FAQ
- [Avvisi]
Qual è il parametro di riferimento per la riparametrazione del numero di partecipanti del Progetto Quadro nell’Avviso “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – Annualità 2021/2022- Progetti Quadro” approvato con decreto della Direttrice di Ripartizione del 28 luglio 2021, n. 12808?
Con riferimento alla sanzione S.3 “Numero minimo di partecipanti UCS-PQ”, S.4 “Requisiti di partecipazione UCS-PQ” e S.15 “grado di realizzazione UCS-PQ” per “numero minimo di partecipanti approvato” si intende, come da esempio a supporto, il numero complessivo di partecipanti previsti per il Progetto Quadro, composto dalla somma dei partecipanti approvati per i singoli corsi che lo compongono. Le modalità di riparametrazione sono indicate ai sopracitati paragrafi S.3 e S.4 e S.15.
- [Avvisi]
Nell’Avviso “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – Annualità 2021/2022- Progetti Quadro” approvato con decreto della Direttrice di Ripartizione del 28 luglio 2021, n. 12808, quale percentuale di aiuto viene riconosciuta al beneficiario e secondo quali modalità?
La quota pubblica di finanziamento del progetto riconoscibile è calcolata, indipendentemente dalla dimensione di impresa, sulla base della intensità di Aiuto minima prevista dall’art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, pari al 50% del costo complessivo del Progetto Quadro presentato e approvato.
Formalmente sono le imprese aderenti ai corsi presenti all’interno dei Progetti Quadro ad essere beneficiarie dell’Aiuto di Stato. La quota pubblica viene comunque erogata all’ente formativo che ha presentato il Progetto Quadro ed è soggetto attuatore e beneficiario del progetto stesso. Tale quota viene erogata a saldo finale in maniera commisurata all’importo riconosciuto a conclusione delle attività di progetto. L’ente formativo ha la possibilità di richiedere un anticipo nella misura del 20% dell’importo pubblico approvato dietro presentazione di regolare fidejussione successivamente all’avvio del primo corso. La quota di cofinanziamento privato è figurativa ed è coperta dalla componente salariale del costo standard.
- [Avvisi]
In riferimento all’Avviso “Azioni volte al rafforzamento delle competenze ed all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 2019/2020” approvato con Decreto nr. 25078 del 4/12/2019 nel caso di un progetto rivolto a migranti (compresi i richiedenti asilo), beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria o titolari di permessi di soggiorno per casi speciali previsti dalla normativa, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età ospitati all’interno di appositi centri di accoglienza, che dovessero provenire da diversi centri di accoglienza, deve essere stipulato un accordo formale con i singoli referenti dei vari centri di accoglienza di provenienza dei migranti?
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Sì, deve essere stipulato un accordo formale con ogni singolo referente p.t. del centro di accoglienza di provenienza. Nel caso diversi centri venissero gestiti dello stesso ente gestore può essere stipulato un unico accordo firmato dal referente dell’ente gestore dei vari centri indicando separatamente il nominativo di ogni centro.
- [Avvisi]
In riferimento all’Avviso “Azioni volte al rafforzamento delle competenze ed all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 2019/2020” approvato con Decreto nr. 25078 del 4/12/2019 , possono essere ammessi come partecipanti i migranti (compresi i richiedenti asilo), beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria o titolari di permessi di soggiorno per casi speciali previsti dalla normativa, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età che non sono ospitati all’interno di appositi centri di accoglienza?
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Sì, possono partecipare al progetto ed in tal caso non è necessario stipulare né allegare alla proposta progettuale l’accordo con il centro di accoglienza.
- [Avvisi]Come deve essere compilata la sezione “Motivazione del ricorso alla delega” in fase di presentazione della proposta progettuale?
- Così come illustrato al par. 3.3.2.1 delle Norme per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi 2014-2020- Versione 2.0 del 2017, modificate con Decreto n. 13551/2018, la delega di attività è una particolare tipologia di affidamento a terzi che si caratterizza per i seguenti elementi: attività complessa, eccezionalità, nesso e rilevanza.
E´ necessario indicare, in fase di presentazione progettuale, tutte le condizioni e le caratteristiche del progetto che rendano necessario l’apporto di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica, evidenziando in particolare:
1. la tipologia di attività complesse, ovvero azioni, prestazioni o servizi organizzati, che il soggetto incaricato è chiamato ad eseguire e coordinare, dando evidenza della quantificazione economica delle attività delegate e delle referenze del soggetto delegato; 2. il nesso sostanziale tra le attività delegate e le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, giustificando perché la delega a quel soggetto permetta di raggiungere gli obiettivi indicati e/o perché senza la delega non si possa svolgere il progetto; 3. le motivazioni in merito all’indisponibilità di tali risorse e/o competenze presso il beneficiario e perché ci sia la necessità concreta di un apporto specialistico di quel determinato soggetto delegato.
Tali informazioni devono essere riportate estensivamente nella sezione “Motivazione del ricorso alla delega” e, per quanto concerne l’apporto specialistico apportato alla realizzazione del progetto, anche nella sezione “Risorse organizzative e professionali”.
