Liquidazione dell'indennità per il mancato reddito riguardante le operazioni di soccorso alpino e speleologico
Un servizio dell'amministrazione provinciale dell'Alto Adige
Descrizione generale
I membri volontari del soccorso alpino e speleologico che fanno parte del C.A.I. (Club Alpino Italiano) o dell'A.V.S. (Alpenverein Südtirol), hanno il diritto al rimborso dei giorni lavorativi persi o delle ore lavorative perse a causa della partecipazione ad operazioni di soccorso o a esercitazioni di aggiornamento.
- Per i lavoratori dipendenti il datore di lavoro può chiedere il risarcimento delle giornate/ore non lavorate a causa dell’impegno dovuto ad operazioni di soccorso alpino o per la partecipazione a corsi di aggiornamento all'I.N.P.S.
- I volontari che esercitano un'attività autonoma possono richiedere all'Ufficio amministrativo Mercato del lavoro dell'Amministrazione provinciale il risarcimento parziale del mancato guadagno causato dalla partecipazione ad operazioni di soccorso o a corsi di aggiornamento.
Appartenenza al soccorso alpino del C.A.I. o dell'A.V.S.
- domanda con i dati IBAN (dati bancari)
- attestazione bancaria del proprio codice IBAN
- attestazione firmata dal sindaco del luogo in cui si è svolta l'operazione di soccorso o l'esercitazione, che certifichi la partecipazione e la durata del soccorso o dell'esercitazione
- copia della carta d'identità qualora la sottoscrizione del modulo non viene effettuata digitalmente
Modulistica e allegati
Operazioni di soccorso alpino e speleologico - domanda per la liquidazione dell’indennità per il mancato reddito
- Modulistica
- Modulo [34 KB]
- Modulistica
(Ultimo aggiornamento del servizio: 19/07/2022)
Ente competente
Ufficio amministrativo Mercato del lavoroPalazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Telefono: 0471 41 86 00
E-mail: sl@provincia.bz.it
PEC: as.sl@pec.prov.bz.it
Website: http://www.provincia.bz.it/lavoro
Orario d'ufficio:
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00 - 12.00
Giovedì: ore 8.30 - 13.00, ore 14.00 - 17.30
Scadenze
La domanda ai sensi della lettera B) deve essere presentata entro e non oltre il mese successivo allo svolgimento dell’operazione di soccorso o dell’esercitazione.