Legislazione
Norme di riferimento per la costruzione e la gestione di funivie.
- Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1: (Link esterno)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
(Sostituisce la legge provinciale del 8 novembre 1973, n. 87) - Delibera 10 novembre 2020, n. 873: (Link esterno)
Modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e ammodernamento degli impianti a fune
(Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 1322 del 28 novembre 2017) - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35: (Link esterno)
Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico
(Questo regolamento sostituisce il regolamento 13 novembre 2006, n. 61) - Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19: Link esterno)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio
(Sostituisce il decreto del Presidente della Provincia del 5 novembre 2001, n. 45)
Qui di seguito vengono pubblicate i pù importanti circolari, lettere del Ministero dei Trasporti e pareri della CFAT, precisando che viene riportato solo una breve relazione del contenuto:
Il testo completo può essere richiesto presso il Ministero dei Trasporti (Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di Gestione Sistemi di Trasporto ad impianti fissi, T.I.F 6, Via Caraci 36, I-00157-ROMA, tel 06 41586431 fax 06 41586418) o presso l'ufficio funivie della Provincia Autonoma di Bolzano.
Anche per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio privatovige la legge provinciale 30 gennaio 2006, n 1: Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea (Link esterno)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5. (Link esterno) (in quanto applicabile secondo la legge provinciale 1/06): Norme tecniche relative alle teleferiche in servizio privato (Link esterno)
Ulteriori informazioni:
- Domanda per il nulla osta all'esercizio al comune nel quale è posto l'impianto
- Funivie private devono essere controllate regolarmente da un tecnico funiviario (elenco)
- Funivie sono ostacoli al volo e prima della costruzione bisogna comunicarlo alla stazione forestale competente
- Nel Geocatalogo (Link esterno) sono indicati gli ostacoli al volo registrati
Ufficio Funivie
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 339100 Bolzano
Tel. +39 0471 414600
Tel. +39 0471 414601
Fax +39 0471 414616
E-mail: trasporti.funiviari@provincia.bz.it
PEC: seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it
Orario d'apertura
Ufficio Funivie
Palazzo 3B
Bolzano, Piazza Silvius Magnago 3
Lu, ma, me, ve: ore 9.00 - 12.00
Gi: ore 8.30 - 13.00, ore 14.00 - 17.30