Nel caso di delega relativa alla docenza, devono essere inoltre indicati i singoli moduli oggetto di delega, i cui contenuti devono essere coerenti con le competenze del soggetto delegato riportate nel curriculum vitae di quest’ultimo.
- [Avvisi]
Negli Avvisi per interventi volti alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l'assunzione di giovani laureati e di soggetti svantaggiati, pubblicati con Delibera di Giunta n. 742 e n. 743 del 31/07/2018, qual è il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo dell'importo pubblico concedibile?
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L'importo concesso è calcolato sulla base della retribuzione annua lorda (RAL) ai sensi dell'articolo 6 degli Avvisi citati, da determinare alla luce della documentazione richiesta per le presentazione delle domande di cui all'articolo 9 (vedasi in particolare copia della lettera di assunzione/contratto sottoscritto dall'impresa e dal lavoratore, riportante il riferimento alla retribuzione annua lorda della persona assunta) e da indicare nel formulario della domanda di incentivo nel sistema informativo online messo a disposizione (sistema CoheMon raggiungibile all'URL https://fse-esf.civis.bz.it/).
- [Controlli/Rendicontazione]Nella fattura elettronica emessa dal fornitore come e dove devono essere riportati il riferimento al Programma Operativo 2014/2020, il codice progetto FSE e il codice CUP?
- Il riferimento al PO FSE 2014/2020, il codice progetto FSE e il codice CUP possono essere inseriti nel campo “Causale” attivabile nella sezione “Dati generali del documento” e/o nel campo “Descrizione bene/servizio” presente nella sezione “Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura”.
- [Avvisi]Negli Avvisi per interventi volti alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l’assunzione di giovani laureati e di soggetti svantaggiati, pubblicati con Delibera di Giunta n. 742 e n. 743 del 31/07/2018, all’art. 3.2 si specifica che i destinatari degli Avvisi devono trovarsi in condizione di non occupazione. Lo status di tirocinante soddisfa questo requisito?
- I tirocinanti rientrano nella definizione di “disoccupato” riportata negli Avvisi. Il contratto di stage, a tempo pieno o parziale, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione poiché un tirocinio, di norma, non si configura quale attività lavorativa, non prevedendo per lo stagista una retribuzione vera e propria, bensì un’indennità di partecipazione da riconoscere.
La riprova è data dal fatto che vi è compatibilità dell’indennità di disoccupazione (Naspi) con l’indennità di tirocinio (circolare INPS 174/2017 art.1).
- [Avvisi]
Nell’Avviso per interventi volti alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l’assunzione di soggetti svantaggiati, pubblicato con Delibera di Giunta n. 743 del 31/07/2018, come si attesta di requisito per le vittime di violenza, di tratta o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione?
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Per vittime di violenza s’intende qualsiasi persona che è o è stata sottoposta a fenomeni di sfruttamento di tipo sessuale o lavorativo che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolarne la piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società. Per attestare i requisiti occorre l’attestazione dei servizi sociosanitari che hanno in carico i soggetti che hanno subito violenza.
- [Controlli/Rendicontazione]
Le Norme di gestione e rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano prevendo al par. 7.8.5 che “Laddove espressamente previsto dagli avvisi pubblici di riferimento, sono ammesse le spese relative alle indennità di partecipazione erogate nei confronti dei destinatari coinvolti nei progetti, che si trovano in uno stato di non occupazione e sono altresì privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o sostegno al reddito.” Nei confronti di quali soggetti sono ritenute ammissibili le spese relative alle indennità di partecipazione all’operazione finanziata?
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A rafforzamento delle previsioni contenute nelle “Norme di gestione e rendicontazione dei progetti formativi cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma di Bolzano”, il Vademecum nazionale sul FSE PO 2014 -2020 prevede tra le spese ammissibili al FSE il costo per il partecipante (par. 4.3 “Costi per i partecipanti”), commisurato alla partecipazione all’operazione finanziata, intesa come “indennità di frequenza” o di “partecipazione alle attività”. Nello specifico il Vademecum prevede, in coerenza con quanto previsto dalla Norma nazionale di ammissibilità (art. 12 Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell’occupazione), che “allo scopo di stimolare la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro da parte di disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione, l’AdG potrebbe prevedere il riconoscimento di un’indennità oraria per le ore di effettiva partecipazione all’intervento di politica attiva, la cui misura sarà stabilita dall’AdG”.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dal Vademecum si chiarisce che le spese relative alle indennità di partecipazione all’operazione finanziata sono ammissibili se sostenute nei confronti dei destinatari disoccupati e non percettori di eventuali trattamenti sostitutivi della retribuzione, ovvero correlati allo status di “disoccupato”, e nei confronti dei destinatari non occupati. Si specifica inoltre che l'eventuale percezione di ulteriori misure di sostegno al reddito, quali ad esempio “bonus bebè”, e quindi non correlate allo status di “disoccupato” non costituiscono causa di incompatibilità per l’erogazione delle indennità di partecipazione all’operazione finanziata.