Cooperazione allo sviluppo e tutela delle minoranze linguistiche e culturali

L’obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo della Provincia di Bolzano è quello di contribuire alla riduzione della povertà e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni nel sud del mondo. Vengono sostenuti progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo inclusi nella Lista del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (lista DAC – Development Assistance Committee) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I progetti di tutela delle minoranze linguistiche e culturali possono essere realizzati anche in Paesi non inclusi nella suddetta lista.

L’intero ambito della cooperazione allo sviluppo della Provincia di Bolzano è regolato dalla Legge provinciale del 19 marzo 1991, n. 5 "Promozione dell’attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà".

L’intero ambito della cooperazione allo sviluppo della Provincia di Bolzano è regolato dalla Legge provinciale del 19 marzo 1991, n. 5 "Promozione dell’attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà".

Una parte consistente dei fondi a disposizione per la cooperazione allo sviluppo viene utilizzata per il sostegno di progetti presentati dalle organizzazioni e associazioni della nostra Provincia. Possono accedere ai fondi le organizzazioni non governative (Ong), organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) nonché altri enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni e fondazioni, nonché cooperative e consorzi che abbiano la propria sede legale o una sede operativa in provincia di Bolzano e svolgano la propria attività in modo diretto e continuativo sul territorio provinciale.

Ogni anno è prevista la seguente scadenza: il 31 gennaio per la presentazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e tutela delle minoranze linguistiche e culturali che si svolgono in paesi terzi del sud del mondo.

I criteri per il sostegno dei progetti di cooperazione e tutela delle minoranze linguistiche e culturali (Link esterno) sono stati approvati con delibera del 10 novembre 2015 n. 1275 dalla Giunta provinciale e definiscono i settori di intervento, i criteri di priorità, la misura del finanziamento nonché le modalità di gestione e rendicontazione.

Le singole proposte di progetto vengono valutate dall'Ufficio Relazioni estere e volontariato della Ripartizione Presidenza e approvate con Decreto del Direttore di Ripartizione.

Oltre ai progetti presentati dalle organizzazioni altoatesine, la Provincia finanzia anche nell'ambito di partenariati territoriali, progetti e programmi, nella cui gestione e implementazione l’amministrazione provinciale è coinvolta in modo più diretto grazie alla partecipazione di propri esperti o al ruolo di coordinamento. Si tratta soprattutto di iniziative realizzate in collaborazione con altri enti o altre istituzioni (come per es. l'Euregio, l'Unione Europea). Queste iniziative sono regolate dai Criteri per il finanziamento degli interventi diretti della Provincia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo nonché della cultura di pace e di solidarietà e inserite nella programmazione annuale. La chiusura di tutti i progetti avviene in seguito alla presentazione di una relazione finale e alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni delle Linee guida per la rendicontazione e per la relazione finale(Link esterno).

Gli aspetti principali della procedura sono disciplinati sia dalla Legge Provinciale n. 5 del 19 marzo 1991 "Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e solidarietà" (Link esterno) e relativi criteri (Link esterno)applicativi approvati con Delibera della Giunta provinciale n. 1275 del 10.11.2015 sia dalla legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993 (Link esterno).

I progetti di cooperazione allo sviluppo devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno usando la modulistica predisposta dall’ufficio e allegando tutti i documenti richiesti e indicati nei criteri .

Le singole proposte di progetto vengono valutate entro sei mesi dalla loro presentazione. Il finanziamento delle varie iniziative è approvato con Decreto del Direttore di Ripartizione. Successivamente viene stipulata una convenzione tra il Direttore di Ripartizione e il proponente. Il progetto dev'essere concluso e rendicontato entro il termine indicato dalla convenzione.

I criteri, la modulistica necessarià per la presentazione del progetto e le linee guida per la rendicontazione con gli appositi moduli, si trovano sotto Linee guida e modulistica.

Informazioni in lingua inglese e francese

 

Corporate design

Sulle strutture e sui macchinari e attrezzature realizzate o acquistate con finanziamento provinciale deve essere apposta una targa ben visibile con la dicitura "Con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano" nella relativa lingua locale e il logo della Provincia autonoma di Bolzano.

Le diverse forme di pubblicizzazione (depliant, poster, cartoline, inserzioni sui mezzi stampa, pagine web, etc) delle attività finanziate dall'Ufficio provinciale competente devono evidenziare quanto segue: "La presente iniziativa è realizzata con il finanziamento della Provincia autonoma di Bolzano, Presidenza, Ufficio Relazioni estere e volontariato, cooperazione allo sviluppo" assieme al logo della Provincia autonoma di Bolzano.

Il logo può essere utilizzato solo per questo scopo.