla nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 0000029 del 11.01.2022 (reperibile qui).
  • Numero:  2900
  • Ultima modifica: 3.5.2022

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