Canapa negli alimenti

Gli alimenti ottenibili dalla Cannabis sativa L. che possono essere prodotti e commercializzati a livello nazionale, sono i semi di Cannabis sativa L. (inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina) e suoi derivati (farina di semi, olio di semi) a partire da canapa coltivata ai sensi della Legge del 21 dicembre 2016, n. 242.
Le altre parti della pianta non possono essere utilizzate, ad esempio, per essere essiccate ed utilizzate per infusi etc.
Estratti di Cannabis sativa L. e prodotti derivati contenenti cannabinoidi, cannabidiolo incluso, non possono essere prodotti e commercializzati quali alimenti, fatto salvo quanto dovesse essere in futuro stabilito.
Per approfondimenti:
- Circolare dell’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica Prot. 429192 del 20 giugno 2019
- Lettera del Ministero della Salute Prot. 38197 del 10/06/2019
- Circolare del Ministero della Salute Prot. 15314 del 22/05/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020 è stato pubblicato il decreto 4 novembre 2019 intitolato "Definizioni di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti" che fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.
Questi sono i limiti massimi previsti dal decreto:
- Semi di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa: 2,0 mg/Kg
- Olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/Kg
- Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa: 2,0 mg/Kg
Per approfondimenti:
- Circolare dell’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica Prot. 65267 del 28 gennaio 2020
- Circolare del Ministero della Salute Prot. 0001511-P del 17 gennaio 2020