Il Tribunale (Externer Link) costituisce l'istituzione centrale della giurisdizione civile e penale. Nel tribunale la suddivisione in sezioni (penali e civili) corrisponde alla distinzione tra giurisdizione penale e civile.
In provincia di Bolzano il Tribunale ha la sede principale a Bolzano e sezioni distaccate nelle città di Bressanone, Brunico, Merano e Silandro. Determinate procedure si svolgono esclusivamente nella sede centrale, come ad esempio - in ambito civilistico - i procedimenti di separazione e divorzio, le controversie di lavoro, le esecuzioni immobiliari, ecc., e - in ambito penalistico - la fase del procedimento che si svolge davanti al Giudice per le indagini preliminari.
Tribunale civile
Le sezioni civili del Tribunale sono competenti per le questioni di diritto privato, quali ad esempio le controversie sul diritto di proprietà, i rapporti contrattuali, i diritti di eredità, ma anche il diritto di famiglia, il diritto societario, la legge regolatrice della concorrenza, ecc. Per certi settori di particolare importanza esistono all'interno del tribunale delle sezioni specializzate, come quelle per le controversie che riguardano il diritto del lavoro o il diritto agrario.
Mentre quindi la giurisdizione civile si occupa principalmente di controversie giuridiche nell'ambito del diritto civile e interviene solamente nel caso in cui una delle parti proponga un atto di citazione o un ricorso dinanzi al giudice, la giurisdizione penale ha compiti fondamentalmente diversi.
Tribunale penale
I procedimenti penali tendono alla punizione dei reati e quindi a combattere la criminalità in senso lato. È il pubblico ministero, che rappresenta lo Stato quale attore, a dare il via a tali procedimenti. Nella maggior parte dei casi il pubblico ministero può agire d'ufficio. Solo nel caso di reati di minor interesse pubblico si rende necessaria anche l’iniziativa da parte di un privato, che deve sporgere querela.
In seguito alle numerose riforme degli ultimi anni si è sempre più affermata la figura del giudice unico, mentre solo le decisioni relative a materie di portata maggiore vengono deliberate dal Tribunale in composizione collegiale. In occasione di queste riforme sono state introdotte anche procedure abbreviate e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, che semplificano l'iter processuale ed implicano una riduzione della pena.
La Corte d'Assise riveste un ruolo particolare nella giurisdizione penale. Al magistrato togato vengono affiancati dei cittadini (cosiddetti giudici popolari) nominati ad hoc, che pronunciano il verdetto in nome del popolo.
È un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti persone minorenni.
La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il tribunale stesso è istituito.
Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'Appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due componenti esperti non togati. Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:
- i reati commessi nell'ambito del distretto da persone minori di anni 18;
- l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori di anni 18 residenti nello stesso territorio nel distretto;
- l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto della Corte d'Appello.
Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi ai danni di persone minori d'età.
Sia nel giudizio civile che in quello penale esiste la possibilità di impugnare la sentenza del giudice di primo grado. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal Tribunale di Bolzano decide la Sezione di Bolzano della Corte di Appello di Trento (ovvero la Corte di Assise di Appello).
È l'organo supremo della giustizia e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità), cioè per verificare se il giudice, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge.
È un organo collegiale della giurisdizione ordinaria. È suddiviso in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio italiano.
Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa è un organo giurisdizionale a tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Ogni provvedimento giuridico amministrativo definitivo della Pubblica Amministrazione è impugnabile, con l’assistenza di un avvocato ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o dalla sua conoscenza, innanzi al Tribunale amministrativo, a condizione che con il provvedimento sia stato leso un interesse legittimo del o della ricorrente.
Nell’ambito della giurisdizione amministrativa il Tribunale amministrativo regionale è organo di prima istanza; l’appello contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale va presentato innanzi al Consiglio di Stato, organo di seconda istanza.
In genere, i motivi per i quali si propone ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale sono: l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge.
È compito prevalente del Tribunale amministrativo regionale verificare la legittimità, cioè la conformità o meno dell’atto, ritenuto lesivo dalla persona ricorrente, alla normativa di legge.
In base alla legge n. 205/2000, il Tribunale amministrativo regionale decide anche sulle richieste di risarcimento dei danni.
L’istituzione dei Tribunali amministrativi è avvenuta con la legge dd. 6 dicembre, n. 1034; il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano è stato insediato nel 1989 ed ha la sua sede nella “Gerstburg”.
È un organo di giurisdizione amministrativa preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Stato, che ha sede a Roma, è giudice di secondo grado, al quale va proposto l’appello avverso le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Se la sentenza del Tribunale Amministrativo è stata notificata, il termine entro il quale va proposto l’appello è di 60 giorni; se invece detta sentenza non è stata notificata, il termine per la proposizione dell’appello è di 13 mesi dal deposito della stessa.
Il Consiglio di Stato decide con sentenza definitiva se l’atto amministrativo impugnato rimane in vigore, se va modificato o se viene annullato.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche fa parte della giurisdizione amministrativa; in Italia ne esistono otto.
Esso decide in primo grado le controversie in merito alla demanialità delle acque, ai limiti dei corsi o bacini, ai diritti relativi alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche ed infine in merito all’occupazione permanente o temporanea di fondi ed alle conseguenti indennità.
Avverso le decisioni dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche si propone appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha sede a Roma.
In materia di diritti soggettivi esso delibera in grado di appello sulle cause decise in primo grado dagli otto Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.
In materia di interessi legittimi esso decide i ricorsi proposti per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge contro atti amministrativi emessi da organi amministrativi e connessi alla materia delle acque pubbliche.
Inoltre decide su ricorsi riguardanti l’esecuzione di opere idrauliche e in materia di diritti di pesca.
Avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si propone appello alla Corte di Cassazione.
La Corte costituzionale (articoli 134-137 Costituzione) ha sede a Roma e giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.
È composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici sono nominati per nove anni e non possono essere nuovamente nominati.
Quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da altri poteri dello Stato, cui la Costituzione affida importanti funzioni di controllo (articolo 100 Costituzione) e giurisdizionali (articolo 103 Costituzione). Le funzioni di controllo si distinguono in controllo preventivo e successivo degli atti emanati dagli organi della pubblica amministrazione.
Le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti concernono la responsabilità amministrativa e quella contabile, nonché la materia pensionistica.
La responsabilità amministrativa si riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.
La Corte dei Conti ha inoltre sempre svolto, sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862, n. 800, funzioni giurisdizionali in materia di giudizi di conto dei cosiddetti agenti contabili e di responsabilità contabile.
Per quanto concerne la materia pensionistica, la Corte dei Conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni civili, militari e di guerra, alle pensioni a totale carico dello Stato e a quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP). Le controversie possono avere ad oggetto sia il diritto alla pensione sia la sua entità. La Corte dei Conti giudica anche in ordine alla legittimità del recupero disposto dall’ente in ordine alle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico ed accessorio.
Il personale della Corte dei Conti è costituito da magistrati e da impiegati amministrativi.
Le Commissioni tributarie sono suddivise in Commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e quelle regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Mentre le prime sono competenti nel giudizio di primo grado, le seconde sono competenti in quello di secondo grado ovvero per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali. Hanno la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il fisco. La competenza è molto ampia e comprende tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le controversie di natura catastale e quelle inerenti all’imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al tributo sulle pubbliche affissioni.
La Commissione tributaria è composta da magistrati, in servizio o a riposo, e da dirigenti dello Stato. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Il/La Giudice di Pace decide sulle controversie civili di piccola entità e su specifiche questioni in materia penale e in materia amministrativa. Nell’ambito civile decide su cause di valore non superiore a euro 2.582,28 e su cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non sia superiore a euro 15.493,71.
Il/La Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici, come le cause di lavoro e le cause matrimoniali. In questo caso il/la Giudice di Pace ha un ruolo di paciere; non è necessario che le parti si avvalgano di assistenza legale. In materia amministrativa il/la Giudice di Pace è competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative entro il limite di euro 15.493,71. Rimane comunque riservato al Tribunale il giudizio sulle opposizioni alle sanzioni amministrative nelle seguenti materie:
- tutela del lavoro;
- igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- previdenza ed assistenza obbligatoria;
- urbanistica ed edilizia;
- tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- igiene degli alimenti e delle bevande;
- società ed intermediari finanziari;
- tributaria e valutaria.
Per quanto riguarda il diritto penale sono attribuite al/alla Giudice di Pace le competenze relative ad alcuni reati di notevole diffusione,
- contro la persona, quali le percosse, le lesioni, l’omissione di soccorso;
- contro l’onore, quali l’ingiuria e la diffamazione;
- contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l’ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il/la Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o, su richiesta dell’imputato o imputata, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Il/La Giudice di Pace è un magistrato onorario/una magistrata onoraria al/alla quale sono temporaneamente assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato/confermata per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. Cessa dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.